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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/07/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Ombretta Caviglia, presso il cui studio sito in Genova, Via Corsica
2/2 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco De Sanctis , presso il cui studio sito in Genova Via
Assarotti 13/1 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Che la Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe tutte
le declaratorie del caso, ivi compresa la sospensione della
1 provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Genova n.
158/2025 ed a parziale riforma della medesima pronuncia:
1. voglia accertare e dichiarare che la signora Controparte_1
non ha diritto a percepire alcun assegno divorzile e quindi
[...]
respingere la relativa domanda;
2. in conseguenza dell'auspicato accoglimento della suddetta domanda
voglia riformare l'impugnata sentenza anche in punto liquidazione
delle spese legali ponendo le stesse a carico della signora
[...]
per entrambi i gradi di giudizio;
in via Controparte_1
subordinata: per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento
dell'appello proposto, voglia riformare comunque l'impugnata
sentenza in punto spese legali, compensandole integralmente tra le
parti.
In via istruttoria: si insiste affinché la Corte di Appello di Genova
ammetta i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed in particolare
l'istanza di esibizione nei confronti dell'appellata e dell' CP_2
della documentazione attestante le misure di sostegno economico
erogate all'appellata e/o richieda all'Istituto previdenziale le
informazioni inerenti gli emolumenti corrisposti in favore della
signora quali misure di sostegno economico CP_1
(disoccupazione e/o reddito di cittadinanza e/o assegno di
inclusione ed assegno unico).
Fermo il resto.
Vinte le spese”. “
Per l'appellata:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello di Genova, contrariis rejects,
confermi la Sentenza emessa dal Tribunale civile di Genova, numero
158/2025 pubblicata il 20 gennaio 2025 resa nel procedimento RG
3282/2024.
2 In mero subordine, nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, in via istruttoria si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova ammetta i mezzi istruttori tutti richiesti da questa difesa in primo grado coi testimoni ivi indicati e respinga i mezzi istruttori tutti richiesti da controparte.
Con vittoria di spese e competenze di procedura, ricordando che la
Sig.ra è stata ammessa gratuito Controparte_1
patrocinio “
IN FATTO E DIRITTO
1. (nato nel 1988) e Parte_1 Controparte_1
(nata nel 1991) si sposavano il 31 marzo 2011 e dalla
[...]
loro unione nascevano le figlie nel Persona_1
2009 e nel 2014. Persona_2
I due coniugi si separavano consensualmente il 5 aprile 2023 prevedendo:
-che le due figlie erano affidate in modo condiviso ai due genitori
-che nessuna delle due parti versasse all'altra un contributo per il mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
-che il versasse un contributo per il mantenimento delle figlie Pt_1
la somma di 450,00 Euro oltre al 50% delle spese straordinarie,
2.Iniziata nel corso del 2024 la causa di scioglimento del matrimonio
chiedeva la conferma delle condizioni Parte_1
previste in separazione;
facendo Controparte_1
presente che attualmente non lavorava domandava un assegno di divorzio per lei di 150,00 Euro mensili e che il contributo del Pt_1
3 al mantenimento delle due figlie fosse elevato a 600,00 Euro al mese ed al 75% delle spese straordinarie.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza 20 gennaio 2025 n. 158:
-dichiarava lo scioglimento del matrimonio,
-affidava le due figlie congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre disponendo che il padre potesse vederle la domenica dalle 12:00 alle 21:00; le figlie avrebbero potuto trascorre nel periodo estivo 15 giorni con il padre e per le festività si sarebbe applicato il criterio dell'alternanza;
-confermava circa il mantenimento delle figlie quanto stabilito in sede di separazione;
-tenendo conto dei sacrifici fatti dalla moglie per allevare le due figlie , dei suoi limitati guadagni e che ora con tre figlie non poteva lavorare, riconosceva un contributo mensile a carico del Pt_1
di 100,00 Euro al mese;
-compensava per metà le spese di lite mettendo a carico di
[...]
l'altra metà. Parte_1
A motivare questa decisione il Tribunale osservava che la situazione dei due ex coniugi era la seguente.
aveva nel 2022 (CU 2023) un reddito Pt_1 Parte_1
lordo di € 31.855,41; nel 2021 di Euro 28.037,21 (CU 2022) e nel
2020 un reddito lordo di € 22.250 (modello 730 2021).
Stava con una nuova compagna da cui aveva avuto due figli nati nel
2020 e nel 2021 ed aveva oneri alloggiativi dichiarati di € 290,00
al mese.
aveva dichiarato redditi lordi per € Controparte_1
3.719,28 nel 2022 (due CU 2023) e 4.482,06 nel 2023 (CU 2024); aveva oneri alloggiativi per 450,00 € al mese che divideva con la coinquilina;
aveva avuto una terza figlia Per_3 Controparte_3
4 da una successiva relazione in cui il padre non aveva riconosciuto la figlia.
4. proponeva appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello contestava che vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
A suo avviso il Tribunale non aveva tenuto conto che la ex moglie su sua autorizzazione tratteneva l'intero assegno unico di 250,00
Euro e sottolineava come benché non fossero stati richiesti all' CP_2
sulla eventuale erogazione di supporto (disoccupazione e/o reddito di cittadinanza e/o assegno di inclusione ed assegno unico).
Se si esaminavano gli estratti conto prodotti dalla appellata in primo grado emergeva come nel periodo gennaio-giugno 2024 vi fossero entrate medie mensili di 1700,00 €, né si capiva come se era indigente pagasse IX e KY.
Lui da parte sua aveva dovuto indebitarsi per pagare le spese straordinarie sostenendo una rata di 210 € al mese.
Faceva notare come la ex moglie avesse capacità lavorative avendo intrapreso una attività commerciale andata a male e facendo ora un corso presso un bar.
La aveva sempre lavorato in presenza delle due figlie ed CP_1
era ingiusto gravare su di lui le conseguenze che la ex moglie aveva avuto un terzo figlio da altra persona.
Con il secondo motivo di appello l'appellante sottolineava come il
Tribunale avesse errato circa l'attribuzione delle spese.
Da una parte essendoci stata la soccombenza reciproca, essendo stata respinta la domanda della appellata di elevare il contributo mensile a favore delle figlie e la quota percentuale delle spese straordinarie si dovevano compensare integralmente le spese di causa.
5 In ogni caso la liquidazione delle spese a favore dell'appellata era errata in quanto la era ammessa al gratuito patrocinio e CP_1
quindi semmai la condanna doveva essere fatta a favore dell'erario.
Chiedeva la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza alla luce delle sue condizioni economiche e della sostanziale impossibilità di recupere le somme versate alla in caso di CP_1
vittoria.
5. si costituiva ai fini della sospensiva Controparte_1
chiedendo il rigetto della sospensiva e dell'appello.
Faceva notare come emergesse chiaramente l'enorme divario economico fra i due ex coniugi, come essendole nata la terza figlia il 19
agosto 2023 lei non potesse lavorare e restare a casa con la figlia piccola non essendo sostenibili le spese di un asilo (per cui era in graduatoria ma non era stata ammessa).
Faceva notare come il marito tenesse poco le due figlie,
sostanzialmente solo una parte della domenica,
Circa le spese il difensore aveva richiesto la liquidazione della somma spettante per il gratuito patrocinio quindi era un problema inesistente.
Le parti precisavano le loro difese e conclusioni all'udienza del 2
luglio 2025, sostituita dalla trattazione scritta, e la causa era successivamente decisa in camera di consiglio.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha riconosciuto un minimo assegno di divorzio, 100,00
Euro mensili , all'appellata sulla base di queste due considerazioni:
-era lecito presupporre che l'appellata si fosse occupata di crescere le due figlie sacrificando le proprie prospettive economiche;
6 -rispetto all'epoca della separazione l'appellata aveva perso il lavoro ed ha una terza figlia avuta da un altro uomo di cui occuparsi.
Se si esamina il contenuto dell'atto di appello si vede come l'appellante non impugni la sentenza ove data la presenza delle due figlie minori, presuppone che l'appellata si sia sacrificata per crescere e curarle rinunciando a mettere tutte le sue energie nella sua attività economica.
Né comunque contesta sul punto gli elementi di fatto o sostiene che l'appellata non si occupasse delle due figlie o se ne occupasse in misura uguale alla sua.
Vi è dunque un elemento compensativo-perequativo che giustifica un assegno di limitato importo.
Corca poi le condizioni economiche dell'appellata, che hanno un ruolo secondario nel riconoscimento dell'assegno data la preminenza dell'elemento perequativo, anche se l'appellata riceverà una eventuale indennità di disoccupazione si deve rilevare che nelle stesse difese dell'appellante si riconosce l'attività commerciale iniziata dall'appellata sia andata male e che la stessa abbia cercato di reinventarsi facendo un corso.
Circa il fatto che abbia l'abbonamento a KY ed a Netflix si osserva che non si tratta di un elemento sufficiente da solo per ipotizzare dei redditi elevati tenuto conto della tendenza attuale di privarsi anche del necessario pur di avere il superfluo.
Il secondo motivo di appello è fondato.
In primo grado 'appellata risulta soccombente sull'importo al contributo al mantenimento delle figlie avendo lei richiesto 6600,00
Euro al mese ed avendo invece il Tribunale riconosciuto i 450,00
Euro offerti dall'appellante.
7 Per l'assegno di divorzio l'appellata vinceva sull”an” ma sul quantum si vedeva riconoscere solo 100,00 Euro.
Tenuto anche conto della natura della causa e della reciproca soccombenza era giustificata la compensazione totale delle spese legali e non solo una compensazione al 50%.
In ogni caso era errata la condanna a versare all'appellata le spese legali essendo questa ammessa al gratuito patrocinio e dovendo semmai la condanna essere a favore dell'erario.
Poiché vi era stata una reciproca soccombenza anche in appello si compensano le spese legali del giudizio di appello.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova 20 gennaio 2025 n. 158
in parziale accoglimento dell'appello compensa fra le parti le spese
legali del giudizio di primo grado;
conferma per il resto la
sentenza appellata..
Spese legali del giudizio di secondo grado compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Ombretta Caviglia, presso il cui studio sito in Genova, Via Corsica
2/2 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco De Sanctis , presso il cui studio sito in Genova Via
Assarotti 13/1 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Che la Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe tutte
le declaratorie del caso, ivi compresa la sospensione della
1 provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Genova n.
158/2025 ed a parziale riforma della medesima pronuncia:
1. voglia accertare e dichiarare che la signora Controparte_1
non ha diritto a percepire alcun assegno divorzile e quindi
[...]
respingere la relativa domanda;
2. in conseguenza dell'auspicato accoglimento della suddetta domanda
voglia riformare l'impugnata sentenza anche in punto liquidazione
delle spese legali ponendo le stesse a carico della signora
[...]
per entrambi i gradi di giudizio;
in via Controparte_1
subordinata: per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento
dell'appello proposto, voglia riformare comunque l'impugnata
sentenza in punto spese legali, compensandole integralmente tra le
parti.
In via istruttoria: si insiste affinché la Corte di Appello di Genova
ammetta i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed in particolare
l'istanza di esibizione nei confronti dell'appellata e dell' CP_2
della documentazione attestante le misure di sostegno economico
erogate all'appellata e/o richieda all'Istituto previdenziale le
informazioni inerenti gli emolumenti corrisposti in favore della
signora quali misure di sostegno economico CP_1
(disoccupazione e/o reddito di cittadinanza e/o assegno di
inclusione ed assegno unico).
Fermo il resto.
Vinte le spese”. “
Per l'appellata:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello di Genova, contrariis rejects,
confermi la Sentenza emessa dal Tribunale civile di Genova, numero
158/2025 pubblicata il 20 gennaio 2025 resa nel procedimento RG
3282/2024.
2 In mero subordine, nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, in via istruttoria si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova ammetta i mezzi istruttori tutti richiesti da questa difesa in primo grado coi testimoni ivi indicati e respinga i mezzi istruttori tutti richiesti da controparte.
Con vittoria di spese e competenze di procedura, ricordando che la
Sig.ra è stata ammessa gratuito Controparte_1
patrocinio “
IN FATTO E DIRITTO
1. (nato nel 1988) e Parte_1 Controparte_1
(nata nel 1991) si sposavano il 31 marzo 2011 e dalla
[...]
loro unione nascevano le figlie nel Persona_1
2009 e nel 2014. Persona_2
I due coniugi si separavano consensualmente il 5 aprile 2023 prevedendo:
-che le due figlie erano affidate in modo condiviso ai due genitori
-che nessuna delle due parti versasse all'altra un contributo per il mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
-che il versasse un contributo per il mantenimento delle figlie Pt_1
la somma di 450,00 Euro oltre al 50% delle spese straordinarie,
2.Iniziata nel corso del 2024 la causa di scioglimento del matrimonio
chiedeva la conferma delle condizioni Parte_1
previste in separazione;
facendo Controparte_1
presente che attualmente non lavorava domandava un assegno di divorzio per lei di 150,00 Euro mensili e che il contributo del Pt_1
3 al mantenimento delle due figlie fosse elevato a 600,00 Euro al mese ed al 75% delle spese straordinarie.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza 20 gennaio 2025 n. 158:
-dichiarava lo scioglimento del matrimonio,
-affidava le due figlie congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre disponendo che il padre potesse vederle la domenica dalle 12:00 alle 21:00; le figlie avrebbero potuto trascorre nel periodo estivo 15 giorni con il padre e per le festività si sarebbe applicato il criterio dell'alternanza;
-confermava circa il mantenimento delle figlie quanto stabilito in sede di separazione;
-tenendo conto dei sacrifici fatti dalla moglie per allevare le due figlie , dei suoi limitati guadagni e che ora con tre figlie non poteva lavorare, riconosceva un contributo mensile a carico del Pt_1
di 100,00 Euro al mese;
-compensava per metà le spese di lite mettendo a carico di
[...]
l'altra metà. Parte_1
A motivare questa decisione il Tribunale osservava che la situazione dei due ex coniugi era la seguente.
aveva nel 2022 (CU 2023) un reddito Pt_1 Parte_1
lordo di € 31.855,41; nel 2021 di Euro 28.037,21 (CU 2022) e nel
2020 un reddito lordo di € 22.250 (modello 730 2021).
Stava con una nuova compagna da cui aveva avuto due figli nati nel
2020 e nel 2021 ed aveva oneri alloggiativi dichiarati di € 290,00
al mese.
aveva dichiarato redditi lordi per € Controparte_1
3.719,28 nel 2022 (due CU 2023) e 4.482,06 nel 2023 (CU 2024); aveva oneri alloggiativi per 450,00 € al mese che divideva con la coinquilina;
aveva avuto una terza figlia Per_3 Controparte_3
4 da una successiva relazione in cui il padre non aveva riconosciuto la figlia.
4. proponeva appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello contestava che vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
A suo avviso il Tribunale non aveva tenuto conto che la ex moglie su sua autorizzazione tratteneva l'intero assegno unico di 250,00
Euro e sottolineava come benché non fossero stati richiesti all' CP_2
sulla eventuale erogazione di supporto (disoccupazione e/o reddito di cittadinanza e/o assegno di inclusione ed assegno unico).
Se si esaminavano gli estratti conto prodotti dalla appellata in primo grado emergeva come nel periodo gennaio-giugno 2024 vi fossero entrate medie mensili di 1700,00 €, né si capiva come se era indigente pagasse IX e KY.
Lui da parte sua aveva dovuto indebitarsi per pagare le spese straordinarie sostenendo una rata di 210 € al mese.
Faceva notare come la ex moglie avesse capacità lavorative avendo intrapreso una attività commerciale andata a male e facendo ora un corso presso un bar.
La aveva sempre lavorato in presenza delle due figlie ed CP_1
era ingiusto gravare su di lui le conseguenze che la ex moglie aveva avuto un terzo figlio da altra persona.
Con il secondo motivo di appello l'appellante sottolineava come il
Tribunale avesse errato circa l'attribuzione delle spese.
Da una parte essendoci stata la soccombenza reciproca, essendo stata respinta la domanda della appellata di elevare il contributo mensile a favore delle figlie e la quota percentuale delle spese straordinarie si dovevano compensare integralmente le spese di causa.
5 In ogni caso la liquidazione delle spese a favore dell'appellata era errata in quanto la era ammessa al gratuito patrocinio e CP_1
quindi semmai la condanna doveva essere fatta a favore dell'erario.
Chiedeva la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza alla luce delle sue condizioni economiche e della sostanziale impossibilità di recupere le somme versate alla in caso di CP_1
vittoria.
5. si costituiva ai fini della sospensiva Controparte_1
chiedendo il rigetto della sospensiva e dell'appello.
Faceva notare come emergesse chiaramente l'enorme divario economico fra i due ex coniugi, come essendole nata la terza figlia il 19
agosto 2023 lei non potesse lavorare e restare a casa con la figlia piccola non essendo sostenibili le spese di un asilo (per cui era in graduatoria ma non era stata ammessa).
Faceva notare come il marito tenesse poco le due figlie,
sostanzialmente solo una parte della domenica,
Circa le spese il difensore aveva richiesto la liquidazione della somma spettante per il gratuito patrocinio quindi era un problema inesistente.
Le parti precisavano le loro difese e conclusioni all'udienza del 2
luglio 2025, sostituita dalla trattazione scritta, e la causa era successivamente decisa in camera di consiglio.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha riconosciuto un minimo assegno di divorzio, 100,00
Euro mensili , all'appellata sulla base di queste due considerazioni:
-era lecito presupporre che l'appellata si fosse occupata di crescere le due figlie sacrificando le proprie prospettive economiche;
6 -rispetto all'epoca della separazione l'appellata aveva perso il lavoro ed ha una terza figlia avuta da un altro uomo di cui occuparsi.
Se si esamina il contenuto dell'atto di appello si vede come l'appellante non impugni la sentenza ove data la presenza delle due figlie minori, presuppone che l'appellata si sia sacrificata per crescere e curarle rinunciando a mettere tutte le sue energie nella sua attività economica.
Né comunque contesta sul punto gli elementi di fatto o sostiene che l'appellata non si occupasse delle due figlie o se ne occupasse in misura uguale alla sua.
Vi è dunque un elemento compensativo-perequativo che giustifica un assegno di limitato importo.
Corca poi le condizioni economiche dell'appellata, che hanno un ruolo secondario nel riconoscimento dell'assegno data la preminenza dell'elemento perequativo, anche se l'appellata riceverà una eventuale indennità di disoccupazione si deve rilevare che nelle stesse difese dell'appellante si riconosce l'attività commerciale iniziata dall'appellata sia andata male e che la stessa abbia cercato di reinventarsi facendo un corso.
Circa il fatto che abbia l'abbonamento a KY ed a Netflix si osserva che non si tratta di un elemento sufficiente da solo per ipotizzare dei redditi elevati tenuto conto della tendenza attuale di privarsi anche del necessario pur di avere il superfluo.
Il secondo motivo di appello è fondato.
In primo grado 'appellata risulta soccombente sull'importo al contributo al mantenimento delle figlie avendo lei richiesto 6600,00
Euro al mese ed avendo invece il Tribunale riconosciuto i 450,00
Euro offerti dall'appellante.
7 Per l'assegno di divorzio l'appellata vinceva sull”an” ma sul quantum si vedeva riconoscere solo 100,00 Euro.
Tenuto anche conto della natura della causa e della reciproca soccombenza era giustificata la compensazione totale delle spese legali e non solo una compensazione al 50%.
In ogni caso era errata la condanna a versare all'appellata le spese legali essendo questa ammessa al gratuito patrocinio e dovendo semmai la condanna essere a favore dell'erario.
Poiché vi era stata una reciproca soccombenza anche in appello si compensano le spese legali del giudizio di appello.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova 20 gennaio 2025 n. 158
in parziale accoglimento dell'appello compensa fra le parti le spese
legali del giudizio di primo grado;
conferma per il resto la
sentenza appellata..
Spese legali del giudizio di secondo grado compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
8