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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2820 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Biagio Pelligra
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione CP_1
Pagina 1 agricola e gli ANF per l'anno 2017, eccependo di avere lavorato per le ditte HO e
Parte_2
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la presenza di verifiche ed indagini CP_1
ispettive in corso e non ancora concluse nei confronti della ditta HO che ha denunciato il rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente, ed è stato necessario procedere al blocco cautelativo delle prestazioni in favore dei lavoratori da questa denunciati fino alla definizione degli accertamenti medesimi.
Eccepiva inoltre l'avvenuta decadenza
***
CP_ Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza avanzata da il ricorso è
stato depositato nei termini di legge.
Nel merito
Dai documenti prodotti il ricorrente ha dimostrato di avere lavorato per le ditte indicate in ricorso nel periodo in oggetto.
Il ricorrente ha allegato il possesso dei requisiti di legge per ottenere l'indennità di disoccupazione in particolare l'estratto conto previdenziale e le buste paga e i cud allegati in atti.
Anche la Corte di Appello di Catania in giudizi analoghi ha ritenuto tale documentazione sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere l'indennità richiesta, a fronte peraltro delle difese generiche dell'istituto.
Una ulteriore conferma delle richieste del ricorrente deriva dalle prove testimoniali assunte.
Ed invero i testi e hanno riferito di avere lavorato con il Tes_1 Tes_2
ricorrente nel medesimo periodo e con le stesse mansioni.
A fronte di tale documentazione e delle prove testimoniali, alla data odierna, l' non CP_1
ha dedotto quale sia stato l'esito degli accertamenti ispettivi di cui sopra, né avuto
Pagina 2 riguardo al contenuto letterale della memoria difensiva, deve ritenersi che l'Ente abbia articolato specifiche contestazioni, richiamando il tenore di accertamenti non riportati neanche in forma sintetica (sì da precludere al lavoratore interessato di introdurre in giudizio ulteriori, eventuali, elementi di prova).
Per come già sancito da altre sentenze di questo Tribunale, il generico e conciso tenore della memoria difensiva autorizza a ritenere integrata la fattispecie di non contestazione ovvero di contestazione generica.
Tale orientamento, come sopra detto, è peraltro stato confermato dalla Corte D'Appello
di Catania.
Né può concedersi un ulteriore rinvio per il deposito degli esiti dell'accertamento,
essendo il giudizio ormai pendente da oltre cinque anni il che ne impone la definizione.
Mancando quindi la contestazione specifica dei fatti addotti in ricorso, questo è per ciò
solo meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire l'indennità di disoccupazione agricola e gli Anf nell'anno 2017;
CP_ 2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 1000,00, oltre spese vive, iva cpa e spese generali, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 4.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2820 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Biagio Pelligra
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione CP_1
Pagina 1 agricola e gli ANF per l'anno 2017, eccependo di avere lavorato per le ditte HO e
Parte_2
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la presenza di verifiche ed indagini CP_1
ispettive in corso e non ancora concluse nei confronti della ditta HO che ha denunciato il rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente, ed è stato necessario procedere al blocco cautelativo delle prestazioni in favore dei lavoratori da questa denunciati fino alla definizione degli accertamenti medesimi.
Eccepiva inoltre l'avvenuta decadenza
***
CP_ Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza avanzata da il ricorso è
stato depositato nei termini di legge.
Nel merito
Dai documenti prodotti il ricorrente ha dimostrato di avere lavorato per le ditte indicate in ricorso nel periodo in oggetto.
Il ricorrente ha allegato il possesso dei requisiti di legge per ottenere l'indennità di disoccupazione in particolare l'estratto conto previdenziale e le buste paga e i cud allegati in atti.
Anche la Corte di Appello di Catania in giudizi analoghi ha ritenuto tale documentazione sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere l'indennità richiesta, a fronte peraltro delle difese generiche dell'istituto.
Una ulteriore conferma delle richieste del ricorrente deriva dalle prove testimoniali assunte.
Ed invero i testi e hanno riferito di avere lavorato con il Tes_1 Tes_2
ricorrente nel medesimo periodo e con le stesse mansioni.
A fronte di tale documentazione e delle prove testimoniali, alla data odierna, l' non CP_1
ha dedotto quale sia stato l'esito degli accertamenti ispettivi di cui sopra, né avuto
Pagina 2 riguardo al contenuto letterale della memoria difensiva, deve ritenersi che l'Ente abbia articolato specifiche contestazioni, richiamando il tenore di accertamenti non riportati neanche in forma sintetica (sì da precludere al lavoratore interessato di introdurre in giudizio ulteriori, eventuali, elementi di prova).
Per come già sancito da altre sentenze di questo Tribunale, il generico e conciso tenore della memoria difensiva autorizza a ritenere integrata la fattispecie di non contestazione ovvero di contestazione generica.
Tale orientamento, come sopra detto, è peraltro stato confermato dalla Corte D'Appello
di Catania.
Né può concedersi un ulteriore rinvio per il deposito degli esiti dell'accertamento,
essendo il giudizio ormai pendente da oltre cinque anni il che ne impone la definizione.
Mancando quindi la contestazione specifica dei fatti addotti in ricorso, questo è per ciò
solo meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire l'indennità di disoccupazione agricola e gli Anf nell'anno 2017;
CP_ 2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 1000,00, oltre spese vive, iva cpa e spese generali, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 4.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3