Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/02/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2026, proposto da
SA MA AS, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli e Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Ambito Territoriale di AL, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
nei confronti
IN IN, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dell’avviso prot. 2789 del 5 agosto 2025, pubblicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di AL, con cui è stata disposta la ripubblicazione delle graduatorie GPS di sostegno I fascia, classe di concorso ADSS, nonché del relativo elenco allegato, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo dell’odierna ricorrente, sebbene beneficiaria di riserva ex art. 1, comma 9- bis , del Decreto-Legge n. 44 del 22 aprile 2023.
Dell’avviso urgente, pubblicato in data 4 agosto 2025 e visionabile dal sito dell’Ufficio Scolastico di AL, con cui è stato disposto di non tenere conto delle precedenti graduatorie pubblicate con nota U.0002678 del 31 luglio 2025, in cui era inserito il nominativo dell’odierna ricorrente;
del provvedimento implicito di revoca dell’assegnazione di incarico presso l'I.I.S. ID RO di Aqui Terme (AL), assegnato alla docente con comunicazione personale del 1° agosto 2025;
del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 26 del 19 febbraio 2025, recante la Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del Merito 16 maggio 2024, n. 88, nella parte in cui non richiama i casi di applicazione della riserva di cui all’art. 12, comma 14, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024;
per quanto occorrer possa, della circolare n. 157048 del 9 luglio 2025, nella parte in cui non prevede espressamente l'applicazione della riserva di cui all'art. 12, comma 14 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 anche nel caso dei docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo;
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LE PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. n. 2678 del 31 luglio 2025, l’Ambito Territoriale di AL e Asti ha provveduto alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e, successivamente, del bollettino delle supplenze relative all’anno scolastico 2025/2026, in cui risultava inserita, fra gli altri, anche l’odierna ricorrente, con un punteggio pari a 54,50.
In data 1° agosto 2025, la ricorrente, per effetto della riserva “ S ” a proprio favore, rientrando nel novero di coloro che hanno svolto il servizio civile universale, ha ricevuto una convocazione per la nomina a tempo determinato finalizzata all’immissione in ruolo presso l’I.I.S. “ ID RO ”, che la medesima ha provveduto tempestivamente ad accettare, mediante procedura informatizzata.
In data 4 agosto 2025 l’Ambito Territoriale di AL e Asti ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un avviso urgente di sospensione degli esiti di assegnazione delle sedi, seguito dalla ripubblicazione, in data 5 agosto 2025, con nota prot. n. 2789, degli elenchi delle nomine; in quell’occasione, la ricorrente si è avveduta dell’avvenuta esclusione del proprio nominativo e, di fatto, della revoca della precedente proposta di nomina.
La ricorrente ha quindi provveduto a diffidare l’Ambito Territoriale di AL e Asti con proprie missive del 7 agosto e del 15 agosto 2025, onde richiedere chiarimenti e, in ogni caso, il ripristino della nomina conferita per effetto della riserva per il servizio civile universale; a tali diffide, tuttavia, non ha fatto seguito alcun riscontro da parte della resistente Amministrazione.
Avverso gli atti suindicati, la ricorrente ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, il quale è stato assegnato alla Sezione IV bis con il n. 12958/2025, seguendone la fissazione di udienza di discussione alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Con ordinanza collegiale del 5 dicembre 2025 n. 21956, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha invitato la ricorrente a riassumere il giudizio dinanzi al T.A.R. per il Piemonte, atteso che “ i provvedimenti censurati e ai quali si riferiscono le doglianze concretamente ed effettivamente articolate nel gravame sono stati adottati dall’Ufficio scolastico del Piemonte e hanno effetto nell’ambito della sola Regione Piemonte, trattandosi di atti relativi alla graduatoria provinciale di AL (cfr. in termini ord. Consiglio di Stato n. 2554/2025)” .
La causa è stata ritualmente riassunta innanzi al T.A.R. per il Piemonte e si fonda sui seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
I. “ Violazione dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 – violazione dell’art. 12, comma 14, dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 – violazione del principio dell’unicità della graduatoria ”;
II. “ Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione – ingiustizia manifesta, illogicità e irragionevolezza – disparità di trattamento ”.
In sintesi, la ricorrente sostiene che il trattamento riservatole sarebbe discriminatorio, giacché in contrasto con l’art. 12, comma 14, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024, nonché con l’art. 1, comma 9- bis , del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che riconosce espressamente la riserva a favore ai docenti che abbiano svolto il servizio civile universale; detti docenti, pertanto, ove rientrino nella percentuale di riserva a proprio favore, avrebbero diritto a essere preferiti rispetto ad altri docenti non riservisti, pur aventi un punteggio superiore.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso attraverso la Difesa erariale.
All’udienza camerale del 10 febbraio 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine a eventuali profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Non sussiste la giurisdizione di questo giudice sulla presente controversia, atteso che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie provinciali per le supplenze non ha natura concorsuale.
E invero la giurisprudenza è costante nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie afferenti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze sul presupposto che le procedure di formazione e gestione delle graduatorie stesse ricadano nel perimetro delle attività svolte esercitando i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001, atti di fronte ai quali si ritengono configurabili soltanto diritti soggettivi, sottratti alla cognizione del giudice amministrativo.
Nella formazione di tali graduatorie, “ non viene in rilievo alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione né vi è una comparazione valutativa fra più concorrenti con formazione di una graduatoria soggetta ad approvazione che individua i vincitori, ma si configura soltanto l’inserimento in un elenco progressivo di tutti i soggetti che risultino in possesso di determinati requisiti, elenco preordinato al conferimento dei posti che dovessero rendersi disponibili nel corso di un determinato arco temporale ” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 2 maggio 2024, n. 708; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis , 10 marzo 2025, n. 5016).
Il riportato orientamento è stato condiviso anche dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno statuito che, in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario – venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi – in quanto le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; con la precisazione che “ la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involge direttamente la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria ” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 19 aprile 2023, n. 10538).
Se è vero che la ricorrente ha impugnato altresì il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 26 del 19 febbraio 2025, recante la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, nella parte in cui non richiama i casi di applicazione della riserva di cui all’art. 12, comma 14, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 e, per quanto occorrer possa, la circolare n. 157048 del 9 luglio 2025, nella parte in cui non prevede espressamente l’applicazione della riserva di cui al citato art. 12, comma 14, anche nel caso dei docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, è pur vero che avverso tali atti generali adottati da amministrazioni centrali non sono stati articolati specifici motivi di ricorso, come già accennato dall’ordinanza collegiale con la quale il T.A.R. Lazio ha declinato la propria competenza (“ i provvedimenti censurati e ai quali si riferiscono le doglianze concretamente ed effettivamente articolate nel gravame … ”).
Giova evidenziare che costituisce ius receptum il principio in base al quale “ la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e che, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi”, ossia dei soli fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite, di cui essi sono manifestazione e da cui la domanda viene identificata, indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (ex multis, Cass., S.U., 16 aprile 2021, n. 10105; Cass., S.U., 12 ottobre 2020, n. 21993; Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., S.U., 16 maggio 2008, n. 12378; Cass., S.U., 11 aprile 2006 n. 8374; Cass. S.U., 27 gennaio 2005, n. 1622; Cass., S.U., 7 marzo 2003 n. 3508; cfr., da ultimo, Cass., S.U., 5 settembre 2022, n. 26039) ” (da ultimo Cass. civ., Sez. Unite, ord. 26 settembre 2022, n. 28022; Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2023, n. 3896; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 13 maggio 2025, n. 141).
Del resto, “ ove la sola indicazione di atti generali dell’autorità centrale valesse a fondare una impugnazione degli stessi, il sistema verrebbe esposto alla proposizione di gravami formali e meramente strumentali allo spostamento della competenza territoriale in favore del T.A.R. Lazio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 14 novembre 2011, n. 19) ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 26 settembre 2024, n. 2492).
In conclusione, deve essere declinata la giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale.
Considerata la natura della pretesa azionata nel presente giudizio e la pronta definizione in rito, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
LE PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE PA | SA PE |
IL SEGRETARIO