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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 909/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 18/03/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1705/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 18175428 - 242886 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 18175483 -242907 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18476100 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18478162 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_5 NO - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18465914 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18462340 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18484268 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18483903 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18480179 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 18461590 CONTR CONSORT 2021
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18478726 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18476086 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 18083973 - 241229 CONTR CONSORT 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrenti: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30.10.2023, ritualmente notificato per via telematica al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del RR IN e ad AREA S.r.l., i signori:
Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_13, Ricorrente_3, Ricorrente_4, Ricorrente_5, Ricorrente_6, Ricorrente_7, Ricorrente_8, Ricorrente_9, Ricorrente_10, Ricorrente_11, Ricorrente_12, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Difensore_1, presso il cui studio eleggevano domicilio, impugnavano le seguenti intimazioni di pagamento, relative all'anno 2021:
N. 18175428 notificata a Ricorrente_1 il 20.9.2023; N.18175483 notificata a Ricorrente_2 il 19.9.2023; N. 18083973 notificata a Ricorrente_13 il 19.9.2023; N. 18476100 notificata a Ricorrente_3 il 19.9.2023; N. 18478162 notificata a Ricorrente_4 il 19.9.2023; N. 18465914 notificata a Ricorrente_5 il 19.9.2023; N. 18462340 notificata a Ricorrente_6 il 19.9.2023; N. 18484268 notificata a Ricorrente_7 il 19.9.2023; N. 188483903 notificata a Ricorrente_8 il 19.9.2023; N. 18480179 notificata a Ricorrente_9 il 19.09.2023; N. 18461590 notificata a Ricorrente_10 il 19.9.2023; N. 18478726 notificata a Ricorrente_11 il 19.9.2023; N. 1847608 notificata a Ricorrente_12 il 19.9.2023
mediante le quali veniva richiesto da AREA SR a ciascuno dei ricorrenti, il pagamento del contributo di bonifica per l'anno 2021, in relazione agli importi, di cui alle intimazioni allegate, in favore del Consorzio di
Bonifica Integrale dei Bacini del RR IN.
Deducevano i ricorrenti:
la mancanza di titolo in quanto nessun atto presupposto era stato mai notificato ai ricorrenti dal Consorzio di Bonifica, nè risultava pervenuto alcunché prima delle intimazioni impugnate.
l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento in quanto “il contributo consortile di bonifica, che ha natura corrispettiva, deve essere pagato soltanto se si può dimostrare un beneficio concreto ed effettivo derivante dalla bonifica stessa”, non essendo sufficiente, ai fini della richiesta del contributo la mera inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio;
l'infondatezza della pretesa dovendo ritenersi che “è sempre onere del Consorzio fornire l'effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa.”;
l'illegittimità degli atti impugnati per carenza di motivazione e mancato assolvimento dell'onere probatorio, da ritenersi “a carico e cura dell'ente impositore” che é tenuto ad assolverlo “prima di procedere all'applicazione e alla quantificazione del contributo”.
Con richiesta di annullamento degli atti opposti e, in via gradata, la declaratoria della carenza del potere impositivo del Consorzio di Bonifica e, per l'effetto, l'annullamento del contributo addebitato con gli atti impugnati, con condanna, in ogni caso, delle parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio RE SR contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e concludeva chiedendo:
in via principale principale, il rigetto delle domande ex adverso formulate, con conseguente conferma dei provvedimenti opposti;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento degli atti impugnati per vizi formali, di adottare in ogni caso pronuncia in merito alla pretesa creditoria, accertando la sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma relativa agli atti opposti;
in via ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento parziale del ricorso nel merito, la rideterminazione del quantum debeatur, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle somme ritenute certe, liquide ed esigibili;
in estremo subordine, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi proposti, relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad RE s.r.l., l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne RE s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli.
Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art 93
c.p.c.
Sebbene ritualmente citato non si costituiva l'Ente impositore.
Con memoria illustrativa in data 4.2.2025, i ricorrenti nel formulare anche motivi nuovi, concludevano chiedendo:
in via principale: “1. Previa verifica del mancato perfezionamento della motivazione e dell'analitica determinazione a cura del Consorzio di Bonifica della contribuzione addebitata, dichiarare nulle le cartelle di pagamento e l'addebito del contributo di bonifica per carenza e difetto di motivazione ai sensi della legge
241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000 e dei criteri generali che soprassiedono alla motivazione ed all'accertamento in materia tributaria. In via gradata, senza pregiudizio per la domanda principale:
2. Dichiarare la carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica e per l'effetto annullare il contributo di bonifica addebitato con le cartelle quivi impugnate, per violazione degli artt. 10, 11, 17 e 59 del R.D.
215/33, coordinato disposto con gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 947/62. - condannare in ogni caso alle spese del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, conseguentemente, rigettato.
Preliminarmente si rileva la piena legittimità delle intimazioni di pagamento opposte, che contengono adeguata motivazione in ordine alla emissione da parte del Consorzio dei ruoli relativi ai contributi richiesti e la precisa indicazione dei dati identificativi dei relativi terreni, mediante richiamo alle iscrizioni al Catasto
Consortile.
Infondato il motivo di ricorso con il quale i contribuenti deducono l'infondatezza della pretesa per mancato conseguimento del beneficio, atteso che, approvato il piano di classifica, è onere di parte ricorrente documentare il fatto impeditivo, estintivo, modificativo, del credito azionato nei suoi confronti.
E' indubbio che il Consorzio resistente abbia adottato il piano di classifica, quindi validamente si avvale della presunzione di conseguito beneficio, che i ricorrenti non hanno in alcun modo superato. Né vale invocare la pronuncia con la quale il Giudice della legge ha dichiarato illegittima la norma regionale –di cui all'art. 23 co. 1 lett.a) Legge Regione Calabria n. 11/2003- nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto
“indipendentemente dal beneficio fondiario” -nella misura in cui espunta la norma a seguito della citata sentenza C. Cost. nr.188/2018, opera il principio generale ex art. 860 cod. civ. donde sorge l'obbligo di pagamento per i fondi inseriti nel perimetro con l'ulteriore conseguenza che è onere del contribuente provare in giudizio ove contesti la fondatezza del credito azionato nei suoi confronti, in caso di avvenuta approvazione del piano di classifica, il mancato conseguimento di beneficio. Afferma la Corte Costituzionale nella indicata pronuncia: “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale –come già rilevato– potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché ove ciò facesse, si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”. In altre parole, la norma era illegittima perché disancorava la debenza “dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza”.
Espunta la norma regionale, la fattispecie creditoria resta regolata dalla norma codicistica e dall'art. 10 del
R.D. n.215/1933, una volta reso concreto e attuale il singolo credito con l'adozione degli specifici strumenti.
La prova dell'avvenuta adozione –nel caso di specie con delibera regionale in data 22 luglio 2014- è prontamente acquisibile tramite una ricerca telematica, strumento di conoscenza di comune uso (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 17810 del 26.8.2020, conforme Sez 1, Sent. n. 18418 del 28.2.2014).
Parte ricorrente si limita ad una generica negatoria del conseguito beneficio e, pertanto, tale doglianza è priva di fondatezza, atteso che “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11431 dell'8.4.2022 e da ultimo Sez 5, Ordinanza n. 24733 del 17.8.2023).
Si osserva, inoltre che:
l'affermazione della mancata esecuzione di opere in loco non è rilevante laddove non rilevano le singole opere ma il complessivo beneficio dell'inserimento nel perimetro;
il proprietario del fondo non è esonerato dall'esecuzione della manutenzione ordinaria dei canali di scolo naturali ex art.916 cod. civ., laddove ricade sul Consorzio la realizzazione delle opere strutturali (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi impianti di irrigazione ecc.) la loro manutenzione e il loro esercizio.
Neppure contesta parte ricorrente la sua qualità di titolare debitore: “In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata L.R. Toscana n. 34 del 1994” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16.7.2021).
Del pari infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza di potere impositivo della società per la riscossione, atteso che, all'evidenza, l'impugnazione ha ad oggetto è un mero avviso di pagamento privo di valenza accertativa ed esecutiva.
L'infondatezza dei restanti motivi afferenti la asserita non dovutezza delle somme pretese e la loro erroneità
e illegittimità emerge dalla constatazione che gli atti opposti contengono -come detto- l'indicazione del tributo dovuto per annum e del calcolo degli accessori, nonché l'invito a presentarsi in amministrazione per eventuali chiarimenti e delucidazioni, comportamento cui un debitore leale e corretto deve improntare la sua condotta prima di agire in giudizio ex art. 111 Cost..
Peraltro, le parti ricorrenti non deducono alcun concreto profilo di lesione del proprio diritto di difesa.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. nr.147/22, come da dispositivo.
In applicazione del criterio della soccombenza vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, 6^ sezione, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma gli atti impugnati.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore di RE SR delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 2.600,00, oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, lì 18.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Ausilia Ferraro
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 18/03/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1705/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 18175428 - 242886 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 18175483 -242907 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18476100 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18478162 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_5 NO - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18465914 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18462340 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18484268 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18483903 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18480179 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 18461590 CONTR CONSORT 2021
proposto da
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18478726 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 18476086 CONTRIBUTO CONS 2021
proposto da
Ricorrente_13 - CF_Ricorrente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Del RR IN - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 18083973 - 241229 CONTR CONSORT 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrenti: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30.10.2023, ritualmente notificato per via telematica al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del RR IN e ad AREA S.r.l., i signori:
Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_13, Ricorrente_3, Ricorrente_4, Ricorrente_5, Ricorrente_6, Ricorrente_7, Ricorrente_8, Ricorrente_9, Ricorrente_10, Ricorrente_11, Ricorrente_12, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Difensore_1, presso il cui studio eleggevano domicilio, impugnavano le seguenti intimazioni di pagamento, relative all'anno 2021:
N. 18175428 notificata a Ricorrente_1 il 20.9.2023; N.18175483 notificata a Ricorrente_2 il 19.9.2023; N. 18083973 notificata a Ricorrente_13 il 19.9.2023; N. 18476100 notificata a Ricorrente_3 il 19.9.2023; N. 18478162 notificata a Ricorrente_4 il 19.9.2023; N. 18465914 notificata a Ricorrente_5 il 19.9.2023; N. 18462340 notificata a Ricorrente_6 il 19.9.2023; N. 18484268 notificata a Ricorrente_7 il 19.9.2023; N. 188483903 notificata a Ricorrente_8 il 19.9.2023; N. 18480179 notificata a Ricorrente_9 il 19.09.2023; N. 18461590 notificata a Ricorrente_10 il 19.9.2023; N. 18478726 notificata a Ricorrente_11 il 19.9.2023; N. 1847608 notificata a Ricorrente_12 il 19.9.2023
mediante le quali veniva richiesto da AREA SR a ciascuno dei ricorrenti, il pagamento del contributo di bonifica per l'anno 2021, in relazione agli importi, di cui alle intimazioni allegate, in favore del Consorzio di
Bonifica Integrale dei Bacini del RR IN.
Deducevano i ricorrenti:
la mancanza di titolo in quanto nessun atto presupposto era stato mai notificato ai ricorrenti dal Consorzio di Bonifica, nè risultava pervenuto alcunché prima delle intimazioni impugnate.
l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento in quanto “il contributo consortile di bonifica, che ha natura corrispettiva, deve essere pagato soltanto se si può dimostrare un beneficio concreto ed effettivo derivante dalla bonifica stessa”, non essendo sufficiente, ai fini della richiesta del contributo la mera inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio;
l'infondatezza della pretesa dovendo ritenersi che “è sempre onere del Consorzio fornire l'effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa.”;
l'illegittimità degli atti impugnati per carenza di motivazione e mancato assolvimento dell'onere probatorio, da ritenersi “a carico e cura dell'ente impositore” che é tenuto ad assolverlo “prima di procedere all'applicazione e alla quantificazione del contributo”.
Con richiesta di annullamento degli atti opposti e, in via gradata, la declaratoria della carenza del potere impositivo del Consorzio di Bonifica e, per l'effetto, l'annullamento del contributo addebitato con gli atti impugnati, con condanna, in ogni caso, delle parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio RE SR contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e concludeva chiedendo:
in via principale principale, il rigetto delle domande ex adverso formulate, con conseguente conferma dei provvedimenti opposti;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento degli atti impugnati per vizi formali, di adottare in ogni caso pronuncia in merito alla pretesa creditoria, accertando la sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma relativa agli atti opposti;
in via ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento parziale del ricorso nel merito, la rideterminazione del quantum debeatur, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle somme ritenute certe, liquide ed esigibili;
in estremo subordine, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi proposti, relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad RE s.r.l., l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne RE s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli.
Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art 93
c.p.c.
Sebbene ritualmente citato non si costituiva l'Ente impositore.
Con memoria illustrativa in data 4.2.2025, i ricorrenti nel formulare anche motivi nuovi, concludevano chiedendo:
in via principale: “1. Previa verifica del mancato perfezionamento della motivazione e dell'analitica determinazione a cura del Consorzio di Bonifica della contribuzione addebitata, dichiarare nulle le cartelle di pagamento e l'addebito del contributo di bonifica per carenza e difetto di motivazione ai sensi della legge
241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000 e dei criteri generali che soprassiedono alla motivazione ed all'accertamento in materia tributaria. In via gradata, senza pregiudizio per la domanda principale:
2. Dichiarare la carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica e per l'effetto annullare il contributo di bonifica addebitato con le cartelle quivi impugnate, per violazione degli artt. 10, 11, 17 e 59 del R.D.
215/33, coordinato disposto con gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 947/62. - condannare in ogni caso alle spese del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, conseguentemente, rigettato.
Preliminarmente si rileva la piena legittimità delle intimazioni di pagamento opposte, che contengono adeguata motivazione in ordine alla emissione da parte del Consorzio dei ruoli relativi ai contributi richiesti e la precisa indicazione dei dati identificativi dei relativi terreni, mediante richiamo alle iscrizioni al Catasto
Consortile.
Infondato il motivo di ricorso con il quale i contribuenti deducono l'infondatezza della pretesa per mancato conseguimento del beneficio, atteso che, approvato il piano di classifica, è onere di parte ricorrente documentare il fatto impeditivo, estintivo, modificativo, del credito azionato nei suoi confronti.
E' indubbio che il Consorzio resistente abbia adottato il piano di classifica, quindi validamente si avvale della presunzione di conseguito beneficio, che i ricorrenti non hanno in alcun modo superato. Né vale invocare la pronuncia con la quale il Giudice della legge ha dichiarato illegittima la norma regionale –di cui all'art. 23 co. 1 lett.a) Legge Regione Calabria n. 11/2003- nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto
“indipendentemente dal beneficio fondiario” -nella misura in cui espunta la norma a seguito della citata sentenza C. Cost. nr.188/2018, opera il principio generale ex art. 860 cod. civ. donde sorge l'obbligo di pagamento per i fondi inseriti nel perimetro con l'ulteriore conseguenza che è onere del contribuente provare in giudizio ove contesti la fondatezza del credito azionato nei suoi confronti, in caso di avvenuta approvazione del piano di classifica, il mancato conseguimento di beneficio. Afferma la Corte Costituzionale nella indicata pronuncia: “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale –come già rilevato– potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché ove ciò facesse, si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”. In altre parole, la norma era illegittima perché disancorava la debenza “dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza”.
Espunta la norma regionale, la fattispecie creditoria resta regolata dalla norma codicistica e dall'art. 10 del
R.D. n.215/1933, una volta reso concreto e attuale il singolo credito con l'adozione degli specifici strumenti.
La prova dell'avvenuta adozione –nel caso di specie con delibera regionale in data 22 luglio 2014- è prontamente acquisibile tramite una ricerca telematica, strumento di conoscenza di comune uso (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 17810 del 26.8.2020, conforme Sez 1, Sent. n. 18418 del 28.2.2014).
Parte ricorrente si limita ad una generica negatoria del conseguito beneficio e, pertanto, tale doglianza è priva di fondatezza, atteso che “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11431 dell'8.4.2022 e da ultimo Sez 5, Ordinanza n. 24733 del 17.8.2023).
Si osserva, inoltre che:
l'affermazione della mancata esecuzione di opere in loco non è rilevante laddove non rilevano le singole opere ma il complessivo beneficio dell'inserimento nel perimetro;
il proprietario del fondo non è esonerato dall'esecuzione della manutenzione ordinaria dei canali di scolo naturali ex art.916 cod. civ., laddove ricade sul Consorzio la realizzazione delle opere strutturali (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi impianti di irrigazione ecc.) la loro manutenzione e il loro esercizio.
Neppure contesta parte ricorrente la sua qualità di titolare debitore: “In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata L.R. Toscana n. 34 del 1994” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16.7.2021).
Del pari infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza di potere impositivo della società per la riscossione, atteso che, all'evidenza, l'impugnazione ha ad oggetto è un mero avviso di pagamento privo di valenza accertativa ed esecutiva.
L'infondatezza dei restanti motivi afferenti la asserita non dovutezza delle somme pretese e la loro erroneità
e illegittimità emerge dalla constatazione che gli atti opposti contengono -come detto- l'indicazione del tributo dovuto per annum e del calcolo degli accessori, nonché l'invito a presentarsi in amministrazione per eventuali chiarimenti e delucidazioni, comportamento cui un debitore leale e corretto deve improntare la sua condotta prima di agire in giudizio ex art. 111 Cost..
Peraltro, le parti ricorrenti non deducono alcun concreto profilo di lesione del proprio diritto di difesa.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. nr.147/22, come da dispositivo.
In applicazione del criterio della soccombenza vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, 6^ sezione, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma gli atti impugnati.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore di RE SR delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 2.600,00, oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, lì 18.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Ausilia Ferraro