Ordinanza cautelare 22 ottobre 2020
Sentenza 2 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/04/2021, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/04/2021
N. 00439/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2020, proposto da
NA PR s.r.l. T.P., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via E. Visconti Venosta, 7;
contro
Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Gaz e Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce 269;
Bim Belluno Infrastrutture s.p.a. e Società Informatica Territoriale s.r.l., non costituitesi in giudizio;
nei confronti
IN e Partners s.r.l. Società tra PRfessionisti e IN s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Bruno Barel e Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;
per l'annullamento
- del provvedimento del 31 luglio 2020, i cui estremi non sono noti alla ricorrente, reso noto alla stessa con comunicazione ex art. 76, co. 5, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 2016, con il quale Bim gestione servizi pubblici s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione al RTI IN e Parners – s.r.l. T.P. – Feniar s.r.l., della «gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento del “servizio di elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali connessi, servizio di consulenza del lavoro, nonché consulenza per adempimento di natura fiscale”»;
- dei verbali della seduta pubblica di gara del 18 giugno 2020, della seduta riservata del 23 giugno 2020, della seduta pubblica del 31 luglio 2020, della seduta pubblica del 6 agosto 2020;
- del bando e del disciplinare di gara;
- ove occorrer possa di tutti gli atti antecedenti, successivi o comunque connessi a quelli sin qui elencati,
nonché per la condanna
al risarcimento del danno in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente economico per la mancata aggiudicazione alla ricorrente della gara de quo .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a. e di IN e Partners s.r.l. Società tra PRfessionisti e di IN s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
BIM gestione servizi pubblici s.p.a. (d’ora in poi BIM g.s.p.) ha ricevuto mandato dalle Società BIM Belluno infrastrutture s.p.a. e Società informatica territoriale s.r.l., di svolgere le funzioni di stazione appaltante per l’indizione, per sé e per le predette Società, di una “procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali connessi, servizio di consulenza del lavoro nonché consulenza per adempimenti di natura fiscale” per la durata di 24 mesi, con importo a base d’asta Euro 160.374,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica.
L’indizione della procedura è stata preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso esplorativo per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori interessati a partecipare alla gara.
Hanno presentato offerte la ricorrente NA PR s.r.l.t.p (d’ora in poi NA) ed il controinteressato raggruppamento temporaneo di imprese tra IN e Partners s.r.l. Società Tra PRfessionisti (d’ora in poi IN ST”) mandataria e IN s.r.l. (d’ora in poi IN s.r.l.) mandante, il quale, al termine della procedura, è risultato aggiudicatario con il punteggio complessivo nella graduatoria finale di 99,30 punti, mentre la ricorrente ha riportato 97,70 punti.
Nel raggruppamento temporaneo controinteressato, IN ST si è impegnata ad eseguire il 100% della prestazione principale consistente, ai sensi dell’art. 8 del capitolato, nel servizio di elaborazione delle buste paga e nello svolgimento degli adempimenti connessi. IN s.r.l. si è impegnata ad eseguire il 100% della prestazione secondaria di cui all’art. 9 del capitolato, consistente nel servizio di consulenza fiscale, oltre al 100% della prestazione relativa alla gestione presenze.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente NA, seconda classificata, impugna il provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli atti di ammissione alla procedura del raggruppamento controinteressato, in via principale con tre motivi, ed in via subordinata con un ulteriore motivo con il quale chiede l’annullamento di uno dei sub criteri di aggiudicazione.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli articoli 1, 2, 9, 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e degli articoli 2229 e 2232 del codice civile, il difetto di istruttoria ed il travisamento dei presupposti.
Con questo motivo la ricorrente sostiene che il raggruppamento temporaneo controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura perché l’art. 9 del capitolato comprende tra le prestazioni secondarie da eseguire anche la “gestione pratiche di contenzioso” la quale implica il possesso delle abilitazioni di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 546 del 1992, e fa riferimento a prestazioni che non possono essere eseguite dalla Società IN s.r.l. che si è impegnata a svolgere il 100% delle prestazioni secondarie. Infatti essendo una Società commerciale non rientra nel novero dei soggetti abilitati ad assumere incarichi relativi alla gestione del contenzioso che hanno natura personale e richiedono l’iscrizione ad appositi albi.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 89 del D.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 1 della legge n. 12 del 1979, dell’art. 7.3 del disciplinare di gara, il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti.
In proposito la ricorrente osserva che il disciplinare all’art. 7, comma 3, lett. a), ai fini dell’ammissione alla procedura, richiede il requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’aver “ sottoscritto e gestito con buon esito nell’ultimo triennio contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo non inferiore ad Euro 130.000,00, IVA esclusa. Almeno uno dei contratti deve essere stato stipulato a favore di una Public Utility operante nel settore utilities”, con la precisazione, all’art. 7, comma 4, che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese verticale, tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti in proporzione alle prestazioni da eseguire.
Secondo la ricorrente tale clausola deve essere interpretata nel senso che i concorrenti sono tenuti a dimostrare di aver svolto almeno uno dei contratti analoghi in favore di una Public Utility operante nel settore delle utilities , nelle specifiche professionalità previste dall’art. 1 delle legge n. 12 del 1979.
Nel caso in esame è accaduto che, per soddisfare il requisito richiesto dagli articolo 7.3, lett. a), ultimo periodo del disciplinare, la mandataria IN ST - impegnatasi a svolgere il 100% della prestazione principale consistente nel servizio di elaborazione paghe e negli adempimenti connessi - si sia avvalsa dei requisiti della mandante IN s.r.l., specificando, nel relativo contratto, che “ l’avvalimento dei requisiti tecnico-professionali avrà per oggetto principale le risorse ed il patrimonio esperienziale maturato in relazione alle attività svolte dall’Impresa Ausiliaria in qualità di Centro Elaborazione Dati (CED), ai sensi dell’art. 1 l. n 12/1979 ”.
La ricorrente rileva che con tale formulazione l’avvalimento è stato limitato alle sole operazioni materiali di calcolo e stampa dei cedolini paga di cui all’art. 1, quinto comma, della norma citata, privi di profili richiedenti cognizioni specialistiche.
Secondo la ricorrente tale avvalimento non è pertanto idoneo a soddisfare il requisito di capacità tecnico professionale richiesto perché, laddove il disciplinare richiede il requisito esperienziale per il quale “ almeno uno dei contratti deve essere stato stipulato a favore di una Public Utility operante nel settore utilities”, si riferisce solamente alle prestazioni comportanti l’esercizio di competenze tecnico giuridiche, oggetto principale dell’appalto, e non all’esecuzione di prestazioni comportanti lo svolgimento di mere attività materiali.
Infine la ricorrente osserva che, ove dovesse emergere che la Società IN s.r.l. nel passato ha concluso con Public Utilities contratti per il servizio complessivo di elaborazione delle buste paga, tali contratti dovrebbero essere dichiarati nulli anche in questa sede, in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm..
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, delle Linee Guida ANAC n. 4, recanti “ procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economic i”, la violazione del principio di rotazione e del principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto il raggruppamento temporaneo controinteressato, in qualità gestore uscente, non avrebbe dovuto essere invitato.
Con il quarto motivo la ricorrente, in via subordinata, lamenta la violazione degli articoli 30 e 95 del D.lgs. n. 50 del 2016, l’erroneità dei presupposti, il travisamento, la disparità di trattamento e l’ingiustizia manifesta in quanto, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, sono stati previsti - al sub criterio 1.1 dell’art. 17, comma 1, del disciplinare - 5 punti per il “ minor tempo e minor impatto di attività a carico della SA nelle operazioni di avviamento del servizio (consistenti a titolo solo esemplificativo nell’analisi della realtà aziendale della società e nelle operazioni di migrazione dei dati) ”. Tale sub criterio, osserva la ricorrente, favorisce oggettivamente il gestore uscente a scapito degli altri concorrenti, come comprovato dall’attribuzione del punteggio pieno all’offerta del raggruppamento controinteressato il quale sul punto, al paragrafo 1.1., ha affermato che “ la fase di avviamento del servizio, in caso di affidamento dell’incarico a IN consente di ottenere un importante vantaggio. IN come partner che da anni ha l’incarico di gestione del servizio elaborazione paghe e adempimenti collegati del personale BIM, non necessita di effettuare le attività di analisi applicativa iniziale, di predisposizione dell’ambiente informatico ad hoc e di creazione del relativo impianto paghe e tanto meno l’attività di ripresa dati; tutte le informazioni e i parametri aziendali di calcolo sono già presenti nel sistema paghe di IN. Tutto ciò si traduce in un notevole risparmio a favore del cliente che non sarà pertanto occupato in incontri di analisi, nel reperimento delle informazioni e documentazioni storiche e nel passaggio dati da affrontare nel caso di assegnazione dell’incarico ad altro fornitore ”.
Conseguentemente la ricorrente, con il quarto motivo in via subordinata al mancato accoglimento delle censure proposte con i precedenti motivi, chiede l’annullamento del disciplinare in parte qua per violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, e dell’aggiudicazione.
Si sono costituiti in giudizio l’intimata BIM g.s.p. e il raggruppamento temporaneo di imprese tra IN ST e IN s.r.l., replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 510 del 21 ottobre 2020, è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza del 24 febbraio 2021, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che l’offerta del raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto prevede che “la gestione pratiche del contenzioso”, che implica anche la difesa in giudizio, sia svolta dalla Società di capitali IN s.r.l., per sua natura priva delle abilitazioni professionali necessarie.
La censura non è fondata, perché si basa su una non corretta interpretazione della natura delle prestazioni ricomprese dalla lex specialis nella locuzione “gestione pratiche contenzioso”.
Con tale espressione, che non ha un significato letteralmente univoco, la stazione appaltante non ha inteso chiedere all’aggiudicatario di svolgere l’attività tecnica di difesa in giudizio e ciò risulta da una lettura logico-sistematica delle diverse clausole della lex specialis .
Infatti tale attività è compresa all’interno del servizio di “consulenza” di natura fiscale che costituisce la prestazione secondaria dell’appalto, assieme ad altre voci tutte riconducibili a prestazioni di carattere amministrativo (quali la “compilazione ed invio modelli Unici SC e IRAP”, il “controllo determinazione imposte”, la “compilazioni ed invio dichiarazioni IVA”, “Modello F24 + file per pagamento imposte”, il “supporto ed assistenza su normativa fiscale”, la “gestione e comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere - Esterometro”, la “comunicazione Liquidazione Iva periodica”, ecc., che possono essere poste in essere da meri intermediari abilitati alla presentazione della documentazione fiscale) per un importo a base d’asta modesto, pari ad € 19.400,00.
Non v’è dubbio che l’attività di “consulenza” così descritta dalla lex specialis mal si concili con la difesa tecnica in giudizio.
In secondo luogo il disciplinare, tra i requisiti richiesti all’art. 7.1, lett. a), non richiede il possesso dell’abilitazione a svolgere l’assistenza tecnica menzionata dall’art. 12, comma 3, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solamente i titoli necessari per lo svolgimento delle attività inerenti la materia del “lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti” di cui all’art. 1 della legge n. 12 del 1979 (elenco che non coincide con quello dei soggetti abilitati alla difesa in giudizio), e prevede un compenso per l’evasione di ogni pratica rientrante in questa voce talmente esiguo (€ 250,00 lordi a pratica per 20 pratiche stimate nel biennio per un totale di € 5.000,00, ulteriormente ribassati dai concorrenti; la ricorrente NA ha offerto € 212,50 a pratica) da risultare del tutto incompatibile con gli importi previsti dalla tariffa professionale per la difesa tecnica in giudizio, tenendo peraltro conto che si tratterebbe di compensi spettanti per le controversie di importo superiore ad € 3.000,00, dato che al di sotto di questa soglia non è necessaria l’assistenza tecnica.
Deve pertanto ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la clausola “gestione pratiche contenzioso” sia stata correttamente interpretata dalla stazione appaltante come riferita alle sole attività amministrative di tipo preparatorio e di collegamento rispetto alle richieste che provengono dall’Agenzia delle Entrate e dagli eventuali professionisti esterni, e comportanti la mera trasmissione di chiarimenti o di documentazione, ovvero la soluzione di problematiche minori.
Peraltro, come osserva BIM g.s.p. nelle proprie difese, a fronte di una eventuale ambiguità della clausola avrebbe comunque dovuto essere privilegiata l’interpretazione fatta propria dalla stazione appaltante, conformemente al consolidato principio secondo cui, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis , una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e una avente l'effetto di consentire la permanenza del concorrente, non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, posto che una tale conclusione colliderebbe con i principi del favor partecipationis alle procedure di gara e di tassatività delle cause di esclusione che impongono di non escludere il concorrente se non per una causa espressamente individuata nella lex specialis ovvero di non escludere un concorrente per difformità da un presunto requisito minimo non espressamente stabilito dalla specifica legge di gara ( ex pluribus, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 gennaio 2021, n. 12; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8255; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 17 febbraio 2020, n. 257).
Il primo motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché:
- la lex specialis richiede, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale necessari per l’ammissione, aver sottoscritto e gestito con buon esito nell’ultimo triennio contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo non inferiore ad € 130.000,00, IVA esclusa, e che almeno uno dei contratti deve essere stato stipulato a favore di una Public Utility operante nel settore delle utilities ;
- la mandataria IN ST, priva dell’ultimo dei requisiti menzionato, è ricorsa all’avvalimento infragruppo acquisendo il requisito esperienziale dalla mandante IN s.r.l., la quale tuttavia lo ha limitato alle sole prestazioni di centro elaborazione dati, implicanti lo svolgimento di attività materiali;
- la mandataria deve pertanto considerarsi priva del requisito in quanto la lex specialis va interpretata nel senso che il contratto stipulato in favore di una Public Utility operante nel settore delle utilities è riferibile solamente alle specifiche competenze tecnico giuridiche del settore e non alle mere attività materiali.
La censura non coglie nel segno perché contrasta con il tenore letterale delle clausole che si riferiscono ai requisiti di capacità tecnica e professionale.
Il disciplinare all’art. 7, comma 3, lett. a), ai fini dell’ammissione alla procedura, richiede il requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’aver “ sottoscritto e gestito con buon esito nell’ultimo triennio contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo non inferiore ad Euro 130.000,00, IVA esclusa. Almeno uno dei contratti deve essere stato stipulato a favore di una Public Utility operante nel settore utilities”, con la precisazione, all’art. 7, comma 4, che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese verticale, tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti in proporzione alle prestazioni da eseguire.
Tali norme, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, si limitano a richiedere che almeno uno dei contratti per servizi analoghi, indipendentemente dal suo importo, sia stato stipulato in favore di una Public Utility operante nel settore delle utilities , senza imporre che tale rapporto contrattuale sia necessariamente riferibile al servizio principale di cui all’art. 8 del capitolato speciale, anziché a uno dei servizi secondari di cui agli articoli 9 e 10 del capitolato.
Alla luce di tale circostanza l’ammissione del raggruppamento controinteressato risulta legittima.
Infatti nelle ipotesi di raggruppamento di imprese di tipo verticale il requisito dell’idoneità professionale è richiesto soltanto nei riguardi dell’impresa mandataria. Nella specie, la mandataria ER ST è una Società tra professionisti - chiamata a svolgere il 100% del servizio principale di “elaborazione buste paga” - che da sola possiede il requisito di idoneità consistente nell’aver svolto servizi analoghi nel triennio per un importo superiore ad € 130.000,00 (ne ha allegati per un importo superiore ad € 250.000,00). La mandataria risulta priva del solo ulteriore requisito consistente nello svolgimento di almeno un servizio analogo, e non identico, di qualsivoglia importo, anche non rilevante, svolto in favore di una Public Utility operante nel settore delle utilities . Tale requisito mancante lo ha tuttavia acquisito da ER s.r.l., Società del medesimo gruppo, con riferimento all’attività di centro elaborazione dati che costituisce uno dei numerosi servizi posti a base di gara, in un contesto in cui la lex specialis non richiede espressamente che tale servizio analogo sia necessariamente riferito al servizio principale.
Il secondo motivo è pertanto infondato.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di rotazione perché il raggruppamento controinteressato è stato invitato alla procedura, nonostante fosse il gestore uscente.
La doglianza è infondata perché nel caso in esame la procedura negoziata si è svolta previo esperimento di una richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla gara rivolta a tutti gli operatori economici, e conseguente invito rivolto a quelli che ne hanno fatto richiesta: non è quindi configurabile una procedura negoziale ristretta che costituisce il presupposto di operatività del principio di rotazione, ma una procedura aperta al mercato alla quale non è applicabile tale principio.
Come recentemente affermato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1515) “ è ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate (di recente Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168). L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate ”
Il terzo motivo è pertanto infondato.
Con il quarto motivo, formulato in via subordinata per l’ipotesi del mancato accoglimento dei primi tre motivi, la ricorrente chiede l’annullamento del sub criterio di valutazione dell’offerta tecnica 1.1, previsto dall’art. 17, comma 1, del disciplinare, nella parte in cui prevede l’attribuzione di 5 punti per il sub criterio relativo al “ minor tempo e minor impatto di attività a carico della SA nelle operazioni di avviamento del servizio (consistenti a titolo solo esemplificativo nell’analisi della realtà aziendale della società e nelle operazioni di migrazione dei dati) ” che favorisce oggettivamente il gestore uscente a scapito degli altri concorrenti.
Il Collegio ritiene che tale censura non debba essere esaminata nel merito, perché è inammissibile per carenza di interesse in ragione del mancato superamento della prova di resistenza.
Infatti per tale voce sono stati attribuiti i giudizi di quasi buono (0,733 di coefficiente medio) al raggruppamento controinteressato e di sufficienza (0,60 di coefficiente medio) alla ricorrente. Per effetto della riparametrazione sono stati quindi riconosciuti al raggruppamento controinteressato 5 punti, e alla ricorrente 4,10 punti, con una differenza di 0,90 punti.
Un eventuale accoglimento del quarto motivo comporterebbe l’annullamento del sub criterio al quale conseguirebbe l’attribuzione di zero punti per questa voce ad entrambi i concorrenti (e non solo per il raggruppamento controinteressato come sostiene la ricorrente nella memoria depositata in giudizio ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., perché la censura, in base al thema decidendum ed al petitum sostanziale, è rivolta a lamentare l’illegittimità del criterio del disciplinare). La differenza di punti che residuerebbe tra le offerte una volta eliminati i 0,90 punti, è tuttavia insufficiente a colmare il divario di 1,60 punti registrato nell’attribuzione del punteggio finale (oltre che per quello riportato nelle offerte tecniche: 70 per l’aggiudicatario contro 68,84 per la ricorrente), con la conseguenza che da una verifica a priori non risulta superata la prova di resistenza. Da un eventuale accoglimento di questo motivo la ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità, posto che rimarrebbe aggiudicatario il raggruppamento controinteressato con un vantaggio di 0.70 punti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2020, n. 1916; id., 26 aprile 2018, n. 2534; Consiglio di Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717).
Il quarto motivo è pertanto inammissibile.
In definitiva il ricorso deve essere respinto, e eguale sorte seguono le domande di dichiarazione di inefficacia del contratto e di risarcimento dei danni subiti, rispetto alle quali, stante la legittimità degli atti impugnati, non sussistono i necessari presupposti.
Nonostante l’esito del giudizio la non univoca formulazione di alcune delle clausole che hanno dato luogo alla controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 24 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO