Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nazzareno Latassa e Alberto Schepis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e la Questura di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 6.2.2025, notificato il 10.2.2025, avente ad oggetto l’Avviso orale adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, inclusi tutti gli atti del procedimento amministrativo a monte espletato, tra cui ove occorra la comunicazione di avvio del procedimento e tutti i verbali istruttori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RI De NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento di Avviso Orale adottato dalla Questura di Vibo Valentia ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2. Rappresenta il ricorrente che l’impugnato provvedimento era stato adottato sulla base dell’ordinanza di misura cautelare del G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- depositata in data 19.9.2023 e dalla quale il medesimo era stato attinto, nell’ambito del procedimento penale nr. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A. e nr. -OMISSIS- R.G. G.I.P. rispetto ai contestati reati in materia di stupefacenti previsti dagli artt. 73, comma 1, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che, con istanza del 21.2.2025, aveva formulato richiesta di accesso gli atti amministrativi attinenti il processo verbale di avviso orale e che l’Amministrazione, con provvedimento prot. -OMISSIS- del 25.2.2025, aveva rigettato la richiesta; che, con sentenza n. -OMISSIS- del 10.2.2025, la Corte di Appello di -OMISSIS- aveva assolto lo stesso ricorrente dai reati contestati per non aver commesso il fatto.
3. Con i motivi del ricorso e rubricati il primo “ I) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 10 e dell’art. 22 comma 1, lett. B della legge 241/90 - Sviamento, Incompetenza, Eccesso di potere per travisamento - Insanabile contraddittorietà nella valutazione dei fatti addotti - Violazione di legge e falsa applicazione dell’articolo 24 della legge 241/90 ” e il secondo “ Manifesta illogicità e violazione di legge artt. 1 e 4 legge n. 1423/1965, III - Violazione dell’art. 3 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, dell’art. 460, comma 5, c.p.p., dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241; Carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti; IV - Violazione dell’art. 3 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, degli artt. 331 e 333 c.p.p., dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 10 della legge 1.4.1981, n. 121, erronea valutazione dei fatti e della pericolosità desunta da soli precedenti di polizia ”, il ricorrente ha denunciato che il mancato accesso agli atti avrebbe pregiudicato l’esercizio del diritto di difesa; che non sarebbero stati indicati nell’impugnato provvedimento gli elementi sintomatici rivelatori della sua pericolosità sociale in quanto la situazione descritta nella misura cautelare custodiale risulterebbe superata dalla sopravvenuta assoluzione di cui alla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di -OMISSIS-, configurandosi, altresì, la violazione dell’art. 27, co. 2, Cost.; che la Prefettura non avrebbe potuto fondare il proprio convincimento mediante la valutazione dei dati estratti dal Centro elaborazione dati (CED), istituito presso il Ministero dell’Interno ma, piuttosto, avrebbe dovuto acquisire le fonti originarie.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendo che la documentazione richiesta non sarebbe ostensibile e che a carico del ricorrente sarebbero emersi elementi specifici e circostanziati che, valutati nel loro complesso, avrebbero dimostrato inequivocabilmente la presenza di una personalità incline a comportamenti antisociali.
5. Alla udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2025 la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
6. Alla udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Le censure in ordine all’assenza dei presupposti per l’accertamento della pericolosità sociale del ricorrente sono infondate con conseguente assorbimento di quelle formulate nel primo motivo del ricorso relativamente alla mancata ostensione della documentazione sottesa alla impugnata misura.
7.1. Occorre premettere che la misura adottata dal Questore, con le modalità e nell’esercizio del potere di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha carattere preventivo e cautelare, giacché è adottata per avvisare il soggetto interessato “ che esistono indizi a suo carico ”, e si caratterizza per avere effetti certamente meno impattanti sulla vita del destinatario, concretizzandosi in una comunicazione con la quale l’Autorità di pubblica sicurezza “ invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge ”, e non presuppone che sia stata accertata la responsabilità penale del soggetto interessato.
7.2. In tale quadro, l'Autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge e, sul piano rimediale, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli aspetti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata dovendo, in particolare, verificare che le valutazioni, pur ampiamente discrezionali dell’amministrazione, siano adeguatamente motivate e, a monte, sorrette da una adeguata istruttoria (T.A.R. Calabria, sez. I, 29 dicembre 2025, n. 2196; T.A.R. Calabria, Sez. I, 17 aprile 2025, n.704; T.A.R. Calabria, sez. I, 18 gennaio 2024, n. 71 e Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2023, n.1422).
8. Orbene, per quanto di interesse, il Collegio rileva che, nell’impugnato provvedimento, il giudizio di pericolosità a carico del ricorrente è fondato sui configurati reati in materia di stupefacenti di cui all’ordinanza di misura cautelare del G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- nonché su 5 (cinque) controlli eseguiti nell’arco temporale compreso dal 2019 al 2023 in cui il ricorrente è stato trovato insieme a soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di armi e in materia di stupefacenti e violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
8.1. Pertanto, come correttamente rilevato nell’impugnato provvedimento, il Collegio ritiene che i plurimi fatti indicati, per circostanze di luogo, di tempo e dei soggetti coinvolti, siano idonei a supportare la prognosi di pericolosità contenuta nel provvedimento gravato in quanto fondata su circostanze univoche nonché a integrare il requisito della “ dedizione ” alla commissione di reati, di cui all’art. 1, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ai fini dell’adozione del provvedimento recante Avviso orale, disciplinato dal successivo art. 3.
8.2. Né il ricorrente ha dato prova o fornito indicazioni ulteriori idonee a dimostrare l’assenza della dimostrata propensione in termini di attualità.
8.2.1. E, infatti, la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- – come richiamata dalla difesa del ricorrente- è stata pubblicata (e non notificata) in data 10 febbraio 2025 - ossia lo stesso giorno in cui l’impugnato provvedimento è stato notificato- e, quindi, in una fase temporale in cui si era già cristallizzato un quadro indiziario sufficientemente fondato, attesa l’irrilevanza di fatti sopravvenuti che non sono idonei, in omaggio al principio “ tempus regit actum ”, a determinare l’illegittimità del provvedimento.
8.3. In ogni caso il Collegio osserva che, pur a fronte della sopravvenienza del suddetto titolo assolutorio, resta impregiudicato, stante l’autonomia tra il processo penale e il procedimento amministrativo, il potere dell’Amministrazione di valutare la gravità delle condotte contestate al fine di fondare il proprio convincimento in ordine alla pericolosità del destinatario della misura da applicare.
8.3.1. Parimenti non emergono i presupposti per ravvisare la paventata violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, co. 2, Cost.
8.3.2. E, infatti, non è configurabile alcuna violazione del suddetto precetto costituzionale, pur in presenza di una sentenza assolutoria del giudice penale, atteso che la condivisibile giurisprudenza del Giudice di appello ha concluso che: “ secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011 ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 maggio 2016, n. 1859).
8.4. Il Collegio rileva, pertanto, che l’accertata pericolosità del ricorrente in ragione del compendio indiziario sotteso all’impugnato provvedimento non risulta scalfita dalla successiva pronuncia della Corte di Appello di -OMISSIS-.
8.5. E, comunque, deve osservarsi che la Corte di Appello, pur non ritenendo provata l’effettiva partecipazione del ricorrente all’attività di spaccio a titolo di concorsuale, ha qualificato il contributo fornito dal medesimo nei fatti contestati come una ipotesi di connivenza non punibile e ha, quindi, concluso nel senso che costui pur non avendo partecipato all’attività delittuosa, ne avrebbe avuto contezza: emergendo, quindi, un profilo di grave e rilevante consapevolezza da parte del ricorrente rispetto ai fatti contestati nell’impugnato provvedimento.
9. Né è fondata la censura in ordine al mancato utilizzo delle fonti originarie ai sensi dell’art. 10 della Legge 1° aprile 1981, n. 121 da parte della Prefettura resistente che, piuttosto, risulta avere correttamente utilizzato le informazioni contenute negli archivi del Centro elaborazione dati presso il Ministero dell’Interno.
9.1. E, infatti, l’art. 10 della Legge 1° aprile 1981, n. 121 stabilisce che i dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro elaborazione dati presso il Ministero dell’Interno (art. 8) devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale o da indagini di polizia (art. 7).
9.2. Il Legislatore ha, quindi, stabilito il principio secondo cui le informazioni e i dati conservati negli archivi del Centro elaborazione dati presso il Ministero dell’Interno e che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia [art. 6, co. 1, lett. a)], devono avere quale base legale un documento pubblico.
9.3. Nel caso di specie risulta che dai controlli effettuati (e, quindi, sulla base delle informazioni acquisite tramite il Centro elaborazione dati presso il Ministero dell’Interno) sono emersi i 5 (cinque) controlli cui è stato sottoposto il ricorrente, dovendo così ritenersi correttamente acquisite le suddette informazioni da parte della Prefettura ai sensi dell’art. 10 della Legge 1° aprile 1981, n. 121.
10. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
11. I molteplici peculiari profili della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA, Presidente
OL Ciconte, Referendario
RI De NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI De NI | AR RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.