TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 16
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 10 e 22 comma 1, lett. B della legge 241/90 - Sviamento, Incompetenza, Eccesso di potere per travisamento - Insanabile contraddittorietà nella valutazione dei fatti addotti - Violazione di legge e falsa applicazione dell’articolo 24 della legge 241/90

    Le censure relative alla mancata ostensione della documentazione sono assorbite dalle altre censure. Il giudizio di pericolosità è fondato sui reati contestati e su controlli effettuati con soggetti gravati da precedenti penali. La sentenza di assoluzione è sopravvenuta e non inficia il provvedimento amministrativo adottato in base a un quadro indiziario preesistente, data l'autonomia tra processo penale e procedimento amministrativo. Non vi è violazione del principio di non colpevolezza, poiché il giudizio sulla pericolosità sociale non richiede prove compiute come quelle necessarie per una sentenza penale.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità e violazione di legge artt. 1 e 4 legge n. 1423/1965, III - Violazione dell’art. 3 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, dell’art. 460, comma 5, c.p.p., dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241; Carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti; IV - Violazione dell’art. 3 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, degli artt. 331 e 333 c.p.p., dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 10 della legge 1.4.1981, n. 121, erronea valutazione dei fatti e della pericolosità desunta da soli precedenti di polizia

    Il giudizio di pericolosità è fondato sui reati contestati e su 5 controlli in cui il ricorrente è stato trovato con soggetti gravati da precedenti penali. Questi fatti, per circostanze di luogo, tempo e soggetti coinvolti, supportano la prognosi di pericolosità e integrano il requisito della "dedizione" alla commissione di reati. La sentenza di assoluzione è sopravvenuta e non inficia il provvedimento amministrativo adottato in base a un quadro indiziario preesistente, data l'autonomia tra processo penale e procedimento amministrativo. Non vi è violazione del principio di non colpevolezza. L'utilizzo delle informazioni contenute negli archivi del CED è corretto ai sensi dell'art. 10 L. 121/1981.

  • Rigettato
    Mancato accesso agli atti

    La censura relativa alla mancata ostensione della documentazione è assorbita dalle altre censure relative ai presupposti del provvedimento di Avviso Orale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 16
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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