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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16192 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 43889 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 26.6.2025, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. E P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Emanuele Russo , giusta procura allegata all'atto di citazione
Attrice
E
(già ), (C.f. P.Iva ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. RC NI per procura in atti
Convenuta
E
(già ), (C.f. e partita Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_4 iva ,), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_5
RC NI per procura in atti
Convenuta
1 OGGETTO: somministrazione risarcimento danni
Conclusioni per l'attrice : “1) accertare e dichiarare la responsabilità, anche in solido tra loro, della
e della per gli eventi Controparte_1 Controparte_3 descritti negli atti di causa;
2)in virtù del suddetto accertamento condannare le convenute, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla in ragione dell'evento per Parte_1 cui v'è causa in misura di € 35.010,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, od altro maggiore
o minor importo che dovesse emergere in corso di causa o ritenuto di giustizia;
3) condannare le convenute, anche in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale patito dalla a causa della forzata chiusura dell'azienda per il Parte_1 periodo intercorrente tra il settembre 2015 al marzo 2016, da liquidarsi anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 114 cpc. e 1226 c.c. ;
4) condannare le convenute al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Conclusioni per la convenuta : “ A- In via Istruttoria: Controparte_1
Chiede ammettersi le prove dedotte e ammettere le istanze di acquisizione riportate nella propria memoria depositata, ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., datata 5.5.2021.
B- Nel Merito:
Insiste nelle conclusioni rassegnate nella propria memora depositata, ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., datata 5.4.2021 avente il seguente contenuto:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, 10^ Sezione, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice;
Nel merito: rigettare la domanda di cui al capo 2 delle conclusioni dell'attrice nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandarla assolta;
Ulteriormente e nel merito: dichiarare prescritta la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni dell'attrice;
In via subordinata e nel merito e salvo gravame: rigettare la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni dell'attrice nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, mandarla assolta;
Sempre e comunque: condannare la ricorrente, ex art. 96 c.p.c., al danno arrecato alla ricorrente determinato dall'Ecc.mo Tribunale di Roma d'ufficio ed in via equitativa;
Sempre con vittoria di spese, onorari ed accessori”.
2
Conclusioni per la convenuta : “In via pregiudiziale: dichiarare il difetto Controparte_3 di legittimazione attiva della società attrice;
In via ulteriormente pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni avversa domanda;
- Nel merito: rigettare la domanda di cui al capo 2 delle conclusioni dell'attrice nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandarla assolta;
- Ulteriormente e nel merito: dichiarare prescritta la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni dell'attrice;
- In via subordinata e nel merito e salvo gravame: rigettare la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni dell'attrice nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, mandarla assolta;
- Sempre e comunque: condannare la ricorrente, ex art. 96 c.p.c., al danno arrecato alla ricorrente determinato dall'Ecc.mo Tribunale di Roma d'ufficio ed in via equitativa;
- Sempre con vittoria di spese, onorari ed accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
rassegnando conclusioni conformi a quelle in epigrafe trascritte . A sostegno delle
[...] domande proposte ha allegato:
-di avere stipulato con la Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Servizio di Maggior Tutela (oggi
[...]
) contratto di fornitura di energia elettrica (numero cliente: 983394876, codice Controparte_3
POD: IT001E983394876), fornitura relativa all'azienda denominata “Taverna del Saraceno”, nella quale veniva svolta attività di impresa alberghiera, di ristorazione/bar e di locazione immobiliare;
- che l'attività aziendale era esercitata nel complesso edilizio sito in Maracalagonis (CA), località
“Torre delle Stelle”, Via del Sagittario n° 1, composto da quattro corpi di fabbrica con annessa area pertinenziale adibita, in parte, a parcheggio per autoveicoli e, in altra parte, a giardino;
-che in data 27/08/2015 – periodo in cui l'azienda era concessa in affitto alla - alle ore Parte_2
20.30 circa presso la suddetta struttura si verificava un costante abbassamento dell'emissione della luce delle lampade con conseguente entrata in funzione dei gruppi UPS di continuità; alle 21,50 circa
3 le predette lampade esplodevano e molti dei macchinari presenti presso l'azienda emettevano fumo, arrestandosi;
-che in particolare, a causa del predetto evento, si verificavano ingenti danni all'impianto fotovoltaico istallato presso la struttura alberghiera, all'intero impianto di illuminazione, alle stampanti, ai computers, al sistema wi-fi, alle prese di corrente, ai televisori, ai portalampada, all'impianto TVCC, alle telecamere di sorveglianza, alle lavatrici, ai frigoriferi, all'impianto di condizionamento degli ambienti, alla macchina erogatrice del ghiaccio, ai frigobar ed alle pompe di calore, il tutto per un importo pari a complessivi € 35.010,60, così come evincibile dalle fatture e dai preventivi allegati, da ritenersi qui ripetuti e trascritti (cfr. fatture e preventivi);
-che la contattava immediatamente il preposto servizio he interveniva verso le ore Parte_1 CP_2
02,15 del mattino, confermando la presenza nella zona di sbalzi di tensione presso la rete ed CP_2 ammettendo la responsabilità della società elettrica per l'accaduto;
- che il suddetto sbalzo di energia, rendendo inservibili molte delle apparecchiature elettriche site presso l'azienda, determinava altresì l'impossibilità per la “Taverna del Saraceno” di concludere la stagione estiva 2015 ed iniziare quella 2016, dovendo rinunciare all'apertura della struttura per i mesi dal settembre 2015 al marzo 2016;
-che in data 28/08/2015, a seguito dei predetti eventi, la inviava alla Enel Parte_1 richiesta di risarcimento danni (cfr. comunicazione del 28.08.2015), comunicazione che veniva riscontrata in data 24.09.2015 dalla la quale affermava che dall'istruttoria Controparte_2 interna era emersa la sussistenza dei presupposti per la necessaria ulteriore verifica dei danni subiti dalla da effettuarsi mediante la consulenza di società peritale che all'uopo Parte_1 sarebbe stata incaricata (cfr. comunicazione del 24.09.2015); Controparte_2
-che a mezzo raccomandata del 04/10/2015 la con sede in Genova alla via Roma n. 8/A, CP_5 comunicava alla di essere stata incaricata da al Parte_1 Controparte_2 fine di raccogliere gli elementi necessari per accertare e valutare i danni subiti, invitando la
[...] ad inoltrare alla stessa tutta la documentazione relativa ai danni patiti a seguito Parte_1 dell'evento del 26/08/2015 (cfr. raccomandata del 04.10.2015); CP_5
-che tecnico incaricato dall' i recava presso la struttura di proprietà dell'istante ed ivi effettuava CP_2 tutte le operazioni peritali necessarie alla quantificazione dei danni patiti dalla Parte_1
[...]
-che inviava la documentazione richiesta alla società peritale ed all' senza Parte_1 CP_2 però ricevere alcun riscontro;
4 -che mediante pec del 24/01/2017, la del proprio legale inoltrava – anche Parte_1
a titolo di costituzione in mora - alla ed alla fatture, preventivi e Controparte_2 CP_5 scontrini relativi ai beni danneggiati in seguito al sinistro del 26/08/2015 (cfr. pec del 24.01.2017 + ricevute accettazione e consegna), documenti dai quali è possibile evincere che il danno subito dalla ammonta a complessivi € 35.010,60 (cfr. fatture e preventivi); Parte_1
-che a mezzo email del 10/02/2017, la invitava il legale di a prendere contatti con CP_5 Pt_1 la predetta società al fine di poter meglio istruire la pratica (cfr. mail del 10.02.2017) e quindi in data
27.03.2017, la incaricava il geom. al fine di poter valutare i danni di cui al CP_5 CP_6 predetto sinistro (cfr. mail del 27.03.2017);
-che nonostante i ripetuti solleciti, a tutt'oggi alcuna valutazione dei danni è stata offerta dall' CP_2 alla , né è stato risarcito il danno. Parte_1
Sulla base di tali premesse in fatto la attrice ha affermato la sussistenza di rapporto di somministrazione ed altresì la responsabilità oggettiva ex art.2050 c.c. del gestore della linea elettrica ed ella società erogatrice ed ha chiesto la condanna solidale delle convenute al risarcimento del danno.
Si sono costituite con separate comparse e Controparte_1 Controparte_3 contestando gli asserti avversari e deducendo entrambe il difetto di legittimazione attiva della attrice per essere l'azienda, colpita dal dedotto sbalzo di energia, oggetto di contratto di affitto alla società
Parte_2
Ha contestato altresì la propria responsabilità e altresì la prova e Controparte_1 quantificazione del danno.
ha invece eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_3 ordine alla domanda risarcitoria promossa dall'attrice, rilevando che dal 1.1.2008 l'attività di vendita di energia elettrica è un'attività separata da quella di distribuzione, trasporto e misurazione dell'energia elettrica e l'attività della convenuta ha come oggetto esclusivo ed unico la vendita di energia elettrica in regime di Maggiore Tutela (doc. 8),pertanto nessun addebito può esserle mosso in relazione a supposti malfunzionamenti della rete . Ha , ad ogni modo, contestato la fondatezza nel merito della affermata responsabilità e il difetto di prova dei danni.
Le convenute hanno rassegnato conclusioni conformi a quelle in epigrafe trascritte.
Assegnati i termini ex art.183 co.6 c.p.c. , con ordinanza in data 4.11.2021 non sono state ammesse le prove testimoniali e richieste ex art.210 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni .
5 In data 9.1.2025 la causa , stante il perpetuarsi della scopertura del ruolo per il trasferimento ad altro ufficio del giudice designato, è stata assegnata ad altro magistrato e quindi trattenuta in decisione , sulle conclusioni come in epigrafe riportate, all'esito dell'udienza cartolare del 26.6.2025 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
2. Legittimazione ad agire della attrice
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da entrambe le convenute sul presupposto che l'evento dannoso che ha coinvolto i beni aziendali si è verificato quando l'azienda della ra affittata alla . Deducono le convenute che il contratto di locazione d'azienda Pt_1 Pt_2 dispone che sono a carico del conduttore le spese per le utenze elettriche e, espressamente, quelle concernenti agli impianti di acqua, luce, riscaldamento, climatizzazione e sanitari (art. 7) nonché per l'eventuale perimento dei beni mobili, anche se dovuto a caso fortuito o colpa di terzi (art. 11); inoltre dall'atto rogato in data 27.6.2019 (doc. 4) si desume altresì che le parti, in sede di risoluzione consensuale del contratto di affitto, “si danno reciprocamente atto che il ramo d'azienda in oggetto è stato riconsegnato alla parte concedente in buono stato di manutenzione, completo dei beni tutti che lo componevano alla data dell'affitto, avendo la parte affittuaria conservato gli arredi e le attrezzature aziendali con la diligenza del buon padre di famiglia e restituito gli stessi nel medesimo stato d'uso e di funzionamento iniziale, salvo il normale deterioramento, senza averne mutato la destinazione economica” (art. 3). Dal tenore di tali testi contrattuali le convenute desumono che
, essendovi obbligata avesse provveduto a ripristinare la funzionalità dei beni aziendali , Pt_2 onde non vi sarebbe alcun danno da risarcire in favore della proprietaria.
Osserva questo giudice che legittimato all'azione di risarcimento del danno ingiusto è sia il proprietario del bene danneggiato, sia colui che al momento del verificarsi del fatto illecito ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità' tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà (Cass. Sez. 1, 25/09/1997,
n. 9405).
Emerge poi dagli atti che la richiesta di risarcimento danni del 27.8.205 indirizzata ad CP_7
è stata disattesa da perché non reperito il nominativo della istante negli
[...] Controparte_2 archivi informatici del distributore quale utente (doc.1 allegato alle note istruttorie dell'attrice).
Inoltre il verbale redatto il 1.9.2015 in contraddittorio tra e evidenzia che le parti si Pt_1 Pt_2 erano accordate perché la prima sostenesse i costi di riparazione e domandasse indi il risarcimento alla distributrice (doc.2 allegato alle note istruttorie dell'attrice).
3.Legittimazione passiva del Controparte_3
6 La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva (eccezione preliminare di merito relativa alla titolarità del rapporto dedotto in lite) con riferimento alla pretesa risarcitoria della attrice , in quanto società che provvede alla mera vendita dell'energia elettrica ed alla quale pertanto non può muoversi alcun addebito con riferimento al malfunzionamento della rete.
La difesa è fondata.
In caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica. (Cass. Sez. 3, 23/01/2018, n. 1581 ).
Si veda in tal senso anche la recente pronuncia di merito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere secondo cui per il risarcimento dei danni subìti dall'utente a causa di sbalzi di tensione dell'energia elettrica e, più in generale, per il malfunzionamento della rete elettrica, legittimata passiva non è la società che si occupa della compravendita dell'energia, bensì la società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. (Tribunale, S.Maria Capua V., sez. I ,
03/04/2023, n. 1279).
Deve pertanto essere rigettata la domanda proposta nei confronti del Controparte_3
[...]
Va altresì rigettata la richiesta di condanna ex art.96 avanzata dalla convenuta Controparte_3 non ricorrendone i presupposti per assenza di una iniziativa dell'attrice soccombente
[...] improntata a malafede o colpa grave.
4. La domanda proposta nei confronti di Controparte_1
L'attrice ha prospettato la responsabilità ex art.2050 c.c. del distributore per l'evento ( calo di tensione) che assume essersi verificato in data 27/08/2015 alle ore 20.30 circa presso l'azienda della attrice sita nel Comune di Maracalagonis.
La qualificazione va condivisa poiché in tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla
7 circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione. ( così
Cass. 32498 del 12.12.2019; vedi in tal senso anche Cass., 04/04/1995, n. 3935).
Ne deriva che, provato da parte del danneggiato il nesso eziologico tra esercizio della attività ed evento dannoso , è parte convenuta a dover fornire, stante la natura oggettiva della responsabilità, la prova liberatoria, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
(Cass.19449/2008).
Venendo alla prova del fatto storico posto a base della affermata responsabilità, questa emerge dalla documentazione versata in atti dalla attrice.
In data 24.9.2015 comunicava a con riferimento alla “richiesta di Controparte_2 Pt_1 risarcimento danni evento del 26/8/2015” che si era conclusa l'istruttoria interna relativa all'evento e che dalle indagini /analisi effettuate emergevano i presupposti per ulteriore verifica da parte della società peritale (doc.5 attrice ) .
La società , incaricata da , in data 4.10.2015 comunicava a di avere CP_5 Controparte_2 Pt_1 avuto mandato dal distributore di accertare e valutare i danni segnalati con riferimento all'evento del 26.8.2015 (doc.6 attrice).
E' quindi da ritenere che una prima verifica e valutazione del calo di tensione denunciato era stata effettuata da con esito positivo , altrimenti la stessa non avrebbe dato incarico dalla per il CP_2 CP_5 riscontro e la stima dei danni .
e , né ha rilievo interruttivo del nesso la Controparte_8 CP_2 circostanza che aveva ceduto energia elettrica a terzi violando il combinato di cui agli artt. 7 Pt_1
e 14 del contratto di affitto (che prevede che le spese per l'energia dovessero essere poste a carico della conduttrice e quest'ultima potesse subentrare ai contratti stipulati). Confutata resta pure la mera allegazione che non fossero stati installati gli immunizzatori e i magnetotermici per garantire la sicurezza dell'impianto ( vedi perizia di parte sull'impianto elettrico doc. 16 attrice allegato alle note istruttorie).
Quanto alla prova dei danni l'attrice ha prodotto fattura relativa ad intervento effettuato la sera del
26.8.2025 dalla che descrive la tipologia di intervento effettuato Controparte_9 alle ore 23,00 , il riscontro del guasto con la chiamata dei tecnici , il cui intervento inizia alle CP_2 ore 2,15 terminata alle ore 4 ,00. La fattura descrive puntualmente le apparecchiature elettriche danneggiate. Il costo dell'intervento notturno fatturato è di euro 556,93 e quindi segue preventivo analitico relativo al ripristino delle apparecchiature danneggiate per euro 7.623,00 comprensivo di manodopera ( doc.
4 -note 183 co.6 n.2 c.p.c.). La documentazione ulteriore ( tutta allegata alla
8 seconda memoria 183 co.6 c.p.c. ) comprova un ulteriore danno per euro 7.216,50; va esclusa infatti la fattura sub doc. 6 intestata alla nonché il preventivo e C. -sub doc.
8- non Pt_2 Persona_1 constando la relativa spesa e le fatture emesse da ricomprese nell'importo di cui al CP_9 preventivo.
In ordine al richiesto danno non patrimoniale per la forzata chiusura dell'azienda per il periodo intercorrente tra il settembre 2015 al marzo 2016, da liquidarsi anche in via equitativa , parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione in ragione dell'avvenuto decorso del termine quinquennale dalla data dell'evento dannoso (27.8.2015) e alla data di notificazione della citazione in giudizio effettuata tramite pec alla convenuta da parte del legale dell'attrice il 31.8.2020 (doc. 2).
Si nega quindi effetto interruttivo alla comunicazione pec del 24.1.2017 poiché in detta missiva non v'è menzione di siffatto danno, ma si chiede solo il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle apparecchiature elettriche.
L'eccezione è fondata e in ogni caso la domanda non potrebbe esser accolta , poiché il danno non patrimoniale non è risarcibile ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio sul fatto illecito (Cass. Sez. 6,
28/02/2013, n. 5096 in tema di interruzione di energia elettrica ).
Va dunque accolta la domanda di condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo di euro 15.396,43 . Pur trattandosi di debito di valore l'attrice non ha Parte_1 fatto richiesta di interessi compensativi . Del resto, è noto che, in materia di debiti di valore, i cd. interessi compensativi − interessi in senso improprio − sono strumento di commisurazione del lucro cessante patito dal danneggiato per effetto della ritardata percezione del risarcimento immediatamente dovuto, in ragione della mora ex re di cui all'art. 1219, comma 2, n. 1 c.c.. Tuttavia, come imposto dai principi generali, ai fini del relativo riconoscimento è necessario che vi sia la specifica allegazione e la prova, anche solo tramite elementi presuntivi, che tale tipo di pregiudizio vi sia stato (cfr. Cass.
18564/2018). Vanno invece riconosciuti sul predetto importo gli interessi in misura legale dalla domanda , con la maggiorazione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. al soddisfo , con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza ( vedi Cass. 2023 n.61 secondo cui Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche
a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione.) .
9 Le spese di lite della attrice seguono la soccombenza prevalente di e si liquidano in Controparte_1 base al decisum ; quelle della convenuta sono poste a carico della Controparte_3 attrice, soccombente nel rapporto processuale con questa e si liquidano in base al disputatum . Si liquidano in applicazione dei valori medi fatta eccezione dei compensi per la fase trattazione/ istruttoria , liquidati ai minimi , attesa la natura documentale della istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 15.396,43 oltre interessi come in parte motiva;
3) rigetta la domanda di condanna ex art.96c.p.c. avanzata dalla convenuta Controparte_3 nei confronti della attrice;
[...]
4) condanna l'attrice al rimborso, in favore di delle spese che Controparte_3 si liquidano in euro 6.713,00 per compensi , oltre iva ,cpa e spese generali al 15%;
5) condanna , al rimborso, in favore della attrice delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre iva ,cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Emanuele Luigi Russo.
Roma, 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 43889 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 26.6.2025, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. E P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Emanuele Russo , giusta procura allegata all'atto di citazione
Attrice
E
(già ), (C.f. P.Iva ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. RC NI per procura in atti
Convenuta
E
(già ), (C.f. e partita Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_4 iva ,), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_5
RC NI per procura in atti
Convenuta
1 OGGETTO: somministrazione risarcimento danni
Conclusioni per l'attrice : “1) accertare e dichiarare la responsabilità, anche in solido tra loro, della
e della per gli eventi Controparte_1 Controparte_3 descritti negli atti di causa;
2)in virtù del suddetto accertamento condannare le convenute, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla in ragione dell'evento per Parte_1 cui v'è causa in misura di € 35.010,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, od altro maggiore
o minor importo che dovesse emergere in corso di causa o ritenuto di giustizia;
3) condannare le convenute, anche in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale patito dalla a causa della forzata chiusura dell'azienda per il Parte_1 periodo intercorrente tra il settembre 2015 al marzo 2016, da liquidarsi anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 114 cpc. e 1226 c.c. ;
4) condannare le convenute al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Conclusioni per la convenuta : “ A- In via Istruttoria: Controparte_1
Chiede ammettersi le prove dedotte e ammettere le istanze di acquisizione riportate nella propria memoria depositata, ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., datata 5.5.2021.
B- Nel Merito:
Insiste nelle conclusioni rassegnate nella propria memora depositata, ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., datata 5.4.2021 avente il seguente contenuto:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, 10^ Sezione, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice;
Nel merito: rigettare la domanda di cui al capo 2 delle conclusioni dell'attrice nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandarla assolta;
Ulteriormente e nel merito: dichiarare prescritta la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni dell'attrice;
In via subordinata e nel merito e salvo gravame: rigettare la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni dell'attrice nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, mandarla assolta;
Sempre e comunque: condannare la ricorrente, ex art. 96 c.p.c., al danno arrecato alla ricorrente determinato dall'Ecc.mo Tribunale di Roma d'ufficio ed in via equitativa;
Sempre con vittoria di spese, onorari ed accessori”.
2
Conclusioni per la convenuta : “In via pregiudiziale: dichiarare il difetto Controparte_3 di legittimazione attiva della società attrice;
In via ulteriormente pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni avversa domanda;
- Nel merito: rigettare la domanda di cui al capo 2 delle conclusioni dell'attrice nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandarla assolta;
- Ulteriormente e nel merito: dichiarare prescritta la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni dell'attrice;
- In via subordinata e nel merito e salvo gravame: rigettare la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni dell'attrice nei confronti della convenuta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, mandarla assolta;
- Sempre e comunque: condannare la ricorrente, ex art. 96 c.p.c., al danno arrecato alla ricorrente determinato dall'Ecc.mo Tribunale di Roma d'ufficio ed in via equitativa;
- Sempre con vittoria di spese, onorari ed accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
rassegnando conclusioni conformi a quelle in epigrafe trascritte . A sostegno delle
[...] domande proposte ha allegato:
-di avere stipulato con la Enel Servizio Elettrico S.p.A. – Servizio di Maggior Tutela (oggi
[...]
) contratto di fornitura di energia elettrica (numero cliente: 983394876, codice Controparte_3
POD: IT001E983394876), fornitura relativa all'azienda denominata “Taverna del Saraceno”, nella quale veniva svolta attività di impresa alberghiera, di ristorazione/bar e di locazione immobiliare;
- che l'attività aziendale era esercitata nel complesso edilizio sito in Maracalagonis (CA), località
“Torre delle Stelle”, Via del Sagittario n° 1, composto da quattro corpi di fabbrica con annessa area pertinenziale adibita, in parte, a parcheggio per autoveicoli e, in altra parte, a giardino;
-che in data 27/08/2015 – periodo in cui l'azienda era concessa in affitto alla - alle ore Parte_2
20.30 circa presso la suddetta struttura si verificava un costante abbassamento dell'emissione della luce delle lampade con conseguente entrata in funzione dei gruppi UPS di continuità; alle 21,50 circa
3 le predette lampade esplodevano e molti dei macchinari presenti presso l'azienda emettevano fumo, arrestandosi;
-che in particolare, a causa del predetto evento, si verificavano ingenti danni all'impianto fotovoltaico istallato presso la struttura alberghiera, all'intero impianto di illuminazione, alle stampanti, ai computers, al sistema wi-fi, alle prese di corrente, ai televisori, ai portalampada, all'impianto TVCC, alle telecamere di sorveglianza, alle lavatrici, ai frigoriferi, all'impianto di condizionamento degli ambienti, alla macchina erogatrice del ghiaccio, ai frigobar ed alle pompe di calore, il tutto per un importo pari a complessivi € 35.010,60, così come evincibile dalle fatture e dai preventivi allegati, da ritenersi qui ripetuti e trascritti (cfr. fatture e preventivi);
-che la contattava immediatamente il preposto servizio he interveniva verso le ore Parte_1 CP_2
02,15 del mattino, confermando la presenza nella zona di sbalzi di tensione presso la rete ed CP_2 ammettendo la responsabilità della società elettrica per l'accaduto;
- che il suddetto sbalzo di energia, rendendo inservibili molte delle apparecchiature elettriche site presso l'azienda, determinava altresì l'impossibilità per la “Taverna del Saraceno” di concludere la stagione estiva 2015 ed iniziare quella 2016, dovendo rinunciare all'apertura della struttura per i mesi dal settembre 2015 al marzo 2016;
-che in data 28/08/2015, a seguito dei predetti eventi, la inviava alla Enel Parte_1 richiesta di risarcimento danni (cfr. comunicazione del 28.08.2015), comunicazione che veniva riscontrata in data 24.09.2015 dalla la quale affermava che dall'istruttoria Controparte_2 interna era emersa la sussistenza dei presupposti per la necessaria ulteriore verifica dei danni subiti dalla da effettuarsi mediante la consulenza di società peritale che all'uopo Parte_1 sarebbe stata incaricata (cfr. comunicazione del 24.09.2015); Controparte_2
-che a mezzo raccomandata del 04/10/2015 la con sede in Genova alla via Roma n. 8/A, CP_5 comunicava alla di essere stata incaricata da al Parte_1 Controparte_2 fine di raccogliere gli elementi necessari per accertare e valutare i danni subiti, invitando la
[...] ad inoltrare alla stessa tutta la documentazione relativa ai danni patiti a seguito Parte_1 dell'evento del 26/08/2015 (cfr. raccomandata del 04.10.2015); CP_5
-che tecnico incaricato dall' i recava presso la struttura di proprietà dell'istante ed ivi effettuava CP_2 tutte le operazioni peritali necessarie alla quantificazione dei danni patiti dalla Parte_1
[...]
-che inviava la documentazione richiesta alla società peritale ed all' senza Parte_1 CP_2 però ricevere alcun riscontro;
4 -che mediante pec del 24/01/2017, la del proprio legale inoltrava – anche Parte_1
a titolo di costituzione in mora - alla ed alla fatture, preventivi e Controparte_2 CP_5 scontrini relativi ai beni danneggiati in seguito al sinistro del 26/08/2015 (cfr. pec del 24.01.2017 + ricevute accettazione e consegna), documenti dai quali è possibile evincere che il danno subito dalla ammonta a complessivi € 35.010,60 (cfr. fatture e preventivi); Parte_1
-che a mezzo email del 10/02/2017, la invitava il legale di a prendere contatti con CP_5 Pt_1 la predetta società al fine di poter meglio istruire la pratica (cfr. mail del 10.02.2017) e quindi in data
27.03.2017, la incaricava il geom. al fine di poter valutare i danni di cui al CP_5 CP_6 predetto sinistro (cfr. mail del 27.03.2017);
-che nonostante i ripetuti solleciti, a tutt'oggi alcuna valutazione dei danni è stata offerta dall' CP_2 alla , né è stato risarcito il danno. Parte_1
Sulla base di tali premesse in fatto la attrice ha affermato la sussistenza di rapporto di somministrazione ed altresì la responsabilità oggettiva ex art.2050 c.c. del gestore della linea elettrica ed ella società erogatrice ed ha chiesto la condanna solidale delle convenute al risarcimento del danno.
Si sono costituite con separate comparse e Controparte_1 Controparte_3 contestando gli asserti avversari e deducendo entrambe il difetto di legittimazione attiva della attrice per essere l'azienda, colpita dal dedotto sbalzo di energia, oggetto di contratto di affitto alla società
Parte_2
Ha contestato altresì la propria responsabilità e altresì la prova e Controparte_1 quantificazione del danno.
ha invece eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_3 ordine alla domanda risarcitoria promossa dall'attrice, rilevando che dal 1.1.2008 l'attività di vendita di energia elettrica è un'attività separata da quella di distribuzione, trasporto e misurazione dell'energia elettrica e l'attività della convenuta ha come oggetto esclusivo ed unico la vendita di energia elettrica in regime di Maggiore Tutela (doc. 8),pertanto nessun addebito può esserle mosso in relazione a supposti malfunzionamenti della rete . Ha , ad ogni modo, contestato la fondatezza nel merito della affermata responsabilità e il difetto di prova dei danni.
Le convenute hanno rassegnato conclusioni conformi a quelle in epigrafe trascritte.
Assegnati i termini ex art.183 co.6 c.p.c. , con ordinanza in data 4.11.2021 non sono state ammesse le prove testimoniali e richieste ex art.210 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni .
5 In data 9.1.2025 la causa , stante il perpetuarsi della scopertura del ruolo per il trasferimento ad altro ufficio del giudice designato, è stata assegnata ad altro magistrato e quindi trattenuta in decisione , sulle conclusioni come in epigrafe riportate, all'esito dell'udienza cartolare del 26.6.2025 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
2. Legittimazione ad agire della attrice
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da entrambe le convenute sul presupposto che l'evento dannoso che ha coinvolto i beni aziendali si è verificato quando l'azienda della ra affittata alla . Deducono le convenute che il contratto di locazione d'azienda Pt_1 Pt_2 dispone che sono a carico del conduttore le spese per le utenze elettriche e, espressamente, quelle concernenti agli impianti di acqua, luce, riscaldamento, climatizzazione e sanitari (art. 7) nonché per l'eventuale perimento dei beni mobili, anche se dovuto a caso fortuito o colpa di terzi (art. 11); inoltre dall'atto rogato in data 27.6.2019 (doc. 4) si desume altresì che le parti, in sede di risoluzione consensuale del contratto di affitto, “si danno reciprocamente atto che il ramo d'azienda in oggetto è stato riconsegnato alla parte concedente in buono stato di manutenzione, completo dei beni tutti che lo componevano alla data dell'affitto, avendo la parte affittuaria conservato gli arredi e le attrezzature aziendali con la diligenza del buon padre di famiglia e restituito gli stessi nel medesimo stato d'uso e di funzionamento iniziale, salvo il normale deterioramento, senza averne mutato la destinazione economica” (art. 3). Dal tenore di tali testi contrattuali le convenute desumono che
, essendovi obbligata avesse provveduto a ripristinare la funzionalità dei beni aziendali , Pt_2 onde non vi sarebbe alcun danno da risarcire in favore della proprietaria.
Osserva questo giudice che legittimato all'azione di risarcimento del danno ingiusto è sia il proprietario del bene danneggiato, sia colui che al momento del verificarsi del fatto illecito ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità' tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà (Cass. Sez. 1, 25/09/1997,
n. 9405).
Emerge poi dagli atti che la richiesta di risarcimento danni del 27.8.205 indirizzata ad CP_7
è stata disattesa da perché non reperito il nominativo della istante negli
[...] Controparte_2 archivi informatici del distributore quale utente (doc.1 allegato alle note istruttorie dell'attrice).
Inoltre il verbale redatto il 1.9.2015 in contraddittorio tra e evidenzia che le parti si Pt_1 Pt_2 erano accordate perché la prima sostenesse i costi di riparazione e domandasse indi il risarcimento alla distributrice (doc.2 allegato alle note istruttorie dell'attrice).
3.Legittimazione passiva del Controparte_3
6 La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva (eccezione preliminare di merito relativa alla titolarità del rapporto dedotto in lite) con riferimento alla pretesa risarcitoria della attrice , in quanto società che provvede alla mera vendita dell'energia elettrica ed alla quale pertanto non può muoversi alcun addebito con riferimento al malfunzionamento della rete.
La difesa è fondata.
In caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica. (Cass. Sez. 3, 23/01/2018, n. 1581 ).
Si veda in tal senso anche la recente pronuncia di merito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere secondo cui per il risarcimento dei danni subìti dall'utente a causa di sbalzi di tensione dell'energia elettrica e, più in generale, per il malfunzionamento della rete elettrica, legittimata passiva non è la società che si occupa della compravendita dell'energia, bensì la società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. (Tribunale, S.Maria Capua V., sez. I ,
03/04/2023, n. 1279).
Deve pertanto essere rigettata la domanda proposta nei confronti del Controparte_3
[...]
Va altresì rigettata la richiesta di condanna ex art.96 avanzata dalla convenuta Controparte_3 non ricorrendone i presupposti per assenza di una iniziativa dell'attrice soccombente
[...] improntata a malafede o colpa grave.
4. La domanda proposta nei confronti di Controparte_1
L'attrice ha prospettato la responsabilità ex art.2050 c.c. del distributore per l'evento ( calo di tensione) che assume essersi verificato in data 27/08/2015 alle ore 20.30 circa presso l'azienda della attrice sita nel Comune di Maracalagonis.
La qualificazione va condivisa poiché in tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla
7 circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione. ( così
Cass. 32498 del 12.12.2019; vedi in tal senso anche Cass., 04/04/1995, n. 3935).
Ne deriva che, provato da parte del danneggiato il nesso eziologico tra esercizio della attività ed evento dannoso , è parte convenuta a dover fornire, stante la natura oggettiva della responsabilità, la prova liberatoria, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
(Cass.19449/2008).
Venendo alla prova del fatto storico posto a base della affermata responsabilità, questa emerge dalla documentazione versata in atti dalla attrice.
In data 24.9.2015 comunicava a con riferimento alla “richiesta di Controparte_2 Pt_1 risarcimento danni evento del 26/8/2015” che si era conclusa l'istruttoria interna relativa all'evento e che dalle indagini /analisi effettuate emergevano i presupposti per ulteriore verifica da parte della società peritale (doc.5 attrice ) .
La società , incaricata da , in data 4.10.2015 comunicava a di avere CP_5 Controparte_2 Pt_1 avuto mandato dal distributore di accertare e valutare i danni segnalati con riferimento all'evento del 26.8.2015 (doc.6 attrice).
E' quindi da ritenere che una prima verifica e valutazione del calo di tensione denunciato era stata effettuata da con esito positivo , altrimenti la stessa non avrebbe dato incarico dalla per il CP_2 CP_5 riscontro e la stima dei danni .
e , né ha rilievo interruttivo del nesso la Controparte_8 CP_2 circostanza che aveva ceduto energia elettrica a terzi violando il combinato di cui agli artt. 7 Pt_1
e 14 del contratto di affitto (che prevede che le spese per l'energia dovessero essere poste a carico della conduttrice e quest'ultima potesse subentrare ai contratti stipulati). Confutata resta pure la mera allegazione che non fossero stati installati gli immunizzatori e i magnetotermici per garantire la sicurezza dell'impianto ( vedi perizia di parte sull'impianto elettrico doc. 16 attrice allegato alle note istruttorie).
Quanto alla prova dei danni l'attrice ha prodotto fattura relativa ad intervento effettuato la sera del
26.8.2025 dalla che descrive la tipologia di intervento effettuato Controparte_9 alle ore 23,00 , il riscontro del guasto con la chiamata dei tecnici , il cui intervento inizia alle CP_2 ore 2,15 terminata alle ore 4 ,00. La fattura descrive puntualmente le apparecchiature elettriche danneggiate. Il costo dell'intervento notturno fatturato è di euro 556,93 e quindi segue preventivo analitico relativo al ripristino delle apparecchiature danneggiate per euro 7.623,00 comprensivo di manodopera ( doc.
4 -note 183 co.6 n.2 c.p.c.). La documentazione ulteriore ( tutta allegata alla
8 seconda memoria 183 co.6 c.p.c. ) comprova un ulteriore danno per euro 7.216,50; va esclusa infatti la fattura sub doc. 6 intestata alla nonché il preventivo e C. -sub doc.
8- non Pt_2 Persona_1 constando la relativa spesa e le fatture emesse da ricomprese nell'importo di cui al CP_9 preventivo.
In ordine al richiesto danno non patrimoniale per la forzata chiusura dell'azienda per il periodo intercorrente tra il settembre 2015 al marzo 2016, da liquidarsi anche in via equitativa , parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione in ragione dell'avvenuto decorso del termine quinquennale dalla data dell'evento dannoso (27.8.2015) e alla data di notificazione della citazione in giudizio effettuata tramite pec alla convenuta da parte del legale dell'attrice il 31.8.2020 (doc. 2).
Si nega quindi effetto interruttivo alla comunicazione pec del 24.1.2017 poiché in detta missiva non v'è menzione di siffatto danno, ma si chiede solo il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle apparecchiature elettriche.
L'eccezione è fondata e in ogni caso la domanda non potrebbe esser accolta , poiché il danno non patrimoniale non è risarcibile ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio sul fatto illecito (Cass. Sez. 6,
28/02/2013, n. 5096 in tema di interruzione di energia elettrica ).
Va dunque accolta la domanda di condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo di euro 15.396,43 . Pur trattandosi di debito di valore l'attrice non ha Parte_1 fatto richiesta di interessi compensativi . Del resto, è noto che, in materia di debiti di valore, i cd. interessi compensativi − interessi in senso improprio − sono strumento di commisurazione del lucro cessante patito dal danneggiato per effetto della ritardata percezione del risarcimento immediatamente dovuto, in ragione della mora ex re di cui all'art. 1219, comma 2, n. 1 c.c.. Tuttavia, come imposto dai principi generali, ai fini del relativo riconoscimento è necessario che vi sia la specifica allegazione e la prova, anche solo tramite elementi presuntivi, che tale tipo di pregiudizio vi sia stato (cfr. Cass.
18564/2018). Vanno invece riconosciuti sul predetto importo gli interessi in misura legale dalla domanda , con la maggiorazione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. al soddisfo , con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza ( vedi Cass. 2023 n.61 secondo cui Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche
a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione.) .
9 Le spese di lite della attrice seguono la soccombenza prevalente di e si liquidano in Controparte_1 base al decisum ; quelle della convenuta sono poste a carico della Controparte_3 attrice, soccombente nel rapporto processuale con questa e si liquidano in base al disputatum . Si liquidano in applicazione dei valori medi fatta eccezione dei compensi per la fase trattazione/ istruttoria , liquidati ai minimi , attesa la natura documentale della istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 15.396,43 oltre interessi come in parte motiva;
3) rigetta la domanda di condanna ex art.96c.p.c. avanzata dalla convenuta Controparte_3 nei confronti della attrice;
[...]
4) condanna l'attrice al rimborso, in favore di delle spese che Controparte_3 si liquidano in euro 6.713,00 per compensi , oltre iva ,cpa e spese generali al 15%;
5) condanna , al rimborso, in favore della attrice delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre iva ,cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Emanuele Luigi Russo.
Roma, 18.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
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