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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione civile
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere delegato, dott. Alberto
Nicola Filardo, ha pronunciato il seguente decreto
nel procedimento n. 363/2025 V.G. (equa riparazione ex legge n. 89/2001), instaurato da:
, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentate e difese dall'avv. Mario Poeti;
ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18.3.2025, la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t. adivano questa Controparte_2
Corte di Appello di Catanzaro, ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge n. 89/2001, per ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - segnatamente, del diritto, sancito dalla disposizione citata di detta Convenzione, alla durata ragionevole del processo - e, quindi, chiedevano una equa riparazione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/2001 citata.
A tal fine, deducevano che, all'udienza del 20.1.2009 erano state ammesse allo stato passivo del fallimento della nella procedura pendente dinanzi il tribunale Parte_1 di Catanzaro.
Aggiungevano che il processo, al momento di presentazione del ricorso ex legge Pinto, non era stato ancora definito.
Sostenevano, dunque, che il processo era rimasto pendente oltre il termine ritenuto ragionevole e, quindi, in violazione della disposizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sopra citata. Chiedevano, pertanto, la condanna del al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, di un'equa Controparte_3 riparazione per i danni morali subiti per effetto della violazione della suddetta Convenzione, oltre alle spese legali.
Motivi della decisione.
Dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti emerge, in punto di fatto, quanto sostenuto nel ricorso.
Il ricorso è tempestivo, essendo stato rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 4, comma 1°, della legge n. 8/2001, sospeso dal I al 31 agosto, non essendo stato ancora definito il giudizio presupposto.
La causa in esame, dunque, allo stato, è durata 16 anni e 2 mesi circa.
Ai fini della valutazione relativa al superamento o meno dei termini di durata ragionevole del processo, occorre tenere presente la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-bis, a norma della quale si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado (sei anni per le procedure fallimentari), di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, la violazione del principio della ragionevole durata del processo deve essere ritenuta per circa 10 anni e 2 mesi.
Tanto premesso, deve ritenersi, nei limiti sopra precisati, la sussistenza del danno morale in relazione al periodo di “irragionevole durata del giudizio”, danno identificato nel pregiudizio sofferto in dipendenza dell'incertezza per l'esito della causa con ripercussioni transitorie sulle condizioni dell'interessato. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1338/2004) hanno affermato che il danno non patrimoniale è “conseguenza normale”, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa (ossia, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione), il giudice che ha accertato e determinato l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che escludono che il danno sia stato subito dalle parti ricorrenti. Ne consegue che tale tipo di danno non necessita di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso. In altri termini, la parte non ha l'onere di provarlo ed il giudice deve riconoscerlo e liquidarlo, ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari, nel caso concreto, che facciano escludere che tale danno sia stato subito. L'entità del danno da pregiudizio morale di natura transitoria - in mancanza di qualsiasi indicazione utile per la sua determinazione ma con diretto riferimento all'oggetto del processo presupposto ed ai parametri stabiliti dalla Corte E. D. U. - può essere liquidato, tenuto conto del valore della causa, in complessivi euro 4.500,00 per ciascuna ricorrente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, nella persona del consigliere delegato, dott. Alberto
Nicola Filardo, pronunciando sul ricorso per equa riparazione proposto da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e da Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.., nei Controparte_2 confronti del , in persona del Ministro pro-tempore, ogni Controparte_3 diversa istanza disattesa, così provvede:
- ingiunge al di pagare, senza dilazione, a favore delle Controparte_3 ricorrenti, la somma di euro 4.500,00, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione del decreto;
- ingiunge al il rimborso delle spese della procedura, liquidate Controparte_3 in € 70,23 per spese vive, € 573,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore di parte ricorrente;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Catanzaro, il giorno 24.3.2025.
Il consigliere delegato Dott. Alberto Nicola Filardo
Sezione civile
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere delegato, dott. Alberto
Nicola Filardo, ha pronunciato il seguente decreto
nel procedimento n. 363/2025 V.G. (equa riparazione ex legge n. 89/2001), instaurato da:
, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentate e difese dall'avv. Mario Poeti;
ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18.3.2025, la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t. adivano questa Controparte_2
Corte di Appello di Catanzaro, ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge n. 89/2001, per ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - segnatamente, del diritto, sancito dalla disposizione citata di detta Convenzione, alla durata ragionevole del processo - e, quindi, chiedevano una equa riparazione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/2001 citata.
A tal fine, deducevano che, all'udienza del 20.1.2009 erano state ammesse allo stato passivo del fallimento della nella procedura pendente dinanzi il tribunale Parte_1 di Catanzaro.
Aggiungevano che il processo, al momento di presentazione del ricorso ex legge Pinto, non era stato ancora definito.
Sostenevano, dunque, che il processo era rimasto pendente oltre il termine ritenuto ragionevole e, quindi, in violazione della disposizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sopra citata. Chiedevano, pertanto, la condanna del al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, di un'equa Controparte_3 riparazione per i danni morali subiti per effetto della violazione della suddetta Convenzione, oltre alle spese legali.
Motivi della decisione.
Dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti emerge, in punto di fatto, quanto sostenuto nel ricorso.
Il ricorso è tempestivo, essendo stato rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 4, comma 1°, della legge n. 8/2001, sospeso dal I al 31 agosto, non essendo stato ancora definito il giudizio presupposto.
La causa in esame, dunque, allo stato, è durata 16 anni e 2 mesi circa.
Ai fini della valutazione relativa al superamento o meno dei termini di durata ragionevole del processo, occorre tenere presente la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-bis, a norma della quale si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado (sei anni per le procedure fallimentari), di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, la violazione del principio della ragionevole durata del processo deve essere ritenuta per circa 10 anni e 2 mesi.
Tanto premesso, deve ritenersi, nei limiti sopra precisati, la sussistenza del danno morale in relazione al periodo di “irragionevole durata del giudizio”, danno identificato nel pregiudizio sofferto in dipendenza dell'incertezza per l'esito della causa con ripercussioni transitorie sulle condizioni dell'interessato. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1338/2004) hanno affermato che il danno non patrimoniale è “conseguenza normale”, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa (ossia, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione), il giudice che ha accertato e determinato l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che escludono che il danno sia stato subito dalle parti ricorrenti. Ne consegue che tale tipo di danno non necessita di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso. In altri termini, la parte non ha l'onere di provarlo ed il giudice deve riconoscerlo e liquidarlo, ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari, nel caso concreto, che facciano escludere che tale danno sia stato subito. L'entità del danno da pregiudizio morale di natura transitoria - in mancanza di qualsiasi indicazione utile per la sua determinazione ma con diretto riferimento all'oggetto del processo presupposto ed ai parametri stabiliti dalla Corte E. D. U. - può essere liquidato, tenuto conto del valore della causa, in complessivi euro 4.500,00 per ciascuna ricorrente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, nella persona del consigliere delegato, dott. Alberto
Nicola Filardo, pronunciando sul ricorso per equa riparazione proposto da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e da Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.., nei Controparte_2 confronti del , in persona del Ministro pro-tempore, ogni Controparte_3 diversa istanza disattesa, così provvede:
- ingiunge al di pagare, senza dilazione, a favore delle Controparte_3 ricorrenti, la somma di euro 4.500,00, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione del decreto;
- ingiunge al il rimborso delle spese della procedura, liquidate Controparte_3 in € 70,23 per spese vive, € 573,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore di parte ricorrente;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Catanzaro, il giorno 24.3.2025.
Il consigliere delegato Dott. Alberto Nicola Filardo