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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7202/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dalle avvocate Patrizia Ferro e Claudia Parte_1
Casale e con le stesse elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carozza e con lo stesso CP_1 elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2021, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver conseguito, nel luglio 2015, la qualifica professionale di operatrice socio-sanitario (OSS)
e di essersi iscritta all'agenzia “Privata Assistenza”, sita in Caserta alla via Tescione, 9, esponeva che, in data 11.04.2016, era stata chiamata a sostituire una collega impiegata presso l'abitazione della famiglia , sita in Casagiove (CE) alla via Sardegna, 6, presso la quale CP_1
vivevano la RA , novantenne, affetta da esiti da ictus, nonché sua FI RS
, settantenne, affetta da epifisi cerebrale neonatale, specificando, poi, di essersi Persona_2 alternata con una collega in turni da 24 ore per accudire ed assistere la RA e che, Per_1
sebbene le mansioni venissero svolte sotto la direzione dell'altra FI della RA , Per_1
ovvero la RA , i compensi venivano erogati direttamente dall'Agenzia CP_1
“Privata Assistenza”.
Tanto premesso, l'istante, dedotto che, alla morte della RA , in data RS
01.05.2018, veniva inviata presso altre famiglie, affermava che, nello stesso mese – ovvero, nel maggio 2018 – la RA , avendo deciso di trasferire la germana CP_1 _2
presso la propria abitazione, sita in Casagiove (CE) alla via Sicilia, 21, avrebbe proposto alla ricorrente di lavorare come assistente domiciliare;
per tale ragione, dunque, l'istante, a partire dal 02.06.2018, assumeva di aver iniziato “in maniera irregolare” a svolgere attività di assistenza a favore di in quanto parzialmente non autosufficiente sul piano Persona_2 psicofisico “da inquadrarsi nella seconda categoria super del CCNL colf e badanti”; al riguardo, precisava che “nel Marzo 2019 la si decise a stipulare un contratto per 25 ore CP_1
settimanali come Colf della durata di un anno verso corrispettivo di € 600,00 mensili” (cfr. ricorso), deducendo, pertanto, lo svolgimento di lavoro alle dipendenze della RA CP_1
in un primo periodo in modo irregolare ed in un secondo “contrattualizzato” (dal 02.06.2018 al 26.03.2020), “con continuità e prevalenza su qualsiasi altra richiesta e direttiva della datrice di lavoro”, eseguendo mansioni consistenti in “assistenza di base al fine di garantire alla sig.ra
il benessere psicofisico e sociale;
aiuto nelle operazioni per la cura e l'igiene personale, Persona_2 vestizione, alimentazione, mobilizzazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente, attività di animazione e di socializzazione, accompagnamento in brevi passeggiate (circa venti minuti), somministrazione delle cure prescritte. Forniva aiuto per l'espletamento delle funzioni fisiologiche;
Aiutava la ad alzarsi dal letto trasportandola mediante l'utilizzo della carrozzina;
si occupava CP_1 della pulizia dell'immobile; spesso si occupava della spesa sia per la RA che per la Persona_2 resistente recandosi in un mini market nei pressi dell'abitazione; in assenza di pietanze pronte si occupava della cucina e successivamente si dedicava alla pulizia della stessa” (cfr. ricorso) ed osservando un orario di lavoro articolato dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 20,00, con esclusione di due sabati al mese, specificando, al riguardo, che, su richiesta della resistente, una volta alla settimana, l'istante sarebbe stata impegnata con un turno di 24 ore con inizio alle ore 16,00 e termine alla stessa ora del giorno successivo.
Circa la cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente, inoltre, riferiva che, in data
14.03.2020, al termine della giornata, la le avrebbe comunicato telefonicamente che il CP_1 lunedì successivo non doveva presentarsi a lavoro a causa delle restrizioni per la pandemia
Covid-19, concludendo la conversazione con le parole “ti contatto martedì e vediamo”; deduceva, tuttavia, che la mattina del lunedì la le avrebbe comunicato la sua decisione CP_1 di interrompere l'attività lavorativa in vista dello stato di emergenza sanitaria.
Specificava, in ogni caso, che, nel corso del rapporto di lavoro, avrebbe percepito dalla RA i seguenti importi: dal 02.05.2018 fino al 26.03.2019 euro 30,00 per la CP_1
prestazione della durata di 12 ore ed euro 50,00 per una giornata di 24 ore e dal marzo 2019 fino al febbraio 2020 euro 600,00 mensili.
L'istante esponeva, ancora, che, “non avendo percepito lo stipendio di Marzo 2020 contattava nuovamente la , la quale asseriva che la retribuzione del mese di marzo non era dovuta e che il CP_1 contratto era scaduto pertanto poteva fare richiesta di disoccupazione”, precisando che nel mese di maggio 2020 la si sarebbe dichiarata disponibile a corrispondere la somma di euro CP_1
700,00, comprensivo di euro 300,00 come dono per le nozze imminenti della ricorrente;
lamentava, tuttavia, di non aver percepito alcunché a titolo di TFR.
Per tali ragioni, dunque, la ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, in giudizio la RA e concludeva chiedendo di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto CP_1 dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2 giugno 2018 al 26 marzo 2019 come descritto in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 19.259,80 per le causali illustrate;
accertare che nel periodo compreso dal 27 Marzo 2019 al 26 Marzo 2020 il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si è svolto come descritto in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 23.672,00 ovvero a quelle maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa ovvero determinate dal Giudice ex art. 2099, II comma, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dì della maturazione dei singoli crediti“, con vittoria di spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la RA , che CP_1
eccepiva la nullità e/o inammissibilità nonché l'infondatezza del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, assumendo, in particolare, che, nonostante corrispondesse alla lavoratrice la somma che la stessa ha dichiarato di aver percepito, la ricorrente si sarebbe recata, a partire dal marzo 2019, soltanto “sporadicamente ed occasionalmente” a far compagnia alla RA , la quale, in Persona_2
ogni caso, sarebbe completamente autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita;
ancora, contestava lo svolgimento delle attività di pulizia e di preparazione dei pasti riferite dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo ed, ancora, di essere stata presente agli incontri tra e la ricorrente nonché l'esercizio dei poteri datoriali, specificando, Persona_2
con riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, che, dal marzo 2020, sarebbe stata la ricorrente a non recarsi più da , “sospendendo unilateralmente il Persona_2
rapporto con la stessa”. Per tale ragione, negava la sussistenza dei presupposti per la maturazione del trattamento di fine rapporto (TFR).
Contestava, in ogni caso, i conteggi prodotti dalla ricorrente, in quanto “non supportati da fatti validamente specificati e provati, nonché basati su un trattamento economico che non risulta prodotto in giudizio dalla ricorrente, in relazione, oltretutto, a una categoria professionale prevista da un CCNL non applicabile perché non vi ha mai aderito” (cfr. memoria di CP_1
costituzione e risposta).
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Ciò posto, prima di esaminare il merito della vicenda, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente, appare opportuno precisare, in punto di diritto, che la legittimazione “ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale controverso, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Pertanto, la legittimazione passiva sussiste ogni qualvolta vi sia corrispondenza tra il soggetto nei confronti del quale viene chiesta la tutela e colui che, secondo la prospettazione attorea, si configura come il titolare del dovere asseritamente violato.
Come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte, infatti, “la legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere
(asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale”.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Tale ultima questione concerne il merito della causa: per questo, il giudice che riconosca fondata detta eccezione correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa (Cass. n. 8040/2006; cfr. anche, tra le altre, Cass. nn. 24594/2005 e 15177/2002).
È, pertanto, questione di merito accertare l'effettiva titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alla parte resistente, la quale, nella specie, è stata soltanto parzialmente provata.
Ed, invero, venendo al merito della controversia, appare opportuno premettere che, sul piano propriamente processuale, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Tanto premesso, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro è circostanza – seppur genericamente, con riferimento al periodo – confermata dai testi escussi ma soltanto parzialmente provata per tabulas – a partire, cioè, dal 27.03.2019 – come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico versata in atti dalla parte ricorrente.
Orbene, le richieste della ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente, in qualità di collaboratrice domestica, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati.
Ed, invero, l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione per il periodo di lavoro che va dal maggio 2018 fino al 26.03.2019, né tantomeno il diritto ad ottenere le spettanze richieste in ricorso a titolo di differenze orarie.
Più specificamente, con riferimento al primo segmento temporale alle dipendenze della società resistente – dal maggio 2018 al 26.03.2019 – nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, i testi, entrambi escussi all'udienza del 09.01.2024, non riferiscono elementi sufficienti a sostegno di quanto dedotto in ricorso;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti.
In particolare, la teste di parte ricorrente – madre della ricorrente – TEone_1
TE dichiarava: “ADR: “Sono la mamma della ricorrente” […] “Conosco personalmente la RA;
mia FI ha conosciuto la RA presso la Privata Assistenza, società privata CP_1 CP_1 presso la quale mia FI lavorava prestando assistenza h 24. In particolare, attraverso la Privata
Assistenza (della quale era dipendente), mia FI, intorno al 2015-2016, è andata a lavorare prestando assistenza quale operatrice socio-assistenziale presso l'abitazione della RA Per_1
madre di , la quale aveva bisogno di assistenza avendo bisogno di deambulatore,
[...] CP_1 la quale viveva con sua FI , LA di . Successivamente, nel maggio Persona_2 CP_1
2018, la RA è morta e mia FI ha continuato a lavorare per la Privata Assistenza. Per_1
Tuttavia, la RA , dopo qualche mese dal decesso della RA , nel portare a CP_1 Per_1 casa sua sua LA , che presentava una serie di problematiche (era, infatti, autonoma Persona_2 sotto certi aspetti, ma comunque bisognosa di assistenza per altri profili), ricontattò mia FI.
Ricordo che fu in quell'occasione che conobbi la RA , in quanto andai presso la sua CP_1 abitazione insieme a mia FI. In ogni caso, voglio specificare che sono a conoscenza di queste circostanze perché all'epoca dei fatti io e mia FI vivevamo insieme e, dunque, mia FI mi riferiva tutto”. ADR: “Ricordo che quando ci recammo presso l'abitazione della RA , quest'ultima CP_1 propose a mia FI di lavorare alle sue dipendenze, al fine di occuparsi della RA , Persona_2 senza il tramite della Privata Assistenza. Ricordo che mia FI accettò la proposta con riserva, stante la sua necessità di essere più libera rispetto al periodo alle dipendenze della Privata Assistenza e non volendo più fare i turni di 24 ore. Per tale ragione, per un certo periodo, mia FI si è recata, tendenzialmente all'occorrenza, fino ad un incremento graduale dei giorni, dalle ore 8,00 alle ore
20,30 presso la RA . Ricordo che, invece, il week-end era libero e che, invece, mia FI, in CP_1 qualità di dipendente della Privata Assistenza, di venerdì si recava a presso un'altra Parte_2 RA. Successivamente, stante una serie di difficoltà di notte nel dormire del marito della RA
, stante la presenza della RA , la RA iniziò ad CP_1 Persona_2 CP_1 accordarsi con mia FI anche per dei turni notturni o di sabato. Inizialmente, questa organizzazione era all'occorrenza; successivamente, divenne fissa”. ADR: “Voglio precisare che io ho visto la RA
soltanto quando ho accompagnato mia FI presso l'abitazione della RA;
in ogni CP_1 CP_1 caso, mia FI mi riferiva che presso l'abitazione della RA effettuava altresì le pulizie, oltre CP_1 ad occuparsi della RA . Voglio, poi, aggiungere che nel 2019 la RA Persona_2 CP_1 decise di assumere mia FI con contratto di 25 ore settimanali e con retribuzione di euro 600,00.
Tuttavia, posso riferire che mia FI lavorava, in realtà, per 25 ore in due giorni, atteso che ogni turno era dalle 8,00 del mattino alle 20,30 di sera. Specifico, ancora, che un giorno a settimana mia FI lavorava con un turno di 24 ore e che, inoltre, nell'ultimo periodo, lavorava due sabati al mese.
Voglio, infine, precisare che mia FI ha lavorato alle dipendenze della RA fino alla CP_1 pandemia e, cioè, fino al 2020. Ricordo, infatti, che in quel periodo, stante le difficoltà e la paura del periodo, mia FI doveva preparare le autocertificazioni per procurarsi una giustifica per recarsi presso l'abitazione della RA . La RA , tuttavia, ad un certo punto, le disse che, CP_1 CP_1 stante l'imminente scadenza del contratto, poteva iniziare a non recarsi più presso l'abitazione.
Ricordo, tra l'altro, di un litigio al telefono tra me e la RA perché quest'ultima CP_1 intendeva pagare soltanto euro 700,00 a titolo di liquidazione, compreso euro 300,00 a titolo di regalo di nozze, perché mia FI doveva sposarsi, e la retribuzione, inferiore a quella normalmente percepita per il solo fatto che mia FI, nel marzo 2020, aveva lavorato soltanto per 14 giorni”. ADR: “Mia FI, tuttavia, non ha percepito la somma di euro 700,00”. ADR: “Sono a conoscenza del fatto che la RA necessitava di assistenza in quanto di notte urlava e che talvolta si rifiutava Persona_2 di attendere alle attività relative alla propria igiene personale;
inoltre, necessitava di compagnia per uscire. Mia FI spesso le faceva fare ginnastica e ricordo che la RA tutte le settimane recitava il Rosario”; A domanda dell'avv. Palmieri: “Ricordo che mia FI si recava presso Casagiove, ma non ricordo l'indirizzo preciso;
preciso, in ogni caso, che si trattava di un parco nei pressi dell'Ospedale Militare;
c'era una stradina stretta e sulla destra c'era questo parco dove viveva la RA . Nello stesso parco – sebbene non nello stesso edificio – c'era l'appartamento della Per_1 RA . Posso riferire tali circostanze perché, come ho riferito, mi sono recata presso CP_1
l'abitazione della RA con mia FI;
inoltre, in un'occasione, con una mia amica mi CP_1 sono recata lì a conoscere la RA . Infine, durante il periodo alle dipendenze della Persona_2
Privata Assistenza, io e mio marito abbiamo accompagnato a lavoro mia FI ed anche quando quest'ultima ha preso la patente io spesso le facevo compagnia per aiutarla nel fare pratica con l'auto”.
Ancora, l'altro teste di parte ricorrente, sig. Cancelliere – padre della ricorrente – Tes_3
escusso alla medesima udienza, dichiarava: “ADR: “Sono il padre della ricorrente. Non conosco TE la RA ” […] “Mia FI ha lavorato presso la RA in quanto
CP_1
CP_1 mia FI, dalla morte della madre della RA (maggio 2018), ha iniziato a lavorare presso la
CP_1 RA . In particolare, prima del decesso della madre della RA , mia FI lavorava
CP_1 CP_1 presso l'abitazione della madre della RA tramite la Privata Assistenza, presso la quale mia
CP_1 FI era dipendente. Successivamente al decesso della madre della RA , la RA
CP_1 CP_1 prese con sé in casa sua LA e, dopo qualche settimana, stante delle difficoltà di gestione, _2 ricontattò mia FI perché andasse a lavorare lì senza rivolgersi alla Privata Assistenza. Ricordo che mia FI lavorava dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00 con una retribuzione giornaliera di euro
30,00, lavorando due sabati al mese e con una giornata di ore 24. Quando lavorava anche di notte, ricordo che mia FI percepiva euro 50,00. Nel giugno 2019, invece, la RA fece un CP_1 contratto a mia FI, corrispondendole euro 600,00 mensili. Io ricordo che all'epoca accompagnavo mia FI presso l'abitazione e poi l'andavo a riprendere;
si è trattato di qualche mesetto, finché mia FI non ha imparato a guidare in autonomia”. A domanda dell'avv. Palmieri: “Io non sono mai stato presente presso l'abitazione della RA , anche perché all'epoca lavoravo. Tuttavia, ho CP_1 assistito a qualche conversazione telefonica e ho visto delle annotazioni di mia FI circa la spesa da effettuare. Inoltre, ho assistito ad una conversazione telefonica, quando cioè la voleva CP_1 corrispondere euro 700,00 a mia FI, di cui euro 300,00 a titolo di regalo di nozze”.
Entrambi i testi, dunque, riferiscono di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi – e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova – limitandosi a dichiarare di aver accompagnato o ripreso, in auto, in un limitato periodo di tempo, la ricorrente a lavoro, senza neppure entrare nella casa della famiglia , bensì solamente nella zona del parco CP_1
in cui la stessa era ubicata;
soltanto la teste , inoltre, riferisce di essersi recata, TEone_1 in un'unica occasione, presso l'abitazione della resistente ed, in un'altra CP_1
circostanza, in compagnia di un'amica, a conoscere la LA della resistente, RA _2
.
[...] In ogni caso, tali passaggi e visite risultano circoscritte a brevi ed episodici lassi di tempo nonché ad isolate occasioni;
i testi – non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non riferiscono alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, riportando, inoltre, circostanze di cui non erano a diretta conoscenza, in quanto apprese de relato actoris.
Parimenti, gli stessi non sono stati in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione.
Al riguardo, la teste , a differenza del sig. Cancelliere – che mai TEone_1 Tes_3 sarebbe entrato nell'abitazione della RA , potendo, dunque, riferire CP_1
solamente circostanze apprese indirettamente – ha dichiarato di aver occasionalmente visitato la casa della famiglia , senza, però, benché minimamente, fornire alcun CP_1 elemento utile ai fini della decisione.
Con specifico riferimento al carattere della continuità della prestazione, occorre, tra l'altro, evidenziare in questa sede che la teste, con riferimento al primo periodo di lavoro dedotto in atti, riferisce testualmente quanto segue: […] “per un certo periodo, mia FI si è recata, tendenzialmente all'occorrenza, fino ad un incremento graduale dei giorni, dalle ore 8,00 alle ore
20,30 presso la RA . Ricordo che, invece, il week-end era libero e che, invece, mia FI, in CP_1 qualità di dipendente della Privata Assistenza, di venerdì si recava a presso un'altra Parte_2 RA. Successivamente, stante una serie di difficoltà di notte nel dormire del marito della RA
, stante la presenza della RA , la RA iniziò ad CP_1 Persona_2 CP_1 accordarsi con mia FI anche per dei turni notturni o di sabato. Inizialmente, questa organizzazione era all'occorrenza; successivamente, divenne fissa”.
Così, proprio dalle dichiarazioni rese dalla teste emerge la saltuarietà del rapporto tra le parti, non essendo in alcun modo confermate le circostanze fattuali sintomatiche dalle quali possa desumersi l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato;
anche in quest'ottica, le ulteriori circostanze emerse in sede istruttoria, anche volendo prescindere dalla loro provenienza indiretta, appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Le circostanze riferite, pertanto, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente, in assenza dell'indefettibile carattere
– qualificante della subordinazione – della continuità nella disponibilità delle energie lavorative da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro. In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
Con riferimento al periodo dal maggio 2018 al 26.03.2019, la domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato va, quindi, rigettata, con conseguente assorbimento della richiesta avente ad oggetto le differenze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
Orbene, a fronte di un quadro probatorio incerto e lacunoso e considerando, in ogni caso, provato solamente il periodo lavorativo che va dal 27.03.2019 al 27.03.2020 – tenuto conto della denuncia di rapporto domestico prodotta dalla parte ricorrente, dalla quale emerge come data della fine del rapporto di lavoro quella del 27.03.2020 – sulla scorta dell'espletata istruttoria non può, comunque, ritenersi acquisita la prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato e alla retribuzione percepita.
La ricorrente, infatti, non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Ed, invero, tenuto conto delle testimonianze raccolte, l'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto del tutto indimostrato;
ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo.
Viceversa, nei limiti di quanto emerso nel corso del giudizio, meritano accoglimento le domande a titolo di mensilità non corrisposta con riferimento al mese di marzo 2020 nonché
a titolo di TFR relativamente al periodo che risulta provato alla luce della documentazione in atti (dal 27.03.2019 al 27.03.2020) – che parte ricorrente asserisce non esserle state corrisposte – specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Tali spettanze, rapportate al periodo di lavoro di cui vi è prova, vanno, nello specifico, calcolate sulla base delle buste paga prodotte in atti e vanno quantificate in euro 1.275,00, di cui euro 675,00 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Ne consegue che la resistente, in assenza di qualsivoglia difesa e/o di deduzione sul punto, essendosi assertivamente e genericamente limitata a contestare la sussistenza dei presupposti per la maturazione del trattamento di fine rapporto nonché a contestare i conteggi prodotti dalla parte ricorrente (cfr. pagina 5 della memoria di costituzione e risposta), senza, tuttavia, offrire alcuna puntuale prova sul punto – come era suo onere – va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di tali voci.
In conclusione, dunque, la resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo che va quantificato in euro 1.275,00, (di cui euro 675,00 per TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Considerato il parziale accoglimento, in misura, peraltro, non superiore alla proposta conciliativa formulata dalla parte resistente, le spese, anche alla luce degli artt. 91 e 92 c.p.c., sono compensate per 2/3; per la restante parte sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di euro 1.275,00 (di cui euro 675,00 per TFR), in favore di Cancelliere per le ragioni CP_1
di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
b) compensa le spese per 2/3;
c) condanna, per la restante parte, la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.350,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
S. Maria C.V., 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7202/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dalle avvocate Patrizia Ferro e Claudia Parte_1
Casale e con le stesse elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carozza e con lo stesso CP_1 elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2021, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver conseguito, nel luglio 2015, la qualifica professionale di operatrice socio-sanitario (OSS)
e di essersi iscritta all'agenzia “Privata Assistenza”, sita in Caserta alla via Tescione, 9, esponeva che, in data 11.04.2016, era stata chiamata a sostituire una collega impiegata presso l'abitazione della famiglia , sita in Casagiove (CE) alla via Sardegna, 6, presso la quale CP_1
vivevano la RA , novantenne, affetta da esiti da ictus, nonché sua FI RS
, settantenne, affetta da epifisi cerebrale neonatale, specificando, poi, di essersi Persona_2 alternata con una collega in turni da 24 ore per accudire ed assistere la RA e che, Per_1
sebbene le mansioni venissero svolte sotto la direzione dell'altra FI della RA , Per_1
ovvero la RA , i compensi venivano erogati direttamente dall'Agenzia CP_1
“Privata Assistenza”.
Tanto premesso, l'istante, dedotto che, alla morte della RA , in data RS
01.05.2018, veniva inviata presso altre famiglie, affermava che, nello stesso mese – ovvero, nel maggio 2018 – la RA , avendo deciso di trasferire la germana CP_1 _2
presso la propria abitazione, sita in Casagiove (CE) alla via Sicilia, 21, avrebbe proposto alla ricorrente di lavorare come assistente domiciliare;
per tale ragione, dunque, l'istante, a partire dal 02.06.2018, assumeva di aver iniziato “in maniera irregolare” a svolgere attività di assistenza a favore di in quanto parzialmente non autosufficiente sul piano Persona_2 psicofisico “da inquadrarsi nella seconda categoria super del CCNL colf e badanti”; al riguardo, precisava che “nel Marzo 2019 la si decise a stipulare un contratto per 25 ore CP_1
settimanali come Colf della durata di un anno verso corrispettivo di € 600,00 mensili” (cfr. ricorso), deducendo, pertanto, lo svolgimento di lavoro alle dipendenze della RA CP_1
in un primo periodo in modo irregolare ed in un secondo “contrattualizzato” (dal 02.06.2018 al 26.03.2020), “con continuità e prevalenza su qualsiasi altra richiesta e direttiva della datrice di lavoro”, eseguendo mansioni consistenti in “assistenza di base al fine di garantire alla sig.ra
il benessere psicofisico e sociale;
aiuto nelle operazioni per la cura e l'igiene personale, Persona_2 vestizione, alimentazione, mobilizzazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente, attività di animazione e di socializzazione, accompagnamento in brevi passeggiate (circa venti minuti), somministrazione delle cure prescritte. Forniva aiuto per l'espletamento delle funzioni fisiologiche;
Aiutava la ad alzarsi dal letto trasportandola mediante l'utilizzo della carrozzina;
si occupava CP_1 della pulizia dell'immobile; spesso si occupava della spesa sia per la RA che per la Persona_2 resistente recandosi in un mini market nei pressi dell'abitazione; in assenza di pietanze pronte si occupava della cucina e successivamente si dedicava alla pulizia della stessa” (cfr. ricorso) ed osservando un orario di lavoro articolato dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 20,00, con esclusione di due sabati al mese, specificando, al riguardo, che, su richiesta della resistente, una volta alla settimana, l'istante sarebbe stata impegnata con un turno di 24 ore con inizio alle ore 16,00 e termine alla stessa ora del giorno successivo.
Circa la cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente, inoltre, riferiva che, in data
14.03.2020, al termine della giornata, la le avrebbe comunicato telefonicamente che il CP_1 lunedì successivo non doveva presentarsi a lavoro a causa delle restrizioni per la pandemia
Covid-19, concludendo la conversazione con le parole “ti contatto martedì e vediamo”; deduceva, tuttavia, che la mattina del lunedì la le avrebbe comunicato la sua decisione CP_1 di interrompere l'attività lavorativa in vista dello stato di emergenza sanitaria.
Specificava, in ogni caso, che, nel corso del rapporto di lavoro, avrebbe percepito dalla RA i seguenti importi: dal 02.05.2018 fino al 26.03.2019 euro 30,00 per la CP_1
prestazione della durata di 12 ore ed euro 50,00 per una giornata di 24 ore e dal marzo 2019 fino al febbraio 2020 euro 600,00 mensili.
L'istante esponeva, ancora, che, “non avendo percepito lo stipendio di Marzo 2020 contattava nuovamente la , la quale asseriva che la retribuzione del mese di marzo non era dovuta e che il CP_1 contratto era scaduto pertanto poteva fare richiesta di disoccupazione”, precisando che nel mese di maggio 2020 la si sarebbe dichiarata disponibile a corrispondere la somma di euro CP_1
700,00, comprensivo di euro 300,00 come dono per le nozze imminenti della ricorrente;
lamentava, tuttavia, di non aver percepito alcunché a titolo di TFR.
Per tali ragioni, dunque, la ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, in giudizio la RA e concludeva chiedendo di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto CP_1 dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2 giugno 2018 al 26 marzo 2019 come descritto in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 19.259,80 per le causali illustrate;
accertare che nel periodo compreso dal 27 Marzo 2019 al 26 Marzo 2020 il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si è svolto come descritto in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 23.672,00 ovvero a quelle maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa ovvero determinate dal Giudice ex art. 2099, II comma, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dì della maturazione dei singoli crediti“, con vittoria di spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la RA , che CP_1
eccepiva la nullità e/o inammissibilità nonché l'infondatezza del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, assumendo, in particolare, che, nonostante corrispondesse alla lavoratrice la somma che la stessa ha dichiarato di aver percepito, la ricorrente si sarebbe recata, a partire dal marzo 2019, soltanto “sporadicamente ed occasionalmente” a far compagnia alla RA , la quale, in Persona_2
ogni caso, sarebbe completamente autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita;
ancora, contestava lo svolgimento delle attività di pulizia e di preparazione dei pasti riferite dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo ed, ancora, di essere stata presente agli incontri tra e la ricorrente nonché l'esercizio dei poteri datoriali, specificando, Persona_2
con riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, che, dal marzo 2020, sarebbe stata la ricorrente a non recarsi più da , “sospendendo unilateralmente il Persona_2
rapporto con la stessa”. Per tale ragione, negava la sussistenza dei presupposti per la maturazione del trattamento di fine rapporto (TFR).
Contestava, in ogni caso, i conteggi prodotti dalla ricorrente, in quanto “non supportati da fatti validamente specificati e provati, nonché basati su un trattamento economico che non risulta prodotto in giudizio dalla ricorrente, in relazione, oltretutto, a una categoria professionale prevista da un CCNL non applicabile perché non vi ha mai aderito” (cfr. memoria di CP_1
costituzione e risposta).
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Ciò posto, prima di esaminare il merito della vicenda, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente, appare opportuno precisare, in punto di diritto, che la legittimazione “ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale controverso, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Pertanto, la legittimazione passiva sussiste ogni qualvolta vi sia corrispondenza tra il soggetto nei confronti del quale viene chiesta la tutela e colui che, secondo la prospettazione attorea, si configura come il titolare del dovere asseritamente violato.
Come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte, infatti, “la legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere
(asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale”.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Tale ultima questione concerne il merito della causa: per questo, il giudice che riconosca fondata detta eccezione correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa (Cass. n. 8040/2006; cfr. anche, tra le altre, Cass. nn. 24594/2005 e 15177/2002).
È, pertanto, questione di merito accertare l'effettiva titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alla parte resistente, la quale, nella specie, è stata soltanto parzialmente provata.
Ed, invero, venendo al merito della controversia, appare opportuno premettere che, sul piano propriamente processuale, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
Tanto premesso, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro è circostanza – seppur genericamente, con riferimento al periodo – confermata dai testi escussi ma soltanto parzialmente provata per tabulas – a partire, cioè, dal 27.03.2019 – come si evince dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico versata in atti dalla parte ricorrente.
Orbene, le richieste della ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente, in qualità di collaboratrice domestica, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Si ritiene, tuttavia, che parte ricorrente non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati.
Ed, invero, l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione per il periodo di lavoro che va dal maggio 2018 fino al 26.03.2019, né tantomeno il diritto ad ottenere le spettanze richieste in ricorso a titolo di differenze orarie.
Più specificamente, con riferimento al primo segmento temporale alle dipendenze della società resistente – dal maggio 2018 al 26.03.2019 – nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, anche piuttosto generiche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, i testi, entrambi escussi all'udienza del 09.01.2024, non riferiscono elementi sufficienti a sostegno di quanto dedotto in ricorso;
le loro dichiarazioni, dunque, non consentono di ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti.
In particolare, la teste di parte ricorrente – madre della ricorrente – TEone_1
TE dichiarava: “ADR: “Sono la mamma della ricorrente” […] “Conosco personalmente la RA;
mia FI ha conosciuto la RA presso la Privata Assistenza, società privata CP_1 CP_1 presso la quale mia FI lavorava prestando assistenza h 24. In particolare, attraverso la Privata
Assistenza (della quale era dipendente), mia FI, intorno al 2015-2016, è andata a lavorare prestando assistenza quale operatrice socio-assistenziale presso l'abitazione della RA Per_1
madre di , la quale aveva bisogno di assistenza avendo bisogno di deambulatore,
[...] CP_1 la quale viveva con sua FI , LA di . Successivamente, nel maggio Persona_2 CP_1
2018, la RA è morta e mia FI ha continuato a lavorare per la Privata Assistenza. Per_1
Tuttavia, la RA , dopo qualche mese dal decesso della RA , nel portare a CP_1 Per_1 casa sua sua LA , che presentava una serie di problematiche (era, infatti, autonoma Persona_2 sotto certi aspetti, ma comunque bisognosa di assistenza per altri profili), ricontattò mia FI.
Ricordo che fu in quell'occasione che conobbi la RA , in quanto andai presso la sua CP_1 abitazione insieme a mia FI. In ogni caso, voglio specificare che sono a conoscenza di queste circostanze perché all'epoca dei fatti io e mia FI vivevamo insieme e, dunque, mia FI mi riferiva tutto”. ADR: “Ricordo che quando ci recammo presso l'abitazione della RA , quest'ultima CP_1 propose a mia FI di lavorare alle sue dipendenze, al fine di occuparsi della RA , Persona_2 senza il tramite della Privata Assistenza. Ricordo che mia FI accettò la proposta con riserva, stante la sua necessità di essere più libera rispetto al periodo alle dipendenze della Privata Assistenza e non volendo più fare i turni di 24 ore. Per tale ragione, per un certo periodo, mia FI si è recata, tendenzialmente all'occorrenza, fino ad un incremento graduale dei giorni, dalle ore 8,00 alle ore
20,30 presso la RA . Ricordo che, invece, il week-end era libero e che, invece, mia FI, in CP_1 qualità di dipendente della Privata Assistenza, di venerdì si recava a presso un'altra Parte_2 RA. Successivamente, stante una serie di difficoltà di notte nel dormire del marito della RA
, stante la presenza della RA , la RA iniziò ad CP_1 Persona_2 CP_1 accordarsi con mia FI anche per dei turni notturni o di sabato. Inizialmente, questa organizzazione era all'occorrenza; successivamente, divenne fissa”. ADR: “Voglio precisare che io ho visto la RA
soltanto quando ho accompagnato mia FI presso l'abitazione della RA;
in ogni CP_1 CP_1 caso, mia FI mi riferiva che presso l'abitazione della RA effettuava altresì le pulizie, oltre CP_1 ad occuparsi della RA . Voglio, poi, aggiungere che nel 2019 la RA Persona_2 CP_1 decise di assumere mia FI con contratto di 25 ore settimanali e con retribuzione di euro 600,00.
Tuttavia, posso riferire che mia FI lavorava, in realtà, per 25 ore in due giorni, atteso che ogni turno era dalle 8,00 del mattino alle 20,30 di sera. Specifico, ancora, che un giorno a settimana mia FI lavorava con un turno di 24 ore e che, inoltre, nell'ultimo periodo, lavorava due sabati al mese.
Voglio, infine, precisare che mia FI ha lavorato alle dipendenze della RA fino alla CP_1 pandemia e, cioè, fino al 2020. Ricordo, infatti, che in quel periodo, stante le difficoltà e la paura del periodo, mia FI doveva preparare le autocertificazioni per procurarsi una giustifica per recarsi presso l'abitazione della RA . La RA , tuttavia, ad un certo punto, le disse che, CP_1 CP_1 stante l'imminente scadenza del contratto, poteva iniziare a non recarsi più presso l'abitazione.
Ricordo, tra l'altro, di un litigio al telefono tra me e la RA perché quest'ultima CP_1 intendeva pagare soltanto euro 700,00 a titolo di liquidazione, compreso euro 300,00 a titolo di regalo di nozze, perché mia FI doveva sposarsi, e la retribuzione, inferiore a quella normalmente percepita per il solo fatto che mia FI, nel marzo 2020, aveva lavorato soltanto per 14 giorni”. ADR: “Mia FI, tuttavia, non ha percepito la somma di euro 700,00”. ADR: “Sono a conoscenza del fatto che la RA necessitava di assistenza in quanto di notte urlava e che talvolta si rifiutava Persona_2 di attendere alle attività relative alla propria igiene personale;
inoltre, necessitava di compagnia per uscire. Mia FI spesso le faceva fare ginnastica e ricordo che la RA tutte le settimane recitava il Rosario”; A domanda dell'avv. Palmieri: “Ricordo che mia FI si recava presso Casagiove, ma non ricordo l'indirizzo preciso;
preciso, in ogni caso, che si trattava di un parco nei pressi dell'Ospedale Militare;
c'era una stradina stretta e sulla destra c'era questo parco dove viveva la RA . Nello stesso parco – sebbene non nello stesso edificio – c'era l'appartamento della Per_1 RA . Posso riferire tali circostanze perché, come ho riferito, mi sono recata presso CP_1
l'abitazione della RA con mia FI;
inoltre, in un'occasione, con una mia amica mi CP_1 sono recata lì a conoscere la RA . Infine, durante il periodo alle dipendenze della Persona_2
Privata Assistenza, io e mio marito abbiamo accompagnato a lavoro mia FI ed anche quando quest'ultima ha preso la patente io spesso le facevo compagnia per aiutarla nel fare pratica con l'auto”.
Ancora, l'altro teste di parte ricorrente, sig. Cancelliere – padre della ricorrente – Tes_3
escusso alla medesima udienza, dichiarava: “ADR: “Sono il padre della ricorrente. Non conosco TE la RA ” […] “Mia FI ha lavorato presso la RA in quanto
CP_1
CP_1 mia FI, dalla morte della madre della RA (maggio 2018), ha iniziato a lavorare presso la
CP_1 RA . In particolare, prima del decesso della madre della RA , mia FI lavorava
CP_1 CP_1 presso l'abitazione della madre della RA tramite la Privata Assistenza, presso la quale mia
CP_1 FI era dipendente. Successivamente al decesso della madre della RA , la RA
CP_1 CP_1 prese con sé in casa sua LA e, dopo qualche settimana, stante delle difficoltà di gestione, _2 ricontattò mia FI perché andasse a lavorare lì senza rivolgersi alla Privata Assistenza. Ricordo che mia FI lavorava dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00 con una retribuzione giornaliera di euro
30,00, lavorando due sabati al mese e con una giornata di ore 24. Quando lavorava anche di notte, ricordo che mia FI percepiva euro 50,00. Nel giugno 2019, invece, la RA fece un CP_1 contratto a mia FI, corrispondendole euro 600,00 mensili. Io ricordo che all'epoca accompagnavo mia FI presso l'abitazione e poi l'andavo a riprendere;
si è trattato di qualche mesetto, finché mia FI non ha imparato a guidare in autonomia”. A domanda dell'avv. Palmieri: “Io non sono mai stato presente presso l'abitazione della RA , anche perché all'epoca lavoravo. Tuttavia, ho CP_1 assistito a qualche conversazione telefonica e ho visto delle annotazioni di mia FI circa la spesa da effettuare. Inoltre, ho assistito ad una conversazione telefonica, quando cioè la voleva CP_1 corrispondere euro 700,00 a mia FI, di cui euro 300,00 a titolo di regalo di nozze”.
Entrambi i testi, dunque, riferiscono di un rapporto di lavoro in termini molto vaghi – e, dunque, insufficienti ai fini del raggiungimento della prova – limitandosi a dichiarare di aver accompagnato o ripreso, in auto, in un limitato periodo di tempo, la ricorrente a lavoro, senza neppure entrare nella casa della famiglia , bensì solamente nella zona del parco CP_1
in cui la stessa era ubicata;
soltanto la teste , inoltre, riferisce di essersi recata, TEone_1 in un'unica occasione, presso l'abitazione della resistente ed, in un'altra CP_1
circostanza, in compagnia di un'amica, a conoscere la LA della resistente, RA _2
.
[...] In ogni caso, tali passaggi e visite risultano circoscritte a brevi ed episodici lassi di tempo nonché ad isolate occasioni;
i testi – non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non riferiscono alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, riportando, inoltre, circostanze di cui non erano a diretta conoscenza, in quanto apprese de relato actoris.
Parimenti, gli stessi non sono stati in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione.
Al riguardo, la teste , a differenza del sig. Cancelliere – che mai TEone_1 Tes_3 sarebbe entrato nell'abitazione della RA , potendo, dunque, riferire CP_1
solamente circostanze apprese indirettamente – ha dichiarato di aver occasionalmente visitato la casa della famiglia , senza, però, benché minimamente, fornire alcun CP_1 elemento utile ai fini della decisione.
Con specifico riferimento al carattere della continuità della prestazione, occorre, tra l'altro, evidenziare in questa sede che la teste, con riferimento al primo periodo di lavoro dedotto in atti, riferisce testualmente quanto segue: […] “per un certo periodo, mia FI si è recata, tendenzialmente all'occorrenza, fino ad un incremento graduale dei giorni, dalle ore 8,00 alle ore
20,30 presso la RA . Ricordo che, invece, il week-end era libero e che, invece, mia FI, in CP_1 qualità di dipendente della Privata Assistenza, di venerdì si recava a presso un'altra Parte_2 RA. Successivamente, stante una serie di difficoltà di notte nel dormire del marito della RA
, stante la presenza della RA , la RA iniziò ad CP_1 Persona_2 CP_1 accordarsi con mia FI anche per dei turni notturni o di sabato. Inizialmente, questa organizzazione era all'occorrenza; successivamente, divenne fissa”.
Così, proprio dalle dichiarazioni rese dalla teste emerge la saltuarietà del rapporto tra le parti, non essendo in alcun modo confermate le circostanze fattuali sintomatiche dalle quali possa desumersi l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato;
anche in quest'ottica, le ulteriori circostanze emerse in sede istruttoria, anche volendo prescindere dalla loro provenienza indiretta, appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Le circostanze riferite, pertanto, non sono in alcun modo idonee a far ritenere configurabile la sussistenza del rapporto di lavoro della ricorrente, in assenza dell'indefettibile carattere
– qualificante della subordinazione – della continuità nella disponibilità delle energie lavorative da parte del lavoratore in favore del datore di lavoro. In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
Con riferimento al periodo dal maggio 2018 al 26.03.2019, la domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato va, quindi, rigettata, con conseguente assorbimento della richiesta avente ad oggetto le differenze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
Orbene, a fronte di un quadro probatorio incerto e lacunoso e considerando, in ogni caso, provato solamente il periodo lavorativo che va dal 27.03.2019 al 27.03.2020 – tenuto conto della denuncia di rapporto domestico prodotta dalla parte ricorrente, dalla quale emerge come data della fine del rapporto di lavoro quella del 27.03.2020 – sulla scorta dell'espletata istruttoria non può, comunque, ritenersi acquisita la prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato e alla retribuzione percepita.
La ricorrente, infatti, non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Ed, invero, tenuto conto delle testimonianze raccolte, l'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto del tutto indimostrato;
ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo.
Viceversa, nei limiti di quanto emerso nel corso del giudizio, meritano accoglimento le domande a titolo di mensilità non corrisposta con riferimento al mese di marzo 2020 nonché
a titolo di TFR relativamente al periodo che risulta provato alla luce della documentazione in atti (dal 27.03.2019 al 27.03.2020) – che parte ricorrente asserisce non esserle state corrisposte – specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Tali spettanze, rapportate al periodo di lavoro di cui vi è prova, vanno, nello specifico, calcolate sulla base delle buste paga prodotte in atti e vanno quantificate in euro 1.275,00, di cui euro 675,00 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Ne consegue che la resistente, in assenza di qualsivoglia difesa e/o di deduzione sul punto, essendosi assertivamente e genericamente limitata a contestare la sussistenza dei presupposti per la maturazione del trattamento di fine rapporto nonché a contestare i conteggi prodotti dalla parte ricorrente (cfr. pagina 5 della memoria di costituzione e risposta), senza, tuttavia, offrire alcuna puntuale prova sul punto – come era suo onere – va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di tali voci.
In conclusione, dunque, la resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo che va quantificato in euro 1.275,00, (di cui euro 675,00 per TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Considerato il parziale accoglimento, in misura, peraltro, non superiore alla proposta conciliativa formulata dalla parte resistente, le spese, anche alla luce degli artt. 91 e 92 c.p.c., sono compensate per 2/3; per la restante parte sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di euro 1.275,00 (di cui euro 675,00 per TFR), in favore di Cancelliere per le ragioni CP_1
di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
b) compensa le spese per 2/3;
c) condanna, per la restante parte, la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.350,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
S. Maria C.V., 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico