Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 3 della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
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24 gennaio 2004
24 gennaio 2004
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