Sentenza 10 aprile 1975
Massime • 2
L'Azione di regolamento dei confini presuppone l'incertezza della linea di demarcazione fra due fondi contigui, appartenenti a proprietari diversi, e tende a determinare, a prescindere da ogni contestazione circa il diritto di proprieta risultante dai titoli, quali siano, in concreto, le rispettive superfici dei fondi; lo Esercizio dell'Azione puo comportare l'accertamento della proprieta di uno dei contendenti sulla parte di terreno controversa, con effetto recuperatorio della proprieta stessa, ma detto accertamento, in quanto meramente conseguenziale all'eliminazione della situazione di incertezza sul confine, non altera la natura dell'Azione e non la trasforma in rivendicazione. ( V 2925/72, mass n 360661; 2091/70, mass n 348193).*
Nell'Azione di regolamento dei confini, il ricorso alle mappe catastali e previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell'incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui (art 950 secondo e terzo comma cod civ); ne consegue che il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante, reus absolvitur e tenuto a determinare il confine in relazione agli elementi ritenuti piu attendibili per la formazione del suo convincimento, non puo senz'altro ricorrere alle mappe catastali, prescindendo, senza adeguata spiegazione, da eventuali dati contenuti negli Atti di acquisto delle parti o dei loro danti causa, qualora questi, anche se privi di efficacia probatoria diretta, possano fornire, in concreto, utili presunzioni. ( V 2352/72, mass n 359744; 2854/68, mass n 335539).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1975, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1975 |
Testo completo
L'Azione di regolamento dei confini presuppone l'incertezza della linea di demarcazione fra due fondi contigui, appartenenti a proprietari diversi, e tende a determinare, a prescindere da ogni contestazione circa il diritto di proprieta risultante dai titoli, quali siano, in concreto, le rispettive superfici dei fondi;
lo Esercizio dell'Azione puo comportare l'accertamento della proprieta di uno dei contendenti sulla parte di terreno controversa, con effetto recuperatorio della proprieta stessa, ma detto accertamento, in quanto meramente conseguenziale all'eliminazione della situazione di incertezza sul confine, non altera la natura dell'Azione e non la trasforma in rivendicazione. ( V 2925/72, mass n 360661; 2091/70, mass n 348193).*