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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/09/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3840/2022
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3840/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. G. Iannone Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv. M. Traversa
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Piaccia al Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, concorrendo gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio”.
Per la “In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione in opposizione a precetto;
In via principale: Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall' opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e per l'effetto, confermare la validità dell'atto di precetto datato 22.06.2022 e notificato il 2.07.2022; In via subordinate, previa declaratoria del caso: Condannare il Signor al Parte_1 pagamento in favore della della complessiva somma di € Controparte_1
19.085,76 oltre agli ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale di € 14.727,02 maturati e maturandi dal 23.06.2022 al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.IN OGNI CASO: Condannare la controparte ex art. 96 cpc, oltre ancora alla condanna delle spese e compensi del
pagina 1 di 5 presente giudizio, oltre accessori come per legge. Con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla la Controparte_1 quale aveva agito sulla scorta di un'ingiunzione di pagamento, ritenuta, tuttavia, regolarmente opposta secondo la prospettazione attorea. A sostegno della domanda evidenziava di aver corrisposto al creditore una somma superiore a quella indicata nell'atto di precetto;
precisava, inoltre, di non aver potuto corrispondere l'importo dovuto per cause esterne, estranee ed imprevedibili, ricollegate alla situazione pandemica del
2020, le quali, sulla scorta del comma 6 bis, dell'art. 3, D.L. N. 6/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 13/2020 ed inserito dall'articolo 91, comma 1, D.L. n. 18/2020, potevano essere valutate dal Giudice per escludere la responsabilità del debitore a fronte del suo mancato/ritardato adempimento, escludendone altresì la responsabilità per risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, dopo avere eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso, evidenziava: a) che il monitorio su cui era fondato l'atto di precetto non era mai stato opposto;
b) che non vi era prova dell'asserito diverso pagina 2 di 5 pagamento effettuato dal debitore, tra l'altro nemmeno mai quantificato nel suo ammontare;
c) che il debito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento risaliva al
2010, ben 10 anni prima della crisi economica successiva alla pandemia;
d) che il debitore non aveva rappresentato come la situazione pandemica avrebbe in qualche modo reso impossibile l'inadempimento da parte sua e e) che la 6 bis, dell'art. 3, D.L. N.
6/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 13/2020 ed inserito dall'articolo 91, comma 1, D.L. n. 18/2020, non era applicabile al caso di specie, atteso che detta disposizione consentirebbe al Giudice di escludere la responsabilità risarcitoria del debitore, ma non potrebbe in alcun caso liberarlo dall'obbligazione, laddove con l'atto di precetto si era richiesto il pagamento del dovuto e non il risarcimento del danno
La domanda proposta non merita accoglimento.
L'opposizione oggetto di causa in alcuni tratti risulta, infatti, assolutamente generica ed indimostrata, mentre in altri appare totalmente infondata. In particolare, l'attore riferisce che il precetto di cui si discute sarebbe basato su un decreto ingiuntivo regolarmente opposto, senza, però, dare prova della proposizione della opposizione. Il tutto senza considerare che, anche in caso di un'eventuale opposizione, della quale, si ribadisce, non è dato, tuttavia, conoscere l'esistenza, il creditore avrebbe potuto, comunque, notificare l'atto di precetto, laddove fosse stata concessa la provvisoria esecuzione del monitorio.
Anche l'affermazione che il debitore avrebbe corrisposto al creditore una somma di denaro superiore a quella indicata nell'atto di precetto non è fondata e, dunque, accoglibile, in quanto priva di alcun riscontro. Né può assumere rilievo la circostanza che non sarebbe possibile ricostruire nella sua interezza l'importo versato a causa della distanza di tempo intercorsa tra il finanziamento e l'attuale opposizione. L'art. 2697 c:c: stabilisce che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ragion per cui chi eccepisce l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione di un diritto deve provare i fatti su cui si basa tale eccezione.
Parimenti infondata è, poi, l'eccezione che alcuna responsabilità sarebbe ascrivibile al debitore, in quanto l'inadempimento sarebbe ascrivibile a cause esterne, estranee ed imprevedibili, ricollegate alla situazione pandemica del 2020. Dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che il debito azionato con il monitorio posto a fondamento dell'intimazione di pagamento risale all'anno 2010, ben 10 anni prima della crisi economica successiva alla pandemia. Si aggiunga che le misure, straordinarie e urgenti, pagina 3 di 5 introdotte per contenere il contagio da Covid-19, stabilirono la temporanea chiusura di tutte le attività, sia a livello commerciale sia a livello industriale, ad eccezione di quelle riguardanti beni e servizi essenziali. Ciò comportò il crollo dei fatturati, generando così un'obiettiva crisi di liquidità che rese impossibile a molti adempiere i propri obblighi contrattuali, ragion per cui sorsero dei dubbi sull'applicabilità delle regole e dei principi generali sulla responsabilità del debitore. Con l'art. 91 del D.L. n. 18/2020, il cui primo comma introduce, all'art. 3 del D.L. n. 6/2020, il comma 6-bis, si è intervenuti in materia di ritardati o mancati adempimenti contrattuali stabilendo che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Deve ritenersi che tale norma non esclude tout court la responsabilità “da adeguamento” alle misure “anti-Covid”, stabilendo piuttosto che il rispetto di queste sia “sempre valutato” ai fini del giudizio di responsabilità. Lo sforzo materiale ed economico di adattamento alle prescrizioni sanitarie non assurge, pertanto, ad esimente automatica dell'inadempimento, ma deve essere apprezzato come dato considerare ai fini della valutazione sulla responsabilità. Il debitore, dunque, rimane onerato di dimostrare che è stato proprio l'osservanza delle misure di contenimento ad avergli impedito di eseguire la prestazione, in quanto il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento va provato e contestualizzato. E' sufficiente dimostrare che sono state le misure ad aver bloccato o trattenuto la prestazione, esemplificativamente in quanto hanno vietato o ritardato l'esercizio di un'attività, per smarcare il debitore dall'area della responsabilità, consentendogli di porre il rapporto contrattuale in una situazione di peculiare quiescenza. Il principio rimane, dunque, quello per cui “spetta al debitore dimostrare di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all'esatta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti”.
In considerazione di tanto, l'obbligato, per slegarsi dalla responsabilità, non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anticontagio, dovendo, per converso, in linea con la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia. In definitiva, la necessità di adeguarsi a siffatte prescrizioni è in linea pagina 4 di 5 astratta causa di forza maggiore, ma esige in linea concreta la dimostrazione da parte del debitore che l'inadempimento è derivato proprio dall'esigenza di allinearsi ad esse.
Nel caso in esame l'attore, in merito a detti aspetti non riferisce alcunchè, limitandosi genericamente ad affermare che l'inadempimento sia riconducibile al fenomeno pandemico, senza nulla aggiungere sul nesso causale tra inadempimento ed osservanza delle norme di contenimento.
Non è, poi, accoglibile la richiesta di condanna dell'attore per lite temeraria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p., atteso che la responsabilità della norma richiamata si configura come una sanzione per il comportamento della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al fine di tutelare la controparte dal danno derivante da un abuso del processo (lite temeraria). La condanna, richiesta dalla parte vittoriosa, la quale comporta il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni, determinata anche in via equitativa, si basa sulla soccombenza della parte e sulla prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e oggettivo (danno). Ebbene, nel caso di specie non è stata raggiunta la prova del danno subito, tra l'altro mai specificamente indicato
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'attore a pagare in favore della convenuta le spese processuali che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
20.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3840/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. G. Iannone Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv. M. Traversa
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Piaccia al Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, concorrendo gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio”.
Per la “In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione in opposizione a precetto;
In via principale: Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall' opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e per l'effetto, confermare la validità dell'atto di precetto datato 22.06.2022 e notificato il 2.07.2022; In via subordinate, previa declaratoria del caso: Condannare il Signor al Parte_1 pagamento in favore della della complessiva somma di € Controparte_1
19.085,76 oltre agli ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale di € 14.727,02 maturati e maturandi dal 23.06.2022 al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.IN OGNI CASO: Condannare la controparte ex art. 96 cpc, oltre ancora alla condanna delle spese e compensi del
pagina 1 di 5 presente giudizio, oltre accessori come per legge. Con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla la Controparte_1 quale aveva agito sulla scorta di un'ingiunzione di pagamento, ritenuta, tuttavia, regolarmente opposta secondo la prospettazione attorea. A sostegno della domanda evidenziava di aver corrisposto al creditore una somma superiore a quella indicata nell'atto di precetto;
precisava, inoltre, di non aver potuto corrispondere l'importo dovuto per cause esterne, estranee ed imprevedibili, ricollegate alla situazione pandemica del
2020, le quali, sulla scorta del comma 6 bis, dell'art. 3, D.L. N. 6/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 13/2020 ed inserito dall'articolo 91, comma 1, D.L. n. 18/2020, potevano essere valutate dal Giudice per escludere la responsabilità del debitore a fronte del suo mancato/ritardato adempimento, escludendone altresì la responsabilità per risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, dopo avere eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso, evidenziava: a) che il monitorio su cui era fondato l'atto di precetto non era mai stato opposto;
b) che non vi era prova dell'asserito diverso pagina 2 di 5 pagamento effettuato dal debitore, tra l'altro nemmeno mai quantificato nel suo ammontare;
c) che il debito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento risaliva al
2010, ben 10 anni prima della crisi economica successiva alla pandemia;
d) che il debitore non aveva rappresentato come la situazione pandemica avrebbe in qualche modo reso impossibile l'inadempimento da parte sua e e) che la 6 bis, dell'art. 3, D.L. N.
6/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 13/2020 ed inserito dall'articolo 91, comma 1, D.L. n. 18/2020, non era applicabile al caso di specie, atteso che detta disposizione consentirebbe al Giudice di escludere la responsabilità risarcitoria del debitore, ma non potrebbe in alcun caso liberarlo dall'obbligazione, laddove con l'atto di precetto si era richiesto il pagamento del dovuto e non il risarcimento del danno
La domanda proposta non merita accoglimento.
L'opposizione oggetto di causa in alcuni tratti risulta, infatti, assolutamente generica ed indimostrata, mentre in altri appare totalmente infondata. In particolare, l'attore riferisce che il precetto di cui si discute sarebbe basato su un decreto ingiuntivo regolarmente opposto, senza, però, dare prova della proposizione della opposizione. Il tutto senza considerare che, anche in caso di un'eventuale opposizione, della quale, si ribadisce, non è dato, tuttavia, conoscere l'esistenza, il creditore avrebbe potuto, comunque, notificare l'atto di precetto, laddove fosse stata concessa la provvisoria esecuzione del monitorio.
Anche l'affermazione che il debitore avrebbe corrisposto al creditore una somma di denaro superiore a quella indicata nell'atto di precetto non è fondata e, dunque, accoglibile, in quanto priva di alcun riscontro. Né può assumere rilievo la circostanza che non sarebbe possibile ricostruire nella sua interezza l'importo versato a causa della distanza di tempo intercorsa tra il finanziamento e l'attuale opposizione. L'art. 2697 c:c: stabilisce che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ragion per cui chi eccepisce l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione di un diritto deve provare i fatti su cui si basa tale eccezione.
Parimenti infondata è, poi, l'eccezione che alcuna responsabilità sarebbe ascrivibile al debitore, in quanto l'inadempimento sarebbe ascrivibile a cause esterne, estranee ed imprevedibili, ricollegate alla situazione pandemica del 2020. Dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che il debito azionato con il monitorio posto a fondamento dell'intimazione di pagamento risale all'anno 2010, ben 10 anni prima della crisi economica successiva alla pandemia. Si aggiunga che le misure, straordinarie e urgenti, pagina 3 di 5 introdotte per contenere il contagio da Covid-19, stabilirono la temporanea chiusura di tutte le attività, sia a livello commerciale sia a livello industriale, ad eccezione di quelle riguardanti beni e servizi essenziali. Ciò comportò il crollo dei fatturati, generando così un'obiettiva crisi di liquidità che rese impossibile a molti adempiere i propri obblighi contrattuali, ragion per cui sorsero dei dubbi sull'applicabilità delle regole e dei principi generali sulla responsabilità del debitore. Con l'art. 91 del D.L. n. 18/2020, il cui primo comma introduce, all'art. 3 del D.L. n. 6/2020, il comma 6-bis, si è intervenuti in materia di ritardati o mancati adempimenti contrattuali stabilendo che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Deve ritenersi che tale norma non esclude tout court la responsabilità “da adeguamento” alle misure “anti-Covid”, stabilendo piuttosto che il rispetto di queste sia “sempre valutato” ai fini del giudizio di responsabilità. Lo sforzo materiale ed economico di adattamento alle prescrizioni sanitarie non assurge, pertanto, ad esimente automatica dell'inadempimento, ma deve essere apprezzato come dato considerare ai fini della valutazione sulla responsabilità. Il debitore, dunque, rimane onerato di dimostrare che è stato proprio l'osservanza delle misure di contenimento ad avergli impedito di eseguire la prestazione, in quanto il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento va provato e contestualizzato. E' sufficiente dimostrare che sono state le misure ad aver bloccato o trattenuto la prestazione, esemplificativamente in quanto hanno vietato o ritardato l'esercizio di un'attività, per smarcare il debitore dall'area della responsabilità, consentendogli di porre il rapporto contrattuale in una situazione di peculiare quiescenza. Il principio rimane, dunque, quello per cui “spetta al debitore dimostrare di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all'esatta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti”.
In considerazione di tanto, l'obbligato, per slegarsi dalla responsabilità, non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anticontagio, dovendo, per converso, in linea con la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia. In definitiva, la necessità di adeguarsi a siffatte prescrizioni è in linea pagina 4 di 5 astratta causa di forza maggiore, ma esige in linea concreta la dimostrazione da parte del debitore che l'inadempimento è derivato proprio dall'esigenza di allinearsi ad esse.
Nel caso in esame l'attore, in merito a detti aspetti non riferisce alcunchè, limitandosi genericamente ad affermare che l'inadempimento sia riconducibile al fenomeno pandemico, senza nulla aggiungere sul nesso causale tra inadempimento ed osservanza delle norme di contenimento.
Non è, poi, accoglibile la richiesta di condanna dell'attore per lite temeraria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p., atteso che la responsabilità della norma richiamata si configura come una sanzione per il comportamento della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al fine di tutelare la controparte dal danno derivante da un abuso del processo (lite temeraria). La condanna, richiesta dalla parte vittoriosa, la quale comporta il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni, determinata anche in via equitativa, si basa sulla soccombenza della parte e sulla prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e oggettivo (danno). Ebbene, nel caso di specie non è stata raggiunta la prova del danno subito, tra l'altro mai specificamente indicato
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'attore a pagare in favore della convenuta le spese processuali che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
20.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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