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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1693 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1693 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
v. LO SA ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ( . ) con Parte_2 C.F._3
RI SA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.09.2017, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. il IG. continuerà a vivere nella casa coniugale, sita a Misano Adriatico Via degli Pt_2
Estensi n. 7, mentre la IG.ra si è già trasferita in altro appartamento che conduce in Pt_1
locazione;
3. i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono così regolati:
a) rinuncia ad ogni reciproco assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente indipendenti come risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso;
b) per quanto concerne la casa familiare di cui in premessa in comproprietà indivisa tra i coniugi in ragione del 50%, la quota del 50% di proprietà della IG.ra verrà intestata al IG. he Pt_1 Pt_2
si accollerà contestualmente l'intera quota del residuo mutuo garantito da ipoteca sull'immobile suddetto con conseguente liberazione della IG.ra da ogni obbligo relativo al mutuo ed alla Pt_1
gestione dell'immobile (si allega comunicazione a mezzo mail trasmessa dall'Istituto di credito al
IG. in data 25.9.2024 (All. 10). Tale pattuizione tra i coniugi, che s'impegnano ad Pt_2
effettuare l'atto notarile immediatamente a seguito del deposito del presente ricorso, con relative spese a carico del solo sig. è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della Parte_2
risoluzione della crisi coniugale.
c) dato l'investimento iniziale effettuato dalla IG.ra per l'acquisto dell'immobile di cui Pt_1
sopra, il sig. si obbliga a versare in favore della stessa, che accetta a tacitazione di ogni e Pt_2
qualunque pretesa economica nascente dal matrimonio e/o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e ad ogni rapporto esistente tra i coniugi, la somma onnicomprensiva di euro
23.500,00 così suddivisa:
- euro 12.500,00 tramite assegno circolare intestato alla IG.ra che le verrà consegnato Pt_1
dinnanzi al Notaio al momento della sottoscrizione del rogito per la compravendita di cui al Punto
b), con contestuale atto di accollo liberatorio del mutuo;
- euro 11.000,00 in quattro (4) rate così ripartite: euro 2.750,00 entro il giorno 20.02.2025, euro
2.750,00 entro il giorno 20.06.2025, euro 2.750,00 entro il giorno 20.10.2025 ed euro 2.750,00 entro il 20.12.25. Le rate dovranno essere versate sul C/C della signora tramite bonifico Parte_1
bancario all'IBAN [...];
d) i beni personali ed alcuni mobili della IG. sono stati già prelevati dall'abitazione e la Pt_1
stessa dichiara di non aver più nulla da pretendere e nulla le è ulteriormente dovuto;
4) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
5) la IG.ra , entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, si obbliga a trasferire la propria Pt_1
residenza;
6) le spese della procedura e le legali della presente fase di separazione personale saranno suddivise ugualmente tra i coniugi.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte I Anno 2017 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1693 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
v. LO SA ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ( . ) con Parte_2 C.F._3
RI SA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.09.2017, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. il IG. continuerà a vivere nella casa coniugale, sita a Misano Adriatico Via degli Pt_2
Estensi n. 7, mentre la IG.ra si è già trasferita in altro appartamento che conduce in Pt_1
locazione;
3. i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono così regolati:
a) rinuncia ad ogni reciproco assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente indipendenti come risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso;
b) per quanto concerne la casa familiare di cui in premessa in comproprietà indivisa tra i coniugi in ragione del 50%, la quota del 50% di proprietà della IG.ra verrà intestata al IG. he Pt_1 Pt_2
si accollerà contestualmente l'intera quota del residuo mutuo garantito da ipoteca sull'immobile suddetto con conseguente liberazione della IG.ra da ogni obbligo relativo al mutuo ed alla Pt_1
gestione dell'immobile (si allega comunicazione a mezzo mail trasmessa dall'Istituto di credito al
IG. in data 25.9.2024 (All. 10). Tale pattuizione tra i coniugi, che s'impegnano ad Pt_2
effettuare l'atto notarile immediatamente a seguito del deposito del presente ricorso, con relative spese a carico del solo sig. è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della Parte_2
risoluzione della crisi coniugale.
c) dato l'investimento iniziale effettuato dalla IG.ra per l'acquisto dell'immobile di cui Pt_1
sopra, il sig. si obbliga a versare in favore della stessa, che accetta a tacitazione di ogni e Pt_2
qualunque pretesa economica nascente dal matrimonio e/o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e ad ogni rapporto esistente tra i coniugi, la somma onnicomprensiva di euro
23.500,00 così suddivisa:
- euro 12.500,00 tramite assegno circolare intestato alla IG.ra che le verrà consegnato Pt_1
dinnanzi al Notaio al momento della sottoscrizione del rogito per la compravendita di cui al Punto
b), con contestuale atto di accollo liberatorio del mutuo;
- euro 11.000,00 in quattro (4) rate così ripartite: euro 2.750,00 entro il giorno 20.02.2025, euro
2.750,00 entro il giorno 20.06.2025, euro 2.750,00 entro il giorno 20.10.2025 ed euro 2.750,00 entro il 20.12.25. Le rate dovranno essere versate sul C/C della signora tramite bonifico Parte_1
bancario all'IBAN [...];
d) i beni personali ed alcuni mobili della IG. sono stati già prelevati dall'abitazione e la Pt_1
stessa dichiara di non aver più nulla da pretendere e nulla le è ulteriormente dovuto;
4) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
5) la IG.ra , entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, si obbliga a trasferire la propria Pt_1
residenza;
6) le spese della procedura e le legali della presente fase di separazione personale saranno suddivise ugualmente tra i coniugi.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte I Anno 2017 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi