Ordinanza collegiale 14 luglio 2023
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 10/10/2023, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2023
N. 05526/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04270/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4270 del 2022, proposto da
CE AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodoro Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto Corte di Appello di Napoli, depositato in data 21/12/2018 n. 2367/2018 (R.G. 2714/2018).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO CHE:
-Con decreto n. 2367/2018, emesso il 13.12.2018 e depositato il 21/12/2018, la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della domanda spiegata dal sig. AS CE, nel giudizio recante il n. 2714/2018 RG., condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 6.240,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, oltre alle spese processuali pari ad euro 718,00 oltre accessorie, con distrazione in favore del procuratore.
Il detto decreto, veniva notificato al Ministero in data 02.01.2019; lo stesso veniva munito di formula esecutiva in data 24/4/2019, e veniva notificato nuovamente il 24.03.2020.
Avverso il detto decreto il Ministero non proponeva opposizione, come da certificazione apposta dalla Corte di Appello di Napoli il 29.07.2022.
-Il ricorrente ha, quindi, proposto la presente azione di ottemperanza chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia alla esecuzione del suindicato decreto mediante il pagamento della sorte capitale riconosciutagli dalla Corte di appello, secondo gl’importi innanzi indicati, oltre interessi e rivalutazione, e previa nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di sua perdurante inerzia. Ha chiesto anche disporsi, ai sensi dell’art. 112, co. 3, c.p.a. la condanna della resistente Amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente al passaggio in giudicato del decreto e di una somma di denaro da fissarsi, e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), D.Lgs. 104/10, per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato unitamente alle spese e competenze della presente azione esecutiva.
-Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
RITENUTO CHE:
- che il ricorrente adisce correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente al decreto della Corte d’Appello di Napoli, indicato in epigrafe ovvero per il pagamento della sorte capitale liquidata a titolo di equo indennizzo per irragionevole durata del processo;
- che, come risulta dalla ricostruzione che precede, sono ampiamente elassi: - il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D. L. 31.12.1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»); - l’ulteriore termine dilatorio, di cui all’art. 5 sexies della l. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”);
- che l’ottemperando decreto della Corte d’Appello di Napoli è passato in giudicato;
- che il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01);
Ritenuto, quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta:
- che quale commissario ad acta debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 89/2001 come introdotto dalla citata l. n. 208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);
- Rilevato, quanto alla richiesta di parte ricorrente, di fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, una somma di denaro, a titolo di penalità di mora, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c. p. a.: “Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: (…) e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”; ne deriva che la richiesta di parte ricorrente, come sopra riferita, non può essere accolta, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale, cui il Tribunale ritiene d’uniformarsi, secondo cui (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 1/09/2020, n. 3698): “Nel giudizio di ottemperanza, la corresponsione degli interessi legali è dovuta, quando le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale. Va, invece, esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo, e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi”; in particolare, nella specie, poiché, a termini della mentovata disposizione dell’art. 114, comma 4, lett. e) c. p. a., “nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”, ritiene il Tribunale come – essendo già stabilito il termine perentorio, decorso il quale s’insedierà il commissario ad acta, come sopra nominato, con conseguente inconfigurabilità di ulteriori ritardi, ascrivibili all’inerzia dell’Amministrazione intimata – non vi sia luogo per pervenire all’accoglimento della richiesta, di parte ricorrente, di condannare la stessa Amministrazione al pagamento dell’astreinte.
Rilevato, da ultimo, quanto alla richiesta di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che la stessa va accolta, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero resistente di dare esecuzione – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza – in favore della parte ricorrente, al titolo esecutivo di cui in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva mediante pagamento della somma di euro 6.240,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, riconosciutagli dalla Corte di appello, secondo gl’importi innanzi indicati;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione intimata da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, giusta le specificazioni di cui in parte motiva, che s’insedierà con le modalità e nel termine pure ivi precisati;
-respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art 114 comma 4 lett e) c.p.a
-condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio d’ottemperanza, che liquida in complessivi euro 700,00 (settecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO