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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 27/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281-terdecies e
281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2928/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CANEPA ENRICO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Forlì, via P.
Mascagni n. 28
OPPONENTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Verona C.F._2
Vicolo San Bernardino, n. 5/A
OPPOSTA
CONCLUSIONI OPPONENTE:
“Voglia il Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
Revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 869/2023
1 D.I., emesso dal Tribunale di Forlì in data 30/08/2023 nel procedimento n. 1617/2023 R.G. per la causali esposte nell'atto di citazione in opposizione.
Con vittoria di compensi professionali”
CONCLUSIONI OPPOSTA:
“In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di Controparte_1
€ 96.854,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta Controparte_1
somma;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 96.854,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore CP_1
che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5
D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con decreto ingiuntivo n. 869/2023, emesso in data 30/08/2023, su ricorso di
[...]
[...
[...] [
è stato ingiunto a , nella qualità di garante e in CP_2 Parte_1
solido con la debitrice principale e l'ulteriore garante Parte_2 Parte_3
il pagamento della somma di € 96.854,84 oltre interessi e spese.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione , con Parte_1
citazione notificata il 06/11/2023, chiedendone la revoca ed eccependo anzitutto la carenza di legittimazione attiva in capo ad Ha inoltre contestato la natura Controparte_1
fideiussoria dell'obbligazione assunta, trattandosi di garanzia autonoma stante la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, con conseguente esclusione dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale e non cedibilità, in assenza di consenso del garante, in base alla cessione in blocco dei crediti avvenuta ex art. 58 TUB. In ogni caso ha evidenziato l'opponente che era onere del cessionario fornire la prova che tra i crediti ceduti in blocco fosse ricompreso anche quello azionato in giudizio, non assolta nel caso in esame, non essendo stato prodotto neppure l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il ha Parte_1
inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito in quanto, successivamente alla lettera di mesa in mora della del 29/09/2011, era unicamente intervenuta la Controparte_3
comunicazione della cessione del credito alla sola debitrice principale con raccomandata del
23/12/2019 seguita dalla notifica del decreto ingiuntivo in data 17/10/2023. Ha aggiunto l'opponente che la natura autonoma del contratto escludeva in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1957, co. 4 c.c., peraltro riferita ad istanze giudiziali e non alla mera raccomandata.
si è ritualmente costituita in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
(in breve solo ) chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_4 CP_1
infondata e pretestuosa, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, l'opposta ha dedotto che il credito non era stato contestato ed era stata, in ogni caso, prodotta la documentazione comprovante. Quanto alla pretesa carenza di legittimazione, ha evidenziato di aver prodotto l'atto di cessione, l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti e la comunicazione della cessione. Ha contestato la qualificazione giuridica del rapporto di garanzia, come autonomo, trattandosi di una ordinaria fideiussione come evincibile dagli stessi dati letterali del contratto e dall'assenza della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. In merito all'eccepita prescrizione, la opposta ha rilevato che gli atti interruttivi inviati al debitore
3 principale erano idonei ad interrompere il termine prescrizionale anche nei confronti del garante.
Ha precisato che per il credito derivante dai due contratti di mutuo, il termine iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, prevista nel 2013 con la conseguenza che alcuna prescrizione era maturata. Ha ulteriormente aggiunto che nel dicembre 2019 era stata comunicata la cessione e il
17/10/2023 era stato notificato il decreto ingiuntivo. In merito al credito derivante dal rapporto di conto corrente, la prescrizione decennale aveva iniziato a decorrere dalla risoluzione dello stesso, nel caso in esame avvenuta il 30/09/2011, successivamente interrotta con la raccomandata del dicembre 2019 di comunicazione della cessione e con la notifica del decreto ingiuntivo il
17/10/2023.
In sede di verifiche preliminari, con provvedimento dell'08/01/2024, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, è stato disposto il mutamento del rito con passaggio a quello semplificato.
In esito alla prima udienza del 20/03/2024, con ordinanza del 03/04/2024 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato il termine per introdurre la mediazione obbligatoria.
All'udienza del 18/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., dato atto dell'esito negativo della mediazione svolta, in assenza di altre richieste, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-terdecies e sexies c.p.c. all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ritualmente depositate.
L'opposizione proposta dal è fondata e va accolta sotto il profilo dell'intervenuta Parte_1
prescrizione del credito.
Va, anzitutto, respinta l'eccezione relativa al preteso difetto di legittimazione attiva di . CP_1
L'opposta ha infatti prodotto, sin dal ricorso monitorio, il contratto di cessione in blocco dei crediti, intercorso con la banca Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese in data
23/12/2019, e documentato l'inclusione del credito vantato verso Parte_2
derivante da due contratti di mutuo e dal saldo negativo di conto corrente, nel “portafoglio” ceduto con l'atto prodotto, come evincibile dall'estratto dei crediti ceduti, prodotto quale doc. 4, in cui compaiono anche quelli verso la predetta società, individuata con il NDG 10132937.
4 Come già rilevato nell'ordinanza in data 03/04/2024 non è, inoltre, accoglibile la prospettazione dell'opponente circa la qualificazione del rapporto di garanzia intercorso come contratto autonomo piuttosto che fideiussione.
Oltre al dato letterale e testuale dei contratti sottoscritti dal in cui vi sono plurimi Parte_1
riferimenti alla fideiussione, contrariamente a quanto affermato, in essi non è presente la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” che dovrebbe far deporre per la natura di contratto autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione. L'art. 7 del testo contrattuale si limita a prevedere una clausola di “solve et repete”, e cioè che il fideiussore è tenuto a pagare “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, etc. senza alcun riferimento anche all'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni. Anzi, nei successivi commi 2
e 3 si rinvengono elementi a conferma dell'accessorietà della garanzia, atteso che si prevede che il fideiussore sia tenuto, in caso di ritardo nel pagamento, al pagamento degli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per il debitore e che l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenda automaticamente estesa al fideiussore. Priva di rilevanza, nel senso prospettato dall'opponente, è inoltre il riferimento contenuto nel successivo art. 9 secondo cui “nessuna eccezione” può essere opposta dal fideiussore, riguardando ciò solo il momento in cui la banca decida di esercitare la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore e non la richiesta di pagamento, disciplinata dal precedente art. 7.
Come anticipato, al di là della natura “non autonoma” della garanzia prestata dal non è Parte_1
stata fornita dall'opposta sufficiente e idonea prova dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Dopo la lettera di revoca dei rapporti e decadenza dal beneficio del termine, comunicata dall'allora alla debitrice principale e ai garanti in data 23/09/2019, e ricevuta il 30/09/2011, CP_5
non è stato documentato – a fronte della sollevata eccezione di prescrizione da parte del Parte_1
– altro atto interruttivo della prescrizione precedente rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta il 17/10/2023, e dunque oltre il maturare del termine di ordinaria prescrizione decennale.
Contrariamente a quanto rilevato dall'opposta, non è stata prodotta la prova dell'avvenuta comunicazione della cessione del credito alla debitrice principale, atteso che il doc. 5 prodotto da contiene solo il testo della comunicazione datata 23/12/2019 con l'indicazione dell'invio CP_1
5 con raccomandata senza che sia stata tuttavia prodotta la prova dell'effettivo invio della raccomandata e, tanto meno, dell'avvenuta ricezione, con la conseguenza che tale documento non può valere come atto interruttivo della prescrizione. Peraltro, non risulta prodotto neppure l'avviso di cessione ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale.
La circostanza che nell'atto di citazione, a pag. 5, il difensore del abbia fatto riferimento Parte_1
alla raccomanda r/r del 23/12/2019 inviata al solo debitore principale non può essere qualificata come confessione giudiziale dell'avvenuto effettivo invio e ricevimento di tale raccomandata diretta ad altro soggetto, estraneo al presente giudizio, e dunque dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Successivamente ai rilievi già sollevati con l'ordinanza del 03/04/2024, l'opposta non ha effettuato ulteriori produzioni per documentare la presenza di atti interruttivi o articolato richieste istruttorie.
Alcuna rilevanza può assumere, a tal fine, la circostanza che la debitrice principale non abbia proposto opposizione e che il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo nei suoi confronti. La prescrizione deve, infatti, essere eccepita dalla parte e il mancato rilievo dell'eccezione da parte di uno dei coobbligati non si ripercuote sugli altri che l'abbiano tempestivamente sollevata.
Non avendo l'opposta fornito prova dell'avvenuta interruzione del termine decennale di prescrizione tra l'avvenuta revoca dei rapporti, risalente al 30/11/2011, e la notifica del decreto ingiuntivo del 17/10/2023, la pretesa creditoria si è estinta per prescrizione, con la conseguenza che nei confronti del va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore, dell'assenza di istruttoria e dello svolgimento con rito semplificato senza deposito di atti conclusionali, giustificandosi l'applicazione dei valori minimi dei parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da , con citazione notificata il Parte_1
06/11/2023, nei confronti di , revoca il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_1
869/2023 emesso in data 30/08/2023.
Condanna la soccombente alla rifusione delle spese legali sostenute dal CP_1 Parte_1
per il presente giudizio che si liquidano in € 406,50 per spese e in € 4.217,00 per compenso
6 professionale (di cui € 1.276 per fase di studio, € 814 per fase introduttiva e € 2.127 per fase decisoria) oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svoltasi il 12/03/2025.
Forlì, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281-terdecies e
281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2928/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CANEPA ENRICO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Forlì, via P.
Mascagni n. 28
OPPONENTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Verona C.F._2
Vicolo San Bernardino, n. 5/A
OPPOSTA
CONCLUSIONI OPPONENTE:
“Voglia il Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
Revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 869/2023
1 D.I., emesso dal Tribunale di Forlì in data 30/08/2023 nel procedimento n. 1617/2023 R.G. per la causali esposte nell'atto di citazione in opposizione.
Con vittoria di compensi professionali”
CONCLUSIONI OPPOSTA:
“In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di Controparte_1
€ 96.854,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta Controparte_1
somma;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 96.854,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore CP_1
che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5
D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con decreto ingiuntivo n. 869/2023, emesso in data 30/08/2023, su ricorso di
[...]
[...
[...] [
è stato ingiunto a , nella qualità di garante e in CP_2 Parte_1
solido con la debitrice principale e l'ulteriore garante Parte_2 Parte_3
il pagamento della somma di € 96.854,84 oltre interessi e spese.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione , con Parte_1
citazione notificata il 06/11/2023, chiedendone la revoca ed eccependo anzitutto la carenza di legittimazione attiva in capo ad Ha inoltre contestato la natura Controparte_1
fideiussoria dell'obbligazione assunta, trattandosi di garanzia autonoma stante la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, con conseguente esclusione dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale e non cedibilità, in assenza di consenso del garante, in base alla cessione in blocco dei crediti avvenuta ex art. 58 TUB. In ogni caso ha evidenziato l'opponente che era onere del cessionario fornire la prova che tra i crediti ceduti in blocco fosse ricompreso anche quello azionato in giudizio, non assolta nel caso in esame, non essendo stato prodotto neppure l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il ha Parte_1
inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito in quanto, successivamente alla lettera di mesa in mora della del 29/09/2011, era unicamente intervenuta la Controparte_3
comunicazione della cessione del credito alla sola debitrice principale con raccomandata del
23/12/2019 seguita dalla notifica del decreto ingiuntivo in data 17/10/2023. Ha aggiunto l'opponente che la natura autonoma del contratto escludeva in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1957, co. 4 c.c., peraltro riferita ad istanze giudiziali e non alla mera raccomandata.
si è ritualmente costituita in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
(in breve solo ) chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_4 CP_1
infondata e pretestuosa, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, l'opposta ha dedotto che il credito non era stato contestato ed era stata, in ogni caso, prodotta la documentazione comprovante. Quanto alla pretesa carenza di legittimazione, ha evidenziato di aver prodotto l'atto di cessione, l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti e la comunicazione della cessione. Ha contestato la qualificazione giuridica del rapporto di garanzia, come autonomo, trattandosi di una ordinaria fideiussione come evincibile dagli stessi dati letterali del contratto e dall'assenza della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. In merito all'eccepita prescrizione, la opposta ha rilevato che gli atti interruttivi inviati al debitore
3 principale erano idonei ad interrompere il termine prescrizionale anche nei confronti del garante.
Ha precisato che per il credito derivante dai due contratti di mutuo, il termine iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, prevista nel 2013 con la conseguenza che alcuna prescrizione era maturata. Ha ulteriormente aggiunto che nel dicembre 2019 era stata comunicata la cessione e il
17/10/2023 era stato notificato il decreto ingiuntivo. In merito al credito derivante dal rapporto di conto corrente, la prescrizione decennale aveva iniziato a decorrere dalla risoluzione dello stesso, nel caso in esame avvenuta il 30/09/2011, successivamente interrotta con la raccomandata del dicembre 2019 di comunicazione della cessione e con la notifica del decreto ingiuntivo il
17/10/2023.
In sede di verifiche preliminari, con provvedimento dell'08/01/2024, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, è stato disposto il mutamento del rito con passaggio a quello semplificato.
In esito alla prima udienza del 20/03/2024, con ordinanza del 03/04/2024 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato il termine per introdurre la mediazione obbligatoria.
All'udienza del 18/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., dato atto dell'esito negativo della mediazione svolta, in assenza di altre richieste, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-terdecies e sexies c.p.c. all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ritualmente depositate.
L'opposizione proposta dal è fondata e va accolta sotto il profilo dell'intervenuta Parte_1
prescrizione del credito.
Va, anzitutto, respinta l'eccezione relativa al preteso difetto di legittimazione attiva di . CP_1
L'opposta ha infatti prodotto, sin dal ricorso monitorio, il contratto di cessione in blocco dei crediti, intercorso con la banca Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese in data
23/12/2019, e documentato l'inclusione del credito vantato verso Parte_2
derivante da due contratti di mutuo e dal saldo negativo di conto corrente, nel “portafoglio” ceduto con l'atto prodotto, come evincibile dall'estratto dei crediti ceduti, prodotto quale doc. 4, in cui compaiono anche quelli verso la predetta società, individuata con il NDG 10132937.
4 Come già rilevato nell'ordinanza in data 03/04/2024 non è, inoltre, accoglibile la prospettazione dell'opponente circa la qualificazione del rapporto di garanzia intercorso come contratto autonomo piuttosto che fideiussione.
Oltre al dato letterale e testuale dei contratti sottoscritti dal in cui vi sono plurimi Parte_1
riferimenti alla fideiussione, contrariamente a quanto affermato, in essi non è presente la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” che dovrebbe far deporre per la natura di contratto autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione. L'art. 7 del testo contrattuale si limita a prevedere una clausola di “solve et repete”, e cioè che il fideiussore è tenuto a pagare “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, etc. senza alcun riferimento anche all'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni. Anzi, nei successivi commi 2
e 3 si rinvengono elementi a conferma dell'accessorietà della garanzia, atteso che si prevede che il fideiussore sia tenuto, in caso di ritardo nel pagamento, al pagamento degli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per il debitore e che l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenda automaticamente estesa al fideiussore. Priva di rilevanza, nel senso prospettato dall'opponente, è inoltre il riferimento contenuto nel successivo art. 9 secondo cui “nessuna eccezione” può essere opposta dal fideiussore, riguardando ciò solo il momento in cui la banca decida di esercitare la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore e non la richiesta di pagamento, disciplinata dal precedente art. 7.
Come anticipato, al di là della natura “non autonoma” della garanzia prestata dal non è Parte_1
stata fornita dall'opposta sufficiente e idonea prova dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Dopo la lettera di revoca dei rapporti e decadenza dal beneficio del termine, comunicata dall'allora alla debitrice principale e ai garanti in data 23/09/2019, e ricevuta il 30/09/2011, CP_5
non è stato documentato – a fronte della sollevata eccezione di prescrizione da parte del Parte_1
– altro atto interruttivo della prescrizione precedente rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta il 17/10/2023, e dunque oltre il maturare del termine di ordinaria prescrizione decennale.
Contrariamente a quanto rilevato dall'opposta, non è stata prodotta la prova dell'avvenuta comunicazione della cessione del credito alla debitrice principale, atteso che il doc. 5 prodotto da contiene solo il testo della comunicazione datata 23/12/2019 con l'indicazione dell'invio CP_1
5 con raccomandata senza che sia stata tuttavia prodotta la prova dell'effettivo invio della raccomandata e, tanto meno, dell'avvenuta ricezione, con la conseguenza che tale documento non può valere come atto interruttivo della prescrizione. Peraltro, non risulta prodotto neppure l'avviso di cessione ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale.
La circostanza che nell'atto di citazione, a pag. 5, il difensore del abbia fatto riferimento Parte_1
alla raccomanda r/r del 23/12/2019 inviata al solo debitore principale non può essere qualificata come confessione giudiziale dell'avvenuto effettivo invio e ricevimento di tale raccomandata diretta ad altro soggetto, estraneo al presente giudizio, e dunque dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Successivamente ai rilievi già sollevati con l'ordinanza del 03/04/2024, l'opposta non ha effettuato ulteriori produzioni per documentare la presenza di atti interruttivi o articolato richieste istruttorie.
Alcuna rilevanza può assumere, a tal fine, la circostanza che la debitrice principale non abbia proposto opposizione e che il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo nei suoi confronti. La prescrizione deve, infatti, essere eccepita dalla parte e il mancato rilievo dell'eccezione da parte di uno dei coobbligati non si ripercuote sugli altri che l'abbiano tempestivamente sollevata.
Non avendo l'opposta fornito prova dell'avvenuta interruzione del termine decennale di prescrizione tra l'avvenuta revoca dei rapporti, risalente al 30/11/2011, e la notifica del decreto ingiuntivo del 17/10/2023, la pretesa creditoria si è estinta per prescrizione, con la conseguenza che nei confronti del va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore, dell'assenza di istruttoria e dello svolgimento con rito semplificato senza deposito di atti conclusionali, giustificandosi l'applicazione dei valori minimi dei parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da , con citazione notificata il Parte_1
06/11/2023, nei confronti di , revoca il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_1
869/2023 emesso in data 30/08/2023.
Condanna la soccombente alla rifusione delle spese legali sostenute dal CP_1 Parte_1
per il presente giudizio che si liquidano in € 406,50 per spese e in € 4.217,00 per compenso
6 professionale (di cui € 1.276 per fase di studio, € 814 per fase introduttiva e € 2.127 per fase decisoria) oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svoltasi il 12/03/2025.
Forlì, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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