Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12448 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04127/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4127 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Donati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministro dell'Interno K10/-OMISSIS- dell'01/12/2021, notificato al sig.
-OMISSIS-in data 01/02/2022, con il quale veniva rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ed annullare ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale al medesimo provvedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno K10/-OMISSIS- dell'1° dicembre 2021 per mezzo del quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 09, comma 01, lett. f), della L. 91/1992.
Detto provvedimento, oltre ad essere inficiato da un difetto di motivazione, si fonderebbe su precedenti risalenti nel tempo, inidonei a fondare un giudizio sfavorevole nei confronti del ricorrente.
I precedenti consistono in una notizia di reato del 2007 per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.); in una seconda notizia di reato per il reato di rifiuto di indicazione della propria identità personale (art. 651 c.p.) e, ancora, in un Decreto Penale del GIP di Brescia, emesso il 22/09/2018 e divenuto esecutivo il 16/11/2018, per il reato di cui all'art. 05 del D.lgs. 74/2000.
A parere del ricorrente la prima notizia di reato risalirebbe al 2007 e avrebbe a riferimento fatti risalenti a ben 15 anni fa che, per loro natura, sarebbero non particolarmente gravi, tanto da rientrare nella competenza penale del Giudice di Pace.
Detto procedimento sarebbe stato comunque archiviato il 4 luglio 2011 per remissione della querela da parte della persona offesa.
Anche i rimanenti precedenti, così come il decreto Penale, farebbero riferimento ad episodi risalenti e a notizie di reato oramai archiviate.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 23 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 È necessario premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
1.2 Ne deriva che l’autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).
1.3 Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
1.4 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si rileva che l’amministrazione ha legittimamente fondato il proprio giudizio sui pregiudizi penali a carico dell’appellante, idonei a supportare la reiezione dell’istanza di cittadinanza.
1.5 Il provvedimento ora impugnato si fonda su una serie di notizie di reati, anche riferiti a gravi comportamenti (per lesioni personali e minacce), nonché ad un decreto penale di condanna per il reato di omessa dichiarazione annuale d’imposta di cui all’art. 5 dlgs 74/2000, condanna quest’ultima che è stata omessa all’atto di presentazione della domanda di cittadinanza.
1.6 Tale omissione è indice di un’inadeguata conoscenza dei principi dell’ordinamento italiano e della comunità alla quale si chiede di far parte, circostanza quest’ultima che non poteva che essere valutata nell’ambito della richiesta di cittadinanza.
1.8 Si consideri, inoltre, che un costante orientamento ha sancito che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” ed in tale ottica si è ricordato che “ le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione ” (Cons. St., sez. III, n. 4684/2023, con richiamo, tra l’altro, alle precedenti snetenze Cons. St., sez. III, n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 3121 del 2019, n. 1390 del 2019 e n. 802 del 2019).
1.9 In tale prospettiva non assume valore dirimente il fatto che alcune notizie di reato non sarebbero giunte a processo oppure che il procedimento penale si sia concluso con sentenze di sentenza di non doversi procedere, in quanto “ le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” per cui il fatto storico addebitato, inquadrato nel complesso quadro di elementi (gravi e diversificati comportamenti illeciti), anche a prescindere dell’accertamento in sede penale, può essere ragionevolmente posto a fondamento del diniego della cittadinanza, ove assunto nel suo valore indicativo di “tendenza a ignorare sistematicamente le leggi e le istituzioni in generale indice di una persistente inaffidabilità del medesimo e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza ” (Cons. St., sez. III, n. 2745/2023; cfr. di recente, Cons. St., sez. III, n. 8379/2023).
2. Tanto premesso, il Collegio rileva, poi, che non costituisce elemento dirimente ai fini di una valutazione di illegittimità della decisione gravata la circostanza che alcune condotte erano risalenti, anche all’anno 2007, atteso che questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che anche fatti antecedenti al decennio di osservazione possano essere considerati nell’ambito del giudizio complessivo svolto dalla p.a. resistente (cfr. ex multis Tar Lazio, V-bis, 1 settembre 2023, n. 13523).
2.1 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.