CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/08/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 48 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con sede legale in Bologna (C.F. Parte_1
e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_1 P.IVA_2
Siragusa;
appellante
E
nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
) e nato a Fiumedinisi in [...] 13- C.F._1 Controparte_2
12-1938, (c.f. ), quali componenti dello Studio Associato C.F._2
Rag. e (p. iva , con sede Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_3 in Castelvetrano, rappresentati e difesi dall'Avv. Celestino Cardinale;
2
appellati/appellanti incidentali
E
con sede in Castelvetrano (Part. Iva Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Erminia Signorello;
P.IVA_4
appellata
CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata il 14 marzo 2019 la società Controparte_3
(nel prosieguo solo ) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_3
Marsala e , componenti dell'omonimo Controparte_2 Controparte_1 studio tecnico commerciale associato, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di euro 140.103,54 a titolo di risarcimento per il danno patito in conseguenza di responsabilità professionale dei convenuti.
L'attrice esponeva che, a causa di errori di natura formale commessi nella procedura di licenziamento collettivo di una parte dei propri dipendenti avviata nell'anno 2013 in conseguenza di problemi di natura finanziaria conseguenti alla riduzione del budget riconosciutole per i servizi di fisiochinesiterapia svolti in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala, con sentenza n.192/2015, aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti e la aveva condannata a corrispondere a ciascuno dei lavoratori interessati una indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
adduceva che la responsabilità dei suddetti errori andava ascritta a 3
negligenza dei due professionisti, cui aveva dato incarico di fornirle assistenza tecnica nell'espletamento della procedura.
I convenuti, pur negando l'addebito, chiedevano ed ottenevano di chiamare in giudizio la (già onde essere Parte_1 Controparte_4 manlevati in caso di condanna, in forza della polizza R.C. n.ro X01480366 04 con questa stipulata.
La compagnia assicurativa, nel costituirsi, si associava ai convenuti nella richiesta di rigetto della domanda;
in subordine, deduceva la violazione da parte degli assicurati del patto di gestione della lite e rimarcava l'operatività delle previsioni contrattuali che stabilivano uno scoperto e un massimale.
Con sentenza n.ro 927 del 10-13 dicembre 2021, il Tribunale adito, sulla scorta delle prove orali e documentali acquisite, così statuiva: “accoglie la domanda
e, per l'effetto, condanna e al pagamento, in Controparte_2 CP_5 favore della società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 della somma di € 140.103,54 a titolo di risarcimento del danno causato da inadempimento professionale;
- condanna e al Controparte_2 CP_5 pagamento, in favore della società in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in € 13.430,00, oltre ad €
759,00 a titolo di spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA;
- condanna la
a tenere indenni e delle Controparte_6 Controparte_2 CP_5 somme dagli stessi dovute nei confronti della società nei Controparte_3 limiti del massimale di polizza e previa deduzione dello scoperto di 1/10”.
Ha proposto appello la chiedendo, in riforma di Parte_1 tale pronuncia, il rigetto della domanda della o, in subordine, la CP_3 riduzione della propria responsabilità nei limiti dello scoperto e del massimale stabiliti nella polizza. 4
e si sono costituiti in questo grado Controparte_1 Controparte_2 formulando appello incidentale adesivo rispetto alla richiesta principale della compagnia assicurativa e ai motivi esposti a supporto;
in subordine, hanno domandato la conferma integrale della sentenza di primo grado con riferimento all'accoglimento della domanda di manleva.
La ha insistito per il rigetto delle impugnazioni, Controparte_3 deducendo, a monte, la inammissibilità dei motivi di gravame ai sensi dell'art.345 c.p.c., stante la loro “novità” rispetto alle difese svolte in primo grado dalle controparti.
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione il 12 febbraio
2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
L'appello principale della basa la richiesta di rigetto integrale Parte_1 della pretesa risarcitoria avanzata dalla sui seguenti motivi: a) difetto CP_3 di adeguata prova in ordine al conferimento di un incarico specifico allo studio afferente alla assistenza tecnica in tutte le fasi della procedura Controparte_7 di licenziamento collettivo summenzionata, in particolare nella predisposizione delle comunicazioni agli organismi pubblici previste dall'art.4 della Legge
n.223/1991; b) in ogni caso, assenza di nesso di causalità tra l'inadempimento denunziato dalla attrice e la verificazione del danno e ciò in quanto la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti era stata resa nella sentenza sopra indicata del
Giudice del Lavoro di Marsala per la ravvisata sussistenza di due concorrenti vizi della procedura – segnatamente: 1) un difetto di informazione nella comunicazione iniziale di cui all'art.4 comma 3 della legge citata rispetto alla indicazione “dei motivi che determinano la situazione di eccedenza” di personale;
2) la carenza, nella successiva comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 della medesima disposizione normativa, della “puntuale indicazione delle 5
modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art.5 comma 1” nella individuazione dei dipendenti da licenziare – laddove la aveva CP_3 incentrato le sue doglianze esclusivamente sulla asserita negligenza dei due professionisti nella predisposizione del contenuto di tale seconda comunicazione.
Oltre a tali motivi, che sono stati recepiti dall'appello incidentale dei due professionisti, la compagnia assicurativa ha contestato, in ogni caso, il quantum del risarcimento, paventando l'indebita inclusione di costi aggiuntivi legati alla circostanza che la aveva onorato il debito verso i dipendenti solo CP_3 all'esito di un procedimento di esecuzione forzata, e deducendo la necessità di espletamento di apposita c.t.u. al fine di determinarne l'esatto ammontare. Ha infine riproposto, ma solo nel conclusum, la richiesta di delimitazione della propria condanna in conformità ai limiti previsti dalla polizza assicurativa.
Ciò posto, va premesso che i primi due motivi di gravame si sottraggono alla deduzione di inammissibilità avanzata dalla e ciò tenuto conto che la CP_3 questione della assenza dell'incarico era stata già dedotta in primo grado dai convenuti – che avevano sin dall'inizio incentrato la loro difesa, in parte de qua fatta propria dalla terza chiamata, sull'assunto che l'intera procedura di licenziamento era stata curata non da loro ma dal legale di fiducia della società attrice, avv. Vito Signorello, per come nuovamente sostenuto in questo grado - mentre il motivo di cui al superiore punto b) si sostanzia in una mera argomentazione difensiva, come tale non soggetta alla preclusione posta dall'art.345 c.p.c..
Nel merito, le doglianze sono però entrambe infondate.
Va innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata si è basata su dati probatori plurimi, concorrenti e certamente adeguati a fornire dimostrazione del fatto che furono il e lo a sovrintendere agli adempimenti che la Ginnic Per_1 CP_2 6
Club effettuò al fine di osservare i vari passaggi procedurali imposti dall'art.4 della Legge n.233/1991.
Da un lato, infatti, la decisione ha valorizzato, citandone anche i passi salienti
(sicché sul punto ad essa si rinvia, onde evitare sterili ripetizioni), le concordanti dichiarazioni dei testi , Cardinale e , impiegati del settore Tes_1 Tes_2 amministrativo della , dalle quali è emerso con nitore come i due CP_3 professionisti curarono l'assistenza della predetta società per l'intero iter della procedura di licenziamento (v. la risposta del Cardinale che, confermando il capitolato n.3), precisava che “i ragionieri e davano le direttive CP_2 CP_5 nel corso degli incontri fatti in azienda”) e, in particolare, che parteciparono agli incontri e curarono la redazione della bozza delle comunicazioni previste dalla disposizione normativa sopra indicata.
A tale ultimo riguardo, se è vero che i dichiaranti si sono riferiti in modo atecnico, in ciò seguendo una certa imprecisione presente nel capitolato di prova, alla predisposizione ora della “lettera di avvio della procedura di licenziamento”
( e Cardinale), ora delle “lettere di licenziamento” ( ), gli stessi Tes_1 Tes_2 hanno comunque confermato che erano stati i due consulenti a dare le indicazioni sul contenuto delle comunicazioni, in particolare su cosa indicare in relazione ai criteri di scelta del personale da licenziare, e a sovraintendere agli adempimenti burocratici e ciò fino a quando non intervennero le rimostranze e poi le impugnative giudiziali dei dipendenti licenziati, momento in cui la gestione della pratica venne assunta dal legale della società.
Dall'altro lato, il giudice di prime cure ha rimarcato come le anzidette prove testimoniali si “saldassero”, trovando un riscontro inequivoco, al documento prodotto come allegato n.17 della memoria della ex art.183 co.6 n.2 CP_3
c.p.c., costituito proprio della bozza della comunicazione di cui al comma 9 dell'art.4 della Legge n.233/1991 inviata il 3.6.2013 dalla mail dello , che CP_2 7
in pari data era stata ritrascritta su foglio intestato della società attrice, sottoscritta dal suo legale rappresentante ed inviata ai competenti organi pubblici e alle organizzazioni sindacali.
In ordine a tale documento privi di effettiva idoneità a scalfirne la formidabile valenza probatoria si appalesano i rilievi dell'appellante principale circa il fatto che la mail provenisse da un indirizzo di posta intestato solo allo , non CP_2 essendo stata da alcuna parte mai dedotta una attività svolta “in proprio” e al di fuori dello studio associato da tale professionista, e in relazione alla circostanza che la comunicazione definitiva presenti una piccola aggiunta rispetto alla bozza
(segnatamente nella indicazione dei motivi per i quali l'azienda aveva deciso di attuare la riduzione di personale, laddove la linea lasciata in bianco nella bozza veniva completata con l'inciso “vedi Verbale di Esame congiunto allegato”), tenuto conto che tale aggiunta, la quale, in base al tenore delle anzidette dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi anch'essa concordata coi due professionisti, non attiene comunque al profilo di carenza formale rilevato dal
Giudice del Lavoro.
In relazione al secondo motivo di doglianza, deve evidenziarsi, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che “la identificazione della
“causa petendi” va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dallìart.163 comma 3 n.5 c.p.c.” (Cass. 3363/2019, v. anche 11751/2013).
Nel caso in esame, se è vero che la ha dedotto in giudizio la CP_3 negligenza dei due commercialisti precipuamente con riferimento alla lacunosità del contenuto della comunicazione di cui al comma 9 dell'art.4 della Legge
n.233/91, non può però non evidenziarsi come avesse già in limine litis rimarcato 8
come la responsabilità dei predetti conseguisse, più in generale, alla inadeguata assistenza fornita già nella fase iniziale della procedura di licenziamento collettivo
(v. le pagine 6 e 7 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, nella seconda delle quali veniva esposto come i convenuti avessero “altresì, dato espresse direttive all'azienda su come attivare la procedura di licenziamento collettivo e su come predisporre la lettera di avvio della procedura”), in ogni caso collegandola nel suo complesso ai profili di irregolarità riscontrati nei provvedimenti del Giudice del Lavoro contestualmente menzionati e allegati.
A tale riguardo va rilevato che la ha comunque fornito in primo grado CP_3 prova documentale della attività di assistenza svolta dai due professionisti anche con riferimento alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art.4 sopra citato, avendo prodotto la bozza, inviatale il 2.5.2013 sempre dalla mail dello CP_2
(al.11 della produzione allegata alla memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c.), riprodotta, seppure con talune integrazioni/modifiche nella parte iniziale, nel testo
“ufficiale” del 3.5.2013 che venne inviato alle organizzazioni sindacali e agli enti competenti.
Va poi rimarcato che la responsabilità è stata correttamente collegata non già a scelte discrezionali spettanti in via esclusiva alla bensì alla CP_3 inadeguatezza della assistenza tecnica fornita dai due consulenti che dette luogo agli errori di natura meramente formale che hanno condotto alla declaratoria di illegittimità dei licenziamenti.
Passando al vaglio della censura afferente alla quantificazione del risarcimento, la stessa si presenta in effetti nuova, non avendo alcuno degli odierni appellanti – neppure i due commercialisti, già consulenti “storici” della - CP_3 contestato in primo grado l'ammontare della pretesa risarcitoria né la produzione documentale prodotta a supporto. 9
In ogni caso, la doglianza si presenta del tutto generica oltre che parzialmente congetturale (in relazione, in particolare, alla possibile indebita inclusione delle spese della procedura esecutiva intentata dai dipendenti per ottenere una quota residua del credito riconosciuto giudizialmente, conclusasi con l'ordinanza di assegnazione del 18.6.2016 prodotta in primo grado dalla originaria attrice), non contenendo alcun specifico rilievo al prospetto di calcolo predisposto dalla CP_3
redatto sulla base dei provvedimenti del Giudice del Lavoro (ordinanza del
[...]
31.3.2014 per come parzialmente riformata dalla sentenza n.ro 192/2015) e sulla scorta delle buste-paga dei predetti lavoratori (v. allegati 5 e 7 della originaria produzione della ). CP_3
Da ultimo, va osservato che le deduzioni afferenti ai limiti contrattuali della manleva si presentano inammissibili sia perché avanzate solo nel conclusum dell'atto di gravame della senza alcuna argomentazione a corredo Parte_1 nella parte espositiva, sia perché risultano in ogni caso essere state già accolte dal provvedimento impugnato.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere interamente confermata.
Secondo la regola della soccombenza, sia l'appellante principale sia quelli incidentali, il cui gravame ha avuto natura sostanzialmente adesiva, vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere alla le spese del presente CP_3 grado. Le stesse si liquidano nell'ammontare indicato in dispositivo, tenendo conto del valore della causa ed applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione”, stante l'assenza di attività istruttoria, medi per le altre fasi). Sussistono invece i presupposti, tenuto conto della posizione delle parti, per compensare integralmente le spese nei rapporti tra gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, 10
rigetta l'appello proposto in via principale da e in Parte_1 via incidentale da e da avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
n.ro 927 del 10-13 dicembre 2021 emessa dal Tribunale di Marsala.
Condanna tutti i suddetti appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla società le spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_3 nell'importo di euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.
55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Compensa le spese di lite di grado nei rapporti tra gli appellanti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante principale e agli appellanti incidentali il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Palermo, 24.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Rossana Guzzo dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 48 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con sede legale in Bologna (C.F. Parte_1
e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_1 P.IVA_2
Siragusa;
appellante
E
nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
) e nato a Fiumedinisi in [...] 13- C.F._1 Controparte_2
12-1938, (c.f. ), quali componenti dello Studio Associato C.F._2
Rag. e (p. iva , con sede Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_3 in Castelvetrano, rappresentati e difesi dall'Avv. Celestino Cardinale;
2
appellati/appellanti incidentali
E
con sede in Castelvetrano (Part. Iva Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Erminia Signorello;
P.IVA_4
appellata
CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata il 14 marzo 2019 la società Controparte_3
(nel prosieguo solo ) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_3
Marsala e , componenti dell'omonimo Controparte_2 Controparte_1 studio tecnico commerciale associato, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di euro 140.103,54 a titolo di risarcimento per il danno patito in conseguenza di responsabilità professionale dei convenuti.
L'attrice esponeva che, a causa di errori di natura formale commessi nella procedura di licenziamento collettivo di una parte dei propri dipendenti avviata nell'anno 2013 in conseguenza di problemi di natura finanziaria conseguenti alla riduzione del budget riconosciutole per i servizi di fisiochinesiterapia svolti in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala, con sentenza n.192/2015, aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti e la aveva condannata a corrispondere a ciascuno dei lavoratori interessati una indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
adduceva che la responsabilità dei suddetti errori andava ascritta a 3
negligenza dei due professionisti, cui aveva dato incarico di fornirle assistenza tecnica nell'espletamento della procedura.
I convenuti, pur negando l'addebito, chiedevano ed ottenevano di chiamare in giudizio la (già onde essere Parte_1 Controparte_4 manlevati in caso di condanna, in forza della polizza R.C. n.ro X01480366 04 con questa stipulata.
La compagnia assicurativa, nel costituirsi, si associava ai convenuti nella richiesta di rigetto della domanda;
in subordine, deduceva la violazione da parte degli assicurati del patto di gestione della lite e rimarcava l'operatività delle previsioni contrattuali che stabilivano uno scoperto e un massimale.
Con sentenza n.ro 927 del 10-13 dicembre 2021, il Tribunale adito, sulla scorta delle prove orali e documentali acquisite, così statuiva: “accoglie la domanda
e, per l'effetto, condanna e al pagamento, in Controparte_2 CP_5 favore della società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 della somma di € 140.103,54 a titolo di risarcimento del danno causato da inadempimento professionale;
- condanna e al Controparte_2 CP_5 pagamento, in favore della società in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in € 13.430,00, oltre ad €
759,00 a titolo di spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA;
- condanna la
a tenere indenni e delle Controparte_6 Controparte_2 CP_5 somme dagli stessi dovute nei confronti della società nei Controparte_3 limiti del massimale di polizza e previa deduzione dello scoperto di 1/10”.
Ha proposto appello la chiedendo, in riforma di Parte_1 tale pronuncia, il rigetto della domanda della o, in subordine, la CP_3 riduzione della propria responsabilità nei limiti dello scoperto e del massimale stabiliti nella polizza. 4
e si sono costituiti in questo grado Controparte_1 Controparte_2 formulando appello incidentale adesivo rispetto alla richiesta principale della compagnia assicurativa e ai motivi esposti a supporto;
in subordine, hanno domandato la conferma integrale della sentenza di primo grado con riferimento all'accoglimento della domanda di manleva.
La ha insistito per il rigetto delle impugnazioni, Controparte_3 deducendo, a monte, la inammissibilità dei motivi di gravame ai sensi dell'art.345 c.p.c., stante la loro “novità” rispetto alle difese svolte in primo grado dalle controparti.
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione il 12 febbraio
2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
L'appello principale della basa la richiesta di rigetto integrale Parte_1 della pretesa risarcitoria avanzata dalla sui seguenti motivi: a) difetto CP_3 di adeguata prova in ordine al conferimento di un incarico specifico allo studio afferente alla assistenza tecnica in tutte le fasi della procedura Controparte_7 di licenziamento collettivo summenzionata, in particolare nella predisposizione delle comunicazioni agli organismi pubblici previste dall'art.4 della Legge
n.223/1991; b) in ogni caso, assenza di nesso di causalità tra l'inadempimento denunziato dalla attrice e la verificazione del danno e ciò in quanto la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti era stata resa nella sentenza sopra indicata del
Giudice del Lavoro di Marsala per la ravvisata sussistenza di due concorrenti vizi della procedura – segnatamente: 1) un difetto di informazione nella comunicazione iniziale di cui all'art.4 comma 3 della legge citata rispetto alla indicazione “dei motivi che determinano la situazione di eccedenza” di personale;
2) la carenza, nella successiva comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 della medesima disposizione normativa, della “puntuale indicazione delle 5
modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art.5 comma 1” nella individuazione dei dipendenti da licenziare – laddove la aveva CP_3 incentrato le sue doglianze esclusivamente sulla asserita negligenza dei due professionisti nella predisposizione del contenuto di tale seconda comunicazione.
Oltre a tali motivi, che sono stati recepiti dall'appello incidentale dei due professionisti, la compagnia assicurativa ha contestato, in ogni caso, il quantum del risarcimento, paventando l'indebita inclusione di costi aggiuntivi legati alla circostanza che la aveva onorato il debito verso i dipendenti solo CP_3 all'esito di un procedimento di esecuzione forzata, e deducendo la necessità di espletamento di apposita c.t.u. al fine di determinarne l'esatto ammontare. Ha infine riproposto, ma solo nel conclusum, la richiesta di delimitazione della propria condanna in conformità ai limiti previsti dalla polizza assicurativa.
Ciò posto, va premesso che i primi due motivi di gravame si sottraggono alla deduzione di inammissibilità avanzata dalla e ciò tenuto conto che la CP_3 questione della assenza dell'incarico era stata già dedotta in primo grado dai convenuti – che avevano sin dall'inizio incentrato la loro difesa, in parte de qua fatta propria dalla terza chiamata, sull'assunto che l'intera procedura di licenziamento era stata curata non da loro ma dal legale di fiducia della società attrice, avv. Vito Signorello, per come nuovamente sostenuto in questo grado - mentre il motivo di cui al superiore punto b) si sostanzia in una mera argomentazione difensiva, come tale non soggetta alla preclusione posta dall'art.345 c.p.c..
Nel merito, le doglianze sono però entrambe infondate.
Va innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata si è basata su dati probatori plurimi, concorrenti e certamente adeguati a fornire dimostrazione del fatto che furono il e lo a sovrintendere agli adempimenti che la Ginnic Per_1 CP_2 6
Club effettuò al fine di osservare i vari passaggi procedurali imposti dall'art.4 della Legge n.233/1991.
Da un lato, infatti, la decisione ha valorizzato, citandone anche i passi salienti
(sicché sul punto ad essa si rinvia, onde evitare sterili ripetizioni), le concordanti dichiarazioni dei testi , Cardinale e , impiegati del settore Tes_1 Tes_2 amministrativo della , dalle quali è emerso con nitore come i due CP_3 professionisti curarono l'assistenza della predetta società per l'intero iter della procedura di licenziamento (v. la risposta del Cardinale che, confermando il capitolato n.3), precisava che “i ragionieri e davano le direttive CP_2 CP_5 nel corso degli incontri fatti in azienda”) e, in particolare, che parteciparono agli incontri e curarono la redazione della bozza delle comunicazioni previste dalla disposizione normativa sopra indicata.
A tale ultimo riguardo, se è vero che i dichiaranti si sono riferiti in modo atecnico, in ciò seguendo una certa imprecisione presente nel capitolato di prova, alla predisposizione ora della “lettera di avvio della procedura di licenziamento”
( e Cardinale), ora delle “lettere di licenziamento” ( ), gli stessi Tes_1 Tes_2 hanno comunque confermato che erano stati i due consulenti a dare le indicazioni sul contenuto delle comunicazioni, in particolare su cosa indicare in relazione ai criteri di scelta del personale da licenziare, e a sovraintendere agli adempimenti burocratici e ciò fino a quando non intervennero le rimostranze e poi le impugnative giudiziali dei dipendenti licenziati, momento in cui la gestione della pratica venne assunta dal legale della società.
Dall'altro lato, il giudice di prime cure ha rimarcato come le anzidette prove testimoniali si “saldassero”, trovando un riscontro inequivoco, al documento prodotto come allegato n.17 della memoria della ex art.183 co.6 n.2 CP_3
c.p.c., costituito proprio della bozza della comunicazione di cui al comma 9 dell'art.4 della Legge n.233/1991 inviata il 3.6.2013 dalla mail dello , che CP_2 7
in pari data era stata ritrascritta su foglio intestato della società attrice, sottoscritta dal suo legale rappresentante ed inviata ai competenti organi pubblici e alle organizzazioni sindacali.
In ordine a tale documento privi di effettiva idoneità a scalfirne la formidabile valenza probatoria si appalesano i rilievi dell'appellante principale circa il fatto che la mail provenisse da un indirizzo di posta intestato solo allo , non CP_2 essendo stata da alcuna parte mai dedotta una attività svolta “in proprio” e al di fuori dello studio associato da tale professionista, e in relazione alla circostanza che la comunicazione definitiva presenti una piccola aggiunta rispetto alla bozza
(segnatamente nella indicazione dei motivi per i quali l'azienda aveva deciso di attuare la riduzione di personale, laddove la linea lasciata in bianco nella bozza veniva completata con l'inciso “vedi Verbale di Esame congiunto allegato”), tenuto conto che tale aggiunta, la quale, in base al tenore delle anzidette dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi anch'essa concordata coi due professionisti, non attiene comunque al profilo di carenza formale rilevato dal
Giudice del Lavoro.
In relazione al secondo motivo di doglianza, deve evidenziarsi, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che “la identificazione della
“causa petendi” va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dallìart.163 comma 3 n.5 c.p.c.” (Cass. 3363/2019, v. anche 11751/2013).
Nel caso in esame, se è vero che la ha dedotto in giudizio la CP_3 negligenza dei due commercialisti precipuamente con riferimento alla lacunosità del contenuto della comunicazione di cui al comma 9 dell'art.4 della Legge
n.233/91, non può però non evidenziarsi come avesse già in limine litis rimarcato 8
come la responsabilità dei predetti conseguisse, più in generale, alla inadeguata assistenza fornita già nella fase iniziale della procedura di licenziamento collettivo
(v. le pagine 6 e 7 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, nella seconda delle quali veniva esposto come i convenuti avessero “altresì, dato espresse direttive all'azienda su come attivare la procedura di licenziamento collettivo e su come predisporre la lettera di avvio della procedura”), in ogni caso collegandola nel suo complesso ai profili di irregolarità riscontrati nei provvedimenti del Giudice del Lavoro contestualmente menzionati e allegati.
A tale riguardo va rilevato che la ha comunque fornito in primo grado CP_3 prova documentale della attività di assistenza svolta dai due professionisti anche con riferimento alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art.4 sopra citato, avendo prodotto la bozza, inviatale il 2.5.2013 sempre dalla mail dello CP_2
(al.11 della produzione allegata alla memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c.), riprodotta, seppure con talune integrazioni/modifiche nella parte iniziale, nel testo
“ufficiale” del 3.5.2013 che venne inviato alle organizzazioni sindacali e agli enti competenti.
Va poi rimarcato che la responsabilità è stata correttamente collegata non già a scelte discrezionali spettanti in via esclusiva alla bensì alla CP_3 inadeguatezza della assistenza tecnica fornita dai due consulenti che dette luogo agli errori di natura meramente formale che hanno condotto alla declaratoria di illegittimità dei licenziamenti.
Passando al vaglio della censura afferente alla quantificazione del risarcimento, la stessa si presenta in effetti nuova, non avendo alcuno degli odierni appellanti – neppure i due commercialisti, già consulenti “storici” della - CP_3 contestato in primo grado l'ammontare della pretesa risarcitoria né la produzione documentale prodotta a supporto. 9
In ogni caso, la doglianza si presenta del tutto generica oltre che parzialmente congetturale (in relazione, in particolare, alla possibile indebita inclusione delle spese della procedura esecutiva intentata dai dipendenti per ottenere una quota residua del credito riconosciuto giudizialmente, conclusasi con l'ordinanza di assegnazione del 18.6.2016 prodotta in primo grado dalla originaria attrice), non contenendo alcun specifico rilievo al prospetto di calcolo predisposto dalla CP_3
redatto sulla base dei provvedimenti del Giudice del Lavoro (ordinanza del
[...]
31.3.2014 per come parzialmente riformata dalla sentenza n.ro 192/2015) e sulla scorta delle buste-paga dei predetti lavoratori (v. allegati 5 e 7 della originaria produzione della ). CP_3
Da ultimo, va osservato che le deduzioni afferenti ai limiti contrattuali della manleva si presentano inammissibili sia perché avanzate solo nel conclusum dell'atto di gravame della senza alcuna argomentazione a corredo Parte_1 nella parte espositiva, sia perché risultano in ogni caso essere state già accolte dal provvedimento impugnato.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere interamente confermata.
Secondo la regola della soccombenza, sia l'appellante principale sia quelli incidentali, il cui gravame ha avuto natura sostanzialmente adesiva, vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere alla le spese del presente CP_3 grado. Le stesse si liquidano nell'ammontare indicato in dispositivo, tenendo conto del valore della causa ed applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione”, stante l'assenza di attività istruttoria, medi per le altre fasi). Sussistono invece i presupposti, tenuto conto della posizione delle parti, per compensare integralmente le spese nei rapporti tra gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, 10
rigetta l'appello proposto in via principale da e in Parte_1 via incidentale da e da avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
n.ro 927 del 10-13 dicembre 2021 emessa dal Tribunale di Marsala.
Condanna tutti i suddetti appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla società le spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_3 nell'importo di euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art.2 D.M. n.
55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Compensa le spese di lite di grado nei rapporti tra gli appellanti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante principale e agli appellanti incidentali il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Palermo, 24.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Rossana Guzzo dott. Giuseppe Lupo