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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Lucia Maria Catena Amato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3266/2021 R.G.
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura.
Nella controversia tra: nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Parte_1
Libertà, n. 44 C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Emidio Riolo, sito in Acquedolci (Me) via Cicerone, n.8, che la rappresenta e difende per procura già in atti;
ricorrente
CONTRO
- in persona del Direttore pro tempre, Controparte_1 elett.te dom.to in Roma nella via Ciro il Grande, n. 21;
- in persona del legale rappresentante, con Controparte_2 sede in Longi (ME) nella Contrada Liazzo, C.F. P.IVA_1
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato depositato in Cancelleria il 21.09.2021 parte ricorrente esponeva di, essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici agricoltura come bracciante agricola della società , avendo lavorato quale bracciante agricola a tempo Controparte_2 determinato dal 01.04.2010 al 31.12.2018 nell'anno 2010 dal 23.04.2010 al 30.09.2010 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2011 dal 06.09.2011 al 31.12.2011 per n. 51 giornate lavorative, nell'anno 2012 dal 04.06.2012 al 31.12.2012 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2013 dal
01.07.2013 al 31.12.2013 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2014 dal 19.05.2014 al
29.11.2014 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2015 dal 09.03.2015 al 31.10.2015 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2016 dal 21.03.2016 al 31.10.2016 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2017 dal 07.03.2017 al 31.08.2017 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2018 dal
01.03.2018 al 30.09.2018 per n. 102 giornate lavorative, nei terreni siti in Longi, alle dipendenze della , in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede Controparte_2 in Longi, nella C.da Liazzo snc, P.IVA . P.IVA_1 CP_ Di conseguenza, chiedeva la condanna dell' in persona del rappresentante legale pro tempore, alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del proprio Comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno 2011,
n.102 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n.
102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017 e n.
102 giornate nell'anno 2018.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Durante l'istruttoria è stata svolta la prova testimoniale ed in primo luogo è stato audito il signor
, legale rappresentante della società cooperativa Naturamica, che alle domande Testimone_1 poste dal Giudice, ha esplicitato che, nella ditta della quale è il legale rappresentante, Pt_1
ha prestato servizio come bracciante agricola nei terreni di Longi in c.da Iapichinello San
[...]
Lorenzo sotto Longi. Sopra la stretta di Longi. Dal 2010 al 2018. Le sue mansioni variavano a seconda il periodo e consistevano in pulizia del terreno, coltivazioni ortaggi, pulitura terreno dell'uliveto. Veniva al lavoro la mattina e veniva retribuita da lui stesso secondo gli accordi. Da lunedì a sabato per un totale complessivo di 39 ore settimanali.
Inoltre, dalla deposizione resa dal socio lavoratore si evince che, tutti i lavoratori della Parte_2 cooperativa erano anche soci della stessa. Sottolineando di essere socio lavoratore della ditta
Naturamica, cooperativa, con sede legale in Longi, c.da Liazzo e che ha prestato Parte_1 servizio come bracciante agricola nei terreni di Longi in c.da Liazzo, c.da Iapichinello e c.da San
Lorenzo sempre in Longi. Dal 2010 al 2018. Le sue mansioni variavano a seconda il periodo e consistevano in pulizia del terreno, coltivazioni ortaggi, pulitura terreno dell'uliveto. Mansioni ordinarie del fondo. Veniva al lavoro la mattina e veniva retribuita dalla cooperativa. Da lunedì a sabato, per un totale complessivo di 39 ore settimanali. Con le paghe sindacali. E che tutti sono o sono stati soci della cooperativa e quindi anche la ricorrente. Già dal 2015 impartiva gli ordini delle mansioni specifiche in agricoltura. Oppure un suo delegato. Tutti i lavoratori della cooperativa erano anche soci della stessa.
Alla luce di ciò è evidente che la prova testimoniale resa all'udienza del 15.01.2024 ha pienamente confermato quanto sostenuto dalla ricorrente, rendendo superflua ogni altra contestazione in merito, essendo provato l'esistenza del rapporto di lavoro oggetto di causa e, pertanto, le domande dell'odierna ricorrente devono essere accolte, avendo depositato la stessa, sia l'Atto costitutivo, lo Statuto e le Visure della società Cooperativa Naturamica, dai quali emerge la posizione giuridica della società e dei propri soci lavoratori.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici Parte_1 agricoltura del comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno 2011, n.102 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n. 102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n.
102 giornate nell'anno 2017 e n. 102 giornate nell'anno 2018;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese processuali che liquida in complessivi euro: 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali
15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Emidio Riolo.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Lucia Maria Catena Amato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3266/2021 R.G.
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura.
Nella controversia tra: nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Parte_1
Libertà, n. 44 C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Emidio Riolo, sito in Acquedolci (Me) via Cicerone, n.8, che la rappresenta e difende per procura già in atti;
ricorrente
CONTRO
- in persona del Direttore pro tempre, Controparte_1 elett.te dom.to in Roma nella via Ciro il Grande, n. 21;
- in persona del legale rappresentante, con Controparte_2 sede in Longi (ME) nella Contrada Liazzo, C.F. P.IVA_1
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato depositato in Cancelleria il 21.09.2021 parte ricorrente esponeva di, essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici agricoltura come bracciante agricola della società , avendo lavorato quale bracciante agricola a tempo Controparte_2 determinato dal 01.04.2010 al 31.12.2018 nell'anno 2010 dal 23.04.2010 al 30.09.2010 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2011 dal 06.09.2011 al 31.12.2011 per n. 51 giornate lavorative, nell'anno 2012 dal 04.06.2012 al 31.12.2012 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2013 dal
01.07.2013 al 31.12.2013 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2014 dal 19.05.2014 al
29.11.2014 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2015 dal 09.03.2015 al 31.10.2015 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2016 dal 21.03.2016 al 31.10.2016 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2017 dal 07.03.2017 al 31.08.2017 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2018 dal
01.03.2018 al 30.09.2018 per n. 102 giornate lavorative, nei terreni siti in Longi, alle dipendenze della , in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede Controparte_2 in Longi, nella C.da Liazzo snc, P.IVA . P.IVA_1 CP_ Di conseguenza, chiedeva la condanna dell' in persona del rappresentante legale pro tempore, alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del proprio Comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno 2011,
n.102 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n.
102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017 e n.
102 giornate nell'anno 2018.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Durante l'istruttoria è stata svolta la prova testimoniale ed in primo luogo è stato audito il signor
, legale rappresentante della società cooperativa Naturamica, che alle domande Testimone_1 poste dal Giudice, ha esplicitato che, nella ditta della quale è il legale rappresentante, Pt_1
ha prestato servizio come bracciante agricola nei terreni di Longi in c.da Iapichinello San
[...]
Lorenzo sotto Longi. Sopra la stretta di Longi. Dal 2010 al 2018. Le sue mansioni variavano a seconda il periodo e consistevano in pulizia del terreno, coltivazioni ortaggi, pulitura terreno dell'uliveto. Veniva al lavoro la mattina e veniva retribuita da lui stesso secondo gli accordi. Da lunedì a sabato per un totale complessivo di 39 ore settimanali.
Inoltre, dalla deposizione resa dal socio lavoratore si evince che, tutti i lavoratori della Parte_2 cooperativa erano anche soci della stessa. Sottolineando di essere socio lavoratore della ditta
Naturamica, cooperativa, con sede legale in Longi, c.da Liazzo e che ha prestato Parte_1 servizio come bracciante agricola nei terreni di Longi in c.da Liazzo, c.da Iapichinello e c.da San
Lorenzo sempre in Longi. Dal 2010 al 2018. Le sue mansioni variavano a seconda il periodo e consistevano in pulizia del terreno, coltivazioni ortaggi, pulitura terreno dell'uliveto. Mansioni ordinarie del fondo. Veniva al lavoro la mattina e veniva retribuita dalla cooperativa. Da lunedì a sabato, per un totale complessivo di 39 ore settimanali. Con le paghe sindacali. E che tutti sono o sono stati soci della cooperativa e quindi anche la ricorrente. Già dal 2015 impartiva gli ordini delle mansioni specifiche in agricoltura. Oppure un suo delegato. Tutti i lavoratori della cooperativa erano anche soci della stessa.
Alla luce di ciò è evidente che la prova testimoniale resa all'udienza del 15.01.2024 ha pienamente confermato quanto sostenuto dalla ricorrente, rendendo superflua ogni altra contestazione in merito, essendo provato l'esistenza del rapporto di lavoro oggetto di causa e, pertanto, le domande dell'odierna ricorrente devono essere accolte, avendo depositato la stessa, sia l'Atto costitutivo, lo Statuto e le Visure della società Cooperativa Naturamica, dai quali emerge la posizione giuridica della società e dei propri soci lavoratori.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici Parte_1 agricoltura del comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno 2011, n.102 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n. 102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n.
102 giornate nell'anno 2017 e n. 102 giornate nell'anno 2018;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese processuali che liquida in complessivi euro: 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali
15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Emidio Riolo.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice
Dr. Amato Lucia Maria Catena