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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 2397/2020 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni e vertente tra:
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato al margine Parte_1
della Comparsa di nuovo difensore, dall'Avv. Ornella Bellacosa con il quale elet- tivamente domicilia in San Marzano sul Sarno alla Piazza Amendola n. 14, pec:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo le- Parte_2
gale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Massimo Caiafa e dall'avv. Domenico Caiafa con i quali elettivamente domicilia in Sarno alla Via Lanzara n. 63 presso lo stu- dio dell'Avv. Salvatore Vecchione, pec: Email_2
E
.salerno e
[...] CP_1 Email_4
.salerno.it
[...] CP_1
APPELLATO
NONCHE'
, Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 8 febbraio 2024 che qui si in- tendono integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgi- mento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di mo- tivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quae- stiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ri- tenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 09 maggio 2018 l'odierno appellante, si-
, conveniva ex art. 148 C.d.A. innanzi al Giudice di Pace Pt_3 Parte_1
di Nocera Inferiore la propria compagnia assicurativa Controparte_3
, in persona del suo legale rapp.te p.t. ed il responsabile
[...]
civile, signora , al fine di sentire condannare la prima al risarci- Controparte_2
mento della somma di € 4.063,67 per i danni patiti dal veicolo Fiat Croma tg. DC
843 MX, di proprietà dell'appellante ed assicurato per la r.c.a. con CP_4
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì dell'evento al soddi-
[...]
sfo a seguito del sinistro verificatosi il 07 febbraio 2014 alle ore 19:30 circa in
2 Nocera Inferiore alla Via S.S. 266 altezza “Facom Gas”. In particolare, deduceva che in tali circostanze di tempo e di luogo nel percorrere il suddetto tratto di stra- da con direzione Nocera Inferiore-Castel San Giorgio, giunto all'altezza della Fa- com Gas, veniva impattato dal veicolo Mercedes Benz tg BJ124VJ, il quale nell'effettuare manovra di sorpasso urtava e danneggiava il veicolo attoreo alla parte laterale sinistra. Per tali motivi, chiedeva il risarcimento dei danni patiti. Si costituiva la compagnia di assicurazione che eccepiva la prescrizione oltre che la propria carenza di legittimazione passiva per carenza di copertura assicurativa;
nel merito, contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Restava, invece, contumace la signora benché regolarmente evocata in giudizio. Assunta la CP_2
prova testimoniale, il Giudice di Pace si riservava in merito alla richiesta di Con- sulenza tecnica. Sciolta la riservata, il giudice di primo grado invitava le parti a concludere. Con la sentenza n. 4462/2019, depositata in cancelleria in data 25 ot- tobre 2019, il giudice di primo grado, rilevata l'ammissibilità e procedibilità della domanda, dichiara il difetto di legittimazione passiva della compagnia di assicu- razione. Avverso tale sentenza proponeva appello il signor chiedendo Parte_1
la riforma della sentenza di primo grado per errore di valutazione ed interpreta- zione dell'art. 1901 c.c. oltre che la riforma per la mancata ammissione della con- sulenza. Il tutto con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Si costitui- va la compagnia di assicurazione che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. e nel merito chiedeva il ri- getto dell'appello e la riforma della sentenza solo in punto di spese compensate in primo grado. Rimaneva contumace benchè ritualmente citata in Controparte_2
giudizio. All'udienza dell'8 febbraio 2024, previa ricezione delle note di tratta- zione conclusive delle parti la causa veniva trattenuta in decisione con la conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. Le critiche
3 proposte sono argomentate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sen- tenza appellata. A tale proposito va richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui è necessario e sufficiente che siano indi- viduati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che con- futi e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'uti- lizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
Ciò posto, l'appello può essere esaminato nel merito. Con il primo motivo di ap- pello viene censurata la ricostruzione ed interpretazione della portata normativa dell'art. 1901 c.c. In particolare, l'appellante si duole della pronuncia del giudice di primo grado laddove ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva in ca- po alla compagnia di assicurazione e, dunque, negato il diritto al risarcimento del danno in capo all'assicurato. A tal proposito, questo Giudice ritiene l'appello in- fondato per le ragioni che seguono. Il contratto di assicurazione annuale stipulato dall'odierno appellante prevedeva la copertura assicurativa a partire dal 24 luglio
2013 e sino al 24 luglio 2014. L'assicurato ha poi optato per il pagamento seme- strale dei relativi premi. Ebbene, dopo il pagamento della prima rata (circostanza non contestata dalla parte appellata), l'appellante ha effettuato il pagamento della seconda rata che scadeva il 24 gennaio 2014, oltre il periodo di tolleranza di 15 giorni, e nella vigenza di tale periodo di tolleranza ovvero il 7 febbraio 2014,
l'appellante subiva un sinistro. Prima, quindi, di considerare la richiesta di risar- cimento dei danni, deve essere indagata l'esistenza o meno di copertura assicura- tiva.
Bisogna ricordare che l'operatività della garanzia assicurativa in relazione al pa- gamento del premio stipulato è disciplinata dai commi I e II dell'art. 1901 c.c.,
4 ove testualmente si stabilisce che “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione re- sta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della sca- denza”. In particolare, il primo comma si riferisce all'operatività della copertura assicurativa in caso del mancato pagamento del premio o della prima rata mentre, il secondo comma si riferisce al mancato pagamento dei premi successivi e quindi delle rate successive alla prima, normando il c.d. periodo di tolleranza, il quale è determinato espressamente dalla legge in un minimo di 15 giorni dalla scadenza.
Non vi è dubbio, che il pagamento del premio costituisca un vero e proprio obbli- go scaturente dalla correspettività del contratto di assicurazione, a fronte della co- pertura assicurativa garantita dall'impresa assicuratrice per i rischi assicurati e nei limiti del massimale stipulati. Pertanto, il mancato pagamento del premio, al mo- mento della conclusione del contratto, o secondo le scadenze rateali previste, nel caso di pagamenti del premio successivi al primo, oltre il periodo di tolleranza, stabilito ex lege nel minimo e derogabile solo in favore dell'assicurato, costituisce inadempimento e, tra gli altri effetti, determina l'inoperatività della copertura as- sicurativa. E' noto che il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della sua proposta ma la sua efficacia è subordinata dalla legge alla "condicio iuris" del pagamento del premio, ex art. 1899 c.c., (cfr. Cass. civ. n.38216/ 2021). Il giudice di primo grado ha fatto buon governo dell'orientamento consolidato della Cassazione (n. 18353/2018) e secon- do cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'art. 1901 c.c., comma 2,
l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle
5 ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, tro- vando applicazione analogica la disposizione del comma 1 del medesimo articolo
– dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima ra- ta, e secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del gior- no in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto (Corte di Cassazione, Sez. III,
Sentenza n. 9554 del 01/07/2002; Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 723 del 16/01/2008). In sintesi, quando il premio successivo al primo viene pagato dopo il periodo di tolleranza, la copertura assicurativa non c'è, perché questa sarà efficace solo dopo la mezzanotte del giorno del pagamento (cfr. Cass., ordinanza n. 18535/2018). Orbene, nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta risulta pacifico che tra le parti veniva stipulato contratto di assicurazione con du- rata annuale e pagamento del premio suddiviso in rate semestrali. In particolare, dalla polizza assicurativa agli atti, dalle condizioni generali di polizza, emerge che per il semestre dal 24\1\2014 fino al 24\7\2014 il premio veniva pagato solo il giorno 24\2\2014 e, quindi, ben oltre il periodo di tolleranza stabilito contrattual- mente in 15 giorni. Il pagamento della rata di premio che venga effettuato oltre il periodo di tolleranza - nel caso di specie, previsto in 15 giorni, non ha l'effetto di far retroagire l'operatività della polizza, ma la stessa vigerà dal giorno dell'inter- venuto pagamento ovvero dalle ore 24 del 24 febbraio 2014. Ne consegue, quindi, che la polizza suddetta non poteva considerarsi operativa al momento del sinistro oggetto della presente controversia. Per tali motivi, l'appello merita di essere in- tegralmente rigettato con la conseguenziale condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano, come in di- spositivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezio- ne reietta, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, relative al questo grado, in euro 2.000,00 oltre il 15% per spese generali, Iva e
Cpa, in favore della parte appellata.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 6/3/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 2397/2020 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni e vertente tra:
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato al margine Parte_1
della Comparsa di nuovo difensore, dall'Avv. Ornella Bellacosa con il quale elet- tivamente domicilia in San Marzano sul Sarno alla Piazza Amendola n. 14, pec:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo le- Parte_2
gale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Massimo Caiafa e dall'avv. Domenico Caiafa con i quali elettivamente domicilia in Sarno alla Via Lanzara n. 63 presso lo stu- dio dell'Avv. Salvatore Vecchione, pec: Email_2
E
.salerno e
[...] CP_1 Email_4
.salerno.it
[...] CP_1
APPELLATO
NONCHE'
, Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 8 febbraio 2024 che qui si in- tendono integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgi- mento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di mo- tivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quae- stiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ri- tenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione notificato in data 09 maggio 2018 l'odierno appellante, si-
, conveniva ex art. 148 C.d.A. innanzi al Giudice di Pace Pt_3 Parte_1
di Nocera Inferiore la propria compagnia assicurativa Controparte_3
, in persona del suo legale rapp.te p.t. ed il responsabile
[...]
civile, signora , al fine di sentire condannare la prima al risarci- Controparte_2
mento della somma di € 4.063,67 per i danni patiti dal veicolo Fiat Croma tg. DC
843 MX, di proprietà dell'appellante ed assicurato per la r.c.a. con CP_4
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì dell'evento al soddi-
[...]
sfo a seguito del sinistro verificatosi il 07 febbraio 2014 alle ore 19:30 circa in
2 Nocera Inferiore alla Via S.S. 266 altezza “Facom Gas”. In particolare, deduceva che in tali circostanze di tempo e di luogo nel percorrere il suddetto tratto di stra- da con direzione Nocera Inferiore-Castel San Giorgio, giunto all'altezza della Fa- com Gas, veniva impattato dal veicolo Mercedes Benz tg BJ124VJ, il quale nell'effettuare manovra di sorpasso urtava e danneggiava il veicolo attoreo alla parte laterale sinistra. Per tali motivi, chiedeva il risarcimento dei danni patiti. Si costituiva la compagnia di assicurazione che eccepiva la prescrizione oltre che la propria carenza di legittimazione passiva per carenza di copertura assicurativa;
nel merito, contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Restava, invece, contumace la signora benché regolarmente evocata in giudizio. Assunta la CP_2
prova testimoniale, il Giudice di Pace si riservava in merito alla richiesta di Con- sulenza tecnica. Sciolta la riservata, il giudice di primo grado invitava le parti a concludere. Con la sentenza n. 4462/2019, depositata in cancelleria in data 25 ot- tobre 2019, il giudice di primo grado, rilevata l'ammissibilità e procedibilità della domanda, dichiara il difetto di legittimazione passiva della compagnia di assicu- razione. Avverso tale sentenza proponeva appello il signor chiedendo Parte_1
la riforma della sentenza di primo grado per errore di valutazione ed interpreta- zione dell'art. 1901 c.c. oltre che la riforma per la mancata ammissione della con- sulenza. Il tutto con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Si costitui- va la compagnia di assicurazione che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. e nel merito chiedeva il ri- getto dell'appello e la riforma della sentenza solo in punto di spese compensate in primo grado. Rimaneva contumace benchè ritualmente citata in Controparte_2
giudizio. All'udienza dell'8 febbraio 2024, previa ricezione delle note di tratta- zione conclusive delle parti la causa veniva trattenuta in decisione con la conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. Le critiche
3 proposte sono argomentate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sen- tenza appellata. A tale proposito va richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui è necessario e sufficiente che siano indi- viduati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che con- futi e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'uti- lizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
Ciò posto, l'appello può essere esaminato nel merito. Con il primo motivo di ap- pello viene censurata la ricostruzione ed interpretazione della portata normativa dell'art. 1901 c.c. In particolare, l'appellante si duole della pronuncia del giudice di primo grado laddove ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva in ca- po alla compagnia di assicurazione e, dunque, negato il diritto al risarcimento del danno in capo all'assicurato. A tal proposito, questo Giudice ritiene l'appello in- fondato per le ragioni che seguono. Il contratto di assicurazione annuale stipulato dall'odierno appellante prevedeva la copertura assicurativa a partire dal 24 luglio
2013 e sino al 24 luglio 2014. L'assicurato ha poi optato per il pagamento seme- strale dei relativi premi. Ebbene, dopo il pagamento della prima rata (circostanza non contestata dalla parte appellata), l'appellante ha effettuato il pagamento della seconda rata che scadeva il 24 gennaio 2014, oltre il periodo di tolleranza di 15 giorni, e nella vigenza di tale periodo di tolleranza ovvero il 7 febbraio 2014,
l'appellante subiva un sinistro. Prima, quindi, di considerare la richiesta di risar- cimento dei danni, deve essere indagata l'esistenza o meno di copertura assicura- tiva.
Bisogna ricordare che l'operatività della garanzia assicurativa in relazione al pa- gamento del premio stipulato è disciplinata dai commi I e II dell'art. 1901 c.c.,
4 ove testualmente si stabilisce che “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione re- sta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della sca- denza”. In particolare, il primo comma si riferisce all'operatività della copertura assicurativa in caso del mancato pagamento del premio o della prima rata mentre, il secondo comma si riferisce al mancato pagamento dei premi successivi e quindi delle rate successive alla prima, normando il c.d. periodo di tolleranza, il quale è determinato espressamente dalla legge in un minimo di 15 giorni dalla scadenza.
Non vi è dubbio, che il pagamento del premio costituisca un vero e proprio obbli- go scaturente dalla correspettività del contratto di assicurazione, a fronte della co- pertura assicurativa garantita dall'impresa assicuratrice per i rischi assicurati e nei limiti del massimale stipulati. Pertanto, il mancato pagamento del premio, al mo- mento della conclusione del contratto, o secondo le scadenze rateali previste, nel caso di pagamenti del premio successivi al primo, oltre il periodo di tolleranza, stabilito ex lege nel minimo e derogabile solo in favore dell'assicurato, costituisce inadempimento e, tra gli altri effetti, determina l'inoperatività della copertura as- sicurativa. E' noto che il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della sua proposta ma la sua efficacia è subordinata dalla legge alla "condicio iuris" del pagamento del premio, ex art. 1899 c.c., (cfr. Cass. civ. n.38216/ 2021). Il giudice di primo grado ha fatto buon governo dell'orientamento consolidato della Cassazione (n. 18353/2018) e secon- do cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'art. 1901 c.c., comma 2,
l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle
5 ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, tro- vando applicazione analogica la disposizione del comma 1 del medesimo articolo
– dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima ra- ta, e secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del gior- no in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto (Corte di Cassazione, Sez. III,
Sentenza n. 9554 del 01/07/2002; Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 723 del 16/01/2008). In sintesi, quando il premio successivo al primo viene pagato dopo il periodo di tolleranza, la copertura assicurativa non c'è, perché questa sarà efficace solo dopo la mezzanotte del giorno del pagamento (cfr. Cass., ordinanza n. 18535/2018). Orbene, nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta risulta pacifico che tra le parti veniva stipulato contratto di assicurazione con du- rata annuale e pagamento del premio suddiviso in rate semestrali. In particolare, dalla polizza assicurativa agli atti, dalle condizioni generali di polizza, emerge che per il semestre dal 24\1\2014 fino al 24\7\2014 il premio veniva pagato solo il giorno 24\2\2014 e, quindi, ben oltre il periodo di tolleranza stabilito contrattual- mente in 15 giorni. Il pagamento della rata di premio che venga effettuato oltre il periodo di tolleranza - nel caso di specie, previsto in 15 giorni, non ha l'effetto di far retroagire l'operatività della polizza, ma la stessa vigerà dal giorno dell'inter- venuto pagamento ovvero dalle ore 24 del 24 febbraio 2014. Ne consegue, quindi, che la polizza suddetta non poteva considerarsi operativa al momento del sinistro oggetto della presente controversia. Per tali motivi, l'appello merita di essere in- tegralmente rigettato con la conseguenziale condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano, come in di- spositivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezio- ne reietta, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, relative al questo grado, in euro 2.000,00 oltre il 15% per spese generali, Iva e
Cpa, in favore della parte appellata.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 6/3/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
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