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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvana Sica Presidente
2) dott. Stefano Risolo Consigliere
3) dott.ssa Ornella Minucci Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1554/2025 V.G., avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio su ricorso congiunto depositato in data 4.4.2025
DA
, cod. fisc: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E DA
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2 22/02/1965,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Bifulco (cod. fisc.
) con studio in Napoli alla via Figurelle, 17 C.F._3 ricorrenti
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Napoli.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, depositato presso la Corte di Appello di Napoli il
4.4.2025 e hanno esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in CI il 2.8.2001; che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, con sentenza del 28.1.2009, ratificata il 25 settembre 2009 dal Tribunale Ecclesiastico di Appello del Vicariato di Roma, aveva dichiarato la nullità del matrimonio e che il
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Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 23.9.2025 ha dato esecutività alla suddetta sentenza canonica.
Entrambe le parti, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del
Tribunale Ecclesiastico, hanno, perciò, richiesto accertarsi e dichiararsi l'efficacia civile della stessa.
E' stata disposta dal Presidente la trattazione del procedimento mediante la presentazione di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che venivano ritualmente depositate in forma congiunta ed acquisito il decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso osserva preliminarmente la Corte che costituisce jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218 la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/95 espressamente prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché
è necessaria una pronuncia di delibazione del competente Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Nella specie sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, con sentenza del 28.1.2009, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, comma settimo, lett. a), b) e c) della legge 25.3.1985 n. 121, che, come si è detto, disciplina ancora la materia. Infatti, il
Tribunale suindicato era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti è stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo è stato trascritto nei registri dello stato civile italiano;
risulta essere stato assicurato al convenuto il diritto di resistere alla domanda in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
non risultano, infine, condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento (da valutare alla stregua dell'art. 64 della legge 218/95,alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo fatto dalla lett. c) dell'art. 8 della legge n. 121/85).
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In proposito va rilevato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le regole canoniche ed è stata resa esecutiva con il decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica del 23.9.2025 e che essa non produce effetti contrari all'ordine pubblico.
Il motivo di nullità accertato dal Tribunale Ecclesiastico è costituito “per difetto di consenso da parte dell'attrice avendo ella escluso la prole - can. 1101 pag 2 CJC con divieto per la parte attrice di passare a nuove nozze, inconsulto Ordinario”
Va, poi, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei "bona matrimonii", poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell' ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (Cass.n.5292/09). E ancora: “Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali, non costituisce ostacolo alla delibazione, sotto il profilo dell'ordine pubblico (nella specie, nel vigore del concordato del 1929, applicato con la l. 27 maggio 1929 n. 847), né la circostanza che la suddetta pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno, né la ragione posta a fondamento di tale declaratoria, stante la sua sostanziale corrispondenza con l'incapacità naturale di cui all'art. 120 c.p.c., né infine il fatto che la pronuncia medesima abbia posto all'incapace il divieto di passare a nuove nozze, atteso che siffatta distinta statuizione è relativa agli effetti della nullità nell'ordinamento canonico, estranea all'oggetto della delibazione” (Cassazione civile sez. I 04 giugno 1987 n. 4889; Cassazione civile sez. VI 20 gennaio 2011 n. 1262).
Infine, non può venire in rilievo come causa ostativa alla delibazione la convivenza coniugale protrattasi per più anni, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non può essere eccepita dal P.G. ma solo da uno dei
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coniugi, che nella specie vi hanno implicitamente rinunziato avendo proposto domanda congiunta
Trattandosi di ricorso congiuntamente proposto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione persona e famiglia, pronunziando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano in data 28.1.2009, ratificata il 25 settembre 2009 dal Tribunale Ecclesiastico di Appello del Vicariato di Roma, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 23.9.2025 che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, contratto dai predetti coniugi in
CI il 2.8.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune per l'anno 2001, P. II, S. A, atto n. 175;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del suindicato Comune di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti dello stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli il 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott.ssa Silvana Sica
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvana Sica Presidente
2) dott. Stefano Risolo Consigliere
3) dott.ssa Ornella Minucci Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1554/2025 V.G., avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio su ricorso congiunto depositato in data 4.4.2025
DA
, cod. fisc: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E DA
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2 22/02/1965,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Bifulco (cod. fisc.
) con studio in Napoli alla via Figurelle, 17 C.F._3 ricorrenti
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Napoli.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, depositato presso la Corte di Appello di Napoli il
4.4.2025 e hanno esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in CI il 2.8.2001; che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, con sentenza del 28.1.2009, ratificata il 25 settembre 2009 dal Tribunale Ecclesiastico di Appello del Vicariato di Roma, aveva dichiarato la nullità del matrimonio e che il
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Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 23.9.2025 ha dato esecutività alla suddetta sentenza canonica.
Entrambe le parti, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del
Tribunale Ecclesiastico, hanno, perciò, richiesto accertarsi e dichiararsi l'efficacia civile della stessa.
E' stata disposta dal Presidente la trattazione del procedimento mediante la presentazione di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che venivano ritualmente depositate in forma congiunta ed acquisito il decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso osserva preliminarmente la Corte che costituisce jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218 la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/95 espressamente prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché
è necessaria una pronuncia di delibazione del competente Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Nella specie sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, con sentenza del 28.1.2009, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, comma settimo, lett. a), b) e c) della legge 25.3.1985 n. 121, che, come si è detto, disciplina ancora la materia. Infatti, il
Tribunale suindicato era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti è stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo è stato trascritto nei registri dello stato civile italiano;
risulta essere stato assicurato al convenuto il diritto di resistere alla domanda in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
non risultano, infine, condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento (da valutare alla stregua dell'art. 64 della legge 218/95,alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo fatto dalla lett. c) dell'art. 8 della legge n. 121/85).
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In proposito va rilevato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le regole canoniche ed è stata resa esecutiva con il decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica del 23.9.2025 e che essa non produce effetti contrari all'ordine pubblico.
Il motivo di nullità accertato dal Tribunale Ecclesiastico è costituito “per difetto di consenso da parte dell'attrice avendo ella escluso la prole - can. 1101 pag 2 CJC con divieto per la parte attrice di passare a nuove nozze, inconsulto Ordinario”
Va, poi, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei "bona matrimonii", poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell' ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (Cass.n.5292/09). E ancora: “Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali, non costituisce ostacolo alla delibazione, sotto il profilo dell'ordine pubblico (nella specie, nel vigore del concordato del 1929, applicato con la l. 27 maggio 1929 n. 847), né la circostanza che la suddetta pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno, né la ragione posta a fondamento di tale declaratoria, stante la sua sostanziale corrispondenza con l'incapacità naturale di cui all'art. 120 c.p.c., né infine il fatto che la pronuncia medesima abbia posto all'incapace il divieto di passare a nuove nozze, atteso che siffatta distinta statuizione è relativa agli effetti della nullità nell'ordinamento canonico, estranea all'oggetto della delibazione” (Cassazione civile sez. I 04 giugno 1987 n. 4889; Cassazione civile sez. VI 20 gennaio 2011 n. 1262).
Infine, non può venire in rilievo come causa ostativa alla delibazione la convivenza coniugale protrattasi per più anni, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non può essere eccepita dal P.G. ma solo da uno dei
3 4
coniugi, che nella specie vi hanno implicitamente rinunziato avendo proposto domanda congiunta
Trattandosi di ricorso congiuntamente proposto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione persona e famiglia, pronunziando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano in data 28.1.2009, ratificata il 25 settembre 2009 dal Tribunale Ecclesiastico di Appello del Vicariato di Roma, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 23.9.2025 che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, contratto dai predetti coniugi in
CI il 2.8.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune per l'anno 2001, P. II, S. A, atto n. 175;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del suindicato Comune di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti dello stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli il 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott.ssa Silvana Sica
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