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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca SInte Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2277/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 18/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
e Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi Controparte_2
Parte appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MORRONE Controparte_3
CORRADO Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro,
n. 265 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Tivoli ha accolto il ricorso proposto dalla docente per la revoca del Controparte_3 provvedimento del 27.8.2021 prot. n. 4898/III.1 con cui la Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo , TA (Roma) le aveva irrogato la Controparte_2 sanzione disciplinare della censura, ai sensi dell'art. 493 del d.lgs. n.
297/1994 (di approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
2. Si premette che con atto notificato a mani il 19.6.2021, ad CP_3
, insegnante di musica, per quanto qui interessa, degli alunni della
[...] classe 3B di scuola primaria, è stato contestato di aver svolto il Progetto
"Magia dell'Opera" (realizzato dall' durante Parte_1
l'orario curricolare senza l'autorizzazione della Dirigente scolastica, ed anzi nonostante il suo esplicito diniego, senza l'autorizzazione degli organi collegiali deputati all'elaborazione e all'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa e senza alcuna condivisione dell'iniziativa con il team di docenti incaricato della programmazione delle attività didattiche, anche considerato che il costo del progetto era a carico delle famiglie e che la sua realizzazione aveva comportato l'ingresso di esterni in orario scolastico che, se pure in modalità on line, va disciplinato e autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Sono seguite le difese scritte della docente (le stesse poi confluite nel ricorso di primo grado), non ritenute persuasive dalla Dirigente scolastica la quale, in data 27.8.2021, ha formalizzato la sanzione disciplina della cui legittimità si discute.
3. La docente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio denunciandone innanzitutto i seguenti vizi:
- carenza/apparenza della motivazione, in quanto appiattita su espressioni generiche e stereotipate, non riempibili di contenuto per relationem all'atto di contestazione;
- tardività della contestazione e della sanzione, avvenute al termine dell'anno
2 scolastico quando invece la conoscenza dei fatti da parte del Dirigente
Scolastico risalirebbe al mese di febbraio 2021, come evincibile dal contenuto delle mail scambiate fra la docente, la dirigente e la rappresentante di classe.
Nel merito, ha rivendicato la correttezza del suo agire dal momento che: non esiste alcuna disposizione scritta o verbale promanata dalla Dirigente che esplicitamente o implicitamente abbia vietato l'iniziativa; la stessa si è attenuta alla volontà della Dirigente, che aveva espresso apprezzamento per il progetto
(come da mail del 20.2.2021 alla rappresentante di classe signora ); la Per_1 vicenda si è evoluta con il contatto diretto dei genitori – per il tramite della rappresentante di classe - con l' (ove si Parte_1 tenevano gli approfondimenti), dopodiché furono i genitori a decidere all'unanimità di continuare a coinvolgere i figli in quelle attività, facendosene carico anche economicamente;
tutto ciò a conferma del fatto che si è trattato di attività extra curricolare.
4. Si è costituita in primo grado con memoria difensiva la prof.ssa
[...]
, in qualità di Dirigente Scolastica dell' “ CP_4 Controparte_2 [...]
” di Roma, nonché quale delegata ai sensi dell'art. 417 CP_2 CP_2 cpc del;
ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_5 passiva, quale Dirigente dell' di Controparte_2 Controparte_2
TA (RM), e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In memoria la parte convenuta ha ricostruito le interlocuzioni avute nel mese di febbraio e maggio del 2021 per mail e telefonicamente con la docente e con la rappresentante di classe, per trarre l'esistenza della sua esplicita opposizione a un impiego dell'orario curriculare per lo svolgimento del progetto con l'associazione musicale la conoscenza di questa sua contraria Parte_1 volontà da parte della ricorrente e, quindi, la consapevole trasgressione del diniego opposto.
Ha rammentato come la programmazione didattica e, quindi, anche le attività progettuali svolte in orario curriculare debbano per legge (art. 128 del d.lgs. n.
297/1994) passare il vaglio del collegio docenti, che nel caso di specie non sarebbe stato informato dello svolgimento del progetto "Magia dell'Opera",
3 difatti non incluso nel POF.
Alla censura di tardività della contestazione ha replicato di essere venuta a conoscenza della circostanza che il progetto si era svolto in violazione del diniego dalla stessa adottato solo a fine maggio del 2021 (e precisamente il
20.5.2021), facendo altresì notare il rispetto delle scansioni temporali stabilite dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001.
Alla censura di carenza della motivazione ha ribattuto come nel provvedimento sia stato dato conto con chiarezza dei fatti oggetto di contestazione e della non persuasività delle osservazioni difensive e che, comunque, nell'ambito di un procedimento disciplinare l'incolpato ha l'onere di fornire ogni possibile prova a suo discarico (che, nel caso di specie, sarebbe dovuta consistere nell'indicazione degli orari, luoghi e modalità di svolgimento del progetto).
5. Istruita la causa con prove documentali e orali il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha annullato la sanzione, dopo aver rilevato che:
- nei due anni scolastici precedenti a quello 2020/2021, l'istituzione scolastica aveva autorizzato la medesima attività formativa;
- nell'a.s. 2020/2021 fu portata avanti su esclusiva iniziativa dei genitori, che ne hanno sopportato l'onere economico;
- la dirigente scolastica ha senz'altro manifestato le proprie perplessità, peraltro alla rappresentante di classe anziché direttamente alla docente, ma anche lasciato spiragli di decisione a quest'ultima circa l'opportunità di contribuire alla realizzazione del progetto destinandovi le proprie ore;
- non sono stati prodotti atti formali che in via preventiva abbiano specificatamente vietato alla docente di prendere parte ad una iniziativa fino ad allora avallata dalla scuola;
- né è stato depositato un qualche documento ufficiale che disciplini le modalità di svolgimento di attività progettuali di tal genere, anche sotto il profilo dei comportamenti che i docenti sono obbligati a tenere;
- non v'è prova delle concrete modalità di svolgimento del Progetto "Magia dell'Opera", in disparte il suo impulso da parte delle famiglie;
- conseguentemente la sanzione irrogata appare sproporzionata;
4 - oltretutto la sanzione non può ritenersi tempestiva perché il decorso di 30 giorni tra la data di conoscenza del fatto (20 maggio 2021) e l'avvio del procedimento (contestazione del 18.6.2021, consegnata il 19.6.2021), costituisce un intervallo temporale, che, vista la tenuità del fatto e la sua rilevabilità sulla scorta dell'esame delle comunicazioni telematiche intervenute tra le parti, senza necessità di ulteriori accertamenti di rilievo, non può trovare giustificazione nella mera complessità della struttura organizzativa della convenuta, genericamente richiamata dalla convenuta.
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello il CP_1 Controparte_1 CP_1
e l' di
[...] Controparte_2 CP_2
4.1. Con il primo motivo si dolgono dell'omessa pronuncia sull'eccezione formulata dall'Amministrazione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. CP_6
4.2. Con il secondo motivo lamentano il travisamento delle prove orali e documentali, a causa del quale il Tribunale avrebbe malamente ricostruito gli accadimenti storici e, conseguentemente, adottato una decisione errata in punto di (s)proporzione della sanzione.
Il tenore delle mail del 12 e 17 febbraio (la prima inoltrata alla docente e la seconda ricevuta dalla rappresentante di classe) sgombrerebbe ogni dubbio circa l'esistenza di un esplicito diniego della Dirigente Scolastica alla coltivazione del Progetto "Magia dell'Opera" durante l'orario scolastico e la conoscenza di detta disposizione dirigenziale da parte della docente.
Le mail del 1 febbraio della docente (con la quale a stessa si faceva promotrice del Progetto), riscontrata dalla Dirigente Scolastica il 12 febbraio, e quella del
20 maggio inoltrata dalla rappresentante di classe Sorbo alla SI, nonché le deposizioni testimoniali, confermerebbero che il progetto si era tenuto durante le ore di lezione. Corroborano questa convinzione le relazioni della prof.ssa e della prof.ssa (entrambe membri del collegio docenti Per_2 Per_3 titolare della programmazione delle attività didattiche).
Gli stessi testimoni avrebbero descritto le modalità di svolgimento delle attività comprese nel progetto, durante l'orario scolastico.
5 Alle osservazioni del Tribunale in punto di assenza di una regolamentazione delle attività progettuali, le appellanti controbattono come la disciplina della materia sia rappresentata dalle fonti normative già rammentate dalla CP_7 nella memoria di costituzione in primo grado.
Ritenuta provata l'infrazione contestata, le appellanti ne inferiscono altresì la proporzionalità rispetto all'entità dei fatti.
4.3. Con il terzo motivo impugnano il capo di sentenza che ha ravvisato una violazione del principio di tempestività dell'azione disciplinare, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001.
A tal fine le appellanti ricordano come gli ultimi mesi dell'anno scolastico siano particolarmente intensi per i docenti e i Presidi, alle prese con svariati incombenti amministrativi, e ciònonostante il procedimento disciplinare è iniziato e si è concluso nei termini di legge.
La contestazione alla docente è stata effettuata in data 18 giugno 2021 e notificata il giorno successivo;
il termine di 30 giorni dalla conoscenza dei fatti oggetto di sanzione (richiesto dall'art. 55bis d.lgs. 165/2001) è stato quindi pienamente rispettato;
inoltre, anche il procedimento disciplinare si è concluso con l'irrogazione del provvedimento sanzionatorio nel termine di 120 giorni.
5. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_3
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
8. L'appello merita accoglimento peer le ragioni che seguono.
*******
9. In via preliminare, in accoglimento del primo motivo di gravame, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione dell' Controparte_2 di TA (RM), per come eccepito in primo grado
[...]
6 dall'amministrazione sin dalla comparsa di costituzione e risposta (eccezione in ordine alla quale il Tribunale ha omesso ogni pronuncia).
E, invero, per come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione,
“Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale
ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. sent. n. 6372 del 2011; nello stesso senso Cass. sent. n. 9752 del 2005, Cass. sent. n.
20521 del 2008, Cass. sent. n. 32938 del 2021).
10. Ciò posto ed esaminando il merito delle doglianze, osserva la Corte quanto segue.
Giova ricordare i termini della contestazione disciplinare.
Essa si appunta sull'inosservanza da parte della odierna appellata della disposizione della Dirigente Scolastica di non svolgere in classe, durante l'orario curriculare, il Progetto "Magia dell'Opera" con la classe 3B di scuola primaria, in difetto di autorizzazione degli organi collegiali competenti dell'elaborazione e dell'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa e di condivisione con il team di docenti titolare della programmazione delle attività didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 128 del D. Lgs. n. 297 del 1994.
Quindi il thema decidendum è rappresentato dai seguenti profili: l'esistenza della disposizione dirigenziale in tal senso, l'impiego da parte della docente delle proprie ore di lezione (orario curriculare) allo svolgimento del CP_3
Progetto “Magia dell'Opera” (realizzato dall'associazione musicale , Parte_1 la mancanza di una programmazione allo svolgimento dell'attività progettuale approvata dal Collegio dei docenti.
7 Ciascuno di questi profili – rileva la Corte - risulta adeguatamente provato, tanto dai documenti versati in atti (le svariate mail scambiate tra la SI,
l'insegnate e la rappresentante di classe), quanto dal tenore delle deposizioni rese dai testimoni ascoltati, peraltro citati proprio da parte ricorrente.
10.1. Con mail del 12.2.2021 la dirigente, invero, a riscontro della mail ricevuta dalla docente il 1.2.2021 (e con la quale questa chiedeva di poter svolgere un progetto di musica con l' , le Parte_1 rispondeva che “il progetto "Magia dell'Opera" ha tutto il mio apprezzamento ma non ritengo che vadano introdotti in orario curricolare progetti a pagamento delle famiglie; lo scorso anno ricordo di averne parlato in collegio, le attività le abbiamo svolte con piacere ma è stato un anno di transizione. Pur favorendo attività artistiche e creative, credo che una possibilità interessante di ampliamento dell'offerta formativa possa consistere nel proporre alle famiglie queste attività per cui è previsto un contributo, ma in orario extracurricolare”.
Dunque, già in questa occasione epistolare la SI aveva manifestato una esplicita volontà contraria (“non ritengo”) a che la docente Pignata dedicasse le ore destinate alle lezioni scolastiche alla realizzazione di un progetto oneroso per i genitori degli alunni, aprendo alla possibilità della sua coltivazione in orario extracurriculare.
Con mail del 20.2.2021 la dirigente, altresì, a riscontro della mail ricevuta dalla rappresentante di classe il 17.2.2021 (con la quale Parte_2 quest'ultima chiedeva alla Dirigente Scolastica di poter portare avanti il progetto), le rispondeva che “alla maestra ho espresso il Controparte_3 mio apprezzamento per il progetto "Magia dell'Opera" e pertanto le ho proposto che i bambini lo svolgessero nelle ore extra curricolari; in orario curricolare i progetti in carico alle famiglie sollevano molte questioni, una soltanto delle quali è costituita dalla necessaria unanimità che può agire come elemento di pressione anche verso i meno propensi.
Per questa ragione, ma non soltanto, spero che i bambini che si sono appassionati all'Opera possano continuare ad approfondirla attraverso le competenze della loro insegnante, in orario curricolare, e anche
8 partecipando ad attività ulteriori in carico alle famiglie, in orario extra”.
Anche in questa occasione epistolare la SI aveva, quindi, manifestato una esplicita volontà contraria allo svolgimento del progetto in questione in orario curricolare.
Il contenuto delle suddette mail non lascia adito a dubbi, quindi, contrariamente agli assunti della signora e a quanto ritenuto dal CP_3
Tribunale, sulla circostanza che quest'ultima abbia contravvenuto alle indicazioni della Dirigente scolastica, che aveva chiaramente escluso la possibilità di svolgere il progetto denominato “Magia dell'Opera” in orario curricolare (e solo auspicato che lo specifico progetto "Magia dell'Opera" potesse essere proposto alle famiglie in orario extracurriculare).
11. Le risultanze documentali trovano poi pieno riscontro nelle deposizioni testimoniali.
Le dichiarazioni della esponente dell'associazione musicale Pt_1 Parte_1 smentiscono la tesi della odierna appellata, che ha sostenuto che il Progetto
“Magia dell'Opera” non si era svolto in orario curricolare.
Ha, infatti, quest'ultima dichiarato che “…. Normalmente è l'insegnante che dice che il progetto potrebbe interessare ma di solito sono i genitori che richiedono il progetto di interesse. Abbiamo trovato un accordo con la rappresentante e abbiamo deciso che come rappresentante raccogliesse i soldi
e poi facesse un unico bonifico e ha pagato direttamente la Sig.ra e Per_1
l'associazione ha fatto ricevuta. Hanno partecipato tutti i ragazzi circa 21. Si è svolto nelle ore scolastiche. Per quanto di mia conoscenza si è svolto solo nell'orario scolastico ma per avviare il lavoro abbiamo un'attività extrascolastica con le insegnanti: i nostri esperti si incontrano prima con le insegnanti di cui dobbiamo avere in genere il benestare”
La prova, altresì, che il progetto si sia svolto in orario scolastico, senza l'approvazione della dirigente, sta anche nella dichiarazione della teste
, rappresentante di classe: “…mi è stato chiesto di mandare Parte_2 un'email [alla dirigente] perché è sorto un problema quanto ai soldi in quanto
9 sembrava che il progetto poteva essere oneroso e quindi dovevamo informarla che eravamo tutti disponibili a sostenere il progetto. Quindi penso che non ci sia stata un'approvazione della dirigente… I pagamenti venivano fatti da me e io giravo come bonifico all'associazione. Si teneva il tutto durante l'orario scolastico …..”
12. Dimostrata, quindi, è la vigenza di un espresso diniego, nonché la destinazione delle ore curricolari al progetto, pacificamente non autorizzato dal
Collegio dei docenti, secondo quanto previsto dall'art. 128 del D. Lgs. n. 297 del 1994.
Dispone, invero, l'art. 128 del citato D. Lgs. che “La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7”.
Non contestata, sul punto, è la circostanza della mancata inclusione del progetto “Magia dell'Opera” nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto
Scolastico, nonché della mancata condivisione del progetto stesso da parte del collegio dei docenti, organo deputato a programmare l'attività didattica.
Legittimamente, quindi, le appellanti lamentano la violazione della normativa in materia (art. 128 del d.lgs. 297/1994).
Il comportamento posto in essere dalla docente ben rientra, poi, CP_3 quanto alla proporzionalità della sanzione irrogata, tra quelli previsti dall'art. 493 del D. Lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale “La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri
d'ufficio”
13. Rispettati, infine, nel caso di specie - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - sono i termini di stabiliti dall'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001 per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
La contestazione alla docente è stata effettuata, invero, in data 18 giugno
10 2021 e notificata il giorno successivo, nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dei fatti oggetto di sanzione, conoscenza che si è avuta da parte della Dirigente scolastica solo in data 20.5.2021, quando la stessa ha ricevuto la mail da parte della rappresentante di classe signora che la informava che il Per_1 giorno 4 giugno l'intera classe si sarebbe assentata per partecipare allo spettacolo di Magia dell'Opera e che la maestra aveva dedicato le ore CP_3 di musica alla preparazione di tale spettacolo, avendo i genitori deciso di portare avanti il suddetto progetto (v. mail in atti); inoltre, anche il procedimento disciplinare si è concluso con l'irrogazione del provvedimento sanzionatorio (in data 27.8.2021), nel termine di 120 giorni dalla contestazione.
14. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto;
in riforma della sentenza impugnata deve, quindi, essere respinto il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_3
15. Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
-Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2 di TA (Roma);
[...]
-Respinge il ricorso proposto in primo grado da;
Controparte_3
-Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.760,00 quanto al giudizio di primo grado ed in €
3.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
- Roma, 18.11.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il SInte 11 Dott. Donatella Casablanca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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