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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1395 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'08.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1967), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pizzi, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via
Scala di Giuda n. 115, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Controparte_1
, nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Antonio Maria Iaria, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Pio XI, II Traversa n. 10, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 21.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15.07.2006;
-considerato che con decreto dell'01.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 29.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024, il giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno 28.01.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con ordinanza del 24.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ragioni ivi indicate ed è stato assegnato alle parti termine sino all'08.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per la modifica delle condizioni pattuite nei termini di cui alla predetta ordinanza nonché per il deposito della documentazione richiesta;
-considerato altresì che le parti hanno provveduto alle modifiche ed alle integrazioni documentali richieste;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 15.07.2006; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_1
(09.07.2009) e (24.08.2013), entrambe minorenni;
[...] Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 21.05.2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte II, serie A, n. 285, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori sono affidate in modo condiviso e ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
3) la IG continuerà a vivere, unitamente alle due figlie minori, presso la CP_1
casa coniugale, continuando, ovviamente, a sostenere il pagamento del canone di locazione ad essa relativo, il sig. contribuirà a tali spese finché non avrà Parte_1
trovato una sistemazione;
4) per quanto concerne le modalità di visita padre/figlie, si propone che il padre possa vedere le figlie minori durante la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, prelevandole all'uscita di scuola e riportandole in casa della madre dopo cena, entro le ore 22:00; il padre potrà, inoltre, tenere con sè le figlie il primo e il quarto fine settimana del mese, prelevando le stesse il sabato all'uscita di scuola per riportarle presso la casa della madre la domenica sera dopo cena, sempre entro le ore 22:00; 5) durante le festività natalizie, le figlie staranno, ad anni alterni, con il padre il 24 e
25 dicembre e con la madre il 31 dicembre e il primo gennaio. In tutti gli altri giorni rientranti in tali festività si seguiranno le modalità di visita previste durante la settimana;
durante le festività pasquali, le figlie staranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, il padre avrà facoltà di scegliere, comunicandolo almeno un mese prima alla madre, il mese nel quale terrà con sè le figlie per 15 giorni consecutivi;
6) la IG rinuncia al versamento di qualsivoglia contributo Controparte_1
per il suo mantenimento e chiede che il versi a titolo di contributo nel Parte_1
mantenimento delle figlie minori, rispettivamente, di 10 e 14 anni, la complessiva somma di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuna) poiché lo stesso al momento risulta essere disoccupato;
7) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
8) per quanto attiene le spese straordinarie, si seguirà il protocollo in materia stabilito dal Tribunale di Reggio Calabria e le stesse verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno;
9) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e dal rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1395 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'08.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1967), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pizzi, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via
Scala di Giuda n. 115, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Controparte_1
, nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Antonio Maria Iaria, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Pio XI, II Traversa n. 10, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 21.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15.07.2006;
-considerato che con decreto dell'01.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 29.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024, il giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno 28.01.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con ordinanza del 24.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ragioni ivi indicate ed è stato assegnato alle parti termine sino all'08.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c. per la modifica delle condizioni pattuite nei termini di cui alla predetta ordinanza nonché per il deposito della documentazione richiesta;
-considerato altresì che le parti hanno provveduto alle modifiche ed alle integrazioni documentali richieste;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 15.07.2006; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_1
(09.07.2009) e (24.08.2013), entrambe minorenni;
[...] Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 21.05.2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte II, serie A, n. 285, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori sono affidate in modo condiviso e ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
3) la IG continuerà a vivere, unitamente alle due figlie minori, presso la CP_1
casa coniugale, continuando, ovviamente, a sostenere il pagamento del canone di locazione ad essa relativo, il sig. contribuirà a tali spese finché non avrà Parte_1
trovato una sistemazione;
4) per quanto concerne le modalità di visita padre/figlie, si propone che il padre possa vedere le figlie minori durante la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, prelevandole all'uscita di scuola e riportandole in casa della madre dopo cena, entro le ore 22:00; il padre potrà, inoltre, tenere con sè le figlie il primo e il quarto fine settimana del mese, prelevando le stesse il sabato all'uscita di scuola per riportarle presso la casa della madre la domenica sera dopo cena, sempre entro le ore 22:00; 5) durante le festività natalizie, le figlie staranno, ad anni alterni, con il padre il 24 e
25 dicembre e con la madre il 31 dicembre e il primo gennaio. In tutti gli altri giorni rientranti in tali festività si seguiranno le modalità di visita previste durante la settimana;
durante le festività pasquali, le figlie staranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, il padre avrà facoltà di scegliere, comunicandolo almeno un mese prima alla madre, il mese nel quale terrà con sè le figlie per 15 giorni consecutivi;
6) la IG rinuncia al versamento di qualsivoglia contributo Controparte_1
per il suo mantenimento e chiede che il versi a titolo di contributo nel Parte_1
mantenimento delle figlie minori, rispettivamente, di 10 e 14 anni, la complessiva somma di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuna) poiché lo stesso al momento risulta essere disoccupato;
7) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
8) per quanto attiene le spese straordinarie, si seguirà il protocollo in materia stabilito dal Tribunale di Reggio Calabria e le stesse verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno;
9) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e dal rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna