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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZA TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. RE GUIDO Parte_1 C.F._1
e dall'avv. MERCURI GENNY giusta procura in atti;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CP_1
NO AR, giusta procura in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio la Parte_2 [...]
spiegando che in data 22.3.2020 il proprio marito, , era condotto a mezzo CP_2 Parte_3 ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di San Benedetto del Tronto per “tosse, febbre e riferita disartria”. Effettuati i primi accertamenti, il giorno successivo era trasferito all'Ospedale Civile “Mazzoni” di e ricoverato in reparto di degenza medicina interna. In CP_2 quella sede, alle ore 10.51 il paziente risultava stato in stato “confusionale e disorientamento temporo- spaziale”. A seguito del successivo controllo delle ore 12:46 dello stesso giorno, il sanitario refertava
“paziente disorientato, disartico: rich. cons. neurologica. Eseguita igiene personale per incontinenza fecale” e, alle successive 15:23 i sanitari di turno registravano sul diario del sig. “Richiesta Pt_3
Esami: elettroencefalogramma. Motivi: sospetto tia”. Nel secondo pomeriggio il paziente si allontanava dalla propria stanza al fine di recarsi, attraverso la porta antincendio, presso le scale di emergenza per fumare ove cadeva a terra, probabilmente a seguito di una sincope. Alle ore 19:50, il dott. registrava nella cartella clinica: “…alle ore 18:30 vengo allertato dal PI: Persona_1 paziente rinvenuto a terra c/o le scale di emergenza del reparto (ove si trovava a fumare non autorizzato dal personale) con segni di trauma cranico occipitale. Caduta al suolo non testimoniata. Il
pagina 1 di 13 paziente non sa riferire circa la dinamica dell'evento traumatico. Presenta escoriazioni del cuoio capelluto in regione occipitale con segni di franco sanguinamento. Vigile, disorientato sui tre parametri, non manifesta deficit alla mobilizzazione dei quattro arti. Non dolorabilità sul distretto toraco-addominale. Parametri vitali nei limiti…”.
Le condizioni del paziente, nei giorni successivi, peggioravano progressivamente fino al giorno
2.4.2020 quando, alle ore 9:09, il sig. decedeva. Pertanto, ritenendo l'odierna attrice la Pt_3 sussistenza di profili di responsabilità della struttura sanitaria, per non aver correttamente vigilato su di un paziente ricoverato in stato “confusionale e disorientamento temporo-spaziale”, lasciato libero di uscire dalla porta antincendio dell'ospedale per andare a fumare sulle scale di emergenza, nonostante le condizioni cliniche dello stesso, concludeva chiedendo di “dichiarare l' Parte_4
, p.iva: pec: già soppressa con legge
[...] P.IVA_1 Email_1 CP_3 regionale 8.8.2022 n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in via degli Iris n.
1 di Ascoli Piceno (AP), per tutti i motivi di cui in narrativa, unica responsabile del decesso del sig.
e, quindi, dei danni non patrimoniali subiti dall'odierna attrice per lesione del rapporto Parte_3 parentale, quale moglie ed erede del defunto sig. , già paziente ricoverato presso Parte_3
l'Ospedale Civile Mazzoni di e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di essi danni, CP_2 ammontanti ad € 304.007,70= , oltre interessi dal fatto;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di CP_2 CP_2 legittimazione passiva, essendo esclusivamente legittimata l' in funzione di Gestione CP_1
Liquidatoria della soppressa in forza della L.R. 19/2022. Nel merito contestava ogni CP_3 responsabilità dei sanitari e, dunque, della struttura ospedaliera che, nel gestire il paziente, avevano utilizzato la perizia, diligenza e prudenza richieste nel caso di specie. Eccepiva l'assenza di allegazione
“dell'“inadempimento qualificato” e delle linee guida o protocolli asseritamente violati o che si sarebbero dovuti applicare in tesi avversaria”. Sottolineava, comunque, come lo stato confusionale del paziente, osservato all'ingresso del reparto, non era stato confermato dalla successiva visita neurologica nel corso della quale il paziente si era presentato vigile, orientato e collaborante. Pertanto, non sussistendo alcuna indicazione clinica in ordine alla necessità di adottare misure di controllo e contenzione del paziente ulteriori rispetto alla norma ed essendo il paziente pienamente in grado di autodeterminarsi escludeva qualunque inadempimento in capo ai sanitari. Contestava la pretesa anche nel quantum e concludeva chiedendo “in via preliminare-pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto e in Controparte_2 ogni caso disporre la chiamata in causa ex art. 269 cpc di Controparte_4
pagina 2 di 13 ( in funzione di Gestione Liquidatoria della soppressa in persona del CP_1 CP_3
Direttore Generale quale Commissario Liquidatore legale rappresentante pro-tempore, corrente in
(60121) Via Cristoforo Colombo n. 106, al fine di manlevare e tenere indenne la CP_1 CP_2
da qualsivoglia pretesa dell'attrice e in ogni caso con estromissione di dal
[...] Controparte_2 presente giudizio, con ogni conseguente statuizione, istando affinché il Giudice Istruttore sposti la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc. nel merito: rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, contenere
l'eventuale risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo e comunque dichiarare l' in CP_5 funzione di Gestione Liquidatoria della tenuta e per l'effetto condannata a Controparte_6 manlevare/garantire/tenere indenne da dette domande di parte attrice la . In ogni Controparte_2 caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge”.
A seguito del disposto slittamento della prima udienza si costituiva in giudizio che aderiva CP_1 alla richiesta di estromissione della;
anche la parte attrice aderiva alla predetta Controparte_2 richiesta cosicchè, con provvedimento del 21.9.2024, era disposta l'estromissione della CP_2
. Espletata una CTU medico legale il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, era
[...] chiamato all'udienza del 5.12.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti di giorni 30 prima del citato termine per il deposito di note conclusionali.
Ciò posto va preliminarmente precisato, in considerazione della reiterazione della richiesta di ammissione delle prove orali avanzata dalla fino all'udienza di discussione, come i CP_5 capitoli formulati dalla terza chiamata – sia in sede di II memoria 171 ter c.p.c. che in sede di III memoria 171 ter c.p.c. - siano tutti inammissibili in quanto del tutto ininfluenti ai fini della decisione del presente giudizio e, comunque, certamente non utili a supportare la tesi dell'assenza di responsabilità della struttura sanitaria. Nel dettaglio, i capitoli 1 e 2 trattano di circostanze non contestate tra le parti (ossia che il sig. era caduto nel ballatoio delle scale di emergenza mentre Pt_3 fumava), il capitolo 3, ove si legge “Vero che il sig. in precedenza all'accaduto era Parte_3 stato sorpreso a fumare nella propria stanza e subito redarguito e che più volte gli era stato comunicato dal personale di Comparto il divieto di fumare ed il divieto di recarsi nel ballatoio delle scale a tale scopo”, oltre a non essere contestato dalla parte attrice, di certo non sarebbe utile a sostenere la tesi dell'assenza di responsabilità della struttura sanitaria dal momento che la circostanza aggraverebbe la posizione dei sanitari che nonostante il paziente, in stato confusionale, avesse in pagina 3 di 13 precedenza più volte eluso la sorveglianza per recarsi a fumare, non adottavano misure di vigilanza maggiormente stringenti. E lo stesso dicasi per le circostanze capitolate ai successivi n. 4, 5, 6 trattandosi di fatti comunque non contestati e che nulla aggiungono rispetto a quanto già emerso nel corso del giudizio. Così come il capitolo 7 (“Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1, quando Lei soccorse il Sig. , questi non sapeva riferire la dinamica della Parte_3 caduta”) che, eventualmente, confermerebbe l'assenza di coscienza del paziente nel porre in essere le proprie azioni.
Chiarito quanto sopra e passando al merito della domanda, la stessa si palesa fondata.
Va innanzitutto inquadrata la natura della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti del paziente deceduto.
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare come sia ormai pacifico che la responsabilità della struttura sanitaria si atteggi, rispetto al paziente, quale la responsabilità contrattuale allorchè egli stesso agisca per far valere il danno conseguente all'omissione di terapie, precauzioni o accorgimenti, volti ad impedire l'insorgere o l'aggravarsi di una malattia.
In particolare, nel caso di richiesta risarcitoria avanzata dal paziente in menomate o scemate condizioni cognitive nei confronti della struttura sanitaria “la Suprema Corte ha in più di una occasione ricondotto il rapporto nell'ambito contrattuale, ed in particolare di quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che “lato sensu” di ospitalità alberghiera, […] obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2014, n. 10832). In termini ancora più specifici, si è affermato in relazione ai danni subiti da un soggetto ricoverato in menomate o scemate condizioni cognitive “che qualsiasi “struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura” (Cass. sent. 14250 del 8 luglio 2020; Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2014, n.
22331).
Su tali basi, dunque, una volta ricondotta la salvaguardia dell'incolumità del paziente in condizioni di ridotte capacità mentali tra quegli obblighi di protezione destinati ad integrare il contenuto del contratto ex art. 1375 c.c., si è affermato come, ai “fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla pagina 4 di 13 vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto” (Cass. Sez. 3, sent. n. 10832 del
2014, cit.).
Tuttavia, se tale ragionamento può dirsi ormai definitivamente acquisito in giurisprudenza nel caso di richiesta risarcitoria avanzata personalmente dal paziente, non altrettanto può dirsi in relazione all'iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da lesione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso.
In tali ipotesi, condivisibilmente, la Suprema Corte ha escluso che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 1218 c.c.; e ciò sul rilievo che “il rapporto contrattuale” può dirsi sussistente solo tra la struttura sanitaria ed il paziente, non certo tra la prima e i congiunti del secondo con la conseguenza che la natura della responsabilità nell'alveo della quale va correttamente inquadrata la richiesta dei parenti di risarcimento del danno iure proprio non può che essere extracontrattuale (ex multis Cass. sent. 14250 del 8 luglio 2020; Cass. sent. 8 maggio 2012, n. 6914).
È stato sottolineato che “il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio”, sicchè il “danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c.”
(secondo quanto ritenuto da Cass. Sez. Un., sent. 22 luglio 1999, n. 500), “ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.), essendo, dunque, “la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991).
E nemmeno – ai fini dell'inquadramento del danno subito dai parenti iure proprio nell'alveo della responsabilità contrattuale - potrebbe invocarsi l'esistenza di “effetti protettivi” nei confronti dei terzi congiunti del “contratto” stipulato tra il paziente e la struttura posto che, come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza, il contratto, in forza del principio generale di cui all'art. 1372, 2 co., c.c. ha efficacia solo fra le parti con la conseguenza che “non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto” (così, ex multis Cass. sentenza n.6386 del 03.03.2023).
Pertanto, ove i congiunti abbiano subito, in proprio, delle conseguenze pregiudizievoli quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria hanno la possibilità di invocare il lamentato inadempimento quale fattore costitutivo dell'illecito aquiliano. pagina 5 di 13 Ciò chiarito, è noto che su colui che invoca la responsabilità aquiliana per neminem laedere grava l'onere probatorio di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura ossia il fatto colposo – consistente, nel caso di specie, nella violazione degli obblighi di protezione del paziente e nella mancata adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare incidenti del tipo di quello concretamente verificatosi – il danno evento (ossia, nel caso specifico, il decesso del congiunto) ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno da accertarsi sulla base delle regole civilistiche del più probabile che non.
Onere probatorio che, nel caso che ci occupa, può dirsi assolto dall'odierna attrice.
Quanto all'esistenza del fatto colposo va premesso che la Suprema Corte – ancorchè chiamata a pronunciarsi, nella maggior parte dei casi, in ipotesi di pazienti psichiatrici – ha nel tempo tracciato un quadro di riferimento in relazione ai comportamenti esigibili da parte dei sanitari a fronte di pazienti astrattamente capaci di porre in essere autonomi comportamenti potenzialmente pericolosi.
In particolare, per ciò che concerne il dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto si è detto che sussiste "inadempimento della struttura stessa nel vigilare sulla sicurezza del soggetto in menomate condizioni di capacità di intendere e di volere, poiché l'ospedale è tenuto a spiegare un atteggiamento di protezione differenziato, a seconda della patologia lamentata dalla persona ricoverata, sin dalla fase di primo intervento" (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 10832 del
16/05/2014).
Nel considerare gli obblighi gravanti sul medico e sulla struttura – e di riflesso, la sussistenza della colpa - occorre dunque considerare, tra l'altro, la patologia prospettata dal paziente al momento dell'ingresso e nei momenti successivi oltre che - a fronte dell'accertata incapacità o minorata capacità del paziente, anche temporanea – la mancata adozione di tutte le cautele necessarie volte ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
Va precisato, sul punto, che secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, ogni valutazione va sganciata dall'esistenza di una situazione di incapacità del paziente dovendosi invece guardare al grado di protezione da accordare al paziente in virtù del solo fatto di essere accolto all'interno di una struttura ove è prevista l'esecuzione di un trattamento (Corte di Cassazione, sent. n.
22331 del 22/10/2014).
Nell'individuare l'esistenza di profili di colpa nella condotta del sanitario – e, dunque, il fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c. consistente, come visto, nell'inadempimento - occorrerà dunque fare riferimento ai principi generali di cui agli artt. 1176,1374 e 1218 c.c. Ed infatti, “qualsiasi struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le pagina 6 di 13 cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura. […] L'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza di cui si è detto variano in funzione delle circostanze del caso concreto. Quell'obbligo sarà tanto più stringente, quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni, o patirne. Tuttavia ne' la capacità di intendere e di volere, ne' l'assoggettamento del paziente ad un trattamento sanitario obbligatorio, sono presupposti necessari perché sorga l'obbligo di vigilanza. L'obbligo di vigilanza e protezione del paziente, in quanto scaturente ipso facto dall'accettazione del paziente, prescinde dalla capacità di intendere e di volere di questi, ne' esige che il paziente sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Anche una persona perfettamente capace di intendere e di volere, infatti, può aver bisogno di vigilanza e protezione per evitare che si faccia del male (come nel caso di degente non autosufficiente) …
Nemmeno è pensabile che l'obbligo di vigilanza e protezione del malato sia dovuto solo al fine di prevenire alcuni rischi, e non altri: sì da ritenere, ad esempio, che esso vada adempiuto rispetto ai malati di mente al solo fine di evitare il suicidio;
rispetto ai malati di corpo al solo fine di evitare cadute, e via dicendo. In quanto "obbligo di protezione" scaturente naturaliter dal contratto (art. 1374
c.c.), l'obbligo in esame non è teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si tratti di prevenire il rischio "A" od il rischio "B", ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità” (Cass. Civ., sez. III, sent. 24 febbraio – 9 luglio 2020, n. 14258).
In applicazione di quanto sopra può dirsi dimostrato, a parere di questo ufficio, il presupposto soggettivo per ritenere la struttura sanitaria responsabile del decesso del marito dell'odierna attrice per avere omesso, i sanitari dipendenti della struttura, di adottare idonee misure di controllo e vigilanza su un paziente che, non solo era stato ricoverato in stato confusionale e disorientato, ma che – per stessa ammissione della struttura sanitaria – era stato già sorpreso, diverse volte, a fumare.
Come emerge dalla documentazione sanitaria in atti, il paziente giungeva al PS per febbre, tosse e disartria, benchè vigile, cosciente e collaborante (v. Accettazione PS del P.O. di SBT del 22.03.20) ed era successivamente ricoverato presso l'ospedale di ove, all'ingresso, all'esame CP_2 obbiettivo della mattina del 23.3.2020 risultava “vigile a volte dissociato”.
Pare evidente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, che il paziente sia al momento del ricovero in ospedale che durante le ore successive della degenza – e fino all'incidente a seguito del quale decedeva – fosse in uno stato mentale non ottimale in quanto, come si legge nelle stesse annotazioni dei sanitari, non pienamente e costantemente cosciente. Ed infatti è innegabile dalla lettura della documentazione in atti che il paziente, all'ingresso in ospedale, in data 23.3.2020 fosse a pagina 7 di 13 tratti “vigile a volte dissociato”. Nella cartella clinica si legge che, alle ore 10.41 della mattinata del
24.3.2020 lo stesso si presentava in “stato confusionale, disorientamento temporo-spaziale” cosicchè era richiesta una visita neurologica. Benchè lo stesso, alla citata visita neurologica risultasse
“attualmente vigile, discretamente orientato e collaborante”, è documentato in atti che, alle successive ore 12.15 fosse “disorientato, disartico” ed a tal punto in una situazione di diminuito controllo degli impulsi da rendersi necessario da parte dei sanitari un intervento di “igiene personale per incontinenza fecale” (così si legge nella cartella clinica in atti).
Ma, nonostante la citata situazione di stato confusionale, disorientamento, incontinenza fecale e nonostante dalla visita neurologica fosse emerso un sospetto di TIA, alcuna valutazione del rischio di cadute del paziente era effettuata dai sanitari dipendenti dalla struttura.
È noto come sia un obbligo di ogni struttura sanitaria, soprattutto in circostanze quali quelle che ci occupano, effettuare una concreta valutazione del rischio di caduta del paziente, in considerazione delle concrete condizioni in cui lo stesso si trova. Ed infatti, le linee guida internazionali sottolineano l'importanza della valutazione del rischio caduta nel paziente quale parte integrante dei programmi di prevenzione di ogni struttura sanitaria;
individuare precocemente gli ospiti a rischio caduta diviene uno strumento essenziale al fine di prevenire incidenti del tipo di quello concretamente verificatosi.
Alcuna traccia di tale valutazione era invece effettuata nel caso che ci occupa. E ciò, nonostante per stessa ammissione della struttura sanitaria – oltre a quanto sopra evidenziato – il paziente che ci occupa fosse stato già sorpreso diverse volte a fumare.
Alla luce di quanto sopra, non può che concludersi nell'affermare che l'assenza di una specifica valutazione del rischio di cadute del paziente, l'assenza di specifiche misure di controllo e monitoraggio dello stesso durante l'arco temporale del pomeriggio del 24.3.2020, vada considerata quale omissione colposa, non avendo i sanitari – a fronte di una precisa posizione di garanzia nei confronti del paziente - posto in essere il comportamento alternativo lecito che, qualora adottato, avrebbe certamente potuto prevenire l'evento dannoso.
Posta, infatti, la scemata capacità del paziente di autodeterminarsi – è confuso, disorientato, incontinente – nel caso che ci occupa può certamente dirsi che i medici non abbiano osservato la regola obbiettiva di condotta – in forza della quale il paziente necessitava di un più stringente monitoraggio e controllo - funzionale alla prevenzione di danni (del tipo di quello verificatosi) mediante la cristallizzazione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Ed infatti, il rischio caduta di un paziente nelle condizioni cliniche del sig. era Parte_3 certamente alto, anche tenuto conto della già manifestata propensione ad uscire dalla stanza per fumare,
pagina 8 di 13 con conseguente necessità, da parte dei sanitari del reparto, di adottare ogni misura idonea ad evitare l'evento poi concretamente verificatosi.
Alle medesime conclusioni, d'altro canto, giungevano i CCTTUU nominati che, richiamando la più accreditata letteratura sul punto, precisavano come “La caduta è un evento multifattoriale in cui entrano in gioco molti ordini di cause (fisiche, neurocognitive, bio-metaboliche, emodinamiche, ecc.) oltre a vari aspetti inerenti il grado di autonomia del paziente nella vita quotidiana”. È per questo motivo che l'utilizzo di strumenti o scale predittive, tramite l'uso di uno score di rischio, permette di effettuare una valutazione individualizzata sul paziente e di attuare piani di intervento preventivi. La valutazione e l'individuazione del paziente a rischio, al primo ingresso e quindi nel successivo monitoraggio delle condizioni, costituiscono la più efficace delle misure preventive, in quanto permettono di porre in essere le azioni più idonee ad evitare che l'evento si verifichi. La valutazione di ciascun paziente l'attuazione di interventi mirati alla riduzione dei fattori di rischio personali ed ambientali può diminuire, attraverso la prevenzione, il rischio di caduta”.
Precisavano infatti i CCTTUU che “i fattori di rischio delle cadute possono essere suddivisi in fattori intrinseci e fattori estrinseci. Fattori Intrinseci, sono relative alle condizioni di salute del paziente e all'uso di particolari farmaci. Sono: età > 65 anni - patologie neuromuscolari - infezioni del tratto urinario/ incontinenza - precarie condizioni di coscienza/vigilanza e/o delirium, deterioramento dello
Stato mentale;
- squilibri nutrizionali, indice massa corporea inf./sup. alla norma, inappetenza, carenza vitamina D;
- ipotensione ortostatica - riduzione capacità visiva - livello di autonomia nelle attività di vita quotidiana - equilibrio e stabilità nella marcia deformazioni o patologie del piede, paura di cadere;
- terapia farmacologica - precedente caduta/osteoporosi e fratture. Bisogna considerare particolarmente a rischio i pazienti con patologie che possono: • compromettere la stabilità posturale la deambulazione;
• condizionare lo stato di vigilanza e l'orientamento spazio- temporale;
• causare episodi potenziali;
• aumentare la frequenza minzionale Esiste anche un'associazione tra cadute e uso di farmaci psicotropi o farmaci che agiscono sul sistema cardio vascolare. Va posta attenzione ai farmaci che influenzano ipotensione, vigilanza, orientamento, equilibrio, postura e provocano ipotensione;
alle associazioni di più di tre farmaci e all'incremento del dosaggio di un farmaco. Il consumo giornaliero di quattro più farmaci può essere associato a reazioni avverse e a cadute, particolarmente negli anziani. Il rapporto tra farmaci e cadute sottolinea
l'importanza dell'assistenza sanitaria nella prevenzione” (così pag. 21 relazione CCTTUU).
Alla luce di quanto sopra, dunque i CCTTUU spiegavano che “nel caso in trattazione, il paziente presentava, per quanto descritto nel diario clinico del 24.03.20 alle ore 10.41 e alle ore 12.15 uno stato confusionale con disorientamento temporo spaziale e addirittura veniva anche praticata l'igiene pagina 9 di 13 personale per incontinenza fecale e richiesto l'EEG per sospetto TIA”, a ciò si aggiunga che il sig.
“era un paziente che era stato ricoverato il 23.03.20 per una Disionia in BPCO riacutizzata Pt_3 febbrile, come riscontrato al PS del PO di San Benedetto del Tronto, ove era stato sottoposto a EGA con riscontro di iposodiemia, ipopotassiemia che venivano corrette con adeguate infusioni, ipocalcemia con riscontro di anemia e lieve insuff. Renale con aumentato valore del NT-proBNP, indicativo di compromissione cardiologica, in soggetto trattato con Lexotan, Trittico e Lasix, ossia tutti farmaci che possono determinare alterazioni dello stato di vigilanza, che associati ad uno stato confusionale con sospetto TIA e ad una riacutizzazione di una BPCO, complessivamente rendevano il
Sig. , particolarmente fragile e, sicuramente, degno di un adeguata vigilanza da effettuare con Pt_3 più attenzione” (così CTU pag. 21).
Pertanto, benchè – anche in base a quanto riferito dai CCTTUU – “non si ritiene fossero ravvisabili condizioni psico-fisiche, a carico del paziente, per le quali vi fosse l'indicazione all'impiego di contenzione fisica al momento del ricovero” - dal momento che “tali sistemi di contenzione devono essere adottati temporaneamente e solo quando sia stato dimostrato che altri strumenti, meno restrittivi, si siano rivelati inadeguati” - “risulta innegabile che le condizioni cliniche generali del paziente erano tali, sotto il profilo sistemico, da necessitare una più attenta valutazione del caso, con eventuale rischio cardiologico e sincopale associato e neurologico. Appare pertanto doveroso sottolineare, che i sanitari non hanno posto in essere un adeguato regime di sorveglianza e di prevenzione per il rischio caduta, che andava doverosamente effettuato nel caso di specie”.
Le conclusioni raggiunte dagli ausiliari nominati si palesano del tutto in linea con le considerazioni svolte in ordine ai ravvisati profili di colpa in capo ai sanitari, sulla scorta della giurisprudenza sviluppatasi sul punto. Inoltre, la relazione dei CCTTUU, si palesa del tutto priva di vizi logici o giuridici, oltre che svolta nel pieno contraddittorio delle parti, con la conseguenza che questo giudice intende fare proprie le conclusioni ivi riportate.
D'altro canto, che la vigilanza sul paziente sia stata carente è dimostrato, innanzitutto, dalla stessa verificazione dell'evento di rischio che la regola cautelare violata intendeva prevenire dal momento che se il personale sanitario avesse monitorato con maggiore attenzione il paziente, si sarebbe accorto che lo stesso usciva dalla propria stanza dirigendosi verso la porta di emergenza dell'ospedale per fumare.
E ciò, giova ripeterlo, anche in considerazione dei riferiti precedenti episodi in cui il paziente (nelle condizioni in cui si trovava) aveva tentato di fumare ed eludere la sorveglianza.
Passando all'analisi della sussistenza del nesso causale tra l'omissione colposa ascrivibile ai sanitari e il decesso del paziente, in assenza di cause concomitanti ed assorbenti il nesso causale, non può che concludersi che la morte sia stata conseguenza immediata e diretta della caduta che, a propria volta, in pagina 10 di 13 forza della regola scolpita all'art. 40 c. II c.p.c., può dirsi “cagionata” dalla omissione colposa dei sanitari che, come visto, benchè titolari di una specifica posizione di garanzia sul paziente, non hanno impedito l'evento.
Anche sotto tale profilo, dunque, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio di dimostrare, secondo la regola del più probabile che non il nesso eziologico tra il fatto colposo e l'evento dannoso.
Sul punto i CCTTUU, con conclusioni del tutto coerenti – oltre che desunte dall'attenta analisi della documentazione in atti – hanno affermato che “le lesioni riportate dal sig. , sono causate dal Pt_3 trauma in conseguenza della caduta dovuta ad episodio lipotimico per verosimile aritmia cardiaca, caratterizzate da: Frattura osso occipitale in sede paramediana dx;
Emorragia subaracnoidea fronto basale sx e temporale sx;
Emorragia subaracnoidea in sede fronto basale dx;
Piccolo ematoma parafocale frontale sx;
Piccolo ematoma sottodurale con associati segni di emorragia subaracnoidea alla convessità frontale omolaterale che hanno causato un marcato incremento dei segni edemigeni con riduzione delle sulcature cerebrali e compressione ventricolare con deviazione della linea mediana
e comparsa di emorragia intraventricolare. Tale complesso quadro clinico ha determinato un progressivo incremento della pressione intracranica con progressiva riduzione della perfusione sanguigna cerebrale e quindi una condizione di ischemia cerebrale con successiva morte cerebrale”.
Pertanto, concludevano i CCTTUU “il trauma contusivo cranio encefalico è stato sicuramente l'unico ed esclusivo evento che ha determinato il danno cerebrale e conseguentemente la morte del sig.
”. Pt_3
Non è fuor d'opera sottolineare, infine come, a fronte di tale quadro, non potrebbe affermarsi che il comportamento del paziente abbia inciso in modo autonomo e determinante sulla verificazione dell'evento, trattandosi di soggetto in particolari condizioni di salute psico fisica sul quale la struttura sanitaria aveva un rafforzato obbligo di vigilanza e ben poteva prevedere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, un comportamento non aderente alle ripetute indicazioni offerte.
Accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per ascrivere la responsabilità dell'evento alla struttura sanitaria, occorrerà ora passare alla valutazione della sussistenza di conseguenze dannose nella sfera giuridica dell'odierna attrice ed alla loro quantificazione.
È ormai giuridicamente assodato il principio per cui la lesione del vincolo affettivo consistente nel dolore subito dalla perdita del parente vada risarcita.
Emblematica, sul punto, è stata la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 14655/2017, ha ribadito il principio secondo cui “in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo pagina 11 di 13 familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione
e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”.
Si tratta del c.d. danno da perdita del rapporto parentale consistente nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e/o dalla definitiva preclusione alle reciproche relazioni interpersonali.
Per pacifica giurisprudenza l'esistenza di uno stretto legame – quale quello matrimoniale - induce a ritenere, presuntivamente – e salvo prova contraria che, nel caso di specie non è stata fornita – un'importante compressione della sfera non patrimoniale del congiunto a seguito del decesso del marito. Rientra, infatti, nelle comuni nozioni di esperienza che alla morte di un marito consegue un danno non patrimoniale dalle diverse sfaccettature che va risarcito sia nella componente di danno attuale che in quella di danno futuro e preventivabile.
Passando alla quantificazione, ritiene questo giudice che, in omaggio al più recente (e condivisibile) orientamento della Suprema Corte - in base al quale “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre
l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021;
Cass. 26300/2021) – di dover liquidare il danno da lesione del rapporto parentale in base ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel 2024.
Ed infatti, l'esistenza di (maggiormente) stringenti limiti entro cui l'equità del giudice può esplicarsi, consente di valorizzare gli aspetti del rapporto effettivamente esistenti, adattando in maniera più puntuale il risarcimento al caso di specie. Si è passati da una forbice di importi da sempre utilizzata nelle precedenti tabelle, fino al 2021, con un valore medio e uno massimo ad un nuovo sistema di calcolo parametrato a diversi “valori a punto”, prevedendosi una distribuzione dei punti in base ai pagina 12 di 13 parametri specificamente indicati nelle medesime tabelle. Pertanto, ad ogni parametro è stata assegnata una scala di punti, la cui somma andrà poi moltiplicata per il “valore punto” al fine di giungere alla complessiva liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Vengono in rilievo, quali parametri, l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di altri soggetti nel nucleo familiare e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto.
Trasponendo i citati criteri al caso che ci occupa, tenuto conto del rapporto di coniugio tra la vittima e l'odierna attrice, dell'età degli stessi (al momento del fatto), della convivenza e della presenza di altre due figlie nel nucleo familiare (come risultante dalla dichiarazione di successione) si ritiene equo liquidare all'attrice la complessiva somma di euro € 304.000,00, somma già rivalutata. Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia. Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione, sarà necessario
“devalutare” la somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712).
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte attrice.
Allo stesso modo, le spese di CTU andranno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice ZA TI, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1505 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare, a titolo di danno per CP_1 lesione del rapporto parentale in favore dell'attrice la complessiva somma di euro 304.000,00, somma già rivalutata, oltre interessi come spiegato in parte motiva;
- condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella CP_1 somma complessiva di € 18.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte CP_1
Ascoli Piceno, 17 dicembre 2025
Il Giudice
ZA TI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZA TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. RE GUIDO Parte_1 C.F._1
e dall'avv. MERCURI GENNY giusta procura in atti;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CP_1
NO AR, giusta procura in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio la Parte_2 [...]
spiegando che in data 22.3.2020 il proprio marito, , era condotto a mezzo CP_2 Parte_3 ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di San Benedetto del Tronto per “tosse, febbre e riferita disartria”. Effettuati i primi accertamenti, il giorno successivo era trasferito all'Ospedale Civile “Mazzoni” di e ricoverato in reparto di degenza medicina interna. In CP_2 quella sede, alle ore 10.51 il paziente risultava stato in stato “confusionale e disorientamento temporo- spaziale”. A seguito del successivo controllo delle ore 12:46 dello stesso giorno, il sanitario refertava
“paziente disorientato, disartico: rich. cons. neurologica. Eseguita igiene personale per incontinenza fecale” e, alle successive 15:23 i sanitari di turno registravano sul diario del sig. “Richiesta Pt_3
Esami: elettroencefalogramma. Motivi: sospetto tia”. Nel secondo pomeriggio il paziente si allontanava dalla propria stanza al fine di recarsi, attraverso la porta antincendio, presso le scale di emergenza per fumare ove cadeva a terra, probabilmente a seguito di una sincope. Alle ore 19:50, il dott. registrava nella cartella clinica: “…alle ore 18:30 vengo allertato dal PI: Persona_1 paziente rinvenuto a terra c/o le scale di emergenza del reparto (ove si trovava a fumare non autorizzato dal personale) con segni di trauma cranico occipitale. Caduta al suolo non testimoniata. Il
pagina 1 di 13 paziente non sa riferire circa la dinamica dell'evento traumatico. Presenta escoriazioni del cuoio capelluto in regione occipitale con segni di franco sanguinamento. Vigile, disorientato sui tre parametri, non manifesta deficit alla mobilizzazione dei quattro arti. Non dolorabilità sul distretto toraco-addominale. Parametri vitali nei limiti…”.
Le condizioni del paziente, nei giorni successivi, peggioravano progressivamente fino al giorno
2.4.2020 quando, alle ore 9:09, il sig. decedeva. Pertanto, ritenendo l'odierna attrice la Pt_3 sussistenza di profili di responsabilità della struttura sanitaria, per non aver correttamente vigilato su di un paziente ricoverato in stato “confusionale e disorientamento temporo-spaziale”, lasciato libero di uscire dalla porta antincendio dell'ospedale per andare a fumare sulle scale di emergenza, nonostante le condizioni cliniche dello stesso, concludeva chiedendo di “dichiarare l' Parte_4
, p.iva: pec: già soppressa con legge
[...] P.IVA_1 Email_1 CP_3 regionale 8.8.2022 n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in via degli Iris n.
1 di Ascoli Piceno (AP), per tutti i motivi di cui in narrativa, unica responsabile del decesso del sig.
e, quindi, dei danni non patrimoniali subiti dall'odierna attrice per lesione del rapporto Parte_3 parentale, quale moglie ed erede del defunto sig. , già paziente ricoverato presso Parte_3
l'Ospedale Civile Mazzoni di e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di essi danni, CP_2 ammontanti ad € 304.007,70= , oltre interessi dal fatto;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di CP_2 CP_2 legittimazione passiva, essendo esclusivamente legittimata l' in funzione di Gestione CP_1
Liquidatoria della soppressa in forza della L.R. 19/2022. Nel merito contestava ogni CP_3 responsabilità dei sanitari e, dunque, della struttura ospedaliera che, nel gestire il paziente, avevano utilizzato la perizia, diligenza e prudenza richieste nel caso di specie. Eccepiva l'assenza di allegazione
“dell'“inadempimento qualificato” e delle linee guida o protocolli asseritamente violati o che si sarebbero dovuti applicare in tesi avversaria”. Sottolineava, comunque, come lo stato confusionale del paziente, osservato all'ingresso del reparto, non era stato confermato dalla successiva visita neurologica nel corso della quale il paziente si era presentato vigile, orientato e collaborante. Pertanto, non sussistendo alcuna indicazione clinica in ordine alla necessità di adottare misure di controllo e contenzione del paziente ulteriori rispetto alla norma ed essendo il paziente pienamente in grado di autodeterminarsi escludeva qualunque inadempimento in capo ai sanitari. Contestava la pretesa anche nel quantum e concludeva chiedendo “in via preliminare-pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto e in Controparte_2 ogni caso disporre la chiamata in causa ex art. 269 cpc di Controparte_4
pagina 2 di 13 ( in funzione di Gestione Liquidatoria della soppressa in persona del CP_1 CP_3
Direttore Generale quale Commissario Liquidatore legale rappresentante pro-tempore, corrente in
(60121) Via Cristoforo Colombo n. 106, al fine di manlevare e tenere indenne la CP_1 CP_2
da qualsivoglia pretesa dell'attrice e in ogni caso con estromissione di dal
[...] Controparte_2 presente giudizio, con ogni conseguente statuizione, istando affinché il Giudice Istruttore sposti la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc. nel merito: rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, contenere
l'eventuale risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo e comunque dichiarare l' in CP_5 funzione di Gestione Liquidatoria della tenuta e per l'effetto condannata a Controparte_6 manlevare/garantire/tenere indenne da dette domande di parte attrice la . In ogni Controparte_2 caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge”.
A seguito del disposto slittamento della prima udienza si costituiva in giudizio che aderiva CP_1 alla richiesta di estromissione della;
anche la parte attrice aderiva alla predetta Controparte_2 richiesta cosicchè, con provvedimento del 21.9.2024, era disposta l'estromissione della CP_2
. Espletata una CTU medico legale il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, era
[...] chiamato all'udienza del 5.12.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti di giorni 30 prima del citato termine per il deposito di note conclusionali.
Ciò posto va preliminarmente precisato, in considerazione della reiterazione della richiesta di ammissione delle prove orali avanzata dalla fino all'udienza di discussione, come i CP_5 capitoli formulati dalla terza chiamata – sia in sede di II memoria 171 ter c.p.c. che in sede di III memoria 171 ter c.p.c. - siano tutti inammissibili in quanto del tutto ininfluenti ai fini della decisione del presente giudizio e, comunque, certamente non utili a supportare la tesi dell'assenza di responsabilità della struttura sanitaria. Nel dettaglio, i capitoli 1 e 2 trattano di circostanze non contestate tra le parti (ossia che il sig. era caduto nel ballatoio delle scale di emergenza mentre Pt_3 fumava), il capitolo 3, ove si legge “Vero che il sig. in precedenza all'accaduto era Parte_3 stato sorpreso a fumare nella propria stanza e subito redarguito e che più volte gli era stato comunicato dal personale di Comparto il divieto di fumare ed il divieto di recarsi nel ballatoio delle scale a tale scopo”, oltre a non essere contestato dalla parte attrice, di certo non sarebbe utile a sostenere la tesi dell'assenza di responsabilità della struttura sanitaria dal momento che la circostanza aggraverebbe la posizione dei sanitari che nonostante il paziente, in stato confusionale, avesse in pagina 3 di 13 precedenza più volte eluso la sorveglianza per recarsi a fumare, non adottavano misure di vigilanza maggiormente stringenti. E lo stesso dicasi per le circostanze capitolate ai successivi n. 4, 5, 6 trattandosi di fatti comunque non contestati e che nulla aggiungono rispetto a quanto già emerso nel corso del giudizio. Così come il capitolo 7 (“Vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 1, quando Lei soccorse il Sig. , questi non sapeva riferire la dinamica della Parte_3 caduta”) che, eventualmente, confermerebbe l'assenza di coscienza del paziente nel porre in essere le proprie azioni.
Chiarito quanto sopra e passando al merito della domanda, la stessa si palesa fondata.
Va innanzitutto inquadrata la natura della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti del paziente deceduto.
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare come sia ormai pacifico che la responsabilità della struttura sanitaria si atteggi, rispetto al paziente, quale la responsabilità contrattuale allorchè egli stesso agisca per far valere il danno conseguente all'omissione di terapie, precauzioni o accorgimenti, volti ad impedire l'insorgere o l'aggravarsi di una malattia.
In particolare, nel caso di richiesta risarcitoria avanzata dal paziente in menomate o scemate condizioni cognitive nei confronti della struttura sanitaria “la Suprema Corte ha in più di una occasione ricondotto il rapporto nell'ambito contrattuale, ed in particolare di quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che “lato sensu” di ospitalità alberghiera, […] obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2014, n. 10832). In termini ancora più specifici, si è affermato in relazione ai danni subiti da un soggetto ricoverato in menomate o scemate condizioni cognitive “che qualsiasi “struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura” (Cass. sent. 14250 del 8 luglio 2020; Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2014, n.
22331).
Su tali basi, dunque, una volta ricondotta la salvaguardia dell'incolumità del paziente in condizioni di ridotte capacità mentali tra quegli obblighi di protezione destinati ad integrare il contenuto del contratto ex art. 1375 c.c., si è affermato come, ai “fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla pagina 4 di 13 vigilanza del personale della struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto” (Cass. Sez. 3, sent. n. 10832 del
2014, cit.).
Tuttavia, se tale ragionamento può dirsi ormai definitivamente acquisito in giurisprudenza nel caso di richiesta risarcitoria avanzata personalmente dal paziente, non altrettanto può dirsi in relazione all'iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da lesione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso.
In tali ipotesi, condivisibilmente, la Suprema Corte ha escluso che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 1218 c.c.; e ciò sul rilievo che “il rapporto contrattuale” può dirsi sussistente solo tra la struttura sanitaria ed il paziente, non certo tra la prima e i congiunti del secondo con la conseguenza che la natura della responsabilità nell'alveo della quale va correttamente inquadrata la richiesta dei parenti di risarcimento del danno iure proprio non può che essere extracontrattuale (ex multis Cass. sent. 14250 del 8 luglio 2020; Cass. sent. 8 maggio 2012, n. 6914).
È stato sottolineato che “il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio”, sicchè il “danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c.”
(secondo quanto ritenuto da Cass. Sez. Un., sent. 22 luglio 1999, n. 500), “ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.), essendo, dunque, “la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991).
E nemmeno – ai fini dell'inquadramento del danno subito dai parenti iure proprio nell'alveo della responsabilità contrattuale - potrebbe invocarsi l'esistenza di “effetti protettivi” nei confronti dei terzi congiunti del “contratto” stipulato tra il paziente e la struttura posto che, come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza, il contratto, in forza del principio generale di cui all'art. 1372, 2 co., c.c. ha efficacia solo fra le parti con la conseguenza che “non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto” (così, ex multis Cass. sentenza n.6386 del 03.03.2023).
Pertanto, ove i congiunti abbiano subito, in proprio, delle conseguenze pregiudizievoli quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria hanno la possibilità di invocare il lamentato inadempimento quale fattore costitutivo dell'illecito aquiliano. pagina 5 di 13 Ciò chiarito, è noto che su colui che invoca la responsabilità aquiliana per neminem laedere grava l'onere probatorio di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura ossia il fatto colposo – consistente, nel caso di specie, nella violazione degli obblighi di protezione del paziente e nella mancata adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare incidenti del tipo di quello concretamente verificatosi – il danno evento (ossia, nel caso specifico, il decesso del congiunto) ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno da accertarsi sulla base delle regole civilistiche del più probabile che non.
Onere probatorio che, nel caso che ci occupa, può dirsi assolto dall'odierna attrice.
Quanto all'esistenza del fatto colposo va premesso che la Suprema Corte – ancorchè chiamata a pronunciarsi, nella maggior parte dei casi, in ipotesi di pazienti psichiatrici – ha nel tempo tracciato un quadro di riferimento in relazione ai comportamenti esigibili da parte dei sanitari a fronte di pazienti astrattamente capaci di porre in essere autonomi comportamenti potenzialmente pericolosi.
In particolare, per ciò che concerne il dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto si è detto che sussiste "inadempimento della struttura stessa nel vigilare sulla sicurezza del soggetto in menomate condizioni di capacità di intendere e di volere, poiché l'ospedale è tenuto a spiegare un atteggiamento di protezione differenziato, a seconda della patologia lamentata dalla persona ricoverata, sin dalla fase di primo intervento" (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 10832 del
16/05/2014).
Nel considerare gli obblighi gravanti sul medico e sulla struttura – e di riflesso, la sussistenza della colpa - occorre dunque considerare, tra l'altro, la patologia prospettata dal paziente al momento dell'ingresso e nei momenti successivi oltre che - a fronte dell'accertata incapacità o minorata capacità del paziente, anche temporanea – la mancata adozione di tutte le cautele necessarie volte ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
Va precisato, sul punto, che secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, ogni valutazione va sganciata dall'esistenza di una situazione di incapacità del paziente dovendosi invece guardare al grado di protezione da accordare al paziente in virtù del solo fatto di essere accolto all'interno di una struttura ove è prevista l'esecuzione di un trattamento (Corte di Cassazione, sent. n.
22331 del 22/10/2014).
Nell'individuare l'esistenza di profili di colpa nella condotta del sanitario – e, dunque, il fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c. consistente, come visto, nell'inadempimento - occorrerà dunque fare riferimento ai principi generali di cui agli artt. 1176,1374 e 1218 c.c. Ed infatti, “qualsiasi struttura sanitaria, nel momento stesso in cui accetta il ricovero d'un paziente, stipula un contratto dal quale discendono naturalmente, ai sensi dell'art. 1374 c.c., due obblighi: il primo è quello di apprestare al paziente le pagina 6 di 13 cure richieste dalla sua condizione;
il secondo è quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura. […] L'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza di cui si è detto variano in funzione delle circostanze del caso concreto. Quell'obbligo sarà tanto più stringente, quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni, o patirne. Tuttavia ne' la capacità di intendere e di volere, ne' l'assoggettamento del paziente ad un trattamento sanitario obbligatorio, sono presupposti necessari perché sorga l'obbligo di vigilanza. L'obbligo di vigilanza e protezione del paziente, in quanto scaturente ipso facto dall'accettazione del paziente, prescinde dalla capacità di intendere e di volere di questi, ne' esige che il paziente sia sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Anche una persona perfettamente capace di intendere e di volere, infatti, può aver bisogno di vigilanza e protezione per evitare che si faccia del male (come nel caso di degente non autosufficiente) …
Nemmeno è pensabile che l'obbligo di vigilanza e protezione del malato sia dovuto solo al fine di prevenire alcuni rischi, e non altri: sì da ritenere, ad esempio, che esso vada adempiuto rispetto ai malati di mente al solo fine di evitare il suicidio;
rispetto ai malati di corpo al solo fine di evitare cadute, e via dicendo. In quanto "obbligo di protezione" scaturente naturaliter dal contratto (art. 1374
c.c.), l'obbligo in esame non è teleologicamente orientato: non va adempiuto solo se si tratti di prevenire il rischio "A" od il rischio "B", ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, alla sola condizione che rientrino nello spettro della prevedibilità” (Cass. Civ., sez. III, sent. 24 febbraio – 9 luglio 2020, n. 14258).
In applicazione di quanto sopra può dirsi dimostrato, a parere di questo ufficio, il presupposto soggettivo per ritenere la struttura sanitaria responsabile del decesso del marito dell'odierna attrice per avere omesso, i sanitari dipendenti della struttura, di adottare idonee misure di controllo e vigilanza su un paziente che, non solo era stato ricoverato in stato confusionale e disorientato, ma che – per stessa ammissione della struttura sanitaria – era stato già sorpreso, diverse volte, a fumare.
Come emerge dalla documentazione sanitaria in atti, il paziente giungeva al PS per febbre, tosse e disartria, benchè vigile, cosciente e collaborante (v. Accettazione PS del P.O. di SBT del 22.03.20) ed era successivamente ricoverato presso l'ospedale di ove, all'ingresso, all'esame CP_2 obbiettivo della mattina del 23.3.2020 risultava “vigile a volte dissociato”.
Pare evidente, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, che il paziente sia al momento del ricovero in ospedale che durante le ore successive della degenza – e fino all'incidente a seguito del quale decedeva – fosse in uno stato mentale non ottimale in quanto, come si legge nelle stesse annotazioni dei sanitari, non pienamente e costantemente cosciente. Ed infatti è innegabile dalla lettura della documentazione in atti che il paziente, all'ingresso in ospedale, in data 23.3.2020 fosse a pagina 7 di 13 tratti “vigile a volte dissociato”. Nella cartella clinica si legge che, alle ore 10.41 della mattinata del
24.3.2020 lo stesso si presentava in “stato confusionale, disorientamento temporo-spaziale” cosicchè era richiesta una visita neurologica. Benchè lo stesso, alla citata visita neurologica risultasse
“attualmente vigile, discretamente orientato e collaborante”, è documentato in atti che, alle successive ore 12.15 fosse “disorientato, disartico” ed a tal punto in una situazione di diminuito controllo degli impulsi da rendersi necessario da parte dei sanitari un intervento di “igiene personale per incontinenza fecale” (così si legge nella cartella clinica in atti).
Ma, nonostante la citata situazione di stato confusionale, disorientamento, incontinenza fecale e nonostante dalla visita neurologica fosse emerso un sospetto di TIA, alcuna valutazione del rischio di cadute del paziente era effettuata dai sanitari dipendenti dalla struttura.
È noto come sia un obbligo di ogni struttura sanitaria, soprattutto in circostanze quali quelle che ci occupano, effettuare una concreta valutazione del rischio di caduta del paziente, in considerazione delle concrete condizioni in cui lo stesso si trova. Ed infatti, le linee guida internazionali sottolineano l'importanza della valutazione del rischio caduta nel paziente quale parte integrante dei programmi di prevenzione di ogni struttura sanitaria;
individuare precocemente gli ospiti a rischio caduta diviene uno strumento essenziale al fine di prevenire incidenti del tipo di quello concretamente verificatosi.
Alcuna traccia di tale valutazione era invece effettuata nel caso che ci occupa. E ciò, nonostante per stessa ammissione della struttura sanitaria – oltre a quanto sopra evidenziato – il paziente che ci occupa fosse stato già sorpreso diverse volte a fumare.
Alla luce di quanto sopra, non può che concludersi nell'affermare che l'assenza di una specifica valutazione del rischio di cadute del paziente, l'assenza di specifiche misure di controllo e monitoraggio dello stesso durante l'arco temporale del pomeriggio del 24.3.2020, vada considerata quale omissione colposa, non avendo i sanitari – a fronte di una precisa posizione di garanzia nei confronti del paziente - posto in essere il comportamento alternativo lecito che, qualora adottato, avrebbe certamente potuto prevenire l'evento dannoso.
Posta, infatti, la scemata capacità del paziente di autodeterminarsi – è confuso, disorientato, incontinente – nel caso che ci occupa può certamente dirsi che i medici non abbiano osservato la regola obbiettiva di condotta – in forza della quale il paziente necessitava di un più stringente monitoraggio e controllo - funzionale alla prevenzione di danni (del tipo di quello verificatosi) mediante la cristallizzazione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Ed infatti, il rischio caduta di un paziente nelle condizioni cliniche del sig. era Parte_3 certamente alto, anche tenuto conto della già manifestata propensione ad uscire dalla stanza per fumare,
pagina 8 di 13 con conseguente necessità, da parte dei sanitari del reparto, di adottare ogni misura idonea ad evitare l'evento poi concretamente verificatosi.
Alle medesime conclusioni, d'altro canto, giungevano i CCTTUU nominati che, richiamando la più accreditata letteratura sul punto, precisavano come “La caduta è un evento multifattoriale in cui entrano in gioco molti ordini di cause (fisiche, neurocognitive, bio-metaboliche, emodinamiche, ecc.) oltre a vari aspetti inerenti il grado di autonomia del paziente nella vita quotidiana”. È per questo motivo che l'utilizzo di strumenti o scale predittive, tramite l'uso di uno score di rischio, permette di effettuare una valutazione individualizzata sul paziente e di attuare piani di intervento preventivi. La valutazione e l'individuazione del paziente a rischio, al primo ingresso e quindi nel successivo monitoraggio delle condizioni, costituiscono la più efficace delle misure preventive, in quanto permettono di porre in essere le azioni più idonee ad evitare che l'evento si verifichi. La valutazione di ciascun paziente l'attuazione di interventi mirati alla riduzione dei fattori di rischio personali ed ambientali può diminuire, attraverso la prevenzione, il rischio di caduta”.
Precisavano infatti i CCTTUU che “i fattori di rischio delle cadute possono essere suddivisi in fattori intrinseci e fattori estrinseci. Fattori Intrinseci, sono relative alle condizioni di salute del paziente e all'uso di particolari farmaci. Sono: età > 65 anni - patologie neuromuscolari - infezioni del tratto urinario/ incontinenza - precarie condizioni di coscienza/vigilanza e/o delirium, deterioramento dello
Stato mentale;
- squilibri nutrizionali, indice massa corporea inf./sup. alla norma, inappetenza, carenza vitamina D;
- ipotensione ortostatica - riduzione capacità visiva - livello di autonomia nelle attività di vita quotidiana - equilibrio e stabilità nella marcia deformazioni o patologie del piede, paura di cadere;
- terapia farmacologica - precedente caduta/osteoporosi e fratture. Bisogna considerare particolarmente a rischio i pazienti con patologie che possono: • compromettere la stabilità posturale la deambulazione;
• condizionare lo stato di vigilanza e l'orientamento spazio- temporale;
• causare episodi potenziali;
• aumentare la frequenza minzionale Esiste anche un'associazione tra cadute e uso di farmaci psicotropi o farmaci che agiscono sul sistema cardio vascolare. Va posta attenzione ai farmaci che influenzano ipotensione, vigilanza, orientamento, equilibrio, postura e provocano ipotensione;
alle associazioni di più di tre farmaci e all'incremento del dosaggio di un farmaco. Il consumo giornaliero di quattro più farmaci può essere associato a reazioni avverse e a cadute, particolarmente negli anziani. Il rapporto tra farmaci e cadute sottolinea
l'importanza dell'assistenza sanitaria nella prevenzione” (così pag. 21 relazione CCTTUU).
Alla luce di quanto sopra, dunque i CCTTUU spiegavano che “nel caso in trattazione, il paziente presentava, per quanto descritto nel diario clinico del 24.03.20 alle ore 10.41 e alle ore 12.15 uno stato confusionale con disorientamento temporo spaziale e addirittura veniva anche praticata l'igiene pagina 9 di 13 personale per incontinenza fecale e richiesto l'EEG per sospetto TIA”, a ciò si aggiunga che il sig.
“era un paziente che era stato ricoverato il 23.03.20 per una Disionia in BPCO riacutizzata Pt_3 febbrile, come riscontrato al PS del PO di San Benedetto del Tronto, ove era stato sottoposto a EGA con riscontro di iposodiemia, ipopotassiemia che venivano corrette con adeguate infusioni, ipocalcemia con riscontro di anemia e lieve insuff. Renale con aumentato valore del NT-proBNP, indicativo di compromissione cardiologica, in soggetto trattato con Lexotan, Trittico e Lasix, ossia tutti farmaci che possono determinare alterazioni dello stato di vigilanza, che associati ad uno stato confusionale con sospetto TIA e ad una riacutizzazione di una BPCO, complessivamente rendevano il
Sig. , particolarmente fragile e, sicuramente, degno di un adeguata vigilanza da effettuare con Pt_3 più attenzione” (così CTU pag. 21).
Pertanto, benchè – anche in base a quanto riferito dai CCTTUU – “non si ritiene fossero ravvisabili condizioni psico-fisiche, a carico del paziente, per le quali vi fosse l'indicazione all'impiego di contenzione fisica al momento del ricovero” - dal momento che “tali sistemi di contenzione devono essere adottati temporaneamente e solo quando sia stato dimostrato che altri strumenti, meno restrittivi, si siano rivelati inadeguati” - “risulta innegabile che le condizioni cliniche generali del paziente erano tali, sotto il profilo sistemico, da necessitare una più attenta valutazione del caso, con eventuale rischio cardiologico e sincopale associato e neurologico. Appare pertanto doveroso sottolineare, che i sanitari non hanno posto in essere un adeguato regime di sorveglianza e di prevenzione per il rischio caduta, che andava doverosamente effettuato nel caso di specie”.
Le conclusioni raggiunte dagli ausiliari nominati si palesano del tutto in linea con le considerazioni svolte in ordine ai ravvisati profili di colpa in capo ai sanitari, sulla scorta della giurisprudenza sviluppatasi sul punto. Inoltre, la relazione dei CCTTUU, si palesa del tutto priva di vizi logici o giuridici, oltre che svolta nel pieno contraddittorio delle parti, con la conseguenza che questo giudice intende fare proprie le conclusioni ivi riportate.
D'altro canto, che la vigilanza sul paziente sia stata carente è dimostrato, innanzitutto, dalla stessa verificazione dell'evento di rischio che la regola cautelare violata intendeva prevenire dal momento che se il personale sanitario avesse monitorato con maggiore attenzione il paziente, si sarebbe accorto che lo stesso usciva dalla propria stanza dirigendosi verso la porta di emergenza dell'ospedale per fumare.
E ciò, giova ripeterlo, anche in considerazione dei riferiti precedenti episodi in cui il paziente (nelle condizioni in cui si trovava) aveva tentato di fumare ed eludere la sorveglianza.
Passando all'analisi della sussistenza del nesso causale tra l'omissione colposa ascrivibile ai sanitari e il decesso del paziente, in assenza di cause concomitanti ed assorbenti il nesso causale, non può che concludersi che la morte sia stata conseguenza immediata e diretta della caduta che, a propria volta, in pagina 10 di 13 forza della regola scolpita all'art. 40 c. II c.p.c., può dirsi “cagionata” dalla omissione colposa dei sanitari che, come visto, benchè titolari di una specifica posizione di garanzia sul paziente, non hanno impedito l'evento.
Anche sotto tale profilo, dunque, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio di dimostrare, secondo la regola del più probabile che non il nesso eziologico tra il fatto colposo e l'evento dannoso.
Sul punto i CCTTUU, con conclusioni del tutto coerenti – oltre che desunte dall'attenta analisi della documentazione in atti – hanno affermato che “le lesioni riportate dal sig. , sono causate dal Pt_3 trauma in conseguenza della caduta dovuta ad episodio lipotimico per verosimile aritmia cardiaca, caratterizzate da: Frattura osso occipitale in sede paramediana dx;
Emorragia subaracnoidea fronto basale sx e temporale sx;
Emorragia subaracnoidea in sede fronto basale dx;
Piccolo ematoma parafocale frontale sx;
Piccolo ematoma sottodurale con associati segni di emorragia subaracnoidea alla convessità frontale omolaterale che hanno causato un marcato incremento dei segni edemigeni con riduzione delle sulcature cerebrali e compressione ventricolare con deviazione della linea mediana
e comparsa di emorragia intraventricolare. Tale complesso quadro clinico ha determinato un progressivo incremento della pressione intracranica con progressiva riduzione della perfusione sanguigna cerebrale e quindi una condizione di ischemia cerebrale con successiva morte cerebrale”.
Pertanto, concludevano i CCTTUU “il trauma contusivo cranio encefalico è stato sicuramente l'unico ed esclusivo evento che ha determinato il danno cerebrale e conseguentemente la morte del sig.
”. Pt_3
Non è fuor d'opera sottolineare, infine come, a fronte di tale quadro, non potrebbe affermarsi che il comportamento del paziente abbia inciso in modo autonomo e determinante sulla verificazione dell'evento, trattandosi di soggetto in particolari condizioni di salute psico fisica sul quale la struttura sanitaria aveva un rafforzato obbligo di vigilanza e ben poteva prevedere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, un comportamento non aderente alle ripetute indicazioni offerte.
Accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per ascrivere la responsabilità dell'evento alla struttura sanitaria, occorrerà ora passare alla valutazione della sussistenza di conseguenze dannose nella sfera giuridica dell'odierna attrice ed alla loro quantificazione.
È ormai giuridicamente assodato il principio per cui la lesione del vincolo affettivo consistente nel dolore subito dalla perdita del parente vada risarcita.
Emblematica, sul punto, è stata la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 14655/2017, ha ribadito il principio secondo cui “in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo pagina 11 di 13 familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione
e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”.
Si tratta del c.d. danno da perdita del rapporto parentale consistente nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e/o dalla definitiva preclusione alle reciproche relazioni interpersonali.
Per pacifica giurisprudenza l'esistenza di uno stretto legame – quale quello matrimoniale - induce a ritenere, presuntivamente – e salvo prova contraria che, nel caso di specie non è stata fornita – un'importante compressione della sfera non patrimoniale del congiunto a seguito del decesso del marito. Rientra, infatti, nelle comuni nozioni di esperienza che alla morte di un marito consegue un danno non patrimoniale dalle diverse sfaccettature che va risarcito sia nella componente di danno attuale che in quella di danno futuro e preventivabile.
Passando alla quantificazione, ritiene questo giudice che, in omaggio al più recente (e condivisibile) orientamento della Suprema Corte - in base al quale “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre
l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021;
Cass. 26300/2021) – di dover liquidare il danno da lesione del rapporto parentale in base ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel 2024.
Ed infatti, l'esistenza di (maggiormente) stringenti limiti entro cui l'equità del giudice può esplicarsi, consente di valorizzare gli aspetti del rapporto effettivamente esistenti, adattando in maniera più puntuale il risarcimento al caso di specie. Si è passati da una forbice di importi da sempre utilizzata nelle precedenti tabelle, fino al 2021, con un valore medio e uno massimo ad un nuovo sistema di calcolo parametrato a diversi “valori a punto”, prevedendosi una distribuzione dei punti in base ai pagina 12 di 13 parametri specificamente indicati nelle medesime tabelle. Pertanto, ad ogni parametro è stata assegnata una scala di punti, la cui somma andrà poi moltiplicata per il “valore punto” al fine di giungere alla complessiva liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Vengono in rilievo, quali parametri, l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di altri soggetti nel nucleo familiare e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto.
Trasponendo i citati criteri al caso che ci occupa, tenuto conto del rapporto di coniugio tra la vittima e l'odierna attrice, dell'età degli stessi (al momento del fatto), della convivenza e della presenza di altre due figlie nel nucleo familiare (come risultante dalla dichiarazione di successione) si ritiene equo liquidare all'attrice la complessiva somma di euro € 304.000,00, somma già rivalutata. Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia. Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione, sarà necessario
“devalutare” la somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712).
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte attrice.
Allo stesso modo, le spese di CTU andranno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice ZA TI, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1505 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare, a titolo di danno per CP_1 lesione del rapporto parentale in favore dell'attrice la complessiva somma di euro 304.000,00, somma già rivalutata, oltre interessi come spiegato in parte motiva;
- condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella CP_1 somma complessiva di € 18.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte CP_1
Ascoli Piceno, 17 dicembre 2025
Il Giudice
ZA TI
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