Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 4285/2020 R.G.
promossa da
C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
PERUGIA elettivamente domiciliato ex lege in Perugia Via degli Offici 14
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DELFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA F. GIORDANI 42 NAPOLI
OPPOSTO
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio Avv.ti Giuliano Rocchi e Benito De
Simone elettivamente domiciliata in Perugia Via A. Cotani n. 106
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1
Con atto introduttivo il Ministero-opponente ha precisato le seguenti conclusioni:
“previa autorizzazione dell'Amministrazione alla chiamata in causa della ditta con sede in Perugia, in accoglimento della presente opposizione, Controparte_3
revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando -in via principale non dovute le somme ivi indicate stante la perdurante inesigibilità del credito;
- in subordine, ove risulti venuta meno la causa di legittima sospensione del pagamento della somma recata in decreto ingiuntivo, o comunque all'esito della decisione sulla controversia tra appaltatore e subappaltatore relativa alla regolare esecuzione dei lavori di cui alla fattura di contestata, dichiarare creditore di tale somma CP_3
CP_ alternativamente l'odierno opposto o la in ogni caso escludendo la CP_3
debenza degli interessi legali fino alla data della decisione di tale controversia;
inoltre in accoglimento della domanda riconvenzionale condanni l'opposto a rifondere all'Amministrazione la somma di euro 13.097,70 se del caso (ove la stessa risulti effettivamente titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto) statuendo la compensazione parziale delle due poste creditorie reciproche;
in ogni caso con vittoria di spese e condanna di parte opposta ex art. 96 comma 2 cpc per le ragioni illustrate in narrativa”.
Con comparsa costitutiva il Curatore del fallimento, quale parte opposta, ha precisato le seguenti conclusioni:
“In via principale A) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ivi opposto n. 1419/2020 del 3.9.2020, non essendo l'opposizione sorretta né da gravi motivi né da fumus boni juris né da periculum in mora e non essendo fondata su prova scritta o di pronta soluzione ai seni dell'art. 648 c.p.c.; B) in via subordinata, senza alcuna forma di acquiescenza alle infondate contestazioni di controparte, concedere quanto meno la parziale esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1419/2020 relativamente all'importo di € 9.902,30; C) nel merito: respingere l'opposizione proposta perché integralmente infondata in fatto e diritto;
D) respingere la domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto inammissibile e/o improponibile per
2 le considerazioni svolte al paragrafo IV della presente comparsa;
E) respingere la domanda di compensazione parziale formulata da controparte in via subordinata per i motivi indicati al paragrafo IV;
F) dichiarare in ogni caso la propria incompetenza funzionale in favore della competenza del Tribunale fallimentare di Napoli;
G) dichiarare infine prescritta ai sensi dell'art. 1667, co3. C.c. la domanda di controparte relativa al risarcimento dei danni;
H) condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari di giudizio ex art. 96,co.2, c.p.c. in ragione della temerarietà dell'opposizione”.
Con comparsa costitutiva del 12.5.21, il terzo evocato
[...]
ha precisato le Controparte_5
seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto di credito della società
[...]
per la somma di € 15.979,19 e che Controparte_5
tale somma deve esserle corrisposta direttamente dal
[...]
Controparte_6
anche in forza della autorizzazione di cui al provvedimento del 6.3.2020, prot.
[...]
4815, del Controparte_6
a firma del R.U.P. Dott. Ing.
[...] [...]
e come da fattura n. 2FE del 20.3.2020. Con vittoria integrale di anticipazioni e Per_1 competenze professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 27.6.2 con cui il
MINISTERO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1419/20 emesso dal
Tribunale di Perugia in data 3.9.20 in favore del Controparte_1
per complessivi € 28.353.65 oltre IVA, accessori e compensi di monitorio.
[...]
L'importo sotteso dal monitorio ha avuto ad oggetto la somma di € 23.000.00 oltre IVA quale credito di cui alla fattura n. 8/PA del 19.06.2017 giusta certificato di pagamento n. 2 allegato al procedimento speciale oltre all'importo di € 5.353.65 a titolo di interessi moratori
3 calcolati alla data del presente ricorso secondo il calcolo di cui al paragrafo 3.3) del ricorso per decreto ingiuntivo sino al 21.5.2020.
In seno al procedimento monitorio la curatela fallimentare ha prodotto i seguenti documenti:
1. contratto d'appalto rep. n.450 del 26.11.2015; 2. accordo quadro rep. n. 505 del
18.04.2014; 3. certificatidi pagamento nn. 1-2-3; 4. bonifici attestanti l'integrale pagamento dei certificati nn. 1 e 3; 5. fattura n. 8/PA del 19.06.2017 relativa al certificato n.2; 6. pagamento in acconto del 14.08.2017 su fattura n.8/PA;
7. sentenza n. 37 datata 11.3.19 del Tribunale di Napoli, Sez. fallimentare;
8. diffida del Controparte_1
19.03.2020; 9. nota prot. n. 6325 del 02.04.2020; 10. nota Controparte_7
22.04.2020. Controparte_1
Con atto di oppozione il MINISTERO ha precisato le suesposte conclusioni ed ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
Dopo la consegna dei lavori l'esecutrice chiedeva l'autorizzazione, ex art. 118 TU
163/2006, a subappaltare delle lavorazioni edili, per l'importo di euro 85.321,86, alla
[...]
con sede in Perugia. Controparte_2
Il subappalto veniva autorizzato dall'Amministrazione in data 8/7/2016 e nell'atto di autorizzazione l'Amministrazione espressamente optava per uno dei due sistemi di pagamento previsti dall'art. 118 comma 3 predetto escludendo la modalità del pagamento diretto al subappaltatore.
Successivamente la emetteva in data 28/2/2017 la fattura 1/17 per l'importo CP_8
di euro 23.000,00 relativa al saldo dei lavori eseguiti prima della cessazione del 3/12/2006
e la trasmetteva all'Amministrazione chiedendone il pagamento diretto ma contestualmente il comunicava all'Amministrazione di non avere provveduto al pagamento Controparte_1 della fattura della subappaltatrice contestando l'irregolare esecuzione dei lavori in questione.
L'Amministrazione sospendeva il pagamento della somma di euro 23.000 (stralciandola dalle ulteriori somme dovute all'appaltatore, che venivano pagate allo stesso) ai sensi dell'art. 170 DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice Appalti).
Di qui il pagamento parziale del certificato n. 2/2017 su cui si fonda il decreto ingiuntivo qui opposto, decurtato proprio della somma di euro 23.000. Nelle more di detta sospensione con sentenza 11/3/19 veniva dichiarato dal Tribunale di Napoli il appaltatore e la subappaltatrice nel maggio 2019 proponeva, Parte_2
4 ex art. 93 l.f., istanza di ammissione al passivo che il GD rigettava con decreto del
27/6/2019.
La subappaltatrice non proponeva opposizione avverso detto decreto ma CP_5
tornava a sollecitare il pagamento diretto del proprio credito da parte dell'Amministrazione invocando la disposizione dell'art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016 che inizialmente l'Amministrazione riteneva conferente alla fattispecie.
Contestualmente si evidenziava un credito dell'Amministrazione nei confronti del
Sempre collegato ai lavori de quibus e in particolare originato dalla Controparte_1 esecuzione in danno, che l'Amministrazione aveva dovuto commissionare alla impresa per porre rimedio alle anomalie del sistemasorveglianza della Caserma CP_9 realizzato dal nel contesto dell'appalto de quo. Tale credito di euro Controparte_1
13.097,70 veniva richiesto al che, anche in questo caso, non dava alcun Controparte_1
riscontro.
Il MINISTERO ha eccepito la inesigibilità del credito azionato ed ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta subappaltatrice al fine renderle CP_3
opponibile la sentenza che eventualmente all'esito di questo giudizio dichiari dovuta la somma in questione al Fallimento della ditta appaltatrice, all'evidente fine di evitare una duplicazione di pagamenti da parte dell'Amministrazione.
Ha contestato l'evidente infondatezza della pretesa relativa agli interessi moratori atteso che in costanza di efficacia del provvedimento di sospensione ex art. 170 TU Contratti non è ravvisabile alcun ritardo dell'Amministrazione.
Ha ribadito le conclusioni anche in riferimento alla proposizione della spiegata domanda riconvenzionale sul seguente presupposto:
In ogni caso si propone domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro
13.097,70 relativa ai lavori resi necessari per procurare il funzionamento del sistema di sorveglianza della Caserma. All'esito dei lavori oggetto dell'appalto in questione, il responsabile del procedimento segnalava al appaltatore (v. nota 23/7/2018, CP_1
n. 15505).
Ha allegato n. 9 documenti.
Con comparsa costitutiva del 12.5.21 società chiamata in Controparte_10
giudizio dal ha ribadito le predette conclusioni ed ha illustrato le ragioni CP_6
fondanti la propria difesa.
In particolare, ha dato atto di quanto segue:
5 1) Il Direttore dei lavori, a seguito di sopralluogo in data 21.7.2017, accertava che i lavori erano regolarmente eseguiti dalla impresa e li quantificava in € CP_11
13.097,70 di cui € 10.193,16 per lavori ed € 2.904,54 per costi della sicurezza. 2) Con la provveditoriale n. 2612 del 10.2.2020 veniva data comunicazione allo Controparte_1
e alla che si sarebbe provveduto, ai sensi dell'art. 105 comma 13
[...] CP_5 lett. B) del D.L. 50/2016, al pagamento diretto dell' dei lavori Parte_3 regolarmente eseguiti in regime di subappalto per l'importo di € 13.097,70, oltre IVA al
22%. 3) La società come indicato, accettava l'importo in Controparte_12
considerazione a saldo di ogni suo avere in relazione ai lavori eseguiti in regime di subappalto come determinato dal Direttore dei lavori. 4) Tutto ciò nonostante,
[...]
non faceva pervenire al alcuna fattura quietanzata della Controparte_1 CP_6
società 5) Conseguentemente, al fine di pagare direttamente la società CP_5
chiamata in causa, il Responsabile del Procedimento Ing. autorizzava la Persona_1
stessa alla emissione di fattura per un importo complessivo Controparte_12 di € 15.979,19 (doc. 4)
Ha allegato n. 4 documenti.
La prima udienza di comparizione e trattazione è stata differita al 12.5.21 con decreto ex art. 158-bis n. 5 c.p.c..
Con ordinanza del 13.5.21, a scioglimento della riserva di cui alla prima udienza, il
Giudice Dott.ssa Di Maria ha assegnato alle parti il triplo termine di cui all'art. 183, c.
6° c.p.c. ed ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio.
Con successiva ordinanza del 13.1.22 il Giudice ha evidenziato l'irrilevanza delle prove orali ed ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il predetto provvedimento il Giudice aveva ritenuto la causa matura per la decizione sulle base della seguente argomentazione:
“tenuto conto che la stazione appaltante e l'appaltatrice avevano concordato che l'appaltatrice sub-appaltasse alcuni lavori a optando per Controparte_12 il pagamento da parte dell'appaltatrice eseguite dalla sub-appaltatrice come previsto dall'allora vigente art. 118 del vecchio codice appalti;
tenuto conto che in forza di detta disposizione, qualora l'appaltatrice non avesse trasmesso all'appaltante le fatture della sub-appaltatrice quietanzate entro i successivi venti giorni, l'appaltante avrebbe potuto sospendere il pagamento successivo;
6
considerato che
non è contestato il fatto che dette fatture quietanzate non siano state trasmesse e che ne sia derivata la sospensione del pagamento successivo, con conseguente mancata corresponsione della somma di € 23.000,00 (dalla committente alla appaltatrice) ritenuto, alla luce di tale ricostruzione, di non dover ammettere in ordine alle richieste di parte opposta”.
Con successiva ordinanza, questo giudice onorario, ha disposto (ex officio)
l'interrogatorio non formale delle parti (ex art. 117 c.p.c).
A seguito dei rinvii è stata fissata successiva udienza volta a consentire alle parti la soluzione alternativa della lite il cui esito, tuttavia, non ha trovato riscontro.
In seno all'udienza del 8.5.23 le parti hanno cercato nuovamente di raggiungere un accordo. In data 17.12.24 le parti hanno precisato le conclsuioni e la causa è stata trattnenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è improcedibile e infondata e va, pertanto, respinta.
Va, innanzitutto, sgombrato il campo dalla eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta (Fallimento) relativamente alla questione di “incompetenza funzionale in favore della competenza del Tribunale fallimentare di Napoli”.
La questione -nei termini in cui è stata posta- è priva di previo e va respinta.
Questo giudice onorario ha ritenuto che le domande aventi ad oggetto i crediti vantati nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura fallimentare riguardano questioni concernenti il rito che, tuttavia, trascendono i profili della mera
“competenza”.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito. Pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (v. Cass. 16867/2011).
7
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto, in primo luogo, di inquadrare la questione sollevata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 118, c. 3° del D.lgs. 163/2006 -ratione temporis applicabile al caso in scrutinio- in ragione della eccezione di cui al brocardo exceptio inadimplenti non est adimplendum (ex art. 1460
c.c.) con cui il Ministero-opponente ha inteso paralizzare la pretesa monitoria della
Curatela fallimentare.
La disciplina afferente le sorti dei contratti pendenti a seguito del fallimento fa riferimento alla normativa antecedente alla introduzione del Codice della Crisi e della
Insolvenza (Dlgs 83/22) e ricade, pertanto, sotto l'egida del R.D. 16.3.1942 n. 267.
In secondo luogo, il Tribunale ha dovuto scrutinare la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente ( ) nei confronti dell'opposta Curatela CP_6
fallimentare in base alla duplice richiesta di cui la prima riflette l'accertamento negativo del credito e la seconda la condanna alternativa alla compensazione in ragione del paventato controcredito.
Il tenore delle due domande è il seguente:
“in via principale dichiarare non dovute le somme ivi indicate stante la perdurante inesigibilità del credito;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condanni l'opposta Curatela a rifondere all'Amministrazione la somma di euro 13.097,70 se del caso (ove la stessa risulti effettivamente titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto) statuendo la compensazione parziale delle due poste creditorie reciproche”. Il tema ha riguardato anche la paventata esclusione degli interessi moratori pretesi dalla curatela nei confronti della P.A. con il monitorio indicato in atti.
Quanto alla prima domanda, il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi dell'opponente giacchè il contenuto della spiegata riconvenzionale (afferente il tema di cui all'art. 118
c. 3° DLGS 163/2006) trova cittadinanza unicamente nei casi in cui le imprese risultano
“in bonis”.
Nel caso in esame, invero, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della impresa-affidante con sentenza n°37 in data 11.3.19. Controparte_1
8 Pertanto, a seguito del fallimento e ai sensi dell'art.72 L.F., il contratto in contesa deve considerarsi sciolto con l'ovvia conseguenza di ritenere infondata la spiegata riconvenzionale nella parte in cui il Ministero ha chiesto di dichiarare “in via principale non dovute le somme ivi indicate stante la perdurante inesigibilità del credito”.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, dà contezza alla suesposta argomentazione sulla base del principio alla stregua del quale
“il meccanismo del D.lgs. n. 163 del 2006, ex art. 118, comma 3 - riguardante la sospensione dei pagamenti della stazione appaltante in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi, alla luce della successiva evoluzione della normativa di settore, calibrato sull'ipotesi di un rapporto di appalto in corso con un'impresa in bonis, in funzione dell'interesse pubblico primario al regolare e tempestivo completamento dell'opera, nonchè al controllo della sua corretta esecuzione, e solo indirettamente a tutela anche del subappaltatore, quale contraente "debole", sicchè detto meccanismo non ha ragion d'essere al momento in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto di opera pubblica si scioglie”
(v. SS.UU. 5685/20, p. 3, e Cass. 33350/2018). CP_13
In secondo luogo, i principi invocati hanno reso possibile affermare la improcedibilità della seconda richiesta di cui alla spiegata domanda riconvenzionale del CP_6
giacchè la Cassazione testè indicata ha, altresì, aggiunto che
“in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale come tutti gli altri, nel rispetto della par condicio creditorum”.
Tale incipit ha consentito, altresì, di ritenere improcedibile la domanda riconvenzionale del avente ad oggetto CP_6
“la condanna della parte opposta (Curatela) a rifondere all'Amministrazione la somma di euro 13.097,70 se del caso (ove la stessa risulti effettivamente titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto) statuendo la compensazione parziale delle due poste creditorie reciproche”.
9 L'improcedibilità discende dalla applicazione al caso in esame degli artt. 52 e 93 L.F..
Tali disposizioni di legge hanno consentito a questo giudice di ritenere devoluta alla trattazione esclusiva del TRIBUNALE -SEZIONE FALLIMENTI- di NAPOLI
l'accertamento complessivo di tutti i crediti vantati nei confronti della società in fallimento.
Il rito ordinario va, pertanto, censurato in ogni stato e grado del giudizio anche “ex officio” in quanto diverso da quello imposto dal Legislatore con il R.D. n.167/42.
Il predetto argomento ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza delle, SEZIONI
UNITE della Cassazione: “…una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda litis ingressus impediens, concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, comma 1, c.p.c. (nella sua formulazione in vigore dopo il 30 aprile 1995), può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass. SSUU 23077/2004).
Inoltre, “il sopravvenuto fallimento di una delle parti creava un principio di rito più che di competenza e, più esattamente, determinava l'improcedibilità delle domande per la necessità della loro concentrazione presso il giudice investito della procedura concorsuale". 435 Dichiarazione che va emessa prima e indipendentemente dal rilievo di una eventuale incompetenza (Cass., SSUU 21500/2004, in Corriere del merito,
2005, p.53, nota di ). Per_2
Per identità di ragioni e di argomentazioni anche la domanda del terzo evocato in giudizio è risultata improcedibile.
Il terzo ha chiesto “l'accertamento e la declararoria del diritto di credito della società
per la Controparte_5
10 somma di € 15.979,19 e che tale somma deve esserle corrisposta direttamente dal
Controparte_6
anche in forza della autorizzazione di cui
[...]
al provvedimento del 6.3.2020, prot. 4815, del
[...]
Controparte_6
a firma del R.U.P. Dott. Ing. e come da fattura n. 2FE del
[...] Persona_1
20.3.20”.
Corre obbligo osservare che, ai sensi dell'art. 115, c.1 c.p.c., deve ritenersi pacifica la circostanza in ragione della quale il ha omesso tempestivamente Controparte_14
di impugnare il provvedimento di esclusione del credito dal passivo fallimentare della società affidante ( ). Parte_4
Va, pertanto, precisato che la contestazione del terzo è qualificabile alla stregua della mera genericità atteso che la specificità può dirsi tale solo se essa contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Da tali premesse discende un ulteriore corollario alla stregua del quale CP_5
avrebbe dovuto impugnare l'esclusione della domanda di ammissione al passivo nelle forme e nei modi di legge (art. 99 L.F.) trattandosi di crediti derivanti da inadempimento contrattuale insorti prima del fallimento (sent. 37 datata 11.3.19).
Difatti, il contratto n. 450 - richiamato dal terzo nella fattura n°F2E/20 - fa espresso riferimento al rapporto insorto con la con la società fallita in data 26.11.2015.
La domanda del terzo subisce, dunque, la obbligatoria attrazione alla cognizione del Tribunale Fallimentare in forza della “vis actractiva” sancita dall'art. 24 L.F. alla stregua del quale “Il concetto di azione che deriva dal fallimento deve essere interpretato nel senso che il legislatore ha voluto attrarre alla competenza del Tribunale fallimentare tutte le azioni che originano dalla dichiarazione di fallimento o che, in conseguenza dell'apertura della procedura concorsuale, subiscono un mutamento strutturale, in relazione alla causa petendi e/o al petitum, attesa la necessità di realizzare “l'unità dell'esecuzione sul patrimonio del fallito” e, quindi, di concentrare queste azioni dinanzi al medesimo Tribunale (v. Trib. Napoli Nord sez. III,
11 11/01/2018), persino, ammettendo la chiamata di terzo all'interno del procedimento di ammissione del credito (v. Trib. GD Piacenza, 14.7.20).
Questo giudice onorario ribadisce che la contestazione del terzo non sorretta da specifica allegazione/prova deve essere processualmente equiparata alla contestazione generica poiché tale contegno processuale deve essere configurato, alla stregua del condivisibile orientamento della Cassazione, quale comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cass. 10031/2004).
Va rilevato, infine, che la diversa domanda formulata dal Curatore fallimentare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è risultata priva di pregio.
Se, per un verso, è incontestabile che i danni risarcibili sono di qualsiasi tipo (lucro cessante e danno emergente), per un altro verso, è necessario che essi risultino legati da un nesso eziologico al comportamento processuale della parte attrice (Cass. 2694/81).
Il nesso causale materiale non è una prova, ma una relazione logica senza la quale la domanda ex art. 96 c.p.c. rimane fuori dal suo alveo.
Le richieste istruttorie versate in atti non hanno evidenziato riferimenti probatori inequivoci in base ai quali ritenere sufficientemente allegata la sussistenza del rilevante nesso eziologico.
Del resto, l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non
è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento giuridico (Cass. 3376/16 e Cass.
21570/10.
E' apparsa, invece, preponderante la pienezza delle risultanze probatorie documentali offerte dalla Curatela fallimentare. Tale riscontro probatorio ha reso, per un verso, fondata la pretesa monitoria e, per un altro verso, ha consentito di ritenere provato il diritto di credito azionato a seguito della cognizione piena di cui al processo in epigrafe.
Ciò vale sia in relazione alla sorte capitale che agli interessi moratori di cui al Dlgs
231/02 calcolati sino al 21.5.2020 ed anche successivamente ossia sino all'effettivo soddisfo atteso l'orientamento condivisibile delle Sezioni Unite della Cassazione (SSUU
35092/23) che ha inglobato le prestazioni eseguite nel novero delle cd. “transazioni
12 commerciali” ai fini, altresì, del legittimo riconoscimento della richiesta degli interessi moratori anche nei confronti della P.A.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa dell'opposto ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove
Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori minimi inderogabili di cui al nuovo regime tariffario per via della infondatezza relativa alla sola domanda formulata dal ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed anche CP_1
per la ridotta attività istruttoria limitata alla sola produzione documentale.
Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite (v. Cass. 23123/19).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
DICHIARA la domanda del terzo improcedibile;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1419/20 emesso dal Tribunale di Perugia il
3.9.20 e, per l'effetto,
CONDANNA parte opponente ed il terzo al pagamento, in solido tra loro, dei compensi di avvocato, in favore del Controparte_1
, che liquida in € 2.540,00 oltre 15% TF, iva e cap.
[...]
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia 24 marzo 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
13 14