TRIB
Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1577/2023
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del giudice Paola
Irene Calastri;
esaminati gli atti della procedura R.G. n. 1577/2023, introdotta da C.F.: Parte_1
; C.F._1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che parte ricorrente si trova dal 1° dicembre 2022 (data della domanda amministrativa) nelle condizioni sanitarie proprie della seguente prestazione:
- indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80.
Condanna l' al pagamento alla parte ricorrente delle spese della procedura che liquida in CP_1 complessivi € 1.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Sassari, 11/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del giudice Paola
Irene Calastri;
esaminati gli atti della procedura R.G. n. 1577/2023, introdotta da C.F.: Parte_1
; C.F._1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che parte ricorrente si trova dal 1° dicembre 2022 (data della domanda amministrativa) nelle condizioni sanitarie proprie della seguente prestazione:
- indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80.
Condanna l' al pagamento alla parte ricorrente delle spese della procedura che liquida in CP_1 complessivi € 1.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Sassari, 11/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri