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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/09/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2685 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA PASSO SAN BERNARDINO 83036 MIRABELLA ECLANO presso lo studio dell'Avv.PASQUALE PENNA e Fiorenzo Morella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. DI MATTEO ERMILINDA, ed elettivamente domiciliato\a in PIAZZA ROMA PEDIMONTE MATESE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/06/2024 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di aver Controparte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente, presso la sede operativa sita in Flumeri (AV) alla Via Fondo Valle Ufita, dal 10.01.2022 al 10.01.2024, data in cui veniva licenziato per inidoneità fisica;
di aver svolto fino alla data del 15.02.2023, in maniera continuativa ed esclusiva la mansione di “verniciatore”; che in data 15.02.2023, la società gli Controparte_1 comunicava l'assegnazione quale “addetto all'area montaggio sub.
1 Art. 3 titolo II del Contratto nazionale Collettivo” a partire dalla data 15.02.2023, in via temporanea in quanto legata a novazioni organizzative;
che in data 28.06.2023, all'esito della visita del medico del lavoro del 18.02.2023 che lo aveva ritenuto idoneo alla mansione di verniciatore con prescrizioni e limitazioni temporanee per mesi 3 (mansioni che non prevedessero l'utilizzo di DPI per l'apparato respiratorio) chiedeva di essere riassegnato alle originarie mansioni di verniciatore;
che la resistente rispondeva di averlo mantenuto nella mansione di addetto allestimento A1 per tutelare la sua salute;
che con nuova comunicazione a mezzo pec del 25.07.2023, chiedeva una nuova visita medica per accertare l'idoneità alla mansione specifica;
che in data 23.09.2023 veniva sottoposto a visita di idoneità alla mansione specifica di verniciatore e giudicato inidoneo permanentemente dal medico del lavoro;
che in data 02.10.2023 veniva sottoposto a visita per l'idoneità a mansione specifica e veniva dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni specifiche di: Addetto saldo carpentiere, Addetto montaggio impianti, Addetto magazzino;
che presentava in data 11.10.2023 ricorso all'ASL di Avellino avverso tali valutazioni e, all'esito dell'istruttoria, veniva confermato il giudizio del medico competente, tranne per la mansione Addetto magazzino M12, per la quale veniva riteneto “IDONEO CON LIMITAZIONI DI EVITARE USO DELLA PISTOLA CHIODATRICE E DEL MULETTO, EVITARE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI CON CP_2
MAGGIORE DI 0,85 E CONSENTIRE DI ALTERNARE LA POSIZIONE ERETTA CON QUELLA ASSISA”; che in data 10.01.2024, la datrice notificava lettera di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, con effetto immediato, per giustificato motivo oggettivo, adducendo di non poterlo utilizzare in magazzino, stante le limitazioni, e di non avere altra posizione lavorativa disponibile;
che impugnava il licenziamento;
che, in realtà, le limitazioni erano compatibili con l'attività del magazzino atteso il fatto che il DVR prevedeva per gli addetti al magazzino della di età compresa tra 18 e 45 anni la Controparte_1 movimentazione manuale di carichi con NIOSH inferiore a 0,85 e quanto alle altre limitazioni, all'interno dell'elenco dei compiti previsti per la mansione di addetto al magazzino, comapriva anche
“Catalogazione materiali e stoccaggio”; “Gestione ordinaria del magazzino”; “Trasporto materiale su linea di produzione” ovvero compiti di mera organizzazione del magazzino che non richiedevano un grande impegno fisico, né esposizione a vibrazioni e consentivano di alternare la posizione eretta con quella assisa;
che anche la
2 mansione “Trasporto materiale su linea di produzione”, a mano o mediante transpallet elettrico, non esponeva a vibrazioni;
che all'interno del magazzino vi era un locale di approvvigionamento e distribuzione di DPI, abbigliamento, attrezzature varie ed altro, mansione compatibile con le limitazioni;
che, in ogni caso, la società resistente non aveva offero adeguata prova di aver assolto all'obbligo di repêchage e che vi erano mansioni equivalenti compatibili con le sue condizioni di salute quali ADDETTO PULIZIE M018, ADDETTO AL COLLAUDO VEICOLI SU PISTA E STRADA M05, ADDETTO ALLA PORTINERIA M015, ADDETTO PREPARAZIONE A M02 – ADDETTO CP_3
MONTAGGIO IMPIANTI M03 - ADDETTO CP_4
IMPIANTI M04, ADDETTO CP_5 CP_4
ALLESTIMENTI M07 - ADDETTO PREPARAZIONE ALLESTIMENTO M08; che, in ogni caso, il provvedimento espulsivo era affetto da vizio di motivazione per palese carenza di specificità dei motivi. Concludeva chiedendo “I) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente sig Pt_1 per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti ai punti 16) e 19)
[...]
e, per l'effetto, ordinare alla resistente Controparte_1 di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché
[...] condannare la resistente società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.742,72, corrispondente al periodo dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per l'intero periodo;
II) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente sig. Pt_1 per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti ai punti 16) e 19)
[...]
e, per l'effetto, condannarela resistente Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente sig. di
[...] Parte_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.742,72, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; II) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente sig. per i motivi in fatto ed in diritto sopra Parte_1 esposti ai punti 17) e 20) e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
3 sig. di un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale, di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.742,72, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; III) Vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Regolarmente costituita Controparte_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Evidenziava la circostanza che l'unica mansione per la quale il era stato ritenuto idoneo con limitazioni era quella del Pt_1 magazzino e che al magazzino erano destinati n. 39 dipendenti, di cui n. 7 invalidi e n. 6 iscritti alle liste categorie protette, ma per le attività da svolgere era previsto l'uso di “carrello elevatore elettrico, Transpallet elettrico, Carro ponte, Grù a bandiera, Gruetta (Capretta), Transpallet a forche corte con sollevatore, Scala, Cutter” per le quali il ricorrente mancava di abilitazione specifica per la conduzione del transpallet elettrico, per il transpallet a forche corte con sollevatore, nonché del patentino per l'uso del carrello elevatore elettrico, per il carro ponte, per la conduzione della gru a bandiera e per la gruetta;
che, in ogni caso, le mansioni previste in magazzino erano incomaptibli con le limitazioni perchè comportavano esposizione a vibrazioni e stazione eretta oltre che esposizione, come da DVR a pag. 112 a "microclima sfavorevole, polveri/bronco irritanti durante il normale lavoro"; che la mansione di addetto alla pulizie, come da DVR, era incompatibile perché prevedeva "trasp. Carichi > 3 kg (metodo NIOSH – UNI ISO 11228-1) - polveri/bronco irritanti durante il normale lavoro"; che per altre mansioni, venivano richeste specifiche competenze (addetto collaudo veicoli su pista e strada M05) che per le mansioni M02, M04, M07 e M08 valevano tutte le mancate abilitazioni e formazioni oltre che esposizioni a vibrazioni, sovraccarico biomeccanico arti superiori, postura eretta prolungata;
che, quanto alla portineria, i posti disponibili erano già coperti da n. 8 dipendenti, di cui n. 4 invalidi e n. 3 iscritti alle categorie protette. Concludeve chiedendo "Rigettare integralmente il ricorso del sig.
ed accertare la validità, la legittimità e l'efficacia del Parte_1 licenziamento e per l'effetto rigettare la richiesta reintegra e tutte le relative conseguenze economiche;
2. Rigettare la richiesta tutela reintegratoria sulla eventuale violazione dell'obbligo di repêchage in quanto è pienamente provato che la Società ha tentato un ricollocamento, assolvendo ai suoi obblighi;
4 Rigettare in ogni caso la richiesta tutela reintegratoria sulla eventuale violazione dell'obbligo di repêchage per effetto della pronuncia delle Corte Costituzionale;
4. Rigettare la domanda subordinata di cui al n. II) e, per l'effetto della declaratoria di legittimità ed efficacia del licenziamento, rigettare la richiesta di pagamento di un'indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità;
5. Rigettare la domanda ulteriormente gradata dal lavoratore di cui al n. II) al pagamento in favore del ricorrente sig. di Parte_1 un'indennità, di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità;
6. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite". Ammessa ed espletata prova testi, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La controversia ha ad oggetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero inidoneità fisica alle mansioni.
Parte ricorrente contesta, innanzi tutto, il fatto che, con le limitazioni di cui al giudizio di idoneità con riferimento alla mansione di Addetto magazzino M12 (“IDONEO CON LIMITAZIONI DI EVITARE USO DELLA PISTOLA CHIODATRICE E DEL MULETTO, EVITARE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI CON NIOSH MAGGIORE DI 0,85 E CONSENTIRE DI ALTERNARE LA POSIZIONE ERETTA CON QUELLA ASSISA”), vi sarebbero stati compiti relativi alla mansione compatibili con il giudizio di idoneità.
In secondo luogo che non sarebbe stato assolto l'obbligo di repechage, in presenza di ulteriori mansioni quali ADDETTO M018, Per_1
ADDETTO AL COLLAUDO VEICOLI SU PISTA E STRADA M05, ADDETTO ALLA PORTINERIA M015, compatibili con lo stato di salute.
Ciò premesso e con riferimento a dette argomentaizoni occorre, innanzi tutto valutare l'esito della prova orale quanto al primo profilo di impugnazione.
Il teste , dipendente della Testimone_1 [...]
dal 01 gennaio 2015 e all'attualità, ha Controparte_1
5 dichiarato: “Ho conosciuto il perché, quando ha Pt_1 cominciato il suo rapporto di lavoro nel settembre 2021, io mi sono occupato di fargli l'informazione ai sensi dell'art.36 ovvero i rischi della sua attività, i DPI da utilizzare, l'organigramma della sicurezza e l'organizzazione del lavoro.
ADR E' stato assunto come addetto alla verniciatura, in particolare carteggiatura pezzi in cabina;
per motivi di salute per circa tre mesi, se non erro, è stato addetto ai montaggi degli allestimenti interni.
ADR Dopo questo periodo, non l'ho più visto in azienda perché ha alternato periodi di lavoro a periodi di malattia;
ADR Ho seguito la pratica di malattia professionale attivata dal nel senso che io ho compilato il questionario INAIL, e Pt_1 ho visto che risultava svolgere sempre la mansione di verniciatura. Mi risulta che l' non ha riconosciuto la malattia professionale;
CP_6
ADR Nel magazzino si svolge l'attività di verifica e controllo dei materiali pervenuti con restituzione di quelli difettati o di scarto, spedizione alla linee dei pezzi da montare da preparare in kit specifici. La competenza degli addetti è una competenza pratica acquisita con l'esperienza. Nel magazzino ci sono circa 38\39 addetti. Circa 10 persone si occupano della guida di carrelli semoventi con uomo a bordo (muletti), la guida di tali mezzi necessita di apposito patentino.
Non so se è in possesso di tale patentino”. Pt_1
dipendente di Testimone_2 Controparte_1
oggi da circa cinque anni e
[...] CP_7 all'attualità, ha dichiarato “ADR Ho conosciuto il ricorrente credo nel 2022\2023, non so essere più preciso.
ADR Inizialmente il si occupava di carteggiatura resine. Pt_1
Ricordo che ha avuto problemi di salute e contrasti con i capi e il team leader di quel reparto, e , nonché Persona_2 Persona_3 con il tecnologo che avevano modi intimidatori e Persona_4 sollevarono anche una contestazione al Tali Pt_1 comportamenti li avevano con la maggior parte del personale del reparto perché erano favoriti dalla vecchia azienda.
ADR A seguito di ciò il venne trasferito all'inizio sulla Pt_1 linea di montaggio, non ricordo esattamente la mansione che svolgeva, e poi venne licenziato.
6 ADR Non conosco i motivi esatti del licenziamento, mi sembra di ricordare che non c'era una mansione adatta al suo stato di salute.
ADR Io sono operaio sulla linea di montaggio. Mi occupo di allestimento.
ADR Non so quanto personale lavora nel magazzino. So che ci sono mansioni che prevedono la guida del muletto, gli uffici, e vedo gli operai del magazzino che vengono a rifornire la linea di materiale.
ADR Non ho mai visto come lavorano gli operai in magazzino, ci sono stato una sola volta durante il corteo di uno sciopero e ho visto le varie postazioni ma solo qualcuno lavorava. Ho avuto modo di vedere gli addetti al magazzino quando mi hanno portato materiali sulla linea.
La consegna avveniva mediante un mezzo elettrico e con consegna a mano nel senso che l'operaio prendeva il pezzo manualmente e lo consegnava a me o lo riponeva in una scaffalatura”. delegato FISMIC presso l'allora Parte_2
oggi , ha CP_1 Controparte_1 CP_7 dichiarato “Ho conosciuto il quando si è iscritto al mio Pt_1 sindacato, oggi non è più iscritto.
ADR Io lavoro nel reparto qualità e accettazione ma, nella mia qualità di delegato sindacale, ho girato i vari reparti.
ADR Io non ho assistito il in fase di licenziamento perché Pt_1 mi disse che aveva il suo avvocato.
ADR So che aveva avuto problemi di salute perché doveva avere un intervento al naso e suggerii di effettuare una visita medica straordinaria, all'esito della quale venne cambiato di reparto.
ADR Venne trasferito al montaggio. Il mi chiese come Pt_1 impugnare il giudizio di idoneità del medico competente e io gli dissi che andava impugnato nei trenta giorni come previsto dal decreto 81.
ADR Non so perché è stato licenziato.
ADR la mansione compatibile con lo stato di salute la decide il medico competente. Non conosco i referti del medico né le prescrizioni date al Pt_1
ADR Gli addetti al magazzino prelevano il materiale, se pesante, con il carrello ma per lo più a mano nel senso che gli operatori prendono i
7 particolari piccoli (viti, bulloni, cablaggi) e li mettono in un contenitore che poi viene portato sulle diverse postazioni della linea. Si tratta prevalentemente di un lavoro manuale.
ADR Quando arriva il materiale viene scaricato con il muletto e smistato, prevalentemente a mano o con l'utilizzo di un carrello, negli scaffali.
ADR Vi sono le preparazioni al banco ovvero la preparazione di componenti sui quali vengono fatti buchi o cablaggi o montaggio telecamera, che sono lavori che non richiedono un particolare impegno fisico e che, a mio giudizio, sono compatibili con stati di invalidità.
ADR Non so di preciso quante persone lavorano in magazzino, 30\50 credo, ognuno svolge la sua mansione ma quasi tutti svolgono mansioni manuali. Solo due persone portano solo il carrello nel senso che scaricano il materiale in arrivo e lo posizionano sugli scaffali con il carrello perché trattasi di materiale di grossa misura che non può essere trasportato a mano….. ADR In caso di cambio di mansione viene normalmente fatta la formazione, affiancando ad altro lavoratore.
ADR Non sono a conoscenza che il abbia una abilitazione Pt_1 alla conduzione dei traspallet e carrelli elevatori”.
dipendente Persona_5 Controparte_1
dal dicembre 2019, con mansione risorse umane, fino a settembre
[...]
2024 esclusivamente per lo stabilimento di Bologna, dal settembre 2024 di tutto il personale, ha dichiarato “ADR il veniva Pt_1 assunto come operaio di verniciatura, poi, per problemi di salute, sono state fatte variazioni sulle mansioni ed è stato spostato provvisoriamente sul reparto montaggio\allestimenti. Le mie conoscenze sono esclusivamente documentali…. ADR non ricordo le prescrizioni del non so dire se le sue condizioni erano Pt_1 compatibili con l'attività del magazzino”.
ADR Il magazzino ha la funzione di ricevere materiali dall'esterno e distribuirli nei vari reparti in quanto noi ci occupiamo di produrre autobus. I compiti dei magazzinieri sono di scarico materiali con mezzi meccanici e manualmente sui pezzi più piccoli e leggeri, carico degli stessi a sistema e collocazione in magazzino, quindi invio nei reparti a seconda del ciclo produttivo.
8 La movimentazione manuale avviene nei limiti previsti dal DVR, non ricordo qual è tale limite.
ADR Gli adetti al magazzino mi sembra siano 37\38, tutti operai tranne due che svolgono attività impiegatizia o di coordinamento. Credo che i posti del magazzino siano tutti occupati e lo fossero anche nel 2024. Le assunzioni vi sono state ma solo in produzione;
ADR Anche quando si usa il mezzo meccanico per lo spostamento di pezzi più leggeri, il carico a bordo e il posizionamento negli scaffali avviene anche manualmente. Nel magazzino c'è un area dove viene distribuito il materiale cosìdetto ausiliario, c'è una persona che si occupa solo di quello. I materiali distribuiti sono ad esempio trapano, catter, mascherina o tute, anche DPI ma non solo.
ADR Non so se l'addetto ha limitazioni alla mansione ma lo ritengo verosimile.
ADR Non c'è una persona che si occupa solo della catalogazione dei materiali, con tale denominazione si intende l'inserimento dei dati a sistema ma non è una mansione esclusiva, così come per la distribuzione della piccola utensileria metalica.
ADR Non so se il ha la patente che abilita alla guida del Pt_1 transpallet.
La prova orale, dunque, con specifico riferimento alle dichiarazioni della ha confermato che nel magazzino si svolgevano Per_5 mansioni diverse ovvero carico\ scarico materiali con mezzi meccanici o manualmente ma anche distribuzione di materiale cosìdetto ausiliario, cui era addetta una sola persona, quali trapano, catter, mascherina o tute, DPI.
I testi e onfermano Testimone_1 Parte_2 che gli operai del magazzino svolgono prevalentemente mansioni manuali mentre solo alcuni operano con l'uso dei mezzi meccanici.
Con riferimento al Magazzino il DVR relativo alla sede di Flumeri individua tra le “Situazioni pericolose” la “Esposizione a vibrazioni (sempre al disotto dei limiti di soglia giornaliera e settimanale.- Movimentazione manuale dei carichi - Postura eretta prolungata”. Quanto alla movimentazione carichi prevede per “MASCHI tra 18 e 45 anni 2 < 0,85”.
9 Dall'”estrazione dipendenti” prodotto dalla resistente, emerge che gli addetti al magazzino sono in numero di 39 di cui 7 invalidi e n.7 appartenenti a categorie protette ex art.18; risultano, inoltre, 6 addetti alle pulizie di cui 1 invalido e 3 appartenenti a categorie protette e 8 addetti alla portineria di cui 4 invalidi e 2 appartenenti a categorie protette.
Dall'organigramma emergono i nominativi di 23 dipendenti addetti al magazzino di cui tre addetti al trasporto, i rimanenti ad accettazione\ubicazione e prelievi e uno solo al Magazzino ausiliari.
Ciò posto appare evidente che l'attività del magazzino, implicando prevalentemente il prelievo e posizionamento di materiali, comporta l'esposizione a vibrazioni, nell'ipotesi di uso dei mezzi meccanici o sparachiodi, la movimentazione di carico, in ipotesi di attività manuale, ma soprattutto la stazione eretta.
Come emerso dal giudizio di idoneità alla mansione, il Pt_1 presenta problemi fisici incompatibili, oltre che con l'uso della pistola sparachiodi e il muletto nonché con la movimentaizone di carichi manuali con NIOSH maggiore di 0,85, anche con posture erette costanti (idoneità con mansioni che consentano di alternare la posizione eretta con quella assisa). Al contrario l'attività del magazzino, come da DVR, prevede tra le Situazioni pericolose proprio la “Postura eretta prolungata”.
Ciò nondimeno, come emerso anche dalla dichiarazione della oltre che dall'organigramma prodotto, un unico addetto al Per_5
Magazzino si occupa esclusivamente della distribuzione di materiale cosìdetto ausiliario ovvero materiale leggero, spostato manualmente ma compatibile con le limitazioni, e soprattutto in una postazione che consente l'alternanza della stazione eretta e quelle assisa.
Con riferimento a tale mansione, nell'organigramma, il dipendente preposto risulta al nominativo di . Tale nominativo non si Per_6 rinviene nel documento ”estrazione dipendenti”, né è stato documentato che trattasi di un dipendente invalido o appartenente alle categorie protette.
Riassumendo, dunque, tutte le mansioni previste per l'attività del magazzino implicano l'esposizione a vibrazione, ove sia previsto l'uso di mezzi meccanici e sprachiodi, non anche lo spostamento manuale di carichi < 0,85” ma sicuramente, laddove lo spostamento sia manuale, la stazione eretta prolungata.
10 Pertanto solo la mansione relativa alla distribuzione di materiale cosìdetto ausiliario, appare astrattamente compatibile con le limitazioni.
Ciò premesso è noto che l'infermità del lavoratore che giustifica il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, è esclusivamente quella che determina una definitiva e permanente - o quantomeno di durata indeterminata e indeterminabile - inattitudine del lavoratore alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti.
Solo nell'ipotesi di un'affezione morbosa irreversibile ed inemendabile può ritenersi sussistere un'impossibilità della prestazione lavorativa, costituente causa di risoluzione del contratto e, più precisamente, giustificato motivo di recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, nonché degli artt. 1463 e 1464 c.c..
Nel caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e conseguente inidoneità alla mansione, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che: 'La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa'; già Cass. S.U. n. 7755/1998; Sez. L, Sentenza n. 4827 del 07/03/2005; conf. Sez. L, Sentenza n. 4050 del 27/02/2004. L'impossibilità di utilizzare la prestazione offerta è elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo di recesso (ex artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) e l'onere della prova circa l'impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni diverse spetta al datore di lavoro (da ult. Sez. L, Sentenza n. 12489 del 17/06/2015; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15500 del 02/07/2009).
Ciò nondimeno esiste un limite a tale obbligo del datore di lavoro di destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel far salvo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (v. già Cass. S. U. n. 7755/1998 da ult. Sez. L, Sentenza n. 12489 del 17/06/2015; già Sez. L, Sentenza n. 12362 del 22/08/2003).
Appare condivisibile il rilievo di Sez. L, Sentenza n. 4827 del 07/03/2005 (conf. Sez. L, Sentenza n. 25883 del 28/10/2008) secondo
11 cui: 'Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt.4,32,36 Cost.) non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore' . Più precisamente Cass. Sez. L, Sentenza n. 21710 del 13/10/2009 esclude la sussistenza di un obbligo di trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.
Certamente la normativa nazionale, art. 42 dlgs. n. 68/1999, dispone: 'Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico 7 competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Ma tale obbligo e la tutela del prestatore di lavoro dev'essere bilanciato con la tutela della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, garantita dall'art. 41 della Carta fondamentale.
La Corte costituzionale ha più volte osservato come il nucleo essenziale di questo diritto di libertà, pur limitato dalla necessità di salvaguardia della sicurezza, libertà e dignità degli individui, stia nell'autodeterminazione circa il dimensionamento e la scelta del personale da impiegare nell'azienda ed il conseguente profilo dell'organizzazione interna della medesima (già sent. n. 78 del 1958 e ultimam. N. 356 del 1993) soprattutto in modo che ne vengano preservati gli equilibri finanziari (sent. n. 316 del 1990).
Il turbamento di questi ultimi al fine di tutelare singoli lavoratori, del resto, potrebbe pregiudicare il diritto al lavoro degli altri e potrebbe altresì tradursi in prestazioni assistenziali imposte, vietate dall'art. 23 se non previste dalla legge.
Tutto ciò sta a significare che l'assegnazione del lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo all'attuale attività, ad attività diverse e riconducibili alla stessa mansione, o ad altra mansione equivalente, o anche a mansione inferiore, può essere rifiutata legittimamente dall'imprenditore se comporti aggravi organizzativi e in particolare il trasferimento di singoli colleghi dell'invalido.
12 In conclusione, rilevata la permanente e parziale infermità del lavoratore, il datore soddisferà l'onere, impostogli dall'art. 5 l. n. 604 del 1966, di provare il giustificato motivo di licenziamento, dimostrando che nell'ambito del personale in servizio e delle mansioni già assegnate - eventualmente comprendendovi i riservatari di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482 - un conveniente impiego dell'infermo non è possibile o comunque compatibile col buon andamento dell'impresa (sul punto Cassazione civile sez. un., 07/08/1998, n.7755).
Nella specie, dunque, il ricorrente non può vantare un diritto ad occupare il posto Magazzino ausiliari, che risulta già assegnato ad altro dipendente e ciò indipendentemente dalla prova in ordine al fatto che si tratti di un dipendente disabile o appartenente alle categorie protette.
Analoghe considerazioni devono farsi quanto all'assegnazione alla portineria o agli addetti alle pulizie, potendosi vantare, come da giurisprudenza soprariportata, un diritto al reimpiego solo con riferimento a posizioni scoperte e disponibili, scontrandosi una diversa interpretazione, con il diritto datoriale all'organizzazione dell'attività d'impresa.
Né, come da giurisprudenza della Suprema Corte, possono pretendersi, come esposto da ultimo nella memoria conclusionale,
“adattamenti” in funzione della tutela della salute del lavoratore.
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto ciò che il ricorrente richiede è l'adattamento della mansione di magazziniere alle proprie esigenze ficìsiche, escludendo dalla mansione quei compiti incompatibili con il giudizio di idoneità e\o l'assegnazione a compiti già coperti ad altro dipendente.
Detta pretesa si scontra con la libertà di iniziativa economica e organizzazione datoriale, non potendosi imporre al datore una diversa organizzazione del lavoro o lo spostameno di altri dipendenti ma esclusivamente l'utilizzo del lavoratore idoneo con limitazioni, in mansioni già esistenti e scoperte.
Quanto alle altre mansioni richieste, il veniva dichiarato Pt_1 inidoneo alla mansione di Addetto montaggi impianti M03 e Addetto saldo carpentiere M01. Tale giudizio del medico competente, veniva confermato dall'ASL.
Ciò premesso e posto che le mansioni che il ricorrente richiede di svgolgere, ADDETTO PREPARAZIONE A BANCO IMPIANTI M02 –
13 ADDETTO, M03 - ADDETTO Controparte_8 [...]
M04, ADDETTO MONTAGGIO Controparte_9
ALLESTIMENTI M07 - ADDETTO PREPARAZIONE ALLESTIMENTO M08, attengono allo stesso comparto e prevedono l'uso di strumenti vibranti, le stesse non appaiono compatibili con il giudizio di inidoneità.
Né può richiedersi di estrapolare singoli compiti, così modificando la mansione, per creare una mansione ad hoc, compatibile con lo stato di salute, che escluda tutti i compiti incompatibili con lo stato di salute, come già esposto.
Analoghe considerazioni devono farsi, infine, per la mansione di
“addetto al collaudo veicoli su strada”, tenuto conto che il ricorrente richiede una modifica della mansione, escludendo dalla mansione le prove in officina che, prevedendo l'uso di strumenti vibranti, sarebbero incompatibili con lo stato di salute.
La società ha documentato che dette posizioni risultano tutte coperte da altro personale ritenuto idoneo a tale mansione.
Peraltro anche la prova testi ha corroborato tali conclusioni.
Il teste ha dichiarato “ ADR Nel reparto Testimone_1
Montaggio allestimenti ci sono 28 postazioni dove vengono montati gli allestimenti, sia interni che esterni ovvero la pannellatura esterna dell'autobus. E' un lavoro che si effettua stando in piedi o inginocchiati….. ADR I carichi indicati nel DVR dipendono anche dalle posizioni e possono variare in concreto se ci sono limitazioni fisiche. ADR Non so se in portineria ci sono carenze di organico. Se non erro, oggi, ci sono otto persone che si occupano della portineria.” Il teste, dunque, ha confermato l'incompatibilità della mansione con le limitazioni, attesa la postura eretta, alternabile CP_4 solo con quella in ginocchio;
ha confermato la presenza di otto eprsone in portineria.
Analogamente conferma l'incompatibilità delle Persona_5 limitazioni con altre mansioni, la necessità di particolari competenze per la mansione COLLAUDO e lo svolgimento di mansioni elettriche e meccaniche o la copertura di altre posizioni lavorative con personale dipendente, anche con limitazioni. Dichiara, infatti, “ ADR Lo stabilimento produttivo è un ambiente unico nel quale, pertanto, vi sono uguali criticità quanto al microclima e agenti irritanti. L'unico ambiente distinto è la portineria dove, però, i posti sono coperti da
14 persone con disabilità o importanti limitazioni alla mansione. Le persone ivi occupate sono state sottoposte nel 2023 ad una valutazione di idoneità ad altre mansioni e sono risultati tutti inidonei. viene mostrato alla teste l'allegato 1) di parte resistente, che conferma dal quale emerge il numero dei dipendenti e le invalidità.
Dal 2023 ad oggi i dipendenti addetti alla portineria sono sempre gli stessi. Non c'era e non c'è alcuna disponibilità di posti in organico in portineria, rimasti scoperti.
ADR Per il collaudo su pista c'è bisogno della patente D. Non so se il ne sia in possesso. Il collaudatore deve anche verificare le Pt_1 anomalie del mezzo quindi deve avere competenze sia meccaniche che elettriche.
ADR In azienda c'è anche il ruolo dei collaudatori, di qualità e di linea, che fanno la verifica qualitativa del veicolo lato qualità e lato impiantistica. La guida dell'autobus si fa ocasionalmente quando c'è da fare test di omologazione, attività limitata ai modelli di nuova produzione.
ADR I collaudatori sono persone esperte, quelli di linea hanno competenze impiantistiche\elettriche\elettromecaniche importanti che possono derivare da un titolo specifico (perito elettronico) e una grande esperienza.
ADR non so se aveva una patente specifica per la guida Pt_1 dei pulmann, ma le patenti di guida DE o CQC non sono sufficienti a svolgere la mansione di collaudatore.
ADR Il reparto preparazione catena di montaggio svolge la mansione di assemblaggio di più componenti in sottogruppi da montare che verranno montati da altri. E' una mansione che richiede di stare in piedi.
ADR Gli addetti alla pulizie sono dipendenti con limitazioni importanti, attualmente sono gli stessi che in passato, due sicuramente con limitazioni, per altri due di recente mi hanno portato certificati di invalidità civile. Non ricordo se all'epoca tutti avevano limitazioni ma presumo di si”.
a dichiarato “ADR C'è una portineria, gli Parte_2 addetti sono 7\8 che si alternano su turni, perché ci sono due ingressi uno per il materiale e uno per il personale.
15 ADR Ci sono i collaudatori di linea e i collaudatori che accettano il materiale, devono avere specializzazione tecnico\industriale o elettrica, tanto anche per collaudare i pulman”.
In conclusione gli elementi in fatto acquisiti nel corso del processo appaiono idonei a dimostrare la inesistenza attuale o la copertura con altro lavoratore di posizioni lavorative compatibili.
E, una volta dimostrata la inesistenza attuale o la copertura con altro lavoratore di posizioni lavorative compatibili deve escludersi, per i motivi sopra esposti, la sussistenza di un obbligo del datore di lavoro di spostare\licenziare altro lavoratore al fine di liberare la posizione lavorativa compatibile, ovvero quella di creare ex novo un posto di lavoro ritagliato sulle residue capacità lavorative del dipendente.
Infine, quanto al difetto di motivazione, la lettera di licenziamento del 10.01.2024, sotto la rubrica “Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica” ripercorre l'esito dei giudizi di idoneità alla mansione espressi dal medico, esclude la possibilità di adibizione del quale addetto al Magazzino ritenendo le limitazioni Pt_1 incompatibili con le operazioni del magazzino ed esclude che vi siano altre posizioni lavorative equivalenti o anche inferiori in cui ricollocarlo.
Tale motivazione, anche senza un'elencazione specifica dei compiti dell'addetto al magazzino specificamente incompatibili con le limitazioni o delle posizioni lavorative alternative non disponibili, appare adeguata in quanto consente l'individuazione del fatto posto a base della sanzione espulsiva.
E' noto, infatti, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere motivato al fine di verificare che la scelta datoriale non sia stata arbitraria ed in modo da assicurare l'immutabilità dei motivi. Per potersi ritenersi valida, la motivazione non può consistere in formule stereotipate che si limitino a ripetere il contenuto della definizione normativa, ma deve essere sufficientemente specifica, tale da consentire al lavoratore di comprendere, nei suoi elementi essenziali, le ragioni tecnico -produttive ed organizzative poste alla base della decisione datoriale. Non è invece necessaria una puntuale indicazione di tutte le circostanze di fatto su cui si basa la valutazione del datore di lavoro, purchè i motivi indicati consentano il controllo giudiziale della sussistenza del giustificato motivo oggettivo ovvero la verifica della non pretestuosità della ragione addotta e del nesso causale tra
16 la motivazione dichiarata dal datore di lavoro e la soppressione della posizione lavorativa.
E nella specie, la motivazione appare assolutamente idonea a consentire al lavoratore di comprendere i motivi del licenziamento ed impugnarli, così come al Giudice di valutarne la veridicità e correttezza.
Da quanto premesso e stante la legittimità del provvedimento espulsivo, il ricorso dev'essere rigettato.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, attesa la particolare fattispecie in esame e il legittimo, sia pure soggettivo, convincimento del ricorrente di poter essere adibito ad altre mansioni.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 23/09/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
17
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2685 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA PASSO SAN BERNARDINO 83036 MIRABELLA ECLANO presso lo studio dell'Avv.PASQUALE PENNA e Fiorenzo Morella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. DI MATTEO ERMILINDA, ed elettivamente domiciliato\a in PIAZZA ROMA PEDIMONTE MATESE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/06/2024 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di aver Controparte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente, presso la sede operativa sita in Flumeri (AV) alla Via Fondo Valle Ufita, dal 10.01.2022 al 10.01.2024, data in cui veniva licenziato per inidoneità fisica;
di aver svolto fino alla data del 15.02.2023, in maniera continuativa ed esclusiva la mansione di “verniciatore”; che in data 15.02.2023, la società gli Controparte_1 comunicava l'assegnazione quale “addetto all'area montaggio sub.
1 Art. 3 titolo II del Contratto nazionale Collettivo” a partire dalla data 15.02.2023, in via temporanea in quanto legata a novazioni organizzative;
che in data 28.06.2023, all'esito della visita del medico del lavoro del 18.02.2023 che lo aveva ritenuto idoneo alla mansione di verniciatore con prescrizioni e limitazioni temporanee per mesi 3 (mansioni che non prevedessero l'utilizzo di DPI per l'apparato respiratorio) chiedeva di essere riassegnato alle originarie mansioni di verniciatore;
che la resistente rispondeva di averlo mantenuto nella mansione di addetto allestimento A1 per tutelare la sua salute;
che con nuova comunicazione a mezzo pec del 25.07.2023, chiedeva una nuova visita medica per accertare l'idoneità alla mansione specifica;
che in data 23.09.2023 veniva sottoposto a visita di idoneità alla mansione specifica di verniciatore e giudicato inidoneo permanentemente dal medico del lavoro;
che in data 02.10.2023 veniva sottoposto a visita per l'idoneità a mansione specifica e veniva dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni specifiche di: Addetto saldo carpentiere, Addetto montaggio impianti, Addetto magazzino;
che presentava in data 11.10.2023 ricorso all'ASL di Avellino avverso tali valutazioni e, all'esito dell'istruttoria, veniva confermato il giudizio del medico competente, tranne per la mansione Addetto magazzino M12, per la quale veniva riteneto “IDONEO CON LIMITAZIONI DI EVITARE USO DELLA PISTOLA CHIODATRICE E DEL MULETTO, EVITARE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI CON CP_2
MAGGIORE DI 0,85 E CONSENTIRE DI ALTERNARE LA POSIZIONE ERETTA CON QUELLA ASSISA”; che in data 10.01.2024, la datrice notificava lettera di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, con effetto immediato, per giustificato motivo oggettivo, adducendo di non poterlo utilizzare in magazzino, stante le limitazioni, e di non avere altra posizione lavorativa disponibile;
che impugnava il licenziamento;
che, in realtà, le limitazioni erano compatibili con l'attività del magazzino atteso il fatto che il DVR prevedeva per gli addetti al magazzino della di età compresa tra 18 e 45 anni la Controparte_1 movimentazione manuale di carichi con NIOSH inferiore a 0,85 e quanto alle altre limitazioni, all'interno dell'elenco dei compiti previsti per la mansione di addetto al magazzino, comapriva anche
“Catalogazione materiali e stoccaggio”; “Gestione ordinaria del magazzino”; “Trasporto materiale su linea di produzione” ovvero compiti di mera organizzazione del magazzino che non richiedevano un grande impegno fisico, né esposizione a vibrazioni e consentivano di alternare la posizione eretta con quella assisa;
che anche la
2 mansione “Trasporto materiale su linea di produzione”, a mano o mediante transpallet elettrico, non esponeva a vibrazioni;
che all'interno del magazzino vi era un locale di approvvigionamento e distribuzione di DPI, abbigliamento, attrezzature varie ed altro, mansione compatibile con le limitazioni;
che, in ogni caso, la società resistente non aveva offero adeguata prova di aver assolto all'obbligo di repêchage e che vi erano mansioni equivalenti compatibili con le sue condizioni di salute quali ADDETTO PULIZIE M018, ADDETTO AL COLLAUDO VEICOLI SU PISTA E STRADA M05, ADDETTO ALLA PORTINERIA M015, ADDETTO PREPARAZIONE A M02 – ADDETTO CP_3
MONTAGGIO IMPIANTI M03 - ADDETTO CP_4
IMPIANTI M04, ADDETTO CP_5 CP_4
ALLESTIMENTI M07 - ADDETTO PREPARAZIONE ALLESTIMENTO M08; che, in ogni caso, il provvedimento espulsivo era affetto da vizio di motivazione per palese carenza di specificità dei motivi. Concludeva chiedendo “I) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente sig Pt_1 per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti ai punti 16) e 19)
[...]
e, per l'effetto, ordinare alla resistente Controparte_1 di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché
[...] condannare la resistente società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.742,72, corrispondente al periodo dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per l'intero periodo;
II) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente sig. Pt_1 per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti ai punti 16) e 19)
[...]
e, per l'effetto, condannarela resistente Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente sig. di
[...] Parte_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.742,72, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; II) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente sig. per i motivi in fatto ed in diritto sopra Parte_1 esposti ai punti 17) e 20) e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
3 sig. di un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1 previdenziale, di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.742,72, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; III) Vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Regolarmente costituita Controparte_1 eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Evidenziava la circostanza che l'unica mansione per la quale il era stato ritenuto idoneo con limitazioni era quella del Pt_1 magazzino e che al magazzino erano destinati n. 39 dipendenti, di cui n. 7 invalidi e n. 6 iscritti alle liste categorie protette, ma per le attività da svolgere era previsto l'uso di “carrello elevatore elettrico, Transpallet elettrico, Carro ponte, Grù a bandiera, Gruetta (Capretta), Transpallet a forche corte con sollevatore, Scala, Cutter” per le quali il ricorrente mancava di abilitazione specifica per la conduzione del transpallet elettrico, per il transpallet a forche corte con sollevatore, nonché del patentino per l'uso del carrello elevatore elettrico, per il carro ponte, per la conduzione della gru a bandiera e per la gruetta;
che, in ogni caso, le mansioni previste in magazzino erano incomaptibli con le limitazioni perchè comportavano esposizione a vibrazioni e stazione eretta oltre che esposizione, come da DVR a pag. 112 a "microclima sfavorevole, polveri/bronco irritanti durante il normale lavoro"; che la mansione di addetto alla pulizie, come da DVR, era incompatibile perché prevedeva "trasp. Carichi > 3 kg (metodo NIOSH – UNI ISO 11228-1) - polveri/bronco irritanti durante il normale lavoro"; che per altre mansioni, venivano richeste specifiche competenze (addetto collaudo veicoli su pista e strada M05) che per le mansioni M02, M04, M07 e M08 valevano tutte le mancate abilitazioni e formazioni oltre che esposizioni a vibrazioni, sovraccarico biomeccanico arti superiori, postura eretta prolungata;
che, quanto alla portineria, i posti disponibili erano già coperti da n. 8 dipendenti, di cui n. 4 invalidi e n. 3 iscritti alle categorie protette. Concludeve chiedendo "Rigettare integralmente il ricorso del sig.
ed accertare la validità, la legittimità e l'efficacia del Parte_1 licenziamento e per l'effetto rigettare la richiesta reintegra e tutte le relative conseguenze economiche;
2. Rigettare la richiesta tutela reintegratoria sulla eventuale violazione dell'obbligo di repêchage in quanto è pienamente provato che la Società ha tentato un ricollocamento, assolvendo ai suoi obblighi;
4 Rigettare in ogni caso la richiesta tutela reintegratoria sulla eventuale violazione dell'obbligo di repêchage per effetto della pronuncia delle Corte Costituzionale;
4. Rigettare la domanda subordinata di cui al n. II) e, per l'effetto della declaratoria di legittimità ed efficacia del licenziamento, rigettare la richiesta di pagamento di un'indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità;
5. Rigettare la domanda ulteriormente gradata dal lavoratore di cui al n. II) al pagamento in favore del ricorrente sig. di Parte_1 un'indennità, di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità;
6. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite". Ammessa ed espletata prova testi, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La controversia ha ad oggetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero inidoneità fisica alle mansioni.
Parte ricorrente contesta, innanzi tutto, il fatto che, con le limitazioni di cui al giudizio di idoneità con riferimento alla mansione di Addetto magazzino M12 (“IDONEO CON LIMITAZIONI DI EVITARE USO DELLA PISTOLA CHIODATRICE E DEL MULETTO, EVITARE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI CON NIOSH MAGGIORE DI 0,85 E CONSENTIRE DI ALTERNARE LA POSIZIONE ERETTA CON QUELLA ASSISA”), vi sarebbero stati compiti relativi alla mansione compatibili con il giudizio di idoneità.
In secondo luogo che non sarebbe stato assolto l'obbligo di repechage, in presenza di ulteriori mansioni quali ADDETTO M018, Per_1
ADDETTO AL COLLAUDO VEICOLI SU PISTA E STRADA M05, ADDETTO ALLA PORTINERIA M015, compatibili con lo stato di salute.
Ciò premesso e con riferimento a dette argomentaizoni occorre, innanzi tutto valutare l'esito della prova orale quanto al primo profilo di impugnazione.
Il teste , dipendente della Testimone_1 [...]
dal 01 gennaio 2015 e all'attualità, ha Controparte_1
5 dichiarato: “Ho conosciuto il perché, quando ha Pt_1 cominciato il suo rapporto di lavoro nel settembre 2021, io mi sono occupato di fargli l'informazione ai sensi dell'art.36 ovvero i rischi della sua attività, i DPI da utilizzare, l'organigramma della sicurezza e l'organizzazione del lavoro.
ADR E' stato assunto come addetto alla verniciatura, in particolare carteggiatura pezzi in cabina;
per motivi di salute per circa tre mesi, se non erro, è stato addetto ai montaggi degli allestimenti interni.
ADR Dopo questo periodo, non l'ho più visto in azienda perché ha alternato periodi di lavoro a periodi di malattia;
ADR Ho seguito la pratica di malattia professionale attivata dal nel senso che io ho compilato il questionario INAIL, e Pt_1 ho visto che risultava svolgere sempre la mansione di verniciatura. Mi risulta che l' non ha riconosciuto la malattia professionale;
CP_6
ADR Nel magazzino si svolge l'attività di verifica e controllo dei materiali pervenuti con restituzione di quelli difettati o di scarto, spedizione alla linee dei pezzi da montare da preparare in kit specifici. La competenza degli addetti è una competenza pratica acquisita con l'esperienza. Nel magazzino ci sono circa 38\39 addetti. Circa 10 persone si occupano della guida di carrelli semoventi con uomo a bordo (muletti), la guida di tali mezzi necessita di apposito patentino.
Non so se è in possesso di tale patentino”. Pt_1
dipendente di Testimone_2 Controparte_1
oggi da circa cinque anni e
[...] CP_7 all'attualità, ha dichiarato “ADR Ho conosciuto il ricorrente credo nel 2022\2023, non so essere più preciso.
ADR Inizialmente il si occupava di carteggiatura resine. Pt_1
Ricordo che ha avuto problemi di salute e contrasti con i capi e il team leader di quel reparto, e , nonché Persona_2 Persona_3 con il tecnologo che avevano modi intimidatori e Persona_4 sollevarono anche una contestazione al Tali Pt_1 comportamenti li avevano con la maggior parte del personale del reparto perché erano favoriti dalla vecchia azienda.
ADR A seguito di ciò il venne trasferito all'inizio sulla Pt_1 linea di montaggio, non ricordo esattamente la mansione che svolgeva, e poi venne licenziato.
6 ADR Non conosco i motivi esatti del licenziamento, mi sembra di ricordare che non c'era una mansione adatta al suo stato di salute.
ADR Io sono operaio sulla linea di montaggio. Mi occupo di allestimento.
ADR Non so quanto personale lavora nel magazzino. So che ci sono mansioni che prevedono la guida del muletto, gli uffici, e vedo gli operai del magazzino che vengono a rifornire la linea di materiale.
ADR Non ho mai visto come lavorano gli operai in magazzino, ci sono stato una sola volta durante il corteo di uno sciopero e ho visto le varie postazioni ma solo qualcuno lavorava. Ho avuto modo di vedere gli addetti al magazzino quando mi hanno portato materiali sulla linea.
La consegna avveniva mediante un mezzo elettrico e con consegna a mano nel senso che l'operaio prendeva il pezzo manualmente e lo consegnava a me o lo riponeva in una scaffalatura”. delegato FISMIC presso l'allora Parte_2
oggi , ha CP_1 Controparte_1 CP_7 dichiarato “Ho conosciuto il quando si è iscritto al mio Pt_1 sindacato, oggi non è più iscritto.
ADR Io lavoro nel reparto qualità e accettazione ma, nella mia qualità di delegato sindacale, ho girato i vari reparti.
ADR Io non ho assistito il in fase di licenziamento perché Pt_1 mi disse che aveva il suo avvocato.
ADR So che aveva avuto problemi di salute perché doveva avere un intervento al naso e suggerii di effettuare una visita medica straordinaria, all'esito della quale venne cambiato di reparto.
ADR Venne trasferito al montaggio. Il mi chiese come Pt_1 impugnare il giudizio di idoneità del medico competente e io gli dissi che andava impugnato nei trenta giorni come previsto dal decreto 81.
ADR Non so perché è stato licenziato.
ADR la mansione compatibile con lo stato di salute la decide il medico competente. Non conosco i referti del medico né le prescrizioni date al Pt_1
ADR Gli addetti al magazzino prelevano il materiale, se pesante, con il carrello ma per lo più a mano nel senso che gli operatori prendono i
7 particolari piccoli (viti, bulloni, cablaggi) e li mettono in un contenitore che poi viene portato sulle diverse postazioni della linea. Si tratta prevalentemente di un lavoro manuale.
ADR Quando arriva il materiale viene scaricato con il muletto e smistato, prevalentemente a mano o con l'utilizzo di un carrello, negli scaffali.
ADR Vi sono le preparazioni al banco ovvero la preparazione di componenti sui quali vengono fatti buchi o cablaggi o montaggio telecamera, che sono lavori che non richiedono un particolare impegno fisico e che, a mio giudizio, sono compatibili con stati di invalidità.
ADR Non so di preciso quante persone lavorano in magazzino, 30\50 credo, ognuno svolge la sua mansione ma quasi tutti svolgono mansioni manuali. Solo due persone portano solo il carrello nel senso che scaricano il materiale in arrivo e lo posizionano sugli scaffali con il carrello perché trattasi di materiale di grossa misura che non può essere trasportato a mano….. ADR In caso di cambio di mansione viene normalmente fatta la formazione, affiancando ad altro lavoratore.
ADR Non sono a conoscenza che il abbia una abilitazione Pt_1 alla conduzione dei traspallet e carrelli elevatori”.
dipendente Persona_5 Controparte_1
dal dicembre 2019, con mansione risorse umane, fino a settembre
[...]
2024 esclusivamente per lo stabilimento di Bologna, dal settembre 2024 di tutto il personale, ha dichiarato “ADR il veniva Pt_1 assunto come operaio di verniciatura, poi, per problemi di salute, sono state fatte variazioni sulle mansioni ed è stato spostato provvisoriamente sul reparto montaggio\allestimenti. Le mie conoscenze sono esclusivamente documentali…. ADR non ricordo le prescrizioni del non so dire se le sue condizioni erano Pt_1 compatibili con l'attività del magazzino”.
ADR Il magazzino ha la funzione di ricevere materiali dall'esterno e distribuirli nei vari reparti in quanto noi ci occupiamo di produrre autobus. I compiti dei magazzinieri sono di scarico materiali con mezzi meccanici e manualmente sui pezzi più piccoli e leggeri, carico degli stessi a sistema e collocazione in magazzino, quindi invio nei reparti a seconda del ciclo produttivo.
8 La movimentazione manuale avviene nei limiti previsti dal DVR, non ricordo qual è tale limite.
ADR Gli adetti al magazzino mi sembra siano 37\38, tutti operai tranne due che svolgono attività impiegatizia o di coordinamento. Credo che i posti del magazzino siano tutti occupati e lo fossero anche nel 2024. Le assunzioni vi sono state ma solo in produzione;
ADR Anche quando si usa il mezzo meccanico per lo spostamento di pezzi più leggeri, il carico a bordo e il posizionamento negli scaffali avviene anche manualmente. Nel magazzino c'è un area dove viene distribuito il materiale cosìdetto ausiliario, c'è una persona che si occupa solo di quello. I materiali distribuiti sono ad esempio trapano, catter, mascherina o tute, anche DPI ma non solo.
ADR Non so se l'addetto ha limitazioni alla mansione ma lo ritengo verosimile.
ADR Non c'è una persona che si occupa solo della catalogazione dei materiali, con tale denominazione si intende l'inserimento dei dati a sistema ma non è una mansione esclusiva, così come per la distribuzione della piccola utensileria metalica.
ADR Non so se il ha la patente che abilita alla guida del Pt_1 transpallet.
La prova orale, dunque, con specifico riferimento alle dichiarazioni della ha confermato che nel magazzino si svolgevano Per_5 mansioni diverse ovvero carico\ scarico materiali con mezzi meccanici o manualmente ma anche distribuzione di materiale cosìdetto ausiliario, cui era addetta una sola persona, quali trapano, catter, mascherina o tute, DPI.
I testi e onfermano Testimone_1 Parte_2 che gli operai del magazzino svolgono prevalentemente mansioni manuali mentre solo alcuni operano con l'uso dei mezzi meccanici.
Con riferimento al Magazzino il DVR relativo alla sede di Flumeri individua tra le “Situazioni pericolose” la “Esposizione a vibrazioni (sempre al disotto dei limiti di soglia giornaliera e settimanale.- Movimentazione manuale dei carichi - Postura eretta prolungata”. Quanto alla movimentazione carichi prevede per “MASCHI tra 18 e 45 anni 2 < 0,85”.
9 Dall'”estrazione dipendenti” prodotto dalla resistente, emerge che gli addetti al magazzino sono in numero di 39 di cui 7 invalidi e n.7 appartenenti a categorie protette ex art.18; risultano, inoltre, 6 addetti alle pulizie di cui 1 invalido e 3 appartenenti a categorie protette e 8 addetti alla portineria di cui 4 invalidi e 2 appartenenti a categorie protette.
Dall'organigramma emergono i nominativi di 23 dipendenti addetti al magazzino di cui tre addetti al trasporto, i rimanenti ad accettazione\ubicazione e prelievi e uno solo al Magazzino ausiliari.
Ciò posto appare evidente che l'attività del magazzino, implicando prevalentemente il prelievo e posizionamento di materiali, comporta l'esposizione a vibrazioni, nell'ipotesi di uso dei mezzi meccanici o sparachiodi, la movimentazione di carico, in ipotesi di attività manuale, ma soprattutto la stazione eretta.
Come emerso dal giudizio di idoneità alla mansione, il Pt_1 presenta problemi fisici incompatibili, oltre che con l'uso della pistola sparachiodi e il muletto nonché con la movimentaizone di carichi manuali con NIOSH maggiore di 0,85, anche con posture erette costanti (idoneità con mansioni che consentano di alternare la posizione eretta con quella assisa). Al contrario l'attività del magazzino, come da DVR, prevede tra le Situazioni pericolose proprio la “Postura eretta prolungata”.
Ciò nondimeno, come emerso anche dalla dichiarazione della oltre che dall'organigramma prodotto, un unico addetto al Per_5
Magazzino si occupa esclusivamente della distribuzione di materiale cosìdetto ausiliario ovvero materiale leggero, spostato manualmente ma compatibile con le limitazioni, e soprattutto in una postazione che consente l'alternanza della stazione eretta e quelle assisa.
Con riferimento a tale mansione, nell'organigramma, il dipendente preposto risulta al nominativo di . Tale nominativo non si Per_6 rinviene nel documento ”estrazione dipendenti”, né è stato documentato che trattasi di un dipendente invalido o appartenente alle categorie protette.
Riassumendo, dunque, tutte le mansioni previste per l'attività del magazzino implicano l'esposizione a vibrazione, ove sia previsto l'uso di mezzi meccanici e sprachiodi, non anche lo spostamento manuale di carichi < 0,85” ma sicuramente, laddove lo spostamento sia manuale, la stazione eretta prolungata.
10 Pertanto solo la mansione relativa alla distribuzione di materiale cosìdetto ausiliario, appare astrattamente compatibile con le limitazioni.
Ciò premesso è noto che l'infermità del lavoratore che giustifica il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, è esclusivamente quella che determina una definitiva e permanente - o quantomeno di durata indeterminata e indeterminabile - inattitudine del lavoratore alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti.
Solo nell'ipotesi di un'affezione morbosa irreversibile ed inemendabile può ritenersi sussistere un'impossibilità della prestazione lavorativa, costituente causa di risoluzione del contratto e, più precisamente, giustificato motivo di recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, nonché degli artt. 1463 e 1464 c.c..
Nel caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e conseguente inidoneità alla mansione, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che: 'La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa'; già Cass. S.U. n. 7755/1998; Sez. L, Sentenza n. 4827 del 07/03/2005; conf. Sez. L, Sentenza n. 4050 del 27/02/2004. L'impossibilità di utilizzare la prestazione offerta è elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo di recesso (ex artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) e l'onere della prova circa l'impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni diverse spetta al datore di lavoro (da ult. Sez. L, Sentenza n. 12489 del 17/06/2015; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15500 del 02/07/2009).
Ciò nondimeno esiste un limite a tale obbligo del datore di lavoro di destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel far salvo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (v. già Cass. S. U. n. 7755/1998 da ult. Sez. L, Sentenza n. 12489 del 17/06/2015; già Sez. L, Sentenza n. 12362 del 22/08/2003).
Appare condivisibile il rilievo di Sez. L, Sentenza n. 4827 del 07/03/2005 (conf. Sez. L, Sentenza n. 25883 del 28/10/2008) secondo
11 cui: 'Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt.4,32,36 Cost.) non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore' . Più precisamente Cass. Sez. L, Sentenza n. 21710 del 13/10/2009 esclude la sussistenza di un obbligo di trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.
Certamente la normativa nazionale, art. 42 dlgs. n. 68/1999, dispone: 'Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico 7 competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Ma tale obbligo e la tutela del prestatore di lavoro dev'essere bilanciato con la tutela della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, garantita dall'art. 41 della Carta fondamentale.
La Corte costituzionale ha più volte osservato come il nucleo essenziale di questo diritto di libertà, pur limitato dalla necessità di salvaguardia della sicurezza, libertà e dignità degli individui, stia nell'autodeterminazione circa il dimensionamento e la scelta del personale da impiegare nell'azienda ed il conseguente profilo dell'organizzazione interna della medesima (già sent. n. 78 del 1958 e ultimam. N. 356 del 1993) soprattutto in modo che ne vengano preservati gli equilibri finanziari (sent. n. 316 del 1990).
Il turbamento di questi ultimi al fine di tutelare singoli lavoratori, del resto, potrebbe pregiudicare il diritto al lavoro degli altri e potrebbe altresì tradursi in prestazioni assistenziali imposte, vietate dall'art. 23 se non previste dalla legge.
Tutto ciò sta a significare che l'assegnazione del lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo all'attuale attività, ad attività diverse e riconducibili alla stessa mansione, o ad altra mansione equivalente, o anche a mansione inferiore, può essere rifiutata legittimamente dall'imprenditore se comporti aggravi organizzativi e in particolare il trasferimento di singoli colleghi dell'invalido.
12 In conclusione, rilevata la permanente e parziale infermità del lavoratore, il datore soddisferà l'onere, impostogli dall'art. 5 l. n. 604 del 1966, di provare il giustificato motivo di licenziamento, dimostrando che nell'ambito del personale in servizio e delle mansioni già assegnate - eventualmente comprendendovi i riservatari di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482 - un conveniente impiego dell'infermo non è possibile o comunque compatibile col buon andamento dell'impresa (sul punto Cassazione civile sez. un., 07/08/1998, n.7755).
Nella specie, dunque, il ricorrente non può vantare un diritto ad occupare il posto Magazzino ausiliari, che risulta già assegnato ad altro dipendente e ciò indipendentemente dalla prova in ordine al fatto che si tratti di un dipendente disabile o appartenente alle categorie protette.
Analoghe considerazioni devono farsi quanto all'assegnazione alla portineria o agli addetti alle pulizie, potendosi vantare, come da giurisprudenza soprariportata, un diritto al reimpiego solo con riferimento a posizioni scoperte e disponibili, scontrandosi una diversa interpretazione, con il diritto datoriale all'organizzazione dell'attività d'impresa.
Né, come da giurisprudenza della Suprema Corte, possono pretendersi, come esposto da ultimo nella memoria conclusionale,
“adattamenti” in funzione della tutela della salute del lavoratore.
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto ciò che il ricorrente richiede è l'adattamento della mansione di magazziniere alle proprie esigenze ficìsiche, escludendo dalla mansione quei compiti incompatibili con il giudizio di idoneità e\o l'assegnazione a compiti già coperti ad altro dipendente.
Detta pretesa si scontra con la libertà di iniziativa economica e organizzazione datoriale, non potendosi imporre al datore una diversa organizzazione del lavoro o lo spostameno di altri dipendenti ma esclusivamente l'utilizzo del lavoratore idoneo con limitazioni, in mansioni già esistenti e scoperte.
Quanto alle altre mansioni richieste, il veniva dichiarato Pt_1 inidoneo alla mansione di Addetto montaggi impianti M03 e Addetto saldo carpentiere M01. Tale giudizio del medico competente, veniva confermato dall'ASL.
Ciò premesso e posto che le mansioni che il ricorrente richiede di svgolgere, ADDETTO PREPARAZIONE A BANCO IMPIANTI M02 –
13 ADDETTO, M03 - ADDETTO Controparte_8 [...]
M04, ADDETTO MONTAGGIO Controparte_9
ALLESTIMENTI M07 - ADDETTO PREPARAZIONE ALLESTIMENTO M08, attengono allo stesso comparto e prevedono l'uso di strumenti vibranti, le stesse non appaiono compatibili con il giudizio di inidoneità.
Né può richiedersi di estrapolare singoli compiti, così modificando la mansione, per creare una mansione ad hoc, compatibile con lo stato di salute, che escluda tutti i compiti incompatibili con lo stato di salute, come già esposto.
Analoghe considerazioni devono farsi, infine, per la mansione di
“addetto al collaudo veicoli su strada”, tenuto conto che il ricorrente richiede una modifica della mansione, escludendo dalla mansione le prove in officina che, prevedendo l'uso di strumenti vibranti, sarebbero incompatibili con lo stato di salute.
La società ha documentato che dette posizioni risultano tutte coperte da altro personale ritenuto idoneo a tale mansione.
Peraltro anche la prova testi ha corroborato tali conclusioni.
Il teste ha dichiarato “ ADR Nel reparto Testimone_1
Montaggio allestimenti ci sono 28 postazioni dove vengono montati gli allestimenti, sia interni che esterni ovvero la pannellatura esterna dell'autobus. E' un lavoro che si effettua stando in piedi o inginocchiati….. ADR I carichi indicati nel DVR dipendono anche dalle posizioni e possono variare in concreto se ci sono limitazioni fisiche. ADR Non so se in portineria ci sono carenze di organico. Se non erro, oggi, ci sono otto persone che si occupano della portineria.” Il teste, dunque, ha confermato l'incompatibilità della mansione con le limitazioni, attesa la postura eretta, alternabile CP_4 solo con quella in ginocchio;
ha confermato la presenza di otto eprsone in portineria.
Analogamente conferma l'incompatibilità delle Persona_5 limitazioni con altre mansioni, la necessità di particolari competenze per la mansione COLLAUDO e lo svolgimento di mansioni elettriche e meccaniche o la copertura di altre posizioni lavorative con personale dipendente, anche con limitazioni. Dichiara, infatti, “ ADR Lo stabilimento produttivo è un ambiente unico nel quale, pertanto, vi sono uguali criticità quanto al microclima e agenti irritanti. L'unico ambiente distinto è la portineria dove, però, i posti sono coperti da
14 persone con disabilità o importanti limitazioni alla mansione. Le persone ivi occupate sono state sottoposte nel 2023 ad una valutazione di idoneità ad altre mansioni e sono risultati tutti inidonei. viene mostrato alla teste l'allegato 1) di parte resistente, che conferma dal quale emerge il numero dei dipendenti e le invalidità.
Dal 2023 ad oggi i dipendenti addetti alla portineria sono sempre gli stessi. Non c'era e non c'è alcuna disponibilità di posti in organico in portineria, rimasti scoperti.
ADR Per il collaudo su pista c'è bisogno della patente D. Non so se il ne sia in possesso. Il collaudatore deve anche verificare le Pt_1 anomalie del mezzo quindi deve avere competenze sia meccaniche che elettriche.
ADR In azienda c'è anche il ruolo dei collaudatori, di qualità e di linea, che fanno la verifica qualitativa del veicolo lato qualità e lato impiantistica. La guida dell'autobus si fa ocasionalmente quando c'è da fare test di omologazione, attività limitata ai modelli di nuova produzione.
ADR I collaudatori sono persone esperte, quelli di linea hanno competenze impiantistiche\elettriche\elettromecaniche importanti che possono derivare da un titolo specifico (perito elettronico) e una grande esperienza.
ADR non so se aveva una patente specifica per la guida Pt_1 dei pulmann, ma le patenti di guida DE o CQC non sono sufficienti a svolgere la mansione di collaudatore.
ADR Il reparto preparazione catena di montaggio svolge la mansione di assemblaggio di più componenti in sottogruppi da montare che verranno montati da altri. E' una mansione che richiede di stare in piedi.
ADR Gli addetti alla pulizie sono dipendenti con limitazioni importanti, attualmente sono gli stessi che in passato, due sicuramente con limitazioni, per altri due di recente mi hanno portato certificati di invalidità civile. Non ricordo se all'epoca tutti avevano limitazioni ma presumo di si”.
a dichiarato “ADR C'è una portineria, gli Parte_2 addetti sono 7\8 che si alternano su turni, perché ci sono due ingressi uno per il materiale e uno per il personale.
15 ADR Ci sono i collaudatori di linea e i collaudatori che accettano il materiale, devono avere specializzazione tecnico\industriale o elettrica, tanto anche per collaudare i pulman”.
In conclusione gli elementi in fatto acquisiti nel corso del processo appaiono idonei a dimostrare la inesistenza attuale o la copertura con altro lavoratore di posizioni lavorative compatibili.
E, una volta dimostrata la inesistenza attuale o la copertura con altro lavoratore di posizioni lavorative compatibili deve escludersi, per i motivi sopra esposti, la sussistenza di un obbligo del datore di lavoro di spostare\licenziare altro lavoratore al fine di liberare la posizione lavorativa compatibile, ovvero quella di creare ex novo un posto di lavoro ritagliato sulle residue capacità lavorative del dipendente.
Infine, quanto al difetto di motivazione, la lettera di licenziamento del 10.01.2024, sotto la rubrica “Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica” ripercorre l'esito dei giudizi di idoneità alla mansione espressi dal medico, esclude la possibilità di adibizione del quale addetto al Magazzino ritenendo le limitazioni Pt_1 incompatibili con le operazioni del magazzino ed esclude che vi siano altre posizioni lavorative equivalenti o anche inferiori in cui ricollocarlo.
Tale motivazione, anche senza un'elencazione specifica dei compiti dell'addetto al magazzino specificamente incompatibili con le limitazioni o delle posizioni lavorative alternative non disponibili, appare adeguata in quanto consente l'individuazione del fatto posto a base della sanzione espulsiva.
E' noto, infatti, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere motivato al fine di verificare che la scelta datoriale non sia stata arbitraria ed in modo da assicurare l'immutabilità dei motivi. Per potersi ritenersi valida, la motivazione non può consistere in formule stereotipate che si limitino a ripetere il contenuto della definizione normativa, ma deve essere sufficientemente specifica, tale da consentire al lavoratore di comprendere, nei suoi elementi essenziali, le ragioni tecnico -produttive ed organizzative poste alla base della decisione datoriale. Non è invece necessaria una puntuale indicazione di tutte le circostanze di fatto su cui si basa la valutazione del datore di lavoro, purchè i motivi indicati consentano il controllo giudiziale della sussistenza del giustificato motivo oggettivo ovvero la verifica della non pretestuosità della ragione addotta e del nesso causale tra
16 la motivazione dichiarata dal datore di lavoro e la soppressione della posizione lavorativa.
E nella specie, la motivazione appare assolutamente idonea a consentire al lavoratore di comprendere i motivi del licenziamento ed impugnarli, così come al Giudice di valutarne la veridicità e correttezza.
Da quanto premesso e stante la legittimità del provvedimento espulsivo, il ricorso dev'essere rigettato.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, attesa la particolare fattispecie in esame e il legittimo, sia pure soggettivo, convincimento del ricorrente di poter essere adibito ad altre mansioni.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 23/09/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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