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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 6293/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino, corso Castelfidardo 1, presso lo Parte_1 studio degli avv. Emilia Lodato e Vittorio Del Monte, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Torino, via Peyron 19, presso lo studio CP_1 degli avv. Emanuele Contino e Pietro Pisano, che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuto.
Oggetto: mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto perchè nullo, invalido, inammissibile, infondato, ingiusto e illegittimo, accertando e dichiarando, comunque e per l'effetto, che nulla è dovuto dalla Signora al Signor , per le causali Parte_1 CP_1
e i motivi esposti nelle difese in atti;
- comunque e in via riconvenzionale, dichiarare tenuto e condannare il
Signor a restituire alla Signora la somma di Euro CP_1 Parte_1
25.300,00, o quella veriore determinanda in esito al giudizio, oltre interessi legali ex art. 1815 cod. civ. dal dì di ogni consegna parziale di tale somma complessiva a mezzo bonifico bancario e fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata e per la denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto e/o in parte, le domande avversarie, disporre la compensazione tra le somme che saranno ritenute dovute al Signor con l'importo dovuto CP_1 dal convenuto opposto in restituzione alla Signor per effetto della Parte_1 domanda riconvenzionale poc'anzi formulata, dichiarando, pertanto, tenuto e condannando il Signor a corrispondere alla Signora la CP_1 Parte_1 differenza di importo ancora se del caso dovuta alla attrice in opposizione, oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- rigettare, comunque ed in ogni caso, ogni contraria istanza, anche istruttoria, domanda, eccezione e conclusione formulata e/o che dovesse essere formulata nel presente giudizio nei confronti della Signora dal Signor Parte_1
; CP_1
- il tutto con vittoria di competenze e spese di lite ex d.m. 10 marzo 2014, n.
55, come aggiornato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, oltre rimborso del contributo unificato, del rimborso forfetario per spese generali 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.”
Convenuto: “… rigettare l'opposizione avversaria confermando il decreto ingiuntivo opposto, o, comunque, accogliere le domande formulate con il ricorso per decreto ingiuntivo rigettare le domande formulate in via riconvenzionale dall'opponente.
Con vittoria di spese, compensi di causa.”
MOTIVAZIONE
2 1. L'attrice ha chiesto, nel merito, la revoca del decreto n. 697/2024, con cui il Tribunale le ha ingiunto di pagare al controparte € 36.219,62 (oltre interessi e spese della procedura), sulla base di una ricognizione di debito del 12/11/1997, disconoscendone la sottoscrizione e sostenendo la contraddittorietà del suo contento (mem. 15/07/2024 p. 2); in via riconvenzionale, la condanna del convenuto al pagamento di € 25.300,00, che gli sarebbero stati consegnati a titolo di mutuo nel corso del matrimonio.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande CP_1 avversarie e, in ogni caso, la condanna di al pagamento dell'importo Parte_1 del decreto.
2. La natura della controversia rende anzitutto opportuno osservare che, all'esito dell'istruttoria, risulta provata l'autenticità della sottoscrizione da parte dell'attrice del “riconoscimento di debito” del 12/11/1997 (doc. 8 fasc. conv.), che emerge sia dalla consulenza tecnica, sia dalla testimonianza di . Testimone_1
Invero, la dr.ssa sulla base di considerazioni pienamente Persona_1 condivisibili, fondate sull'analisi di un adeguato materiale e non contestate dall'attrice - ha affermato che “la firma in verifica presenta convergenze gestuali e formali rispetto alle autografe” che “avallano la tesi di autografia” (cons. p. 36); le sue conclusioni sono coerenti con la deposizione di , che ha Testimone_1 riferito di aver assistito personalmente alla firma del documento da parte della
(verb. ud. 11/11/2024: “Il documento è stato firmato presso l'abitazione mia Pt_1
e di mio marito in Grugliasco, via San Rocco 44 … Il foglio è stato firmato personalmente da ”) Parte_1
Ciò premesso, va ora rilevato che, ai sensi dell'art. 1988 Cc, la ricognizione di debito “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, con la conseguenza che incombe al promittente, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, l'onere di provare l'inesistenza,
l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto (Cass. 13506/2014, 4804/2006 e
10762/1998).
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende il rigetto dell'opposizione, perché l'attrice non ha fornito la prova contraria richiesta, limitandosi a sostenere l'esistenza di contraddittorietà della dichiarazione, con riferimento al mutuo fondiario, senza tuttavia allegare compiutamente le
3 successive vicende relative al pagamento dello stesso.
Né sono pertinenti i principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3477/2024, invocata in sede di discussione, poiché tale pronuncia si riferisce al pagamento di un “debito futuro, indeterminato nel quantum”, mentre la scrittura in esame indica la precisa somma di £ 46.000.000.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale, il suo oggetto rende necessario rilevare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui
“l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto … a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, … senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova”, precisando tuttavia, in primo luogo, che “il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta”; in secondo luogo, che “in mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso”; infine, che il primo principio non è applicabile “laddove l'accipiens non abbia eccepito un diverso titolo della dazione di denaro, non implicante una obbligazione restitutoria, bensì un diverso titolo, che comunque implicherebbe un'obbligazione restitutoria” (Cass. 8829/2023; nello stesso senso,
27372/2021 e 8216/2012).
Sulla base di questi criteri, anche questa domanda deve essere rigettata, perché l'attrice non ha provato la sussistenza dell'obbligo di restituzione e il convenuto non ha contestato la dazione, ma ha allegato l'esistenza di un diverso titolo idoneo a giustificare i versamenti, costituito dal dovere di “contribuire ai bisogni della famiglia” ex art. 143 c. 3 Cc (comp. risp. p. 3).
Ne discendono il rigetto dell'opposizione e delle domande attore, con esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 7.616,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso
4 delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dell'attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte da nei confronti di Parte_1
, disponendo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 697/2024; CP_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1 in € 7.616,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico di Parte_1 autorizza il ritiro dei documenti.
Torino, 22/12/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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