Articolo 13 della Legge 8 luglio 1904, n. 381
Articolo 12
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9 agosto 1904
Art. 13.

Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente, tutte le disposizioni della legge 26 giugno 1902, n. 295.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Tedesco.
L. Luzzatti.
Rava.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Entrata in vigore il 9 agosto 1904