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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4308 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Parte_1
Costanzo Di Pietro, presso il cui studio in Benevento, via Bartolomeo Camerario, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Stefania
Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora, 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024 il ricorrente ha esposto: che aveva contratto, a causa e nell'espletamento della propria attività di artigiano addetto alla realizzazione di cofani e urne funebri in legno, svolta dal 1980, la patologia “asma bronchiale persistente da polveri sottili”; che in data 14/02/2024 aveva chiesto il riconoscimento dell'origine professionale di tale patologia, tabellata;
che l' aveva respinto l'istanza per “assenza della malattia denunciata”; che aveva inutilmente CP_1 esperito i prescritti rimedi amministrativi;
che l' gli aveva già riconosciuto, per malattie CP_1 professionali pregresse, un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 22%.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “-) accertare e dichiarare CP_1 che la patologia lamentata dalla parte ricorrente “asma bronchiale persistente da polveri sottili” è stata contratta nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa;
-) valutare in termini percentuali la menomazione psicofisica patita dal ricorrente per “asma bronchiale persistente da polveri sottili”; -) accertare e dichiarare il grado complessivo della menomazione psicofisica valutando in “unifica” il pregresso danno pari al 22% aumentato della percentuale di danno derivante dalla “asma bronchiale persistente da polveri sottili” oggi accertata;
-) condannare l' nella CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla pagamento del relativo indennizzo per danno biologico da erogarsi in capitale per gradi di invalidità pari o superiore al 6 % ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16 %; -) condannare, in ogni caso l' nella persona del legale rappresentante p.t., CP_1
1 al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”. Si è ritualmente costituito l' , eccependo preliminarmente la prescrizione ex art. 112 del T.U. CP_1
1124/65 e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata. Al riguardo, l' CP_2 ha evidenziato che la denuncia era stata presentata per la patologia “tumore delle cavità nasali”, non accertata in capo all'istante; quanto all'asma bronchiale, la domanda era altrettanto infondata, in mancanza di prova di un'idonea esposizione a rischio, trattandosi di malattia a genesi multifattoriale insorta tempo dopo l'effettiva cessazione del lavoro.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per il principio della ragione più liquida, il ricorso va respinto in quanto è infondato nel merito.
L'art. 2 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, come modificato dal d.lgs. 38/2000, prevede che
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Il successivo art. 3 prevede invece che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n.
4 allegata al d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude dunque la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1
2 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale.
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez.
L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del
21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nel caso di specie il ricorrente, con certificato medico del 14/02/2024, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia “tumore delle cavità nasali”, data di prima diagnosi lo stesso 14/02/2024, in correlazione con l'attività di “finitore di carrozzeria in legno” svolta come lavoratore dipendente dal maggio 1980 all'aprile 2012.
Agli atti non vi è alcun documento medico che attesti la presenza della suddetta patologia, sicché il rigetto dell'istanza per “assenza della malattia denunciata” è del tutto legittimo.
Non risulta viceversa presentata alcuna denuncia per la patologia indicata in ricorso, ovvero asma bronchiale da polveri sottili (in particolare, di legno).
In ogni caso, anche con riferimento a tale malattia la domanda non può trovare accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto che nell'esercizio della sua attività di artigiano, dal 1980, si occupava della realizzazione di cofani e urne funebri in legno, e che nel disbrigo delle sue mansioni aveva avuto a che fare con essenze legnose, solventi, polveri e aerosol di vernici di varia natura (poliesteri) ed era stato sottoposto al contatto e a inalazioni di solventi, resine e monomerici chimici e polveri del legno.
L'asma bronchiale causata da polveri di legno è tabellata in correlazione con “Lavorazioni che espongono a polveri di legno allergizzanti”, quella causata da “Prepolimeri, Oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche” in correlazione con “Produzione ed impiego di resine sintetiche”, qualora insorga entro 18 mesi dalla cessazione della lavorazione.
3 Nella fattispecie, risulta dall'estratto contributivo che l'istante ha cessato di lavorare per la s.r.l. F.lli
Palombi, alle dipendenze della quale svolgeva mansioni di operaio addetto alla finitura di casse funebri, il 30 aprile 2012, come riportato anche sul primo certificato inviato all' . CP_1
Ne discende, tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della lavorazione, che gravava sull'istante l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ovvero – oltre ovviamente all'esistenza della malattia – l'esposizione a rischio e il nesso causale fra questo e l'insorgenza della malattia.
Il ricorrente si è limitato, in ricorso, ad asserzioni del tutto generiche, senza specificamente indicare gli orari di lavoro e le mansioni concretamente disimpegnate, e senza descrivere le effettive modalità di espletamento delle stesse, gli utensili o i macchinari eventualmente impiegati, la presenza o meno di dispositivi di protezione.
Anche di quanto genericamente affermato la parte non ha, peraltro, fornito alcuna prova, non avendo articolato capitoli di prova per testi.
Le evidenziate carenze – a cui non sopperisce nemmeno la produzione documentale, dal momento che agli atti, oltre alla documentazione relativa al procedimento amministrativo, ad alcuni certificati medici e a una consulenza tecnica di parte, che comunque costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
16552 del 06/08/2015, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013), vi è solo un estratto contributivo
– impediscono in maniera assoluta di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso introduttivo, e in particolare dell'esposizione a un rischio idoneo, per intensità e durata, a causare la patologia denunciata.
Né sarebbe invocabile il principio di non contestazione, dal momento che, quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, non viene espunto dal materiale probatorio, a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima, e va, quindi, provato da chi lo deduce (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
A fronte di ciò, l'ammissione della consulenza tecnica richiesta dal ricorrente assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4308 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Parte_1
Costanzo Di Pietro, presso il cui studio in Benevento, via Bartolomeo Camerario, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Stefania
Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora, 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024 il ricorrente ha esposto: che aveva contratto, a causa e nell'espletamento della propria attività di artigiano addetto alla realizzazione di cofani e urne funebri in legno, svolta dal 1980, la patologia “asma bronchiale persistente da polveri sottili”; che in data 14/02/2024 aveva chiesto il riconoscimento dell'origine professionale di tale patologia, tabellata;
che l' aveva respinto l'istanza per “assenza della malattia denunciata”; che aveva inutilmente CP_1 esperito i prescritti rimedi amministrativi;
che l' gli aveva già riconosciuto, per malattie CP_1 professionali pregresse, un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 22%.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “-) accertare e dichiarare CP_1 che la patologia lamentata dalla parte ricorrente “asma bronchiale persistente da polveri sottili” è stata contratta nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa;
-) valutare in termini percentuali la menomazione psicofisica patita dal ricorrente per “asma bronchiale persistente da polveri sottili”; -) accertare e dichiarare il grado complessivo della menomazione psicofisica valutando in “unifica” il pregresso danno pari al 22% aumentato della percentuale di danno derivante dalla “asma bronchiale persistente da polveri sottili” oggi accertata;
-) condannare l' nella CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla pagamento del relativo indennizzo per danno biologico da erogarsi in capitale per gradi di invalidità pari o superiore al 6 % ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16 %; -) condannare, in ogni caso l' nella persona del legale rappresentante p.t., CP_1
1 al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”. Si è ritualmente costituito l' , eccependo preliminarmente la prescrizione ex art. 112 del T.U. CP_1
1124/65 e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata. Al riguardo, l' CP_2 ha evidenziato che la denuncia era stata presentata per la patologia “tumore delle cavità nasali”, non accertata in capo all'istante; quanto all'asma bronchiale, la domanda era altrettanto infondata, in mancanza di prova di un'idonea esposizione a rischio, trattandosi di malattia a genesi multifattoriale insorta tempo dopo l'effettiva cessazione del lavoro.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per il principio della ragione più liquida, il ricorso va respinto in quanto è infondato nel merito.
L'art. 2 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, come modificato dal d.lgs. 38/2000, prevede che
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Il successivo art. 3 prevede invece che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n.
4 allegata al d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude dunque la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1
2 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale.
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez.
L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del
21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nel caso di specie il ricorrente, con certificato medico del 14/02/2024, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia “tumore delle cavità nasali”, data di prima diagnosi lo stesso 14/02/2024, in correlazione con l'attività di “finitore di carrozzeria in legno” svolta come lavoratore dipendente dal maggio 1980 all'aprile 2012.
Agli atti non vi è alcun documento medico che attesti la presenza della suddetta patologia, sicché il rigetto dell'istanza per “assenza della malattia denunciata” è del tutto legittimo.
Non risulta viceversa presentata alcuna denuncia per la patologia indicata in ricorso, ovvero asma bronchiale da polveri sottili (in particolare, di legno).
In ogni caso, anche con riferimento a tale malattia la domanda non può trovare accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto che nell'esercizio della sua attività di artigiano, dal 1980, si occupava della realizzazione di cofani e urne funebri in legno, e che nel disbrigo delle sue mansioni aveva avuto a che fare con essenze legnose, solventi, polveri e aerosol di vernici di varia natura (poliesteri) ed era stato sottoposto al contatto e a inalazioni di solventi, resine e monomerici chimici e polveri del legno.
L'asma bronchiale causata da polveri di legno è tabellata in correlazione con “Lavorazioni che espongono a polveri di legno allergizzanti”, quella causata da “Prepolimeri, Oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche” in correlazione con “Produzione ed impiego di resine sintetiche”, qualora insorga entro 18 mesi dalla cessazione della lavorazione.
3 Nella fattispecie, risulta dall'estratto contributivo che l'istante ha cessato di lavorare per la s.r.l. F.lli
Palombi, alle dipendenze della quale svolgeva mansioni di operaio addetto alla finitura di casse funebri, il 30 aprile 2012, come riportato anche sul primo certificato inviato all' . CP_1
Ne discende, tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della lavorazione, che gravava sull'istante l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ovvero – oltre ovviamente all'esistenza della malattia – l'esposizione a rischio e il nesso causale fra questo e l'insorgenza della malattia.
Il ricorrente si è limitato, in ricorso, ad asserzioni del tutto generiche, senza specificamente indicare gli orari di lavoro e le mansioni concretamente disimpegnate, e senza descrivere le effettive modalità di espletamento delle stesse, gli utensili o i macchinari eventualmente impiegati, la presenza o meno di dispositivi di protezione.
Anche di quanto genericamente affermato la parte non ha, peraltro, fornito alcuna prova, non avendo articolato capitoli di prova per testi.
Le evidenziate carenze – a cui non sopperisce nemmeno la produzione documentale, dal momento che agli atti, oltre alla documentazione relativa al procedimento amministrativo, ad alcuni certificati medici e a una consulenza tecnica di parte, che comunque costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
16552 del 06/08/2015, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013), vi è solo un estratto contributivo
– impediscono in maniera assoluta di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso introduttivo, e in particolare dell'esposizione a un rischio idoneo, per intensità e durata, a causare la patologia denunciata.
Né sarebbe invocabile il principio di non contestazione, dal momento che, quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, non viene espunto dal materiale probatorio, a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima, e va, quindi, provato da chi lo deduce (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
A fronte di ciò, l'ammissione della consulenza tecnica richiesta dal ricorrente assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4