Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Questore della Provincia di Taranto cat. -OMISSIS-Imm. r.m. dell'11 maggio 2021, notificato a mani il 16 giugno 2021, recante rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dallo straniero odierno ricorrente in data 14 gennaio 2020 con contestuale invito al predetto a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro quindici giorni;
- della nota della Questura di Taranto - Ufficio Immigrazione cat. -OMISSIS-Imm. r.m. del 3 febbraio 2021, notificata a mezzo raccomandata A/R il 4 marzo 2021, recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della precitata istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, ove lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis e udita l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per l'Amministrazione statale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 giugno 2021 e depositato in pari data, l’extracomunitario ricorrente - cittadino marocchino - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento del Questore della Provincia di Taranto cat. -OMISSIS-Imm. r.m. dell'11 maggio 2021, notificato a mani il 16 giugno 2021, recante rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente in data 14 gennaio 2020 con contestuale invito al predetto a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro quindici giorni; della nota della Questura di Taranto - Ufficio Immigrazione cat. -OMISSIS-Imm. r.m. del 3 febbraio 2021, notificata a mezzo raccomandata A/R il 4 marzo 2021, recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della precitata istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, ove lesivo per gli interessi del ricorrente.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 5, comma 5, e 26, comma 3, del T.U. Immigrazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento.
II - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Con decreto cautelare n. 379/2021, pubblicato il 1° luglio 2021, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari presidenziali provvisorie e urgenti proposta dalla parte ricorrente. Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 20 Luglio 2021, previa riduzione alla metà dei termini processuali ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Il 5 luglio 2021, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Questura di Taranto si è costituita in giudizio.
Il 14 luglio 2021, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di lecce ha depositato dei documenti, tra i quali la relazione della Questura di Taranto Cat.-OMISSIS- Imm. R.M. del 13 luglio 2021, sui fatti di causa.
Il 17 luglio 2021, il ricorrente ha depositato delle note di udienza, in vista della Camera di Consiglio del 21 luglio 2021, chiedendo, previa concessione dell’invocata tutela cautelare, l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Con ordinanza cautelare n. 427/2021, pubblicata il 21 luglio 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio, alla stregua della documentazione reddituale prodotta dal ricorrente in sede amministrativa a corredo dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (vedi anche attestazione ISEE 2019 evidenziante un reddito pari a 0,00), i rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 379/2021 (“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la sussistenza del necessario fumus boni juris, in quanto risulta “per tabulas” che l’extracomunitario ricorrente dispone di un reddito annuo di importo notevolmente inferiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e - in forza del chiaro disposto dell’art. 26 terzo comma del Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm. - il possesso di un reddito adeguato idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, attenendo alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante - sì che la soglia, al di sotto della quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non possa considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza nel territorio italiano, non è lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione, ma è attualmente stabilita, ai fini del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nella soglia superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Inoltre, parte ricorrente nemmeno afferma di avere in precedenza mai raggiunto o superato il predetto livello di reddito in modo da poter invocare transitorie situazioni di difficoltà e/o la sopravvenienza di fatti idonei a far presumere una prospettiva di continuità ed autosufficienza economica, pertanto, il provvedimento di diniego impugnato si appalesa come doveroso e sufficientemente motivato, con la conseguente infondatezza delle censure formulate nel ricorso”)”.
Con decreto n. -OMISSIS-, pubblicato il 31 luglio 2021, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso questo Tribunale, ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente in relazione al giudizio avverso il provvedimento in premessa.
Con ordinanza n. 51-OMISSIS-, pubblicata il 20 settembre 2021, il Consiglio di Stato, Sezione III^, ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso la sopracitata ordinanza cautelare (n. 427/2021), con la seguente motivazione: “ Considerato, così come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare monocratica, che la motivazione del diniego, riferita alla mancanza di reddito dell’interessato, non sembra contraddetta dalle deduzioni svolte con l’atto d’appello; Rilevato che la domanda cautelare non può pertanto essere accolta e che sussistono, tuttavia, ragioni per compensare fra le parti le spese della presene fase cautelare. ”.
Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è palesemente infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Con due pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente), lo straniero ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento del Questore della Provincia di Taranto cat. -OMISSIS-Imm. r.m. dell'11 maggio 2021, recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata dall'odierno ricorrente in data 14 gennaio 2020, per dedotta violazione delle previsioni di cui agli artt. 5, comma 5, e 26, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., nonché della precedente comunicazione di preavviso di rigetto, cat. -OMISSIS-Imm. r.m. del 3 febbraio 2021, per allegata violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, a suo dire, prive di una puntuale motivazione sulle osservazioni presentate dal ricorrente in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della predetta sua istanza.
In particolare, con riferimento al provvedimento definitivo di rigetto, il ricorrente lamenta che, nel verificare la sussistenza o meno del requisito reddituale previsto dalla legge ai fini dell’accoglimento dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l’Amministrazione procedente non avrebbe esaminato la presenza di “ una reale prospettiva di reddito futuro sufficiente, correlata: (i) al già dimostrato incremento reddituale; (ii) al superamento in atto della grave crisi economica cagionata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che determinerà nuove occasioni lavorative; (iii) all’effettiva integrazione del Mannane sul territorio nazionale, a livello sociale, abitativo e lavorativo; (iv) all’assenza di condanne penali ”, mentre, con riguardo al preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, l’extracomunitario ricorrente sostiene che la P.A. non si sarebbe fatta carico né di esaminare tutte le osservazioni dallo stesso prodotte (ossia anche quelle ulteriori relative alla disponibilità di un alloggio gratuito e alle concrete possibilità di un incremento del reddito percepito) né, tantomeno, di effettuare una doverosa valutazione prognostica circa la possibilità di un futuro raggiungimento della soglia minima reddituale, non motivando in modo esaustivo in relazione agli esiti dell’istruttoria e non chiarendo le ragioni della ritenuta inidoneità delle osservazioni stesse a superare i rilievi negativi dell’Amministrazione.
Tutte le censure formulate nel ricorso sono manifestamente infondate e vanno disattese.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 427/2021, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la articolata motivazione sopra riportata.
A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
Osserva il Tribunale che, il Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm., al comma terzo dell’art. 26, rubricato “ Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo ”, dispone che: “ Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ”.
La disposizione normativa soprariportata, quindi, subordina l’ottenimento del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo al possesso, da parte del cittadino straniero richiedente, di determinati requisiti necessari ed indefettibili, previsti dalla legge, consistenti nella dimostrazione, da parte del richiedente, sia di disporre di idonea sistemazione alloggiativa che di possedere un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1280/2023; in senso analogo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2301/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1582/2023).
Di conseguenza, “ il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini extracomunitari, attenendo alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite ” (T.A.R. per la Sicilia - Palermo, sentenza n. 642/2025), con l’obbligo di provarne la disponibilità che grava sul cittadino straniero richiedente e con la necessità che, tale livello di reddito, risulti realizzato ed effettivamente sussistente al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo di che trattasi, e non, invece, meramente potenziale, futuro o prospettico.
Nel caso di specie, nell’esaminare la documentazione reddituale prodotta a corredo dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dall’extracomunitario ricorrente in data 14 gennaio 2020, l’Amministrazione procedente ha rilevato, attraverso accertamenti effettuati nella Banca dati degli Uffici competenti, la presenza di un reddito annuo di importo notevolmente inferiore al livello minimo previsto dal sopracitato art. 26, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm. e, di conseguenza, ha proceduto – dapprima – a notificare all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, e - successivamente - a rigettare definitivamente l’istanza suddetta, affermando che le osservazioni scritte prodotte dall’interessato dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto citato, corredate da documentazione reddituale, “ non forniscono elementi nuovi e/o diversi da quelli già oggetto di valutazione ”.
A tal riguardo, questo Tribunale, osserva che il giudizio espresso dall’Amministrazione resistente di ritenere le allegazioni prodotte dal ricorrente non idonee a fornire elementi nuovi e/o diversi da quelli già oggetto di valutazione in sede di istruttoria, formulato all’esito della valutazione delle stesse, risulta esente dai profili di illegittimità lamentati con l’odierno ricorso, posto che – da un lato – si è di fronte, nel caso di specie, alla circostanza oggettiva della mancanza di un livello di reddito almeno pari a quello richiesto dalla normativa sopracitata, circostanza, questa, non lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione, costituendo un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, e che - dall’altro lato - le sopracitate allegazioni, a ben vedere, costituiscono solo ed esclusivamente circostanze fattuali (quali il superamento in atto della grave crisi economica cagionata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, l’effettiva integrazione dell’istante sul territorio nazionale, a livello sociale, abitativo e lavorativo, l’assenza di condanne penali) che non forniscono né la prova della disponibilità del requisito reddituale previsto dalla legge, il cui onere (come visto) grava sul cittadino straniero (cfr. Consiglio di Stato, III, 12 novembre 2018, n. 7739 e 13 settembre 2022, n. 7944), né, con carattere ulteriormente dirimente, concrete occasioni lavorative favorevoli sopravvenute, tali da attivare in capo all’Amministrazione procedente il potere/dovere di verificarne la reale consistenza, predisponendo gli opportuni approfondimenti istruttori (cfr. Consiglio di Stato, III,18 agosto 2022, n. 7246); le stesse, in realtà, collocandosi su di un piano meramente ipotetico, la cui astrattezza nulla aggiunge alla circostanza fattuale (e concreta) costituita dalla presenza di un livello di reddito inferiore a quello stabilito dalla legge ai fini dell’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Da quanto precede, dunque, emerge con ogni evidenza l’assenza del possesso in capo all’odierno ricorrente, al momento della definizione della sua istanza, del (necessario) requisito reddituale previsto dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 286/1998 per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con il primo motivo di ricorso.
Invero, questo Tribunale, osserva che le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alle censure - formulate con il secondo motivo di ricorso - che fanno leva sull’asserita violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, per non aver l’Amministrazione procedente analiticamente confutato le osservazioni prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, posto che – per un verso – tali osservazioni (e l’allegata documentazione) sono state (come visto) esaminate e valutate dall’Amministrazione resistente, che le ha ritenute inidonee a fornire elementi nuovi e/o diversi da quelli già oggetto di valutazione, e che – per altro verso – secondo quieti principi giurisprudenziali, l’Amministrazione procedente non ha l’obbligo di una formale e analitica confutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, essendo sufficientemente adeguata, alla luce dell'art. 3 della stessa Legge n. 241/1990, un’esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (ex multis T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 7 novembre 2012, n.1041; T.A.R. Campania - Napoli, n.3072 del 2012), con la conseguenza che, anche le censure sollevate dall’extracomunitario ricorrente con il secondo motivo di ricorso, devono essere disattese perché infondate nel merito.
3. Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
4. Ricorrono, tuttavia, i presupposti di legge, anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali dello straniero ricorrente, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.