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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2358 /2021 R.G., promossa da:
FE US , nato il [...] a [...] , Cod. Fisc.
, elettivamente domiciliato in Via Ferrara n.99 98061 C.F._1
Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
INPS CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 P.IVA_1
UFFICIO LEGALE INPS MESSINA presso lo studio dell'Avv. MONORITI
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il sig. FE IU ha adito questo Tribunale per impugnare la cancellazione del proprio nominativo dalle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli per l'anno 2016, avvenuta a seguito del disconoscimento delle giornate di lavoro che egli afferma di aver svolto alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione
Rosario. In particolare, il ricorrente deduce di aver prestato la propria attività lavorativa per un totale di 102 giornate, svolgendo mansioni di bracciante agricolo. Sostiene di aver ricevuto la relativa retribuzione e che il rapporto fosse regolare e legittimamente instaurato. Egli lamenta di essere venuto a conoscenza della cancellazione soltanto in occasione della mancata erogazione delle prestazioni previdenziali, e che non gli sarebbe stata notificata alcuna comunicazione formale da parte dell'INPS.
L'INPS si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza del diritto all'impugnazione giudiziale, invocando l'applicazione dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970,
n. 83, in combinato disposto con l'art. 38, comma 7, della Legge 6 luglio 2011, n.
111, nonché con l'art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993. In particolare, l'Istituto ha precisato che il ricorrente è stato cancellato con elenco 1VD2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS dal 1/06/2020 al 15/06/2020.
Secondo il regime normativo vigente, tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, costituendo momento di conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza dei termini decadenziali. La normativa prevede che, in assenza di opposizione amministrativa entro 30 giorni e giudiziaria entro 120 giorni, il provvedimento diventi definitivo e inoppugnabile.
Il termine per proporre l'azione giudiziaria, dunque, decorreva dal 15/06/2020 e scadeva il 12/10/2020. Il ricorso risulta, per contro, proposto ben oltre tale data e, pertanto, in evidente ritardo rispetto al termine perentorio previsto dalla normativa. Come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 8650/2008; Cass. 25892/2009; Cass. 5942/2001), il termine di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970 ha natura sostanziale e non processuale, e non è suscettibile né di sospensione né di interruzione, risultando quindi insuscettibile di rimessione in termini.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 45 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 38, comma 7, della Legge 111/2011, ribadendo che la pubblicazione sul sito dell'INPS rappresenta una forma idonea e sufficiente di comunicazione dei provvedimenti concernenti la gestione degli elenchi nominativi agricoli, in ragione delle peculiarità del settore agricolo e dell'esigenza di contemperare l'interesse individuale dei lavoratori con quello generale alla certezza e definitività delle determinazioni in materia di spesa pubblica.
Alla luce di quanto sopra, il Giudice ritiene assorbente la questione relativa all'intervenuta decadenza, risultando pertanto superfluo ogni ulteriore esame in ordine al merito della domanda, inclusa la fondatezza o meno del rapporto di lavoro denunciato dal ricorrente e l'eventuale spettanza delle correlate prestazioni previdenziali. Non può infatti esaminarsi alcuna questione di merito laddove l'azione sia inammissibile per decadenza maturata.
Deve altresì rilevarsi che la vicenda presenta profili di particolare complessità, in quanto inserita in un quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, che può aver generato un ragionevole dubbio interpretativo in capo alla parte ricorrente. Si considera, inoltre, che l'azione giudiziaria è stata intrapresa verosimilmente nella convinzione della sua ammissibilità, in buona fede e nel legittimo esercizio del diritto di difesa.
Pertanto, in applicazione dei criteri di equità previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione trova fondamento nella complessità tecnica della questione, nella particolare sensibilità del tema previdenziale e nella recente evoluzione giurisprudenziale che ha contribuito ad alimentare incertezza sull'interpretazione delle disposizioni vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da FE IU nei confronti dell'INPS:
• DICHIARA l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83;
• DICHIARA assorbite tutte le ulteriori domande relative al merito della controversia;
• DISPONE la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda, dell'incertezza normativa e dell'evoluzione giurisprudenziale che ha inciso sulla valutazione della tempestività dell'azione giudiziaria.
Così deciso in Patti 13/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo