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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/11/2024, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 213/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 213/2022 promossa da:
(CIN , Parte_1 P.IVA_1
(CIN , Parte_2 P.IVA_2
(CIN , Parte_3 P.IVA_3
(CIN , tutti con il patrocinio Parte_4 P.IVA_4
ATTORI
Contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GUIDI EDOARDO;
Controparte_1 P.IVA_5
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 C.F._1
CONVENUTI oggetto: risarcimento danni da perdita del rapporto parentale.
CONCLUSIONI
Per gli attori, come da atto di citazione:
Voglia l'Onorevole Tribunale civile di Ascoli Piceno, In via principale, Accertare e dichiarare che il giorno 24.07.2020 a mezzanotte circa, in località Maltignano, SP 88 a circa 40 mt dall'incrocio con Via Tronto, la sig.ra alla guida della propria Parte_5 autovettura Toyota Yaris tg. FG910NB decedeva in seguito ad un sinistro frontolaterale con il veicolo BMW X3 tg. DC837VA, di proprietà e condotto dal sig. Controparte_2 accertare e dichiarare che la sig.ra al momento del sinistro era intenta a Parte_5 percorrere la medesima via in dire de quo è stato causato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo BMW X3 tg. DC837VA, sig. il quale si era messo Controparte_2 alla guida in accertato stato di ebrezza di 1,09 gr/l, violando le disposizio , comma 2, lett. b e 2 sexies CdS ed invadeva l'opposta corsia di marcia violando l'art. 143 CdS, nonché, viaggiando ad una velocità superiore al limite consentito, violava altresì le disposizioni degli artt. 141 e 142 CdS. per tale effetto, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno parentale o danno non patrimoniale sofferto dalle odierne attrici quali sorelle non conviventi della de cuius, sig.ra Parte_5
come descritto nella narrativa del presente atto, nella misura di:
[...]
r la sig.ra Parte_1 pagina 1 di 9 - € 117.680,40, per la sig.ra Parte_2
- € 107.873,70, per la sig.ra Parte_3
- € 107.873,70, per la sig.ra Parte_4 A cui dovrà essere detratta la 0 divisa pro quota ad ogni convenuto (€ 15.000,00 per ogni erede) già liquidati a titolo di offerta formale ed accettata a parziale risarcimento sul maggior avere ed € 5.000,00 per spese legali della fase stragiudiziale, per un residuo da liquidare per ogni erede pari a:
- € 102.680,40, per la sig.ra Parte_1
- € 102.680,40, per la sig.ra Parte_2
- € 92.873,70, per la sig.ra Parte_3
- € 92.873,70, per la sig.ra Parte_4
O comunque nella misura rit In via del tutto subordinata, liquidare il danno parentale o danno non patrimoniale secondo il grado di responsabilità che verrà accertato nel corso del giudizio. Oltre interessi legali, e rivalutazione del danno. In ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio per cui il procuratore si dichiara antistatario, tenuto conto anche della mancata adesione della controparte alla procedura di negoziazione assistita ex art. 4 D.L. n. 132/2014 in violazione dell'art. 96 c.p.c..
Per il convenuto, come da comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi esposti in premessa, rigettare la domanda attrice poiché totalmente infondata in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum, oltreché sfornita di ogni pur minima prova, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.2.2022, i soggetti in epigrafe indicati convenivano in giudizio
[...] e al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del dan Controparte_1 Controparte_2
o dal decesso della sorella Parte_5 avvenuto in data 24.7.2020 quando ella, alla guida del proprio veicolo Toyota Yaris, si era
[...] nte scontrata con il veicolo BMW X3 di proprietà e condotto da . Controparte_2 In data 20.5.2022 si costituiva in giudizio il convenuto endo in via Controparte_1 preliminare la carenza di legittimazione ad agire in capo alle quali eredi della de cuius senza fornire alcuna prova di tale loro affermata qualità e Parte_5 dell' enuto chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree, allegando anche la presenza di un concorso di colpa di nella Parte_5 causazione del sinistro. All'udienza del 8.7.2022, il Giudice, rilevato che la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto non era andata a buon fine, disponeva il rinnovo della stessa. Alla successiva udienza Controparte_2 to il perfezionamento della notifica, dichiarava la contumacia di e Controparte_2 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. In data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'attuale Giudice, il quale, rigettate le istanze istruttorie, fissava l'udienza del 12.9.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica). Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, l'attore ha insistito per l'espletamento della prova testimoniale non ammessa. Sul punto va confermato il rigetto delle istanze istruttorie così come da motivazione espressa con ordinanza del 28.9.2023, da intendersi qui trascritta, cui deve aggiungersi che i relativi capitoli non erano in alcun modo (proprio per la generica formulazione) idonei a dimostrare che il rapporto tra le attrici e la defunta fosse più
“intenso” della media, o comunque tale da discostarsi da quello che normalmente, secondo l'id quod plerumque accidit, lega tra di loro fratelli e sorelle, peraltro residenti in diversi continenti: gli argomenti spesi pagina 2 di 9 dagli attori, da ultimo con la propria comparsa conclusionale, non appaiono idonei a giustificare un ripensamento sul punto.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva in capo agli attori. In diritto, deve precisarsi che la questione sollevata va più correttamente qualificata in termini di carenza di titolarità sostanziale del rapporto. Come noto, l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione, ovvero il diritto di agire in giudizio. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Nel caso in esame, dalla prospettazione proposta con domanda, così come dai motivi spesi a sostegno della stessa e dalle conclusioni rassegnate, gli attori si affermano esplicitamente titolari del credito in quanto legati da un rapporto di parentela con la deceduta
[...]
e tanto basta a fondarne la legittimazione attiva all'azion Parte_5
prova del detto rapporto di parentela potrà, invece, semmai rilevare in termini di mancata prova della titolarità della posizione giuridica vantata, e, dunque, di infondatezza nel merito della domanda attorea.
Nel merito, le domande attoree appaiono meritevoli di parziale accoglimento.
In diritto, ai sensi dell'art. 2054 c.c. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Quanto ai presupposti di operatività della previsione, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 15736 del 17/05/2022); in altre parole, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 7061 del 12/03/2020). Dal punto di vista dell'onere probatorio necessario al superamento della presunzione di pari responsabilità in esame, a fronte del carattere relativo della citata presunzione, l'indirizzo giurisprudenziale da considerarsi maggioritario e al quale si ritiene opportuno aderire ritiene che ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 8311 del 23/03/2023); ancora, deve ritenersi che l'onere probatorio in capo alla parte che voglia vedersi esclusa da qualsivoglia profilo di responsabilità sia particolarmente gravoso in quanto nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 7479 del 20/03/2020).
Nel caso in esame, gli attori hanno versato in giudizio la relazione d'incidente stradale svolta dai Carabinieri accorsi sul luogo nell'immediatezza del fatto (all. 2 alla citazione) e gli atti d'indagine (all. 4) svolti dalla Procura della Repubblica in seguito al fatto stesso, comprensivi della relazione di consulenza tecnica pagina 3 di 9 disposta dal Pubblico Ministero, poi utilizzata nel procedimento penale n.r.g.n. 1748/2020 a fondamento della sentenza G.U.P. n. 177/2022 (all. 15 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) che ha condannato per omicidio stradale. Detta relazione di consulenza è utilizzabile ai fini Controparte_2 dell'odierna el noto principio secondo cui il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio;
mancano, infatti, nell'ordinamento sia un esplicito divieto che un espresso rapporto gerarchia tra le prove in virtù del quale alcune di esse debbono prevalere su altre (al di fuori dei casi di prova legale) (sul punto, vedasi Cassazione, sez. 3, sentenza n. 31312 del 03/11/2021, secondo cui il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita; ancora, in senso conforme: Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11555 del 14/05/2013). Nel corso dell'odierno giudizio è stato ampiamente garantito il contraddittorio sul contenuto di detta consulenza: la stessa è stata allegata all'atto introduttivo, e Cont il convenuto vi ha formulato scarne contestazioni nella propria prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., producendo tegno la perizia (a firma allegata alla memoria n. 2) già utilizzata dall'imputato Per_1 nel processo penale. CP_2
Nel merito, dalla relazione d'incidente stradale svolta dai Carabinieri risulta che sul luogo dell'incidente, verificatosi in orario notturno sulla SP 88 Valditronto nel territorio del Comune di Maltignano, vigeva il limite di velocità di 50 km/h e la strada era priva d'illuminazione pubblica. Risultano, inoltre, rilevati la posizione di quiete dei veicoli a seguito dell'incidente, i danni dagli stessi riportati e il presunto punto d'urto tra i medesimi. Dal rilievo e valutazione di tutti tali elementi gli operanti hanno indicato la seguente dinamica del sinistro: il conducente della BMW X3 si trovava a percorrere la SP 88 CP_2
Valditronto con direzione di marcia San Benedetto del li Piceno, mentre il veicolo Toyota Yaris di percorreva la medesima via con direzione di marcia in senso opposto, Parte_5
Ascoli ronto;
il dopo aver superato l'incrocio con Via Tronto CP_2 nell'affrontare una semicurva a sinistra, entrav ne con la parte anteriore e laterale sinistra con la parte anteriore e laterale sinistra del veicolo della in conseguenza dell'urto, il veicolo del Parte_5 dopo aver riportato il distacco dell'ammortizzatore e della ruota anteriore sinistra, terminava CP_2 umatici della parte destra per circa 5 metri fuori della carreggiata per poi rientrarvi assumendo una posizione di quiete a circa 12 metri dalla zona d'urto per poi ribaltarsi sulla parte destra restando al centro della carreggiata, dove assumeva una posizione di quiete;
il veicolo della di seguito Parte_5 all'urto, effettuava una rotazione con il posteriore verso destra di circa 180° nei pressi della zona d'urto, con la parte anteriore che rimaneva sulla corsia di marcia e la parte posteriore fuori dalla sede stradale al di sopra di un terrapieno, dove assumeva la posizione di quiete. Il veniva, altresì, riscontrato CP_2 positivo (con un valore di 1,09 g/L, v. referto medico all. 3 alla citazi etilometrico. Dalla perizia del P.M. versata in atti ed utilizzata anche dal G.U.P. a fondamento del proprio convincimento si evince, poi, che il presumibile punto d'urto tra i due veicoli doveva collocarsi nella corsia di percorrenza della Toyota Yaris, seppur abbastanza vicino alla linea di mezzeria. Dal che si deduce che la BMW condotta dal aveva invaso l'opposta corsia di marcia, così andando ad impattare con la CP_2
Yaris condotta dalla la quale pure non teneva la stretta destra della corsia di percorrenza. Il Parte_5 punto d'urto è stato la consulente tecnico del P.M. in posizione leggermente più arretrata rispetto a quella ipotizzata dai Carabinieri sulla base dell'esame dei seguenti elementi:
- le rispettive traiettorie di provenienza dei veicoli e le rispettive posizioni di quiete, in particolare la traiettoria in uscita dall'urto e la posizione di quiete post collisione in cui veniva rinvenuta la BMW, adagiata sul lato destro, e la traiettoria di uscita e la posizione di quiete in cui veniva rinvenuta la Toyota Yaris;
pagina 4 di 9 - le tracce rinvenute sul manto stradale, ed in particolare la zona circolare, di diametro pari a 2,25 metri, al cui interno gli agenti accertatori rinvenivano i detriti distaccatisi dai veicoli;
- i danni riportati dai veicoli stessi e, precisamente, le tracce di contatto tra i medesimi, in particolare essendo corrispondenti le tracce sul cofano anteriore lato sinistro della BMW con lo specchio retrovisore sinistro della Toyota Yaris. Confrontando i detti elementi con la larghezza della carreggiata e delle rispettive corsie, il consulente ha altresì calcolato le velocità tenute dai due mezzi al momento dell'impatto, che ha valutato pari a 52 km/h per la Yaris e a 64 km/h per la BMW, quest'ultima, dunque, ben al di sopra del limite vigente sul luogo. Le conclusioni del consulente sono chiare nell'individuare la causa del sinistro nella condotta illecita del il quale, oltre a guidare in stato di ebbrezza (tasso alcolemico rilevato pari a 1,09gr/l), aveva CP_2 te invaso la corsia di marcia opposta, causando di fatto la collisione. L'accertamento svolto dal Cont consulente del P.M. è stato specificamente contestato dalla convenuta solo quanto all'individuazione del punto d'urto, che a dire della relativa difesa doveva invece colloca lla corsia di percorrenza della BMW, come indicato nella perizia a firma depositata in atti. Le deduzioni del perito di parte non Per_1 appaiono, tuttavia, convincenti, poiché bas ed esclusivamente sull'analisi delle tracce rinvenute sul manto stradale, laddove le deduzioni del consulente del P.M. sono, invece, basate – come già detto – su plurimi elementi, tra cui soprattutto l'esame delle tracce rinvenute sui mezzi coinvolti (è documentato e comunque pacifico in causa che la impattava con lo specchio retrovisore sinistro contro il cofano CP_3 Contr anteriore sinistro della , cosa c ebbe stata pressoché impossibile se la traiettoria della fosse CP_3 quella sostenuta nella perizia ossia in direzione praticamente obliqua senza neppure approcciare la Per_1 curva a destra: in tal caso è e che la sarebbe stata attinta semmai sulla parte anteriore-destra) e CP_3 la posizione di quiete dei veicoli (anch'essa ontestata). Sono provati, dunque, sia la condotta colposa del convenuto che il nesso di causalità materiale tra la stessa e il danno evento costituito dal sinistro stradale, cui il decesso della sig.ra seguiva poco dopo Parte_5 Cont l'intervento dei sanitari. La circostanza, allegata dalla secondo cui la mento non facesse uso del dispositivo di ritenzione risulta del tutto non ata: essa non emerge dal rapporto dei carabinieri intervenuti sul luogo (all. 2, citazione), né risulta in altro modo documentata. La generica allegazione, Cont contenuta a pag. 5 della comparsa di costituzione della volta a ritenere che la defunta non usasse la cintura di sicurezza sulla base della “tipologia delle lesio ortate” non appare idonea, proprio per la sua genericità, a rivestire valore probatorio anche solo in via indiziaria. Non può ignorarsi che il consulente del P.M., sulla base degli elementi tutti sopra citati, individui anche in capo alla defunta signora una quota di responsabilità nella causazione del sinistro, in quanto la Parte_5 stessa, pur transitando ne rsia di marcia, non manteneva strettamente la destra, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 143, commi I e XIII, del codice della strada. Sebbene tale circostanza non escluda la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta del e il danno evento – il CP_2 quale non si sarebbe verificato se il non avesse invaso la corsia di marcia della per CP_2 Parte_5 ben 1,10 mt. -, non è possibile es se la avesse tenuto la propr stra Parte_5 l'impatto avrebbe potuto essere di portata inferiore. Cassazione, in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, ha recentemente statuito che in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 16413 del 12/06/2024). In altre parole, anche a fronte del contributo causale della vittima, il caso in esame non rientra nell'ambito letterale di applicazione dell'art. 1227, comma I, c.c., in quanto gli attori sono soggetti estranei al sinistro e, dunque, non può individuarsi in capo agli stessi alcuna forma di concorso nella causazione dell'evento dannoso. Il riferimento all'art. 1227, comma I, pagina 5 di 9 c.c., tuttavia, non è del tutto ultroneo, in quanto il richiamo a tale norma deve essere inteso “non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno, con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto)”, sicché ciò “che trova applicazione è il principio di causalità, di cui l'art. 1227 rappresenta il corollario, in base al quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa” (Cassazione, sez. 3 - , sentenza n. 34625 del 12/12/2023; in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2017, n. 4208). Sempre in merito al concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, il convenuto sostiene altresì l'esistenza di una epatopatia da alcolismo cronico che lascia presumente, con il criterio del più probabile che non, uno stato alcolemico della medesima al momento del sinistro. L'argomento non appare meritevole di condivisione, in quanto dalla documentazione in atti non emerge alcuno stato di alterazione alcoolica riferibile alla vittima al momento del sinistro, né una tale circostanza può essere desunta, sic et simpliciter, dalla presenza di una epatopatia (che, in sé, nulla dice in merito allo stato di eventuale alterazione alcoolica al momento del fatto). Concludendo sul punto, il concorso della signora nella causazione del sinistro può essere Parte_5 individuato in percentuale pari al 20%, circostanza sclusivamente in sede di determinazione del quantum del risarcimento, non incidendo sulla sussistenza o meno del nesso causale e, dunque, sull'an del risarcimento.
Nel procedere all'individuazione del danno conseguenza e del relativo nesso di causalità giuridica, deve premettersi che le attrici agiscono esclusivamente per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Nei propri atti difensivi le stesse si qualificano talvolta quali eredi della sig.ra Parte_5
in verità, dal momento che la domanda attorea ha ad oggetto esclusivamente danni subiti
[...] leva nell'odierna sede la qualità o meno di eredi della de cuius. Quel che rileva, al contrario, è esclusivamente il rapporto di parentela tra le attrici e Parte_5 rapporto che emerge inequivocabilmente dalla documentazi 10, 11, 12 e 13 all'atto di citazione;
dichiarazione consolare all. 14 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice). Proprio in riferimento ad una fattispecie relativa ad un danno da perdita del rapporto parentale, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 23469 del 28/09/2018). In altre parole, in accordo con il prevalente indirizzo giurisprudenziale sul punto sviluppatosi, il danno da perdita del rapporto parentale va inteso quale sintesi di duplici voci di danno, l'una legata alla sofferenza soggettiva (danno morale) e l'altra legata al peggioramento della condizioni di vita (danno esistenziale) (sul punto vedasi Cassazione, sez. 3, sentenza n. 28220 del 04/11/2019, secondo cui il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata; vedasi, altresì, Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 30997 del 30/11/2018 secondo cui in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca). Può ritenersi ad oggi pacifico anche l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce dell'evidenziato rapporto di parentela, deve presumersi la sussistenza e risarcibilità di un danno da perdita di rapporto parentale. Come noto, infatti, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il pagina 6 di 9 superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 22397 del 15/07/2022; in senso conforme: Cassazione, sez. 3, sentenza n. 25541 del 30/08/2022; sez. 3, ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). In assenza di prova contraria da parte del convenuto, dunque, non può che ritersi sussistente il c.d. danno conseguenza e il relativo nesso di causalità giuridica con il danno evento: la domanda di risarcimento danni appare, dunque, meritevole di accoglimento nell'an. Per la relativa determinazione del quantum, il Tribunale, in aderenza al più recente (e condivisibile) orientamento della Suprema Corte - in base al quale in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021) – ritiene di dover liquidare il danno da lesione del rapporto parentale in base ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel 2024. Si è passati, infatti, dalla forbice degli importi da sempre utilizzata nelle precedenti tabelle, fino al 2021, con un valore medio e uno massimo, ad un nuovo sistema di calcolo parametrato a diversi “valori a punto”, prevedendosi una distribuzione dei punti in base ai parametri specificamente indicati nelle medesime tabelle. Pertanto, ad ogni parametro è stata assegnata una scala di punti, la cui somma andrà poi moltiplicata per il “valore punto” al fine di giungere alla complessiva liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Vengono in rilievo, dunque, quali parametri l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di altri soggetti nel nucleo familiare e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto. Valorizzando i predetti parametri - età della vittima al decesso 63 anni, età della sorella
[...] 56 anni, età della sorella Parte_1 Parte_2 ella sorella
[...] Parte_3 lla sorella
[...] Parte_4
a per ciascuno di essi di a vivenza col de cuius, distanza geografica (le attrici vivevano in Tunisia e i contatti con la sorella erano di natura prevalentemente telefonica e del tutto sporadicamente di persona) -, dunque, assegnandosi un valore compreso tra il minimo e il medio di 10 punti (in una scala da 0 a 30) al parametro relativo alla qualità ed intensità del rapporto, in assenza di peculiari circostanze (la cui prova sarebbe stata a carico dei danneggiati e, per quanto sopra detto, non fornita) volte a ritenere che il rapporto in questione fosse più “intenso” della media, si giunge: per ad un importo di € Parte_1 69.926,20; per to di € 69.626,20; per Parte_2 rto di € 66.229,80; per Parte_3 [...] ad un importo di € 66.229,80. Tenendo conto del già Parte_4 nella causazione dell'evento, Parte_5 appare opportuna una riduzione ri all'incidenza causale della condotta della vittima nella causazione del sinistro. Si giunge, così: per Parte_1
d un importo di € 55.700,96; per
[...] Parte_2
di € 55.700,96; per
[...] Parte_3
o di € 52.983,84; per Parte_4 di € 52.983,84. Le somme indicat 15.000,00 per ogni attore) già corrisposto stragiudizialmente da parte della compagnia assicurativa convenuta per il pagina 7 di 9 risarcimento del danno non patrimoniale, offerta accettata dalle attrici a parziale risarcimento sul maggior avere. Ne deriva che, in conclusione, va riconosciuto: per Parte_1
n importo di € 40.700,96; per
[...] Parte_2
40.700,96; per € Parte_3
37.983,84; per .983,84. Parte_4
Su detti importi andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. ordinanza n. 2979/2023; Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche a quella oggetto di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Alla luce della completa sovrapponibilità delle posizioni processuali delle parti vittoriose, tutte costituite a mezzo del medesimo difensore, si liquida unitario compenso secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 5 d.m. n. 55/2014 e ss. mm. Le relative somme vengono distratte in favore dell'avv. Paoletti, dichiaratosi antistatario. Le eventuali spese stragiudiziali – in questa sede comunque non espressamente richieste – devono ritenersi coperte dalla somma di € 5.000,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 40.700,96 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...] interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2 della somma di € 40.700,96 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...] interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_3 della somma di € 37.983,84 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...] interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_4 della somma di € 37.983,84 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...] interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori pagina 8 di 9 monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
dispone la distrazione di detti importi in favore del difensore avv. Paoletti Giovanni. Ascoli Piceno, 18/11/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Sirianni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 213/2022 promossa da:
(CIN , Parte_1 P.IVA_1
(CIN , Parte_2 P.IVA_2
(CIN , Parte_3 P.IVA_3
(CIN , tutti con il patrocinio Parte_4 P.IVA_4
ATTORI
Contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GUIDI EDOARDO;
Controparte_1 P.IVA_5
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 C.F._1
CONVENUTI oggetto: risarcimento danni da perdita del rapporto parentale.
CONCLUSIONI
Per gli attori, come da atto di citazione:
Voglia l'Onorevole Tribunale civile di Ascoli Piceno, In via principale, Accertare e dichiarare che il giorno 24.07.2020 a mezzanotte circa, in località Maltignano, SP 88 a circa 40 mt dall'incrocio con Via Tronto, la sig.ra alla guida della propria Parte_5 autovettura Toyota Yaris tg. FG910NB decedeva in seguito ad un sinistro frontolaterale con il veicolo BMW X3 tg. DC837VA, di proprietà e condotto dal sig. Controparte_2 accertare e dichiarare che la sig.ra al momento del sinistro era intenta a Parte_5 percorrere la medesima via in dire de quo è stato causato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo BMW X3 tg. DC837VA, sig. il quale si era messo Controparte_2 alla guida in accertato stato di ebrezza di 1,09 gr/l, violando le disposizio , comma 2, lett. b e 2 sexies CdS ed invadeva l'opposta corsia di marcia violando l'art. 143 CdS, nonché, viaggiando ad una velocità superiore al limite consentito, violava altresì le disposizioni degli artt. 141 e 142 CdS. per tale effetto, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno parentale o danno non patrimoniale sofferto dalle odierne attrici quali sorelle non conviventi della de cuius, sig.ra Parte_5
come descritto nella narrativa del presente atto, nella misura di:
[...]
r la sig.ra Parte_1 pagina 1 di 9 - € 117.680,40, per la sig.ra Parte_2
- € 107.873,70, per la sig.ra Parte_3
- € 107.873,70, per la sig.ra Parte_4 A cui dovrà essere detratta la 0 divisa pro quota ad ogni convenuto (€ 15.000,00 per ogni erede) già liquidati a titolo di offerta formale ed accettata a parziale risarcimento sul maggior avere ed € 5.000,00 per spese legali della fase stragiudiziale, per un residuo da liquidare per ogni erede pari a:
- € 102.680,40, per la sig.ra Parte_1
- € 102.680,40, per la sig.ra Parte_2
- € 92.873,70, per la sig.ra Parte_3
- € 92.873,70, per la sig.ra Parte_4
O comunque nella misura rit In via del tutto subordinata, liquidare il danno parentale o danno non patrimoniale secondo il grado di responsabilità che verrà accertato nel corso del giudizio. Oltre interessi legali, e rivalutazione del danno. In ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio per cui il procuratore si dichiara antistatario, tenuto conto anche della mancata adesione della controparte alla procedura di negoziazione assistita ex art. 4 D.L. n. 132/2014 in violazione dell'art. 96 c.p.c..
Per il convenuto, come da comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi esposti in premessa, rigettare la domanda attrice poiché totalmente infondata in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum, oltreché sfornita di ogni pur minima prova, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.2.2022, i soggetti in epigrafe indicati convenivano in giudizio
[...] e al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del dan Controparte_1 Controparte_2
o dal decesso della sorella Parte_5 avvenuto in data 24.7.2020 quando ella, alla guida del proprio veicolo Toyota Yaris, si era
[...] nte scontrata con il veicolo BMW X3 di proprietà e condotto da . Controparte_2 In data 20.5.2022 si costituiva in giudizio il convenuto endo in via Controparte_1 preliminare la carenza di legittimazione ad agire in capo alle quali eredi della de cuius senza fornire alcuna prova di tale loro affermata qualità e Parte_5 dell' enuto chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree, allegando anche la presenza di un concorso di colpa di nella Parte_5 causazione del sinistro. All'udienza del 8.7.2022, il Giudice, rilevato che la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto non era andata a buon fine, disponeva il rinnovo della stessa. Alla successiva udienza Controparte_2 to il perfezionamento della notifica, dichiarava la contumacia di e Controparte_2 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. In data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'attuale Giudice, il quale, rigettate le istanze istruttorie, fissava l'udienza del 12.9.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica). Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, l'attore ha insistito per l'espletamento della prova testimoniale non ammessa. Sul punto va confermato il rigetto delle istanze istruttorie così come da motivazione espressa con ordinanza del 28.9.2023, da intendersi qui trascritta, cui deve aggiungersi che i relativi capitoli non erano in alcun modo (proprio per la generica formulazione) idonei a dimostrare che il rapporto tra le attrici e la defunta fosse più
“intenso” della media, o comunque tale da discostarsi da quello che normalmente, secondo l'id quod plerumque accidit, lega tra di loro fratelli e sorelle, peraltro residenti in diversi continenti: gli argomenti spesi pagina 2 di 9 dagli attori, da ultimo con la propria comparsa conclusionale, non appaiono idonei a giustificare un ripensamento sul punto.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva in capo agli attori. In diritto, deve precisarsi che la questione sollevata va più correttamente qualificata in termini di carenza di titolarità sostanziale del rapporto. Come noto, l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione, ovvero il diritto di agire in giudizio. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Nel caso in esame, dalla prospettazione proposta con domanda, così come dai motivi spesi a sostegno della stessa e dalle conclusioni rassegnate, gli attori si affermano esplicitamente titolari del credito in quanto legati da un rapporto di parentela con la deceduta
[...]
e tanto basta a fondarne la legittimazione attiva all'azion Parte_5
prova del detto rapporto di parentela potrà, invece, semmai rilevare in termini di mancata prova della titolarità della posizione giuridica vantata, e, dunque, di infondatezza nel merito della domanda attorea.
Nel merito, le domande attoree appaiono meritevoli di parziale accoglimento.
In diritto, ai sensi dell'art. 2054 c.c. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Quanto ai presupposti di operatività della previsione, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 15736 del 17/05/2022); in altre parole, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 7061 del 12/03/2020). Dal punto di vista dell'onere probatorio necessario al superamento della presunzione di pari responsabilità in esame, a fronte del carattere relativo della citata presunzione, l'indirizzo giurisprudenziale da considerarsi maggioritario e al quale si ritiene opportuno aderire ritiene che ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 8311 del 23/03/2023); ancora, deve ritenersi che l'onere probatorio in capo alla parte che voglia vedersi esclusa da qualsivoglia profilo di responsabilità sia particolarmente gravoso in quanto nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 7479 del 20/03/2020).
Nel caso in esame, gli attori hanno versato in giudizio la relazione d'incidente stradale svolta dai Carabinieri accorsi sul luogo nell'immediatezza del fatto (all. 2 alla citazione) e gli atti d'indagine (all. 4) svolti dalla Procura della Repubblica in seguito al fatto stesso, comprensivi della relazione di consulenza tecnica pagina 3 di 9 disposta dal Pubblico Ministero, poi utilizzata nel procedimento penale n.r.g.n. 1748/2020 a fondamento della sentenza G.U.P. n. 177/2022 (all. 15 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) che ha condannato per omicidio stradale. Detta relazione di consulenza è utilizzabile ai fini Controparte_2 dell'odierna el noto principio secondo cui il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio;
mancano, infatti, nell'ordinamento sia un esplicito divieto che un espresso rapporto gerarchia tra le prove in virtù del quale alcune di esse debbono prevalere su altre (al di fuori dei casi di prova legale) (sul punto, vedasi Cassazione, sez. 3, sentenza n. 31312 del 03/11/2021, secondo cui il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita; ancora, in senso conforme: Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11555 del 14/05/2013). Nel corso dell'odierno giudizio è stato ampiamente garantito il contraddittorio sul contenuto di detta consulenza: la stessa è stata allegata all'atto introduttivo, e Cont il convenuto vi ha formulato scarne contestazioni nella propria prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., producendo tegno la perizia (a firma allegata alla memoria n. 2) già utilizzata dall'imputato Per_1 nel processo penale. CP_2
Nel merito, dalla relazione d'incidente stradale svolta dai Carabinieri risulta che sul luogo dell'incidente, verificatosi in orario notturno sulla SP 88 Valditronto nel territorio del Comune di Maltignano, vigeva il limite di velocità di 50 km/h e la strada era priva d'illuminazione pubblica. Risultano, inoltre, rilevati la posizione di quiete dei veicoli a seguito dell'incidente, i danni dagli stessi riportati e il presunto punto d'urto tra i medesimi. Dal rilievo e valutazione di tutti tali elementi gli operanti hanno indicato la seguente dinamica del sinistro: il conducente della BMW X3 si trovava a percorrere la SP 88 CP_2
Valditronto con direzione di marcia San Benedetto del li Piceno, mentre il veicolo Toyota Yaris di percorreva la medesima via con direzione di marcia in senso opposto, Parte_5
Ascoli ronto;
il dopo aver superato l'incrocio con Via Tronto CP_2 nell'affrontare una semicurva a sinistra, entrav ne con la parte anteriore e laterale sinistra con la parte anteriore e laterale sinistra del veicolo della in conseguenza dell'urto, il veicolo del Parte_5 dopo aver riportato il distacco dell'ammortizzatore e della ruota anteriore sinistra, terminava CP_2 umatici della parte destra per circa 5 metri fuori della carreggiata per poi rientrarvi assumendo una posizione di quiete a circa 12 metri dalla zona d'urto per poi ribaltarsi sulla parte destra restando al centro della carreggiata, dove assumeva una posizione di quiete;
il veicolo della di seguito Parte_5 all'urto, effettuava una rotazione con il posteriore verso destra di circa 180° nei pressi della zona d'urto, con la parte anteriore che rimaneva sulla corsia di marcia e la parte posteriore fuori dalla sede stradale al di sopra di un terrapieno, dove assumeva la posizione di quiete. Il veniva, altresì, riscontrato CP_2 positivo (con un valore di 1,09 g/L, v. referto medico all. 3 alla citazi etilometrico. Dalla perizia del P.M. versata in atti ed utilizzata anche dal G.U.P. a fondamento del proprio convincimento si evince, poi, che il presumibile punto d'urto tra i due veicoli doveva collocarsi nella corsia di percorrenza della Toyota Yaris, seppur abbastanza vicino alla linea di mezzeria. Dal che si deduce che la BMW condotta dal aveva invaso l'opposta corsia di marcia, così andando ad impattare con la CP_2
Yaris condotta dalla la quale pure non teneva la stretta destra della corsia di percorrenza. Il Parte_5 punto d'urto è stato la consulente tecnico del P.M. in posizione leggermente più arretrata rispetto a quella ipotizzata dai Carabinieri sulla base dell'esame dei seguenti elementi:
- le rispettive traiettorie di provenienza dei veicoli e le rispettive posizioni di quiete, in particolare la traiettoria in uscita dall'urto e la posizione di quiete post collisione in cui veniva rinvenuta la BMW, adagiata sul lato destro, e la traiettoria di uscita e la posizione di quiete in cui veniva rinvenuta la Toyota Yaris;
pagina 4 di 9 - le tracce rinvenute sul manto stradale, ed in particolare la zona circolare, di diametro pari a 2,25 metri, al cui interno gli agenti accertatori rinvenivano i detriti distaccatisi dai veicoli;
- i danni riportati dai veicoli stessi e, precisamente, le tracce di contatto tra i medesimi, in particolare essendo corrispondenti le tracce sul cofano anteriore lato sinistro della BMW con lo specchio retrovisore sinistro della Toyota Yaris. Confrontando i detti elementi con la larghezza della carreggiata e delle rispettive corsie, il consulente ha altresì calcolato le velocità tenute dai due mezzi al momento dell'impatto, che ha valutato pari a 52 km/h per la Yaris e a 64 km/h per la BMW, quest'ultima, dunque, ben al di sopra del limite vigente sul luogo. Le conclusioni del consulente sono chiare nell'individuare la causa del sinistro nella condotta illecita del il quale, oltre a guidare in stato di ebbrezza (tasso alcolemico rilevato pari a 1,09gr/l), aveva CP_2 te invaso la corsia di marcia opposta, causando di fatto la collisione. L'accertamento svolto dal Cont consulente del P.M. è stato specificamente contestato dalla convenuta solo quanto all'individuazione del punto d'urto, che a dire della relativa difesa doveva invece colloca lla corsia di percorrenza della BMW, come indicato nella perizia a firma depositata in atti. Le deduzioni del perito di parte non Per_1 appaiono, tuttavia, convincenti, poiché bas ed esclusivamente sull'analisi delle tracce rinvenute sul manto stradale, laddove le deduzioni del consulente del P.M. sono, invece, basate – come già detto – su plurimi elementi, tra cui soprattutto l'esame delle tracce rinvenute sui mezzi coinvolti (è documentato e comunque pacifico in causa che la impattava con lo specchio retrovisore sinistro contro il cofano CP_3 Contr anteriore sinistro della , cosa c ebbe stata pressoché impossibile se la traiettoria della fosse CP_3 quella sostenuta nella perizia ossia in direzione praticamente obliqua senza neppure approcciare la Per_1 curva a destra: in tal caso è e che la sarebbe stata attinta semmai sulla parte anteriore-destra) e CP_3 la posizione di quiete dei veicoli (anch'essa ontestata). Sono provati, dunque, sia la condotta colposa del convenuto che il nesso di causalità materiale tra la stessa e il danno evento costituito dal sinistro stradale, cui il decesso della sig.ra seguiva poco dopo Parte_5 Cont l'intervento dei sanitari. La circostanza, allegata dalla secondo cui la mento non facesse uso del dispositivo di ritenzione risulta del tutto non ata: essa non emerge dal rapporto dei carabinieri intervenuti sul luogo (all. 2, citazione), né risulta in altro modo documentata. La generica allegazione, Cont contenuta a pag. 5 della comparsa di costituzione della volta a ritenere che la defunta non usasse la cintura di sicurezza sulla base della “tipologia delle lesio ortate” non appare idonea, proprio per la sua genericità, a rivestire valore probatorio anche solo in via indiziaria. Non può ignorarsi che il consulente del P.M., sulla base degli elementi tutti sopra citati, individui anche in capo alla defunta signora una quota di responsabilità nella causazione del sinistro, in quanto la Parte_5 stessa, pur transitando ne rsia di marcia, non manteneva strettamente la destra, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 143, commi I e XIII, del codice della strada. Sebbene tale circostanza non escluda la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta del e il danno evento – il CP_2 quale non si sarebbe verificato se il non avesse invaso la corsia di marcia della per CP_2 Parte_5 ben 1,10 mt. -, non è possibile es se la avesse tenuto la propr stra Parte_5 l'impatto avrebbe potuto essere di portata inferiore. Cassazione, in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, ha recentemente statuito che in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 16413 del 12/06/2024). In altre parole, anche a fronte del contributo causale della vittima, il caso in esame non rientra nell'ambito letterale di applicazione dell'art. 1227, comma I, c.c., in quanto gli attori sono soggetti estranei al sinistro e, dunque, non può individuarsi in capo agli stessi alcuna forma di concorso nella causazione dell'evento dannoso. Il riferimento all'art. 1227, comma I, pagina 5 di 9 c.c., tuttavia, non è del tutto ultroneo, in quanto il richiamo a tale norma deve essere inteso “non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno, con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto)”, sicché ciò “che trova applicazione è il principio di causalità, di cui l'art. 1227 rappresenta il corollario, in base al quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa” (Cassazione, sez. 3 - , sentenza n. 34625 del 12/12/2023; in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2017, n. 4208). Sempre in merito al concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, il convenuto sostiene altresì l'esistenza di una epatopatia da alcolismo cronico che lascia presumente, con il criterio del più probabile che non, uno stato alcolemico della medesima al momento del sinistro. L'argomento non appare meritevole di condivisione, in quanto dalla documentazione in atti non emerge alcuno stato di alterazione alcoolica riferibile alla vittima al momento del sinistro, né una tale circostanza può essere desunta, sic et simpliciter, dalla presenza di una epatopatia (che, in sé, nulla dice in merito allo stato di eventuale alterazione alcoolica al momento del fatto). Concludendo sul punto, il concorso della signora nella causazione del sinistro può essere Parte_5 individuato in percentuale pari al 20%, circostanza sclusivamente in sede di determinazione del quantum del risarcimento, non incidendo sulla sussistenza o meno del nesso causale e, dunque, sull'an del risarcimento.
Nel procedere all'individuazione del danno conseguenza e del relativo nesso di causalità giuridica, deve premettersi che le attrici agiscono esclusivamente per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Nei propri atti difensivi le stesse si qualificano talvolta quali eredi della sig.ra Parte_5
in verità, dal momento che la domanda attorea ha ad oggetto esclusivamente danni subiti
[...] leva nell'odierna sede la qualità o meno di eredi della de cuius. Quel che rileva, al contrario, è esclusivamente il rapporto di parentela tra le attrici e Parte_5 rapporto che emerge inequivocabilmente dalla documentazi 10, 11, 12 e 13 all'atto di citazione;
dichiarazione consolare all. 14 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice). Proprio in riferimento ad una fattispecie relativa ad un danno da perdita del rapporto parentale, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 23469 del 28/09/2018). In altre parole, in accordo con il prevalente indirizzo giurisprudenziale sul punto sviluppatosi, il danno da perdita del rapporto parentale va inteso quale sintesi di duplici voci di danno, l'una legata alla sofferenza soggettiva (danno morale) e l'altra legata al peggioramento della condizioni di vita (danno esistenziale) (sul punto vedasi Cassazione, sez. 3, sentenza n. 28220 del 04/11/2019, secondo cui il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata; vedasi, altresì, Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 30997 del 30/11/2018 secondo cui in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca). Può ritenersi ad oggi pacifico anche l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce dell'evidenziato rapporto di parentela, deve presumersi la sussistenza e risarcibilità di un danno da perdita di rapporto parentale. Come noto, infatti, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il pagina 6 di 9 superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 22397 del 15/07/2022; in senso conforme: Cassazione, sez. 3, sentenza n. 25541 del 30/08/2022; sez. 3, ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). In assenza di prova contraria da parte del convenuto, dunque, non può che ritersi sussistente il c.d. danno conseguenza e il relativo nesso di causalità giuridica con il danno evento: la domanda di risarcimento danni appare, dunque, meritevole di accoglimento nell'an. Per la relativa determinazione del quantum, il Tribunale, in aderenza al più recente (e condivisibile) orientamento della Suprema Corte - in base al quale in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021) – ritiene di dover liquidare il danno da lesione del rapporto parentale in base ai parametri di cui alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano nel 2024. Si è passati, infatti, dalla forbice degli importi da sempre utilizzata nelle precedenti tabelle, fino al 2021, con un valore medio e uno massimo, ad un nuovo sistema di calcolo parametrato a diversi “valori a punto”, prevedendosi una distribuzione dei punti in base ai parametri specificamente indicati nelle medesime tabelle. Pertanto, ad ogni parametro è stata assegnata una scala di punti, la cui somma andrà poi moltiplicata per il “valore punto” al fine di giungere alla complessiva liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Vengono in rilievo, dunque, quali parametri l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di altri soggetti nel nucleo familiare e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto. Valorizzando i predetti parametri - età della vittima al decesso 63 anni, età della sorella
[...] 56 anni, età della sorella Parte_1 Parte_2 ella sorella
[...] Parte_3 lla sorella
[...] Parte_4
a per ciascuno di essi di a vivenza col de cuius, distanza geografica (le attrici vivevano in Tunisia e i contatti con la sorella erano di natura prevalentemente telefonica e del tutto sporadicamente di persona) -, dunque, assegnandosi un valore compreso tra il minimo e il medio di 10 punti (in una scala da 0 a 30) al parametro relativo alla qualità ed intensità del rapporto, in assenza di peculiari circostanze (la cui prova sarebbe stata a carico dei danneggiati e, per quanto sopra detto, non fornita) volte a ritenere che il rapporto in questione fosse più “intenso” della media, si giunge: per ad un importo di € Parte_1 69.926,20; per to di € 69.626,20; per Parte_2 rto di € 66.229,80; per Parte_3 [...] ad un importo di € 66.229,80. Tenendo conto del già Parte_4 nella causazione dell'evento, Parte_5 appare opportuna una riduzione ri all'incidenza causale della condotta della vittima nella causazione del sinistro. Si giunge, così: per Parte_1
d un importo di € 55.700,96; per
[...] Parte_2
di € 55.700,96; per
[...] Parte_3
o di € 52.983,84; per Parte_4 di € 52.983,84. Le somme indicat 15.000,00 per ogni attore) già corrisposto stragiudizialmente da parte della compagnia assicurativa convenuta per il pagina 7 di 9 risarcimento del danno non patrimoniale, offerta accettata dalle attrici a parziale risarcimento sul maggior avere. Ne deriva che, in conclusione, va riconosciuto: per Parte_1
n importo di € 40.700,96; per
[...] Parte_2
40.700,96; per € Parte_3
37.983,84; per .983,84. Parte_4
Su detti importi andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. ordinanza n. 2979/2023; Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche a quella oggetto di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Alla luce della completa sovrapponibilità delle posizioni processuali delle parti vittoriose, tutte costituite a mezzo del medesimo difensore, si liquida unitario compenso secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 5 d.m. n. 55/2014 e ss. mm. Le relative somme vengono distratte in favore dell'avv. Paoletti, dichiaratosi antistatario. Le eventuali spese stragiudiziali – in questa sede comunque non espressamente richieste – devono ritenersi coperte dalla somma di € 5.000,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 40.700,96 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...] interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2 della somma di € 40.700,96 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...] interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_3 della somma di € 37.983,84 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...] interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_4 della somma di € 37.983,84 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...] interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori pagina 8 di 9 monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
dispone la distrazione di detti importi in favore del difensore avv. Paoletti Giovanni. Ascoli Piceno, 18/11/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Sirianni
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