Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
A.G.E.A. -Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento notificato da AGEA in data -OMISSIS- e avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con tutti i suoi allegati, con cui è stato disposto, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2004/2005 della somma di euro 35.542,01 a titolo di capitale e di euro 12.087,47 a titolo di interessi;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2022;
Vista la memoria del 23 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RI PE US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 7 febbraio 2022, l’Azienda agricola -OMISSIS- impugnava dinanzi a questo T.A.R. la cartella n. -OMISSIS-, ruolo n. -OMISSIS-, inerente al pagamento del c.d. “prelievo latte” per le annate 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 2008/2009, per una somma intimata complessiva pari ad € 171.390,72, nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente;
- l’AGEA, benché regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio;
- questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio del 7.09.2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- accoglieva la domanda di sospensiva limitatamente al solo periculum in mora ;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 23 ottobre 2025 la ricorrente rilevava al Collegio il venir meno del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio;
- all’udienza pubblica straordinaria del 2 dicembre 2025, all’esito della relativa discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 23 ottobre 2025 la ricorrente ha dichiarato al Collegio che “ il comma 4 dell’art. 10 bis del d.l. n°69 del 13/6/23, convertito in legge n°103 del 10/8/23, dispone che tutti i provvedimenti di ricalcolo notificati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso devono considerarsi inefficaci ”, per poi proseguire che “ Ciò posto l’azienda ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del procedimento ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
la mancata costituzione dell’Agenzia intimata giustifica il mancato riconoscimento delle spese di lite nel presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
RI PE US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PE US | Ida RA |
IL SEGRETARIO