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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Ghelardini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9267/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAMPATELLI GIOVANNI,
[...] C.F._4
elettivamente domiciliata in VIA 2 GIUGNO 64 CERTALDO (FI) presso il difensore Avv.
CAMPATELLI GIOVANNI
Attori contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TOCCACELI Controparte_1 C.F._5
FABIO, elettivamente domiciliata in VIA S. LAVAGNINI 56 EMPOLI (FI) presso il difensore Avv.
TOCCACELI FABIO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FERRARONI Parte_5 C.F._6
GRAZIELLA e CIAMPOLINI FILIPPO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BOCCACCIO 16
CERTALDO (FI) presso il difensore Avv. CIAMPOLINI FILIPPO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti FERRARONI CP_2 C.F._7
GRAZIELLA e CIAMPOLINI FILIPPO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BOCCACCIO 16
CERTALDO (FI) presso il difensore Avv. CIAMPOLINI FILIPPO
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUONGO Controparte_3 C.F._8
OL, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI ROSSELLI 1 CASTELFIORENTINO (FI) presso il difensore Avv. LUONGO OL
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MORONI ILARIA, Controparte_4 C.F._9
elettivamente domiciliata in VIA PUCCINI 8/A PONTE BUGGIANESE (PT) presso il difensore Avv.
MORONI ILARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAMPATELLI CP_5 C.F._10
CHIARA BENEDETTA, elettivamente domiciliata in VIA 2 GIUGNO 64 CERTALDO (FI) presso il difensore Avv. CAMPATELLI CHIARA BENEDETTA
Convenuti
OGGETTO: comunione tacita familiare in agricoltura
CONCLUSIONI
Per gli attori: “affinché il giudice voglia disporre la prosecuzione del giudizio”
Per la convenuta per l'”accoglimento delle conclusioni dispiegate nella Controparte_1
memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, come da nota spese allegata, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la decisione sulla domanda riconvenzionale dispiegata dalla Sig.ra ” Controparte_1
Per i convenuti ed “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Pt_5 CP_2
previa ogni declaratoria di ragione e del caso, per i motivi in atti,
A) IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarato e accertato il mancato rispetto dell'ordine di integrazione emanato dal Giudice, dichiarare estinto il processo ex artt. 164 e 307 c.p.c. comma terzo;
B) ANCORA IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande di cui all'atto di citazione e alle domande riconvenzionali di relative ai diritti di proprietà e successori per omessa mediazione Controparte_6
obbligatoria;
C) Ancora IN VIA PREGIUDIZIALE – dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , Pt_3 Pt_4
ed e di;
Parte_1 Parte_2
D) Ancora IN VIA PREGIUDIZIALE – dichiarare ed accertare la indeterminatezza dell'oggetto della domanda attorea e conseguentemente la nullità della citazione;
2 E) Ancora IN VIA PREGIUDIZIALE, in subordine- respingere ogni avversa domanda attorea in quanto inammissibile stante il giudicato della sentenza del Tribunale n. 32/98, per violazione del principio che il dedotto copre anche il deducibile e di quello di divieto del bis in idem,
F) Nel merito – respingere ogni avversa domanda attorea e le domande formulate da CP_6
in via riconvenzionale e comunque ogni avversa domanda ed eccezione formulata contro i
[...]
CP_ signori ed perché infondate in fatto e in diritto, stante la inammissibilità di usi Parte_5
contra legem, la mancanza di titolo, la esistente comunione ereditaria derivante dal decesso del padre, prima, e della madre, dopo, e in subordine in quanto inammissibili (per violazione del principio che il dedotto copre anche il deducibile e di quello di divieto del bis in idem), e, ancora in ulteriore subordine, stante l'eccezione di usucapione, in ogni caso non provate nonché in subordine prescritte.
G) con vittoria di spese, anche generali, e compensi, oltre iva e cap come per legge.”
Per il convenuto “Perché sia dichiarata l'improcedibilità e/o Controparte_3
l'inammissibilità delle domande di cui al n. 2), lettere a), b.) e c), dell'atto di citazione perché coperte da giudicato esterno di cui alle sentenza n. 72/2020 del Tribunale di Firenze Sez. Lavoro nonché dal giudicato di cui alla sentenza n. 32/1998 sempre del Tribunale di Firenze, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio in via equitativa, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la decisione sulla domande riconvenzionali dispiegate dal Sig. Controparte_3
Per la convenuta come da memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. Controparte_4
Si dà atto che la convenuta non ha depositato la nota autorizzata con la CP_5
precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione dei fatti
Con atto di citazione notificato del 14.7.2023, , , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio , , Parte_3 Parte_4 CP CP_1
CP_
, e e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_5 Controparte_4 CP_5
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta: accertato e dichiarato:
1. che per il periodo in cui, fino alla data in cui la sentenza n. 32/98 del Tribunale Controparte_3
di Firenze ha riconosciuto la sua partecipazione alla comunione tacita familiare, non ha concorso a produrre il capitale nuovo o accresciuto con conseguente azzeramento del suo diritto alla liquidazione della quota in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e che, a far data dal 1990, risulta uscito dalla comunione tacita familiare della famiglia e quanto meno da allora non ne fa più CP
parte, e
3
2. che la comunione tacita familiare in agricoltura fra i signori , Parte_1 Pt_2
e è venuta meno per unanime volontà degli attuali
[...] Parte_3 Pt_1
componenti della stessa che ne hanno deciso lo scioglimento, che con il presente atto unanimemente confermano,
voglia:
a) dichiarare che i beni immobili siti nel Comune di CA (FI), distinti nel Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 48 particelle 199-206-207, al foglio 57 particelle 315-317-319-
320-327 sub 2- 327 sub 3, e nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 48 particelle 46-50-51-64, al foglio 49 particelle 1-2-3-365-366-367-369, al foglio 57 particelle 37-39-40-45-46, al foglio 49 particella 167, al foglio 48 particella 92, al foglio 57 particelle 137-138-139-140, al foglio 48 particella 94, al foglio 48 particella 198, al foglio 57 particella 314, al foglio 57 particella 318, al foglio 49 particella 168, al foglio 48 particella 93 ed al foglio 48 particelle 104-105,, attualmente formalmente intestati agli eredi di , indipendentemente dalla loro formale Persona_1
intestazione sono stati acquistati con denaro comune o spettante alla comunione tacita familiare in essere fra i componenti della famiglia per effetto del lavoro e conseguentemente CP
b) accertare e dichiarare che i componenti della comunione tacita familiare in agricoltura per cui è processo: nato a [...] il [...] e residente a [...]
CA (FI) in via dei Praticelli 64 (c.f. ), , nata C.F._1 Parte_2
ad IS (NU) il 21.3.1952. e residente a [...] (c.f.
), nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_4 [...]
) e residente a [...] e , nata a [...]F._11 Parte_3
San Miniato (PI) l'11.12.1994 e residente a [...] (c.f.
), sono proprietari dei suddetti beni pro indiviso e per quote eguali fra loro e C.F._3
c) ordinare ai competenti Uffici RR.II. e UTE di eseguire le relative trascrizioni e volture in favore dei componenti della suddetta comunione tacita familiare nei modi e nei confronti dei soggetti che verranno indicati nell'emananda sentenza, con esonero per gli stessi uffici da ogni ingerenza e responsabilità.
Con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie domande gli attori hanno dedotto:
4 - che fino alla sua morte, avvenuta in data 3.7.1984, era stato il Persona_1
capofamiglia di una comunione tacita familiare in agricoltura, che a seguito del suo decesso e dei
CP_ precedenti recessi dei figli , ed in corrispondenza dei rispettivi matrimoni e Pt_5 Controparte_1
dell'entrata a far parte della stessa della moglie di a seguito del loro Parte_1 Parte_2
matrimonio avvenuto in data 25.4.1976, era costituita fra e Parte_6 Parte_2
e Pt_1 Persona_2
- che tuttavia, come emerge dalla denuncia di successione, trascritta in data 26.3.1986, la relativa eredità era stata devoluta ex lege in favore della moglie per la quota di Parte_6
CP_ 3/9 e dei sei figli, , , , , e per la quota di 1/9 Pt_5 CP_1 Pt_1 CP Persona_2
ciascuno;
- che tuttavia in sede di presentazione della predetta denuncia di successione non era stato considerato che i beni immobili e mobili formalmente intestati al de cuius, tra cui in particolare gli immobili specificati nelle conclusioni sopra riportate e costituenti le tre unità poderali denominate
Podere San JA, Podere Norge e Podere ST, avrebbero dovuto essere attribuiti ai componenti della comunione tacita familiare in agricoltura;
- che, con atto di citazione del 5.4.1990 e , Parte_6 Parte_2 Pt_1
CP_
e avevano convenuto in giudizio , ed al fine di Per_2 Controparte_3 Pt_5 Controparte_1
porre rimedio all'errata formale intestazione delle proprietà in questione, deducendo che la famiglia colonica, originaria di di Cossignano (AP) e trasferitasi a CA (FI) nel 1962 per coltivare un terreno di circa 9 ettari, sempre a mezzadria, poi acquistato dalla comunione tacita familiare come capitale nuovo e che, a seguito del decesso del capofamiglia, il ruolo era stato ricoperto dalla moglie ed avevano prodotto, tra l'altro, una relazione tecnica controfirmata da tutti i componenti del predetto nucleo familiare in data 12.11.1989 ove, oltre al riepilogo di tutta la storia della comunione e delle vicende del capitale vecchio e nuovo della stessa, la proprietà dei beni immobili formalmente intestati al capofamiglia erano attribuiti di fatto alla comunione;
- che sulla base delle precedenti argomentazioni i predetti attori avevano chiesto in tale sede l'accertamento che tra tutte le parti in causa ed il defunto era esistita una Persona_1
comunione tacita familiare in agricoltura e che i convenuti, quali membri fuoriusciti dalla stessa nel
5 biennio 1969-1970, non avevano null'altro da pretendere dagli stessi, né per la loro partecipazione alla comunione tacita familiare, né a titolo di eredità del padre, salvo le quote in denaro loro spettanti, di cui avevano chiesto la quantificazione;
- che i convenuti, tutti regolarmente costituitisi, avevano contestato che la predetta scrittura avesse qualsiasi valore probatorio e, sostenendo che tali immobili erano stati acquistati personalmente da senza l'utilizzo di denaro comune né la spendita del nome della famiglia Persona_1
colonica, e la sussistenza di una ordinaria comunione pro indiviso ereditaria, ne avevano chiesto la divisione;
- che con sentenza non definitiva n. 32/1998, non impugnata, il Tribunale di Firenze, dopo aver riconosciuto alla predetta scrittura valore di negozio di accertamento della natura e dell'evolversi dei rapporti intercorsi fra i componenti della famiglia e la sua piena validità ed aver privilegiato CP
quell'opzione interpretativa che non considerava necessaria la formale intestazione come comune del bene, aveva accertato: l'esistenza della comunione tacita in agricoltura dedotta dagli attori, chiarendo che la stessa era esistita fra tutte le parti in causa ed il defunto e che all'epoca Persona_1
permaneva tra i soli attori;
la cessazione del vincolo di quest'ultimo alla data della sua morte e dei figli receduti alla data dei rispettivi matrimoni;
ed il diritto di ciascuno dei convenuti alla liquidazione della loro quota in denaro sia iure proprio che iure hereditatis, dichiarando che a seguito di tale liquidazione gli stessi non avrebbero avuto null'altro da pretendere dagli attori quali coeredi di , Per_1
rimettendo quindi la causa in istruttoria per la determinazione del quantum;
- che la predetta causa era stata definitivamente decisa con sentenza n. 2373/2006, con cui questo Ufficio, richiamando interamente le valutazioni della CTU espletata in tale sede, nella quale il valore del patrimonio nuovo della comunione era stato considerato nel suo complesso, comprendendo i beni immobili, aveva quantificato gli importi spettanti a ciascuno dei membri receduti dalla comunione, liquidando ai tre convenuti l'importo di € 16.307,13 ciascuno ed a l'importo di € Persona_1
67.307,13;
- che entrambe le sentenze sono in piena sintonia con quanto riportato nella Raccolta degli usi della Provincia di Firenze in ordine al patrimonio della comunione tacita in agricoltura, che comprende:
il patrimonio avito o vecchio, costituito, oltre che dal patrimonio iniziale, dalle eredità o donazioni
6 intervenute in favore degli stessi espressamente conferiti, e la cui divisione si effettua secondo le regole generali del codice civile in caso di morte;
dal patrimonio comune o nuovo, costituito dalle cose acquistate con denaro comune o spettanti alla famiglia per effetto del lavoro, indipendentemente dallo loro intestazione, compresi i beni mobili e immobili purché acquistati con denaro comune, e la cui divisione avviene tra i componenti della famiglia che hanno contribuito alla formazione dello stesso in ragione del lavoro effettivamente apportato da ciascuno;
ed il reddito annuale del lavoro, che comprende gli utili dell'annata agraria, da dividersi per bocche nel caso dei prodotti destinati al vitto e secondo il lavoro effettivamente prestato per quanto riguarda gli altri cespiti;
- che la comunione aveva quindi interamente pagato agli aventi diritto le somme liquidate;
- che sebbene nella predetta scrittura si evince che era volontà comune dei sottoscrittori considerare uguale agli altri membri della predetta comunione tacita familiare in Controparte_3
termini di contributo lavorativo, in realtà non vi aveva mai partecipato, essendo sempre stato lontano dall'azienda;
- che infatti lo stesso si era allontanato dall'abitazione familiare fin da giovane, quando dal 1970
al 1975 aveva frequentato gli studi liceali presso il Convitto del Seminario Vescovile del Sacro Cuore di Colle Val d'Elsa, per poi frequentare la Facoltà di Medicina a Siena dal 1976 al 1982, il tutto sempre a spese della comunione tacita familiare, e che, una volta laureato, aveva cominciato da subito ad esercitare in modo esclusivo la professione di medico, non avendo né tempo né modo di collaborare nella gestione dell'azienda agricola e non avendo neanche mai conferito in comunione i proventi della propria attività professionale;
- che, nell'impossibilità di porre in discussione la partecipazione di alla comunione CP
prima della pronuncia della predetta sentenza n. 32/1998, si deve ritenere che lo stesso ha esercitato il proprio diritto di recesso dalla stessa, e perso quindi ogni diritto al mantenimento, a partire dall'inizio della causa decisa con la stessa, ovvero dal 1990, o, quantomeno, dalla sua pronuncia;
- che in data 7.4.2008, al compimento della maggiore età, figlio di , era Parte_4 Pt_1
entrato a far parte della comunione tacita familiare;
- che a seguito del decesso di avvenuto in data 4.4.2009, e di Persona_3 Per_2
avvenuto in data 15.9.2011, anche le relative denunce di successione erano state erroneamente
[...]
7 presentate, senza considerare quanto statuito nella sentenza n. 32/1998 dando atto del subentro nella
CP_ quota della proprietà relativa ai predetti immobili della prima dei sei figli , , , , Pt_5 CP_1 Pt_1
e ed in quella di quest'ultimo della moglie e delle figlie CP Persona_2 CP_5
ed CP_4 Parte_3
- che inoltre a seguito del decesso di era entrata a far parte della comunione Persona_2
tacita in nome e per conto delle figlie, all'epoca minorenni, ed anche come componente CP_5
effettiva, e che mentre al compimento della sua maggiore età, ovvero in data 1.12.2012, analoga scelta era stata fatta da , aveva invece optato per non entrarvi;
Pt_3 CP_4
- che dal 2018 anche aveva receduto dalla comunione, ricevendo la relativa CP_5
liquidazione;
- che, infine, nel corso del 2023, quali unici componenti attuali della comunione tacita familiare,
avevano unanimemente deciso di porre fine alla stessa;
- la necessità ai fini della trascrizione della proprietà degli immobili in questione in favore dei soli attuali componenti della comunione tacita familiare, di una sentenza che, indipendentemente dalla loro formale intestazione, accerti definitivamente che gli stessi, così come i macchinari citati nella pagina 5 della CTU resa nella precedente causa sopra menzionata, sono da considerarsi patrimonio nuovo della comunione tacita familiare in quanto acquistati con denaro comune o spettante alla stessa e con esclusione dei membri già receduti, ivi compreso i quali hanno diritto solo ad Controparte_3
essere liquidati in denaro per equivalente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.11.2023, si è costituita nel presente giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_7
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis reiectis”:
A) IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO, dichiarare l'improcedibilità ex art. 163, terzo co., n.
3-bis, cpc, di tutte le domande di cui all'atto di citazione, notificato in data 1 agosto 2023, per mancanza nell'atto di citazione dell'indicazione di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatorio;
B) IN VIA PREGIUDIZIALE NEL MERITO, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Sig.ra in ordine alle domande di cui al numero 1) dell'atto di citazione e di quella di Controparte_1
cui al n. 2), per la totale estraneità della medesima al loro oggetto nonché l'improcedibilità e/o
8 l'inammissibilità delle domande di cui al n. 2), lettere a), b) e c), dell'atto di citazione, per il mancato
pagamento da parte degli attori agli eredi della Sig.ra del valore della quota Parte_6
della CTF spettante a quest'ultima in base al combinato disposto degli artt. 2284 e 2932, secondo co.,
c.civ., e, conseguentemente, respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della Sig.ra
con ogni conseguenziale pronuncia in ordine al regolamento delle spese processuali. Controparte_1
C) IN OGNI CASO IN VIA RICONVENZIONALE, previa fissazione di un termine per l'esperimento
del tentativo obbligatorio di mediazione, condannare i GG.ri , nato a [...]_1
(AP) il 4.10.1951, residente a [...], , nata ad [...]
IS (NU) il 21.3.1952, residente a [...], , Parte_3
nata a [...] l'[...], residente a [...], e
nato a [...] il [...], residente a [...]
64, in solido tra di loro, al pagamento in favore della Sig.ra della somma, da Controparte_1
determinarsi in corso di causa, corrispondente ad 1/6 del valore della quota della comunione tacita familiare della famiglia che spettava alla Sig.ra “iure proprio” e “iure CP Parte_6
hereditario” al momento del suo decesso avvenuto in data 4 aprile 2009, oltre accessori come da sent.
n. 299/2012 della Corte di Appello di Firenze.
D) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
In particolare, la convenuta, oltre a confermare che la madre aveva Parte_6
continuato a far parte della comunione tacita familiare in agricoltura dedotta dagli attori fino al momento della sua morte ed a contestare di essere completamente estranea all'oggetto delle domande attoree di cui ai nn. 1) e 2) dell'avverso atto di citazione, ha dedotto ed eccepito:
- che a seguito del decesso della madre, ne era divenuta erede legittima unitamente ai suoi
CP_ cinque fratelli, , , , e per la quota pro indiviso di 1/6; Pt_5 Pt_1 CP Persona_2
- che tra i cespiti del relativo asse ereditario era compreso anche il valore della quota della comunione tacita familiare che spettava alla stessa al momento del suo decesso ai sensi dell'art. 2284
c.c.;
- che infatti, in mancanza della scelta di cui all'art. 2284 c.c. da parte dei componenti superstiti nel termine previsto dall'art. 2272 n. 4) c.c., gli eredi della GN erano succediti nel Parte_6
9 diritto di credito vantato dalla stessa nei confronti della comunione avente ad oggetto la predetta quota
ex art. 2289 c.c.;
- che quindi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2284 e 2289 c.c. la predetta comunione e tutti i soci superstiti avevano l'obbligo di provvedere al relativo pagamento entro sei mesi dal decesso e che, essendo trascorso inutilmente tale termine, la stessa deve ritenersi in mora, trattandosi di obbligazione da eseguirsi al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c.;
- che non avendo tuttora eseguito tale pagamento, né avendo offerto di provvedervi nei modi di legge, le altre domande attoree non possono essere accolte stante il disposto dell'art. 2932, comma 2
c.c.;
- di avere in ogni caso diritto ad ottenere il pagamento della quota di 1/6 del valore della quota della comunione tacita familiare che spettava alla madre al momento della morte, sia iure proprio che
iure hereditatis a seguito della morte del marito avendone accettato tacitamente Persona_1
l'eredità da parte degli attori, che nel proprio atto di citazione hanno riconosciuto di esserne gli attuali componenti;
- che ai fini della determinazione del valore della predetta quota si può far ricorso sia ai principi contenuti nella sentenza n. 2373/2006 del Tribunale di Firenze, che ha statuito che il patrimonio comune della comunione tacita familiare è costituito dalle cose acquistate con denaro comune o spettanti alla famiglia per effetto di lavoro, indipendentemente dalla loro intestazione, e che la divisione dello stesso avviene tra i componenti della famiglia che hanno contribuito alla sua formazione in ragione del lavoro effettivamente apportato da ciascuno, sia ai principi contenuti in relazione alla decorrenza ed alla regolamentazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute ai componenti receduti nella successiva sentenza n. 299/2012 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze all'esito del giudizio di impugnazione introdotto avverso la prima;
- che in particolare con quest'ultima sentenza la Corte d'Appello aveva stabilito, oltre alla circostanza che la quota della comunione tacita familiare spettante al componente deceduto si trasferisce ai suoi eredi iure hereditario, che mentre sulle somme liquidate in favore dei tre fratelli receduti avrebbero dovuto essere applicati solo gli interessi legali a decorrere dal 4.5.1990, sulla somma di spettanza di e conseguentemente dei suoi eredi, avrebbe dovuto essere Persona_1
10 applicata a decorrere dal 3.7.1984 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo rivalutato anno per anno;
- che quindi il valore della quota spettante a al 1984, ultimo anno Parte_6
analizzato nella CTU espletata nella predetta causa, era pari ad € 67.532,39, di cui € 227,82 in relazione al patrimonio vecchio, € 64.951,98 in relazione al patrimonio nuovo, € 2.352,59 in relazione al reddito netto dell'azienda fino al 1984;
- che tuttavia tale quota dovrà essere proporzionalmente accresciuta in considerazione dell'avvenuta liquidazione, con denari comuni della comunione tacita familiare, delle quote riconosciute alla stessa ed agli altri due fratelli receduti, nonché aumentata in considerazione sia degli incrementi di valore del relativo patrimonio e dell'avviamento intervenuti nel frattempo a seguito della realizzazione da parte dei residui componenti di nuovi manufatti ed annessi agricoli, sia del valore degli immobili nel frattempo acquistati con denaro comune ma formalmente intestati ai suoi componenti, e, nello specifico, ad e sia del reddito annuale netto reinvestito nell'azienda e/o Pt_1 Persona_2
distribuito ai singoli componenti, mediante una nuova CTU;
- che infine il valore della quota spettante alla madre iure hereditatis a seguito del decesso di pari ad € 22.434,86, ovvero alla quota di 3/9 della somma riconosciuta di spettanza Persona_1
di quest'ultimo al momento della sua morte, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino alla morte della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2023 si sono costituiti nel presente giudizio d rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_5 CP_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis reiectis”, previa ogni declaratoria di ragione e del
caso, per i motivi in atti,
A) IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande di cui all'atto di citazione per omessa mediazione obbligatoria e mancanza nell'atto di citazione dell'indicazione di
aver esperito il tentativo di mediazione obbligatorio;
B) Ancora IN VIA PREGIUDIZIALE – dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , Pt_3 Pt_4
ed e di;
Parte_1 Parte_2
11 C) Ancora IN VIA PREGIUDIZIALE – dichiarare ed accertare la indeterminatezza dell'oggetto
della domanda attorea e conseguentemente la nullità della citazione;
D) Nel merito – respingere ogni avversa domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, stante
la inammissibilità di usi contra legem, la mancanza di titolo, la esistente comunione ereditaria
derivante dal decesso del padre, prima, e della madre, dopo, e in subordine in quanto inammissibile
(per violazione del principio che il dedotto copre anche il deducibile e di quello di divieto del bis in
idem), e, ancora in ulteriore subordine, stante l'eccezione di usucapione, in ogni caso non provata
nonchè in subordine prescritta.
F) con vittoria di spese, anche generali, e compensi, oltre iva e cap come per legge.”.
In particolare, i convenuti hanno eccepito:
- che sebbene non sia chiara la natura della causa introdotta dagli attori ed a che titolo pretendano l'intestazione solo in loro favore degli immobili indicati, l'avversa domanda appare volta a negare i diritti reali e successori dei convenuti e, quindi, soggetta alla mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010;
- che gli attori sono privi di legittimazione attiva;
- che infatti non solo non vi prova che gli stessi facciano o abbiano fatto parte della comunione tacita familiare, così come dell'asserita cessazione della stessa, ma risulta titolare dal Parte_1
1979 di un'impresa individuale che si era occupata di lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, di movimento terra, di coltivazione di piante e di demolizione di edifici, e né né Pt_4 Parte_3
nati rispettivamente nel 1990 e nel 1994, erano membri della comunione tacita familiare alla morte di avvenuta nel 1984, né erano parti della precedente causa iniziata fra gli allora Persona_1
membri della famiglia nel 1990 e riportata dagli attori, né sono eredi del primo o di CP Per_4
[...]
- che la pretesa errata intestazione dei beni immobili, catastalmente individuati dagli attori solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, non trova fondamento e titolo né nella predetta causa del 1990,
né nelle relative sentenze del 1998 e del 2006;
- che infatti non solo la scrittura privata del 1989 prodotta dagli attori si limitava a dare atto della storia degli acquisti effettuati da ma le predetti sentenze non incidono sulla Persona_1
12 proprietà degli immobili in questione, già caduti nella comunione ereditaria di quest'ultimo, né hanno ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del suo decesso e,
conseguentemente, non hanno ordinato alcuna cancellazione o rettifica delle trascrizioni e delle risultanze catastali;
- che d'altronde le stesse non avrebbero potuto statuire diversamente, tenuto conto che, come ribadito anche dalla formulazione dell'ultimo comma dell'art. 230-bis c.c., che a seguito della riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge 151/1975 e dell'abrogazione dell'art. 2140 c.c., regola attualmente la comunione tacita familiare, gli usi, anche se richiamati da una norma, non possono essere usati contra legem o per abrogare altre norme;
- che infatti nel caso di specie, in cui si discute del diritto di proprietà su beni immobili, per i quali la legge stabilisce regole di acquisto, trasferimento e circolazione ben precise nell'interesse di tutta la collettività, e in cui sono intervenute ben tre successioni regolate dalla legge in assenza di alcun testamento, non possono che prevalere le relative superiori ed inderogabili norme, tutte dettate a tutela del superiore interesse della collettività;
- che quindi gli immobili in questione, correttamente intestati a erano Persona_1
caduti nella comunione ereditaria e quindi correttamente intestati agli eredi legittimi di Persona_1
e in base alle denunce di successione che, lungi dall'essere frutto di un
[...] Parte_6
errore, sono il risultato della corretta applicazione delle norme sopra richiamate;
- che del resto non solo non sussiste alcun diritto particolare del familiare collaboratore del de
cuius rispetto agli altri coeredi, ma, in mancanza di una norma che legittimi l'acquisto automatico da parte della comunione tacita familiare del bene acquistato dal singolo partecipante, è configurabile solo un obbligo di trasferimento dal singolo acquirente agli altri membri della comunione, peraltro non suscettibile di esecuzione specifica se non assistito da un idoneo atto scritto, e che può dar luogo, in caso di inadempimento, unicamente ad un'azione risarcitoria;
- che inoltre la denuncia di successione di era stata correttamente e Parte_6
consapevolmente presentata dal fratello , ben consapevole della circostanza che, nonostante le Pt_1
sentenze citate dagli attori avessero dichiarato che gli stessi avevano cessato la loro funzione nella
13 comunione tacita familiare, in realtà entrambi avevano continuato nel tempo a prestare la loro opera nell'azienda di famiglia, incrementandone il valore;
- che in particolare , che all'epoca della realizzazione del capannone era muratore, aveva Pt_5
CP_ prestato la propria opera ed i propri mezzi a tal fine ed vi aveva contribuito economicamente, corrispondendo alla comunione l'importo di dieci milioni di lire;
- che anche i denari presenti sul conto corrente della madre erano stati distribuiti a tutti gli eredi secondo la quota rispettivamente spettante per legge;
- che peraltro, l'avversa domanda è anche inammissibile in quanto preclusa dal giudicato delle sentenze citate dagli stessi attori, che impedisce la riproposizione di una stessa domanda e copre il dedotto ed il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili sia in via di azione che di eccezione anche se non specificamente dedotte qualora costituiscano precedenti essenziali e necessari della pronuncia;
- che del resto non solo la causa decisa con le stesse era stata iniziata nel 1990, ovvero quando gli immobili in questione erano stati intestati agli eredi di secondo le norme in Persona_1
materia di successione legittima, ma che anche ove controparte dimostrasse di aver ivi chiesto anche la reintestazione del preteso patrimonio nuovo, che peraltro non sembra coincidere con le particelle indicate nelle avverse conclusioni, la mancata statuizione al riguardo nella sentenza del 1998 avrebbe dovuto essere oggetto di apposita impugnazione ex art. 112 c.p.c., mai promossa;
- che peraltro, anche qualora si ritenesse che dalla predetta sentenza sarebbe loro derivato l'obbligo di intestare i beni in questione agli altri membri della comunione tacita familiare, lo stesso sarebbe prescritto, essendo decorsi 25 anni dalla definitività della stessa, e ben 40 dalla morte del padre;
- che in ogni caso l'avversa citazione è affetta da nullità in quanto risultano assolutamente incerti sia il petitum che la causa petendi, tenuto conto che le particelle catastali degli immobili oggetto di causa, nemmeno indicate nemmeno nelle predette sentenze, e non coincidenti con quelle contenute nella CTU espletata nella precedente causa, appaiono solo nelle conclusioni;
14 - di aver usucapito la proprietà di tutti gli immobili oggetto della presente causa o, quantomeno,
di quelli facenti parte del Podere Norge, avendoli posseduti uti domini in modo continuato, pacifico e manifesto per oltre vent'anni;
- che infatti non solo erano rimasti nel possesso dei beni ereditati sia dopo la morte del padre che dopo quella della madre, ma che la aveva preteso che i piani di miglioramento agricolo CP_8
fossero sottoscritti anche dagli stessi ed indicato in loro favore la somma relativa ad un esproprio di alcuni per la realizzazione della nuova viabilità;
- che, più nello specifico, avevano avuto la disponibilità dei fabbricati e dei terreni del Podere
Norge dalla fine del 1969 in osservanza delle volontà paterne, che voleva che ogni podere andasse ciascuno a due figli, avendovi sempre coltivato i terreni, provvedendo alle spese, migliorie e manutenzione degli stessi nonché recintandone una parte, ed abitandovi con le rispettive famiglie fino al 1986, quando si erano trasferiti altrove senza tuttavia lasciare mai gli immobili in questione, le cui
CP_ utenze, un tempo intestate a erano state volturate a ed alla moglie, Persona_1
[...]
la quale vi aveva anche stabilito la sede della propria attività. CP_9
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in pari data, si è costituito nel presente giudizio anche rassegnando le seguenti conclusioni: “In tesi Controparte_3
Piaccia all'adito Tribunale rigettare le domande di parte attrice e in via Riconvenzionale
1. Accertare che e la di lui moglie fino alla data in cui la sentenza n. Parte_1 Parte_2
32/98 del Tribunale di Firenze ha riconosciuto la loro partecipazione alla comunione tacita familiare,
non hanno concorso a produrre il capitale nuovo o accresciuto con conseguente azzeramento del loro
diritto alla liquidazione della quota in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e che, a
far data dal 1998, data di accertamento della sentenza, risultano usciti dalla comunione tacita
familiare della famiglia e quanto meno da allora non ne fanno più parte in quanto non hanno CP
prestato alcuna attività lavorativa all'interno della stessa. Il dal 1979, ossia da quando Parte_1
si è messo a lavorare in via esclusiva come contoterzista e la da sempre, non avendo Parte_2
mai lavorato nell'impresa ed esendovici stata ricompresa solo formalmente.
2. Accertare conseguentemente che la comunione tacita familiare in agricoltura così come accertata
con sentenza del 1998 è cessata per essere venuta meno la pluralità dei componenti la famiglia dopo la
15 morte della madre e del figlio essendo rimasto quale Parte_6 Persona_2
componente superstite il solo Controparte_3
a) Dichiarare che i beni immobili per successione di e ex Persona_1 Parte_6
lege erroneamente devoluti oltre che all'odierno comparente per la quota di 1/6, Controparte_3
anche a per la quota di 1/6, per la quota di 1/6, per la Parte_5 CP_2 Parte_1
quota di 1/6, per la quota di 1/6 e per la quota di 1/6 e alla morte di Controparte_1 Persona_2
quest'ultimo in favore dei suoi eredi per la quota di 1/18, per la quota CP_5 Parte_3
di 1/18 e per la quota di 1/18 come di seguito elencati (omissis) Controparte_4
Nonché gli ulteriori beni immobili acquistati da alcuni al 100% altri al 50%, per Persona_2
successione ex lege erroneamente devoluti alla moglie e alle figlie e CP_5 Parte_3
ciascuna per la quota 1/3 e per 1/6 per i beni acquisiti al 50% (limitatamente alle Controparte_4
particelle Comune CA Foglio 48 nn. 98 – 200 – 201 l'attuale intestazione è al 100% di
a seguito di trasferimento della quote da parte della madre e della Parte_3 CP_5
sorella ), beni come di seguito elencati: Controparte_4
OMISSIS
indipendentemente dalla loro formale intestazione sono stati acquistati con denaro comune o spettante
alla comunione tacita familiare in essere fra i componenti della famiglia per effetto del lavoro CP
e conseguentemente.
b) accertare e dichiarare che ( ), nato il [...] a [...] C.F._8
ON delle MA (AP) e residente in [...] è proprietario
esclusivo dei suddetti beni quale unico componente superstite della comunione
c) ordinare ai competenti Uffici RR.II. e UTE di eseguire le relative trascrizioni e volture in favore di
( ), nato il [...] a [...], e Controparte_3 C.F._8
contro, ognuno per le rispettive quote di intestazione come sopra individuate per le singole particelle,
, nato a [...] il [...] Parte_5 C.F._6
, nato a [...] il [...] CP_2 C.F._7
, , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._5
16 e a seguito della morte di quest'ultimo Persona_2
, , nata a [...] il [...] CP_5 C.F._12
, , nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
, , nata a [...] il [...] Controparte_4 C.F._9
con esonero per gli stessi uffici da ogni ingerenza e responsabilità.
3) Accertare i soldi in giacenza sul conto aziendale intestato a alla data del decesso, Persona_2
con condanna in via riconvenzionale dei Sig.ri , e , eredi Parte_3 Controparte_4 CP_5
di , al pagamento in favore del signor di detta somma in quanto Persona_2 Controparte_3
somma di pertinenza della Comunione.
4) Liquidare una indennità d'occupazione per gli immobili abitati da e Parte_1 Pt_2
e dalla famiglia della di loro figlia , da commisurare ai canoni di locazione tempo
[...] Per_5
per tempo correnti maturata e maturanda fino alla data del rilascio e che si indica in Euro 20.000,00
annui e ad oggi nella somma complessiva di Euro 500.000,00 oltre gli importi maturandi o nella
diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con condanna dei detti Sig.ri e Parte_1
al pagamento in favore del Sig. ; Parte_2 Controparte_3
5) Liquidare una indennità d'occupazione anche per il capannone occupato da da Parte_1
commisurare ai canoni di locazione tempo per tempo correnti maturata e maturanda fino alla data del
rilascio e che si indica in Euro 20.000,00 annui e ad oggi nella somma complessiva di Euro
500.000,00 oltre gli importi maturandi o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
con condanna dei detti Sig.ri e al pagamento in favore del Sig. Parte_1 Parte_2
; Controparte_3
6) Condannare a risarcire a il danno arrecato in ragione della Parte_1 Controparte_3
produttività dell'azienda e del reddito perso dal 2011 fino all'effettivo re immissione nel possesso dell'azienda, reddito che si indica in euro 30.000,00 per anno o nella diversa somma maggiore o
minore che sarà ritenuta di giustizia;
7) Condannare a risarcire a i danni provocati all'azienda Parte_1 Controparte_3
agricola e agli immobili come in motivazione danni che si indicano in euro 100.000,00 o nella diversa
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
17 IN DENEGATA E SUBORDINATA IPOTESI SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE
8) Accertare la permanenza della comunione tacita familiare in agricoltura ad oggi limitatamente
ai membri superstiti , e conseguentemente Controparte_3 Parte_1 Parte_2
dichiarare che i predetti sono proprietari esclusivi pro-indiviso dei predetti beni aziendali come
da tabelle di cui al punto 2) delle conclusioni rassegnate in via principale, con ordine ai
Cont competenti Uffici RR.II. e di eseguire le relative trascrizioni e volture in favore di CP
, e e contro degli altri cointestatari. All'esito il Sig.
[...] Parte_1 Parte_2
SI ASSOCIA ALLA VOLONTÀ DEGLI ALTRI COMPARENTI DI Controparte_3
SCIOGLIERE LA COMUNIONE e chiede PROCEDERSI ALLA DIVISIONE GIUDIZIALE
degli immobili e dei mobili con la formazione di tre lotti di ugual valore e l'assegnazione di uno
in proprietà esclusiva.
9) Anche per questa ipotesi si chiede che siano accolte anche le conclusioni di cui ai superiori
punti: 3) – 5) – 6) – 7)
IN DENEGATA E ULTERIORE SUBORDINATA IPOTESI SEMPRE IN VIA
RICONVENZIONALE
10) Accertare il valore dei beni mobili e immobili della comunione tacita familiare all'anno 2014
che si indica in Euro 3.500.000,00 o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di
giustizia oltre alle somme in giacenza sul conto aziendale intestato a alla Persona_2
data del decesso, con liquidazione della quota parte spettante a a carico dei Controparte_3
restanti componenti la comunione da individuarsi in e membri Parte_1 Parte_2
accertati come da sentenza del 1998.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande dal dovuto al saldo
effettivo.
Con vittoria di compensi e spese di causa.”
In particolare, il convenuto, oltre a confermare che la famiglia si era trasferita a CP
CA (FI) nel 1961 per coltivare a mezzadria un podere di proprietà di terzi e successivamente acquistato, ed a precisare che i poderi di San JA, Norge e ST erano
18 stati acquistati, rispettivamente, nel 1966, nel 1969 e nel 1983, al costo rispettivo di £ 6.000.000,00, £
8.000.000,00 e £ 16.000.000,00, ha dedotto ed eccepito:
- che tutti i figli erano stati impiegati nelle varie attività agricole fin da quando avevano avuto la capacità di lavorare;
- che date le condizioni di vita ed i modesti introiti derivati dal proprio lavoro di mezzadro,
aveva fin dall'inizio stabilito che ognuno dei figli avesse un'occupazione propria, salvo Per_1
lavorare tutti nei campi nei giorni festivi;
- che quindi mentre il figlio maggiore si era occupato di edilizia, il secondogenito di Pt_5
falegnameria e la terzogenita aveva trovato lavoro nel campo delle confezioni per abiti, lo stesso CP_1
si era dedicato agli studi;
- che tuttavia, nonostante gli studi, aveva continuato a lavorare nell'azienda agricola durante i fine settimana ed i periodi di vacanza anche quando aveva dimorato presso i Seminari delle scuole frequentate, durante gli studi universitari di medicina, dopo essersi laureato ed aver iniziato ad esercitare la professione medica, ed anche a seguito del suo matrimonio e del successivo trasloco, a differenza del fratello;
Pt_1
- che, in particolare, dal 1982 al 1984 aveva costruito il capannone agricolo aziendale insieme al fratello , contribuendo anche mediante l'immissione dei compensi ottenuti per le prime guardie Pt_5
mediche, che stava lavorando con il padre anche al momento della sua morte;
- che del resto le colture praticate sono tutte di natura stagionale ed i terreni prevalentemente seminativi ed a vigneto e, quindi, al netto della rotazione agraria, richiedono l'intervento dell'agricoltore solo in alcuni periodi dell'anno;
- che tale situazione si era protratta fino alla morte di , cui la madre, a seguito della Per_2
morte del marito, aveva conferito l'onere della conduzione dell'azienda con l'unanime consenso dei componenti della comunione, tanto che nel periodo intercorso tra la morte di entrambi era andato in azienda tutti i giorni;
- che successivamente il fratello , che, nonostante quanto riportato nella scrittura privata Pt_1
del 1989 citata e prodotta dagli attori, in realtà non era mai rientrato nella comunione in quanto dal
19 usare i beni aziendali, ivi compreso il predetto capannone, si era unilateralmente eretto ad unico gestore dell'azienda, vessandolo ed impedendogli di occuparsi della stessa, tanto che nel 2020 era stato costretto a presentare denuncia dopo che gli era stato impedito di entrare in azienda con violenza;
- di non aver quindi mai inteso abbandonare la comunione tacita familiare;
- che infatti ai fini del riconoscimento quale membro di una comunione tacita familiare la giurisprudenza maggioritaria ritiene necessaria, unitamente ad una manifestazione di volontà negoziale,
a forma libera ed anche per facta concludentia, la prestazione da parte dello stesso di attività lavorativa di collaborazione in via continuativa, ovvero con i caratteri della costanza e della regolarità, ma non a tempo pieno né in via esclusiva o prevalente, e senza che la continuità della prestazione debba intendersi come continuità anche di presenza in azienda;
- che del resto, oltre a prestare il proprio apporto lavorativo nell'azienda con continuità e regolarità, aveva anche partecipato quale membro della comunione a tutti i giudizi che l'avevano riguardata che, oltre a quelli già citati dagli attori e dagli altri convenuti, hanno compreso anche altre cause;
- che, nello specifico, con sentenza del 23.4.2018 il Tribunale di Firenze aveva dichiarato inammissibile la domanda di divisione della comunione ereditaria formulata da e, Controparte_1
ritenuto che la trattazione delle restanti domande, aventi ad oggetto l'accertamento del valore della comunione tacita familiare e la divisione della stessa fossero di competenza del giudice del lavoro, con separata ordinanza aveva disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. previa la separazione dei giudizi;
- che con successiva sentenza del 6.2.2020 del Tribunale di Firenze il giudice del lavoro aveva rigettato la propria domanda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione tacita familiare,
ritenendo che non rientri nei diritti del partecipante alla stessa chiederne lo scioglimento ma, al più, la mancata partecipazione alla stessa con la liquidazione della sua quota di spettanza;
- che successivamente, con decreto del 16.6.2021 la Corte d'Appello di Firenze aveva rigettato il proprio reclamo proposto avverso l'ordinanza del 25.2.2021 con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda per la nomina di un amministratore giudiziario della comunione tacita familiare, ritenendo inammissibile la domanda in mancanza di previsione normativa dell'istituto
20 invocato, ma rilevando che in tale sede di volontaria giurisdizione la propria legittimazione attiva non potesse essere oggetto di approfondimenti ulteriori rispetto a quanto statuito nella predetta sentenza n.
32/1998, dovendosi accertare eventuali modifiche in separato giudizio ordinario;
- che in nessuno dei predetti giudizi gli era mai stata eccepita alcuna carenza di legittimazione attiva o passiva, questione quindi ormai coperta da giudicato implicito, ed anzi nel 2013 aveva ricevuto anch'esso dalla sorella la notifica dell'atto di precetto relativo alle somme alla stessa liquidate CP_1
con le sentenze rese all'esito della prima causa e successivamente pagate alla stessa, e nel 2014 era stato destinatario del decreto ingiuntivo ottenuto dall'Avv. Casagrande,per le spese legali relative alle medesime cause in difesa della comunione tacita, pagate unicamente dallo stesso nell'interesse di tutti i componenti della stessa;
- che peraltro nel periodo della sua gestione aveva depauperato l'azienda e le proprietà, Pt_1
riducendo a ruderi i 2/3 delle case non occupandosi della relativa manutenzione, riducendo il pregio delle colture, espiantando molti ettari di vigneti ed abbattendo varie colture, frutteti, alberi e peri secolari, sempre senza il proprio consenso scritto;
- che lo stesso inoltre, sempre senza il consenso degli altri componenti della comunione aveva ospitato negli immobili dell'azienda la famiglia della figlia residente negli immobili Per_5
dell'azienda dal 1961;
- che la moglie di , pur vivendo da sempre negli immobili dell'azienda, Pt_1 Parte_2
aveva lavorato come operaia e non aveva mai apportato nulla nell'azienda, né dal punto di vista lavorativo né da quello economico, venendo mantenuta dai suoceri;
- che quindi nessuno dei due aveva concorso a produrre il capitale nuovo o accresciuto della comunione fino alla data di emissione della sentenza n. 32/1998 che ne ha riconosciuto la loro partecipazione nella stessa, con conseguente azzeramento del loro diritto alla liquidazione delle relative quote, e che a far data dal 1998 sono usciti dalla comunione, non avendo prestato alcuna attività lavorativa all'interno della stessa;
- che né figlio di , né figlia di , fanno né hanno Parte_4 Pt_1 Parte_3 Per_2
mai fatto parte della comunione tacita familiare, non avendo mai ottenuto il consenso di tutti i
21 partecipanti, necessario ai sensi dell'art. 230-bis c.c., e che pertanto l'unico diritto di , quale Pt_3
erede di , sarebbe stato quello relativo alla liquidazione della quota del padre;
Per_2
- che peraltro a seguito della morte di quest'ultimo lo stesso è rimasto l'unico membro superstite effettivo della comunione, col conseguente diritto all'intestazione in suo favore di tutti i beni mobili ed immobili facenti capo alla stessa, comprensivi, oltre che degli immobili già dedotti dagli attori, formalmente intestati allo stesso ed ai suoi fratelli superstiti quali eredi di e Persona_1
di per la quota di 1/6 ciascuno, ed alle eredi di ovvero alla Parte_6 Persona_2
moglie ed alle figlie e per la quota di 1/18 ciascuna, anche degli CP_5 Pt_3 Controparte_4
immobili acquistati da quest'ultimo, alcuni per la piena proprietà ed altri per la quota di ½,
specificamente elencati in base alla loro identificazione catastale ed erroneamente devoluti per successione ab intestato in parti uguali alle sue eredi, salvo le particelle 98, 200 e 201 del foglio 48 del
Catasto Terreni del Comune di CA (FI), attualmente intestati per la piena proprietà alla sola a seguito del trasferimento in suo favore delle quote delle coeredi;
Parte_3
- che quindi, quantomeno a far data dalla predetta sentenza n. 32/1998, e la moglie Pt_1
occupano senza titolo gli immobili ove risiedono gli stessi e la figlia con la sua famiglia, ed il Per_5
primo anche il capannone aziendale in via esclusiva per il ricovero degli attrezzi della sua impresa;
- di avere quindi diritto alla liquidazione in suo favore di un'indennità di occupazione in relazione a tutti i predetti immobili, nonché al risarcimento di tutti i danni arrecati ai fabbricati ed ai terreni in questione;
- che inoltre poiché alla data del decesso di esisteva un conto aziendale Persona_2
intestato allo stesso, ha diritto ad ottenere dalle eredi dello stesso il pagamento delle somme ivi presenti in giacenza a tale data in quanto di pertinenza della comunione tacita familiare, previo ordine di esibizione della relativa denuncia di successione in relazione ai beni mobili non oggetto di trascrizione ai fini dell'individuazione del conto degli estratti conto alla data in questione, rispettivamente, alle predette eredi ed alla relativa banca;
- che nella denegata ipotesi in cui lo stesso non sia ritenuto l'unico membro superstite della comunione tacita familiare, ha comunque interesse a chiedere che sia accertata la sua attuale e
22 perdurante partecipazione alla stessa unitamente ai soli e con Parte_1 Parte_2
conseguente cointestazione pro indiviso dei beni aziendali in favore proprio e di questi ultimi;
- che in tale ipotesi, oltre ad insistere sulla richiesta di liquidazione in suo favore della quota parte di sua spettanza dei soldi in giacenza sul conto aziendale intestato a al momento della Per_2
sua morte, dell'indennità di occupazione in relazione al solo capannone aziendale occupato in via esclusiva da e sulla richiesta di risarcimento dei danni arrecati all'azienda da quest'ultimo, si Pt_1
associa alla volontà di sciogliere la comunione tacita familiare manifestata dagli altri componenti,
chiedendo anche la divisione giudiziale del compendio immobiliare con la formazione di tre lotti di uguale valore da attribuire a ciascun comunista;
- che in ulteriore denegata ipotesi, non potendosi in ogni caso contestare che lo stesso ha fatto parte della comunione tacita familiare almeno fino al 2014, ha diritto all'accertamento dei beni mobili ed immobili della stessa a tale anno, ivi comprese le somme in giacenza sul predetto conto corrente aziendale al momento della morte di , ed alla liquidazione della propria quota di spettanza a Per_2
carico dei restanti componenti della stessa, ovvero di e Parte_1 Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2023 si è costituita nel presente giudizio anche rassegnando le seguenti conclusioni: “affinchè l'Ill.mo Tribunale Controparte_4
adito Voglia:
- in via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per il mancato esperimento del
tentativo di mediazione (punto 2.1. della narrativa);
- in via gradata: accertare e dichiarare la indeterminatezza dell'oggetto delle domande attoree e, per l'effetto, dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. (punto 2.2. della
narrativa);
- in via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
della comparente rispetto alla domanda attorea n. 1 (punto 2.3 della narrativa);
- nel merito:
- in via principale: respingere tutte le domande attoree formulate per tutti i motivi
meglio indicati nel corpo del presente atto;
23 - in via riconvenzionale: condannare gli attori in via solidale al pagamento in favore di
della somma da determinarsi in corso di causa pari ad un terzo della liquidazione Controparte_4
della quota partecipativa di alla comunione tacita familiare al momento del suo Persona_2
decesso, da determinarsi secondo legge ed oltre accessori.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche a seguito delle difese avversarie e nei limiti previsti dall'ordinamento.
Con vittoria di spese e compensi
In particolare, oltre ad associarsi alle contestazioni già svolte dai convenuti ed Pt_5 [...]
in relazione all'assoluta indeterminatezza dell'oggetto delle domande attoree, non avendo gli CP_2
attori specificamente descritto gli immobili oggetto delle stesse salvo indicare nelle sole conclusioni 39
particelle catastali, ed a confermare che a seguito della morte del padre , avvenuta in data Per_2
15.9.2011 quando sia la stessa che la sorella erano ancora minorenni, la loro madre Pt_3 CP_5
aveva collaborato nella comunione tacita familiare anche in loro nome e conto fino al 2018 e che
[...]
in data 13.7.2016, al raggiungimento della maggiore età, aveva scelto di non entrarvi, nel merito la convenuta ha dedotto ed eccepito:
- che è pacifico che il padre aveva partecipato e collaborato nella comunione tacita Per_2
familiare oggetto di causa fino alla sua morte;
- che stante la sua minore età, la madre, autorizzata a tal fine dal Giudice Tutelare di Firenze, aveva accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario con atto del Notaio del Per_6
7.3.2012, regolarmente trascritto a Pisa in data 27.3.2012 al reg. part. 1586;
- di avere diritto, quale erede del padre per la quota di 1/3 in forza della relativa successione devoluta ab intestato, alla liquidazione ed al pagamento da parte degli attori, in solido tra loro, della quota di sua spettanza della quota di partecipazione alla comunione tacita familiare dello stesso, da valutarsi al momento del suo decesso mediante una nuova CTU, tenuto conto che quella prodotta dagli attori, oltre a non avere alcuna valenza probatoria nel presente giudizio, ha ad oggetto una stima patrimoniale limitata all'anno 1984, oltre accessori.
24 A seguito della conferma con provvedimento del 7.12.2023 dell'assegnazione del presente procedimento a questo Giudice da parte del Presidente del Tribunale, cui con ordinanza del 5.12.2023
erano stati trasmessi gli atti, in quanto la domanda attorea ha ad oggetto il riconoscimento della proprietà pro indiviso stante l'esistenza di una comunione tacita familiare, e della fissazione della prima udienza in data 14.5.2024 con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 22.12.2023, con cui il Giudice ha anche ordinato a parte attrice la rinnovazione della notifica della citazione per tale data alla convenuta si è quindi svolto lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. tra le parti, tutte CP_5
tempestivamente depositate.
In particolare, a fronte delle difese dei convenuti, con la propria memoria ex art. 171-ter c.p.c.
gli attori, oltre a precisare le proprie conclusioni chiedendo anche il rigetto delle domande riconvenzionali svolte dai convenuti , , ed ed a svolgere sin da CP CP_1 Pt_5 CP_2
questa sede le proprie richieste istruttorie:
- non si sono opposti alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta Controparte_4
- hanno contestato l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto delle proprie domande svolta dalla stessa convenuta stante la produzione in atti della nota di trascrizione della denuncia di successione di e della denuncia di successione di Persona_1 Parte_6
- hanno contestato l'eccezione della carenza della propria legittimazione attiva svolta dai convenuti ed essendo a tutti gli effetti gli unici attuali componenti della Pt_5 CP_2
comunione tacita familiare a seguito dell'estromissione dalla stessa degli stessi, di e di CP_1
; CP
- hanno contestato l'eccezione di usucapione della proprietà degli immobili abitati da ed Pt_5
CP_
svolta da questi ultimi, tenuto conto che la detenzione prolungata degli stessi era stata loro semplicemente consentita dalla comunione per mera tolleranza, e non può quindi configurare alcun possesso uti domini, di cui non risulta peraltro alcuna prova;
- hanno eccepito che la sentenza del 8.2.2012 resa dalla Corte d'Appello di Firenze ha sancito chiaramente che con il pagamento a stralcio degli importi liquidati in loro favore avvenuto
CP_ analogamente ad un normale stralcio di una quota da comunione ereditaria, , ed Pt_5 CP_1
erano stati estromessi a tutti gli effetti dalla comunione tacita familiare e non ne fanno più parte;
25 - hanno eccepito che la convenuta si è limitata ad eccepire l'improcedibilità ed CP_1
inammissibilità delle proprie domande, non contestandole nel merito, ed a svolgere domanda riconvenzionale;
- in relazione alla domanda riconvenzionale svolta da quest'ultima hanno eccepito sia l'intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito, tenuto conto che il credito originario della madre avendo natura di lavoro, era soggetto al termine di prescrizione Parte_6
quinquennale, decorrente dalla morte e quindi già abbondantemente decorso, sia, nel merito, l'avvenuta corresponsione in suo favore della quota di 1/6 di € 156.060,91 liquidati a al Parte_6
momento del suo recesso per la sua partecipazione alla comunione tacita familiare;
- in relazione alle difese svolte dal convenuto oltre a contestare l'esistenza Controparte_3
di un conto corrente aziendale intestato a hanno eccepito, tra l'altro: che alla luce dei Persona_2
giudizi precedentemente intercorsi tra le parti deve considerarsi pacifico che ha partecipato alla Pt_1
comunione tacita familiare fin dalla sua costituzione, che la moglie ne ha fatto parte a Parte_2
partire dal loro matrimonio e che entrambi hanno sempre lavorato nell'azienda familiare;
che la stessa non è venuta meno a seguito dei decessi di e di che gli Parte_6 Persona_2
immobili oggetto in relazione ai quali lo stesso ha richiesto il riconoscimento in suo favore di un'indennità di occupazione sono di proprietà degli attori e sono stati adibiti a residenza dei membri della comunione tacita familiare fin dalla costituzione della stessa.
Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. la convenuta Controparte_1
oltre a precisare le proprie conclusioni:
- ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree di cui al n. 2) lett. a), b) e c) dell'atto di citazione stante anche il giudicato formatosi sulla medesima domanda nel precedente giudizio svolto tra le parti avente R.G. 19924/2014, promosso da nei confronti degli allora componenti CP
della comunione tacita familiare della famiglia ovvero CP Parte_1 Parte_2
ed nonché nei confronti propri e di ed proseguito CP_5 Parte_3 Pt_5 CP_2
nelle forme del rito lavoro con R.G. 1263/2018, e definito dalle sentenze n. 1248/2018 n. 72/2020 del
Tribunale di Firenze, che aveva rigettato la domanda riconvenzionale svolta dai primi quattro convenuti
26 ed avente i medesimi petitum e causa petendi delle prime, ed entrambe passate in giudicato in assenza di impugnazione;
- ha contestato l'eccezione di prescrizione svolta dagli attori in relazione alla propria domanda riconvenzionale, eccependo che: nel caso di specie non risulta applicabile l'art. 2949 c.c., riferibile solo alle società commerciali iscritte nel Registro delle Imprese, ma l'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dal 5.10.2009, ovvero dal termine di sei mesi dal recesso del membro da liquidare;
che, essendosi costituita nella menzionata causa R.G. 19924/2014 in data 30.9.2015, ovvero entro tale termine decennale, chiedendo l'accertamento dell'asse ereditario della propria madre,
comprensivo della quota oggi richiesta in via riconvenzionale, e la condanna al pagamento dell'equivalente monetario della propria quota di spettanza iure hereditatis degli allora componenti della comunione, i quali, costituitisi nella medesima causa in data 5.10.2015 erano quindi venuti a conoscenza della domanda in questione, tale termine si è quindi interrotto ai sensi dell'art. 2945,
comma 2 c.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 72/2020 che ha definito tale giudizio,
avvenuto in data 9.11.2020; che il nuovo termine di prescrizione decennale ha iniziato a decorrere nuovamente solo successivamente a tale data e non è quindi decorso;
- ha contestato l'eccezione di estinzione del diritto di ciascun coerede alla liquidazione della quota spettante alla madre svolta dagli attori in quanto non solo il documento prodotto proviene da un terzo, ma le somme che ivi si indicano corrisposte a ciascun coerede sono imputate a causali diverse,
essendo pari alla quota di 1/6 della metà del saldo alla data del 13.3.2013 del conto corrente e del deposito titoli a custodia ad esso collegato cointestato tra la stessa e e dell'intero Persona_2
valore di alcuni titoli di cui la stessa era unica intestataria.
Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. il convenuto CP
oltre a precisare le proprie conclusioni aggiungendo la richiesta di rigetto delle domande
[...]
riconvenzionali svolte dai convenuti , ed ed CP_1 CP_4 Pt_5 CP_2
- si è associato alla contestazione attorea della domanda di usucapione di questi ultimi in relazione al Podere Norge;
- in relazione alle altre difese svolte dai medesimi convenuti ha eccepito che le pretese avanzate dagli stessi risultano coperte dalle sentenze del 1998 e del 2006 in atti, passate in giudicato e che
27 l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina della comunione ereditaria in favore esclusivamente della disciplina che regolamenta le comunioni tacite familiari è stata già accertata dalla sentenza del
2018, anch'essa in atti e passata in giudicato e che aveva rigettato la domanda di divisione della comunione ereditaria svolta in quella sede da Controparte_1
- ha eccepito, per l'ipotesi di accoglimento delle proprie domande riconvenzionali aventi ad oggetto il suo riconoscimento quale unico membro superstite della comunione tacita familiare in questione, la prescrizione per decorso del termine quinquennale sia della pretesa oggetto della domanda riconvenzionale della convenuta per gli stessi motivi rilevati dagli attori, sia di quella oggetto CP_1
della domanda riconvenzionale della convenuta , rilevando che il relativo termine quinquennale CP_4
di prescrizione è ormai decorso anche considerando come dies a quo il momento in cui la stessa è
diventata maggiorenne, ovvero il 13.7.2016.
Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. la convenuta Controparte_4
oltre a precisare le proprie conclusioni aggiungendo la richiesta di rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto ed estendendo a quest'ultimo la propria domanda CP
riconvenzionale nell'ipotesi di riconoscimento della partecipazione alla comunione tacita familiare anche quale unico membro superstite della stessa, ha contestato sia l'esistenza di un conto aziendale intestato o cointestato al padre , sia che gli immobili elencati dal convenuto siano Per_2 CP
stati acquistati dal padre con denaro comune o spettante alla comunione tacita familiare Per_2
oggetto di causa e, in generale, che allo stesso siano intestati immobili acquistati in tal modo.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.5.2024 si è costituita anche la convenuta confermando di essere la moglie di e che lo stesso CP_5 Persona_2
aveva partecipato alla comunione tacita familiare oggetto di causa, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Chiede
Condannarsi gli attori in via solidale al pagamento in favore di della somma da CP_5
determinarsi in corso di causa pari a un terzo della liquidazione della quota partecipativa di Per_2
alla comunione tacita in agricoltura ”
[...] CP
28 Esperito con esito negativo l'obbligatorio procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 come disposto dal Giudice all'udienza del 14.5.2024, con ordinanza riservata del 15.10.2024 il
Giudice, rilevata l'opportunità di decidere in via pregiudiziale la questione di rito eccepita dalla convenuta in merito all'eventuale inammissibilità della domanda attorea di cui al n. 2 Controparte_1
lett. a, b e c delle conclusioni dell'atto di citazione a fronte del giudicato esterno costituito dalle sentenze del Tribunale di Firenze nn. 1248/2014 e 72/2020 prodotte dalla stessa sub docc. 18 e 19, ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
È quindi seguito lo scambio tra le parti di note sintetiche autorizzate esclusivamente su tale questione e per la precisazione delle conclusioni, nella cui sede, mentre sul punto si è Controparte_4
rimessa a giustizia, si sono associati all'eccezione di giudicato esterna svolta dalla convenuta , CP_1
sia che ha rilevato anche che la domanda attorea con cui viene richiesta la propria Controparte_3
esclusione dalla comunione tacita familiare contrasta con il giudicato di cui alla sentenza n. 32/1998,
sia ed i quali hanno anche ribadito la propria eccezione di inammissibilità della Pt_5 CP_2
domanda attorea avente ad oggetto l'intestazione della proprietà degli immobili elencati a fronte delle precedenti sentenze nn. 32/1998 del Tribunale di Firenze e 299/2012 della Corte d'Appello di Firenze
ed il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Dal canto loro, invece, gli attori hanno contestato l'eccepita identità di petitum e causa petendi
tra la domanda svolta in via principale nella presente causa e quella svolta in via riconvenzionale da e nella precedente causa definita con Parte_1 Parte_2 CP_5 Parte_3
la sentenza n. 72/2020 della Sezione lavoro del Tribunale di Firenze, in quanto non solo tale rigetto era stato deciso allo stato degli atti, per l'assorbente rilievo che postulava l'esclusione di CP
dalla comunione tacita familiare senza che fosse stata formulata la relativa domanda di recesso
[...]
e comunque senza che lo stesso risultasse dagli atti di causa, ma la domanda odierna avente ad oggetto l'intestazione degli immobili oggetto di causa viene svolta come presupposto e conseguenza della principale domanda di scioglimento della comunione che la giustifica e che non era mai stata chiesta in precedenza.
29 All'udienza appositamente fissata in data 19.12.2024 le parti hanno quindi discusso la causa riportandosi agli atti ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulla predetta questione pregiudiziale di rito ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c..
Motivi della decisione
1. In via pregiudiziale, l'eccezione di giudicato esterno in relazione alle domande attoree di cui al n. 2) lett. a), b) e c) dell'atto di citazione svolta dalla convenuta Controparte_1
L'eccezione di inammissibilità delle domande attoree di cui al n. 2) lett. a), b) e c) dell'atto di citazione stante il giudicato esterno costituito dalle sentenze nn. 1248/2018 e 72/2020 emesse da
CP_ quest'Ufficio svolta dalla convenuta e a cui si sono associati i convenuti , e Controparte_1 Pt_5
risulta solo in parte fondata e, nello specifico, limitatamente alla parte della Controparte_3
predetta sentenza n. 72/2020 con cui è stata rigettata la domanda finalizzata all'accertamento della proprietà esclusiva degli immobili di causa in capo a e e Pt_1 Parte_3 Parte_2
CP_5
In particolare, ai fini della decisione della questione pregiudiziale di rito in esame risulta opportuno esaminare in primo luogo la causa precedentemente svolta tra quasi tutte le attuali parti in causa e che ha dato origine alle sentenze nn. 1248/2018 e 72/2020 di quest'Ufficio (docc. 14-19 del fascicolo della convenuta e docc. 6 e 7 del fascicolo del convenuto Controparte_1 CP
.
[...]
Tanto premesso, alla luce delle risultanze, per quanto di interesse ai fini della decisione della predetta questione pregiudiziale di rito, è documentale:
- che le sentenze sopra menzionate sono state emesse in relazione alla medesima causa introdotta da odierno convenuto, nei confronti di Controparte_3 Parte_1 Parte_2
ed nella loro qualità di partecipanti alla comunione tacita familiare in CP_5 Parte_3
agricoltura riconosciuta dalla precedente sentenza non definitiva n. 32/1998 emessa da quest'Ufficio
nella causa R.G. n. 7678/1990 precedentemente svoltasi fra lo stesso, Parte_6 Parte_2
CP_ ed , quali attori ed , ed quali convenuti, nonché nei
[...] Pt_1 Per_2 Pt_5 Controparte_1
CP_ confronti di , ed quali cointestatari formali degli immobili asseritamente di Pt_5 Controparte_1
30 pertinenza della predetta comunione (doc. 2 del fascicolo di parte attrice, docc. 14, 17-19 del fascicolo della convenuta e docc. 2, 6 e 7 del fascicolo del convenuto;
Controparte_1 Controparte_3
- che, nello specifico, con il proprio atto di citazione , richiamando quanto accertato CP
con la predetta sentenza n. 32/1998 di quest'Ufficio, che aveva dichiarato che tra tutte le parti della predetta causa ed il defunto era esistita una comunione tacita familiare in Persona_1
agricoltura e che la stessa era ancora esistente tra gli attori che l'avevano introdotta, e deducendo che a seguito della pronuncia della stessa e dell'intervenuto decesso di e Parte_6 Per_2
erano subentrate nella stessa le eredi di quest'ultimo, aveva chiesto al Tribunale:
[...]
l'accertamento della perdurante esistenza della comunione in questione tra lo stesso ed i soli primi quattro convenuti;
la dichiarazione di scioglimento della stessa in assenza delle condizioni per la sua prosecuzione;
il conseguente accertamento del valore patrimoniale e dell'avviamento della stessa;
e la quantificazione sia delle quote spettante ai singoli partecipanti, sia della quota spettante a
[...]
al momento della sua morte e, quindi, della parte spettante agli eredi di quest'ultima (doc. 2 Parte_6
del fascicolo di parte attrice, docc. 14, 18 e 19 del fascicolo della convenuta e docc. 2, 6 Controparte_1
e 7 del fascicolo del convenuto;
Controparte_3
- che tutti i convenuti si erano costituiti nella predetta causa, avente R.G. n. 19924/2014 (docc.
15-17 del fascicolo della convenuta;
Controparte_1
- che mentre con le rispettive comparse di costituzione e risposta la convenuta Controparte_1
aveva chiesto in via riconvenzionale la rideterminazione dell'asse ereditario della madre
[...]
la reintegrazione della sua quota di legittima, asseritamente lesa, e lo scioglimento della Parte_6
relativa comunione ereditaria ed i convenuti ed avevano chiesto l'accertamento del Pt_5 CP_2
patrimonio della comunione, l'assegnazione in loro favore dei beni delle quote di loro spettanza e l'accertamento del valore della quota della madre e della quota spettante ai suoi Parte_6
eredi, dal canto loro i convenuti e nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_11
merito avevano rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che l'attore non ha mai apportato
alcunché alla comunione tacita familiare né in termini di denaro né in termini di lavoro e,
conseguentemente, non ha fatto parte né tantomeno fa attualmente parte della comunione tacita
familiare in oggetto;
31 2) respingere tutte le domande formulate da . Controparte_3
In ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale, voglia il Tribunale
a) dichiarare che i beni immobili siti nel Comune di CA (FI), distinti nel Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 48 particelle 199-206-207, al foglio 57 particelle 315-317-319-
320-327 sub 2- 327 sub 3, e nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 48 particelle 46-50-51-64,
al foglio 49 particelle 1-2-3, al foglio 57 particelle 37-39-40-45-46, al foglio 49 particella 167, al
foglio 48 particella 92, al foglio 57 particelle 137-138-139-140, al foglio 48 particella 94, al foglio 48
particella 198, al foglio 57 particella 314, al foglio 57 particella 318, al foglio 49 particella 168, al
foglio 48 particella 93 ed al foglio 48 particelle 104-105, attualmente formalmente intestati agli eredi
di , indipendentemente dalla loro formale intestazione sono stati acquistati con Persona_1
denaro comune o spettante alla comunione tacita familiare in essere fra i componenti della famiglia
per effetto del lavoro e conseguentemente CP
b) accertare e dichiarare che gli attuali partecipanti alla comunione tacita familiare in
agricoltura per cui è processo: nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...] (c.f. ), C.F._1 Pt_2
nata ad [...] il [...]. e residente a [...] in via dei Praticelli
[...]
64 (c.f. ), , nata a [...] il [...] e residente a C.F._2 CP_5
CA (FI) in via dei Praticelli n. 64 (c.f. ) e , C.F._13 Parte_3
nata a [...] l'[...] e residente a [...] (c.f.
), sono proprietari dei suddetti beni pro indiviso e per quote eguali fra loro e C.F._3
c) ordinare ai competenti Uffici RR.II. e UTE di eseguire le relative trascrizioni e volture in
favore dei componenti della suddetta comunione tacita familiare nei modi e nei confronti dei soggetti che verranno indicati nell'emananda sentenza, con esonero per gli stessi uffici da ogni ingerenza e
responsabilità.
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, in caso di ingiusta opposizione.” (docc. 15, 16 e 18 del fascicolo della convenuta e doc. 6 del fascicolo di;
Controparte_1 Controparte_3
- che tutte le parti della predetta causa sono anche parti del presente giudizio;
32 - che ed convenuti in tale sede e che avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
ivi svolto ivi le sopra riportate domande riconvenzionali, sono anche attori del presente giudizio,
unitamente a che, invece, non aveva partecipato, né era stato convenuto, nella prima Parte_4
(docc. 14 e 16-19 del fascicolo della convenuta e docc. 6 e 7 del fascicolo del Controparte_1
convenuto ; Controparte_3
- che con sentenza n. 1248/2018 emessa in data 23-26.4.2018 e passata in giudicato, questo
Ufficio, dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da con separata e contestuale ordinanza aveva disposto la separazione di tutte le ulteriori Controparte_1
domande, relative allo scioglimento, alla conseguente liquidazione delle quote dei partecipanti ed all'accertamento dei beni facenti parte della stessa in quanto di competenza del giudice del lavoro
(docc. 17 e 18 del fascicolo della convenuta e doc. 6 del fascicolo del convenuto Controparte_1
; Controparte_3
- che all'esito del mutamento di rito la predetta causa era proseguita nelle forme del rito lavoro con R.G. n. 1263/2018 e definita con sentenza n. 72/2020 emessa in data 6.2.2020, passata in giudicato e con cui questo Ufficio, richiamati gli accertamenti contenuti nella predetta sentenza n. 32/1998, ha
CP_ dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da ed per Parte_5
l'accertamento del valore patrimoniale della comunione tacita familiare e rigettato tutte le ulteriori domande, ivi comprese quelle svolte in via riconvenzionale da Parte_1 Parte_2
ed e sopra riportate (doc. 19 del fascicolo della convenuta CP_5 Parte_3 [...]
e doc. 7 del fascicolo del convenuto;
CP_1 Controparte_3
- che, nello specifico, le domande di questi ultimi sono state rigettate “per l'assorbente rilievo che postula l'esclusione di dalla comunione tacita familiare senza che vi sia la Controparte_3
formulazione in giudizio di una domanda di recesso dalla stessa nei confronti di e Controparte_3
senza che vi siano comunque elementi dai quali trarre i presupposti fattuali di tale recesso (le circostanze all'uopo oggetto della prova per testi e per interrogatorio formale richiesti dai convenuti fanno riferimento a vicende degli anni '80, coperte dal giudicato della sentenza n. 32/1998)” (pag. 6
doc. 19 del fascicolo della convenuta e doc. 7 del fascicolo del convenuto Controparte_1 CP
.
[...]
33 Tanto premesso, sebbene sia pacifico e documentalmente provato che la predetta sentenza n.
72/2020 di questo Ufficio sia passata in giudicato (docc. 17 e 18 del fascicolo della convenuta
[...]
, da un'attenta analisi e confronto delle domande svolte nei due giudizi in esame e della CP_1
predetta sentenza emerge la non esatta coincidenza delle stesse e, quindi, che il giudicato costituito dalla stessa e dalla precedente sentenza n. 1248/2018 di questo Ufficio copre solo in parte la domanda attorea svolta nel presente giudizio ed oggetto della questione in esame.
In particolare, come noto, la cosa giudicata ex art. 2909 c.c., ai sensi del quale l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e che copre sia il dedotto sia il deducibile (tra le tante: Cass. n. 14535/2012; Cass. n. 22520/2011;
Cass. n. 9544/2008; Cass. n. 17078/2007) si forma sull'accertamento, in positivo o negativo, del diritto fatto valere in giudizio, da identificare in relazione ai soggetti nonché al petitum ed alla causa petendi
fatti valere nello stesso (tra le tante: Cass. n. 12564/2002; Cass. n. 4773/2001; Cass. n. 3366/1999).
Nel caso di specie, tuttavia, sebbene in entrambi i casi venga richiesto l'accertamento che i beni immobili ivi indicati sono stati acquistati con denaro comune o spettante alla comunione tacita familiare oggetto di causa per effetto del lavoro, e, di conseguenza, l'accertamento che la proprietà
degli stessi spetta, pro indiviso e per quote eguali fra loro, ai componenti della stessa, non sussiste pienamente tale identità tra le domande in esame.
Infatti, in primo luogo non vi è piena identità soggettiva tra le parti in causa.
Nello specifico, mentre convenuta nel precedente giudizio ed ivi attrice in via CP_5
riconvenzionale, pur non figurando tra gli odierni attori è parte del presente giudizio quale convenuta,
tra i primi figura invece anche figlio di e di in relazione al Parte_4 Pt_1 Parte_2
quale risulta oggi dedotto che lo stesso sarebbe entrato a far parte della comunione tacita familiare al compimento della maggiore età, ovvero in data 7.4.2008 e, quindi, precedentemente sia all'instaurazione della precedente causa, introdotta nel 2014, sia alla pretesa entrata nella stessa della cugina asseritamente avvenuta mediante la propria madre fin dal Parte_3 CP_5
decesso del padre avvenuto in data 15.4.2011 (docc. 14-19 del fascicolo della Persona_2
convenuta docc. 6, 7 e 13 del fascicolo del convenuto e doc. 3 del Controparte_1 Controparte_3
fascicolo della convenuta . Controparte_4
34 Infatti, a differenza dei genitori e e di tutti parte della Pt_1 Pt_2 Parte_3
precedente causa, non solo non si era costituito nel precedente giudizio, ma non vi era stato Per_2
nemmeno convenuto dall'allora attore (docc. 14 e 16-19 del fascicolo della convenuta CP
e docc. 6 e 7 del fascicolo del convenuto . Controparte_1 Controparte_3
Del resto, la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia ha affermato che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante per i terzi (Cass. n.
9631/1996), neanche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (Cass. n.
24165/2013), essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta “ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo” (Cass. n. 3187/2015).
In ogni caso, ai fini della decisione della questione in esame risulta dirimente un'attenta e complessiva analisi della sentenza n. 72/2020 più volte citata, anche tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “l'interpretazione del giudicato, sia esso interno o esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione”
(Cass. n. 769/2014; Cass. n. 21165/2019; Cass. n. 19252/2018).
Infatti, come sopra riportato, nella motivazione relativa a tale punto, dopo aver dato atto che la domanda in questione era stata richiesta in forza dei due presupposti rappresentati da un lato da quanto accertato nella precedente sentenza n. 32/1998 di questo Ufficio, anch'essa passata in giudicato, e che, come sopra rilevato, ha dichiarato l'esistenza della comunione tacita familiare in agricoltura oggetto di
CP_ causa tra le persone ivi indicate, e la cessazione del vincolo in relazione ad , , e Pt_5 CP_1
e, dall'altro, dalla pretesa esclusione dalla stessa anche di la Persona_1 Controparte_3
cui partecipazione era stata dalla stessa riconosciuta, viene espressamente affermato che la domanda in questione “è da rigettare per l'assorbente rilievo che postula l'esclusione di dalla CP
comunione tacita familiare senza che vi sia la formulazione in giudizio di una domanda di recesso dalla stessa” nei confronti dello stesso “e senza che vi siano comunque elementi dai quali trarre i presupposti fattuali di tale recesso” (pag. 6 doc. 19 del fascicolo della convenuta e doc. Controparte_1
7 del fascicolo del convenuto ). CP
Pertanto, è evidente che la sentenza in questione ha rigettato la domanda riconvenzionale sopra riportata nella parte in cui la stessa negava la comproprietà degli immobili oggetto della stessa in capo
35 a , la cui partecipazione alla comunione tacita familiare oggetto di causa è oggetto del CP
giudicato costituito dalla predetta sentenza n. 32/1998 di questo Ufficio, quantomeno fino alla data di tale pronuncia.
Tale sentenza non si è invece pronunciata né sulla possibilità che gli allora attori in via riconvenzionale potessero essere comproprietari non per la piena ed esclusiva proprietà, ma per una quota minore rispetto a quella pretesa ed unitamente ad altri soggetti, tra cui lo stesso , né CP
sulla perdurante partecipazione alla stessa di quest'ultimo, tenuto conto che le domande ivi svolte dall'attore sono state rigettate in quanto, richiamato il precedente giudicato costituito sul punto dalla citata sentenza n. 32/1998 di questo Ufficio, “è da escludere che un singolo partecipante abbia il
diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione tacita familiare (al differenza di quanto
invece avviene in caso di comunione a scopo di godimento), essendo necessario – ai fini della sua estinzione – che sia venuto meno il sottostante vincolo associativo” (pagg.
4-6 docc. del fascicolo della convenuta e doc. 7 del fascicolo del convenuto . Controparte_1 Controparte_3
Di conseguenza, sebbene non si possa mettere ancora in discussione che gli allora attori in via riconvenzionale non siano gli unici comproprietari degli immobili in questione, questione, questa,
coperta dal giudicato costituito dalla sentenza in esame e dalla precedente sentenza n. 1248/2018 resta impregiudicata la differente questione, mai in precedenza affrontata, avente ad oggetto l'eventuale sussistenza in capo ai medesimi di una comproprietà, per quote minori, unitamente ad altri soggetti, ivi compresi sia sia che, si ribadisce, non era stato convenuto nella Controparte_3 Parte_4
precedente causa.
In conclusione, alla luce di tutte le precedenti argomentazioni, l'eccezione di giudicato esterno costituito dalle sentenze nn. 1248/2018 e 72/2020 emesse da questo Ufficio in relazione alle domande attoree di cui al punto 2) lett. a), b) e c) dell'atto di citazione risulta fondata limitatamente alla parte delle stesse volte all'accertamento, ed alle conseguenti statuizioni, della proprietà esclusiva degli immobili oggetto di causa in capo agli odierni attori ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
2. Sulle restanti eccezioni di giudicato esterno richiamate dai convenuti ed Controparte_3
ed nelle note autorizzate dagli stessi depositati Pt_5 CP_2
36 Appare inoltre opportuno rilevare fin d'ora che non risultano coperte dal giudicato rappresentato dalle sentenze nn. 32/1998 e 2373/2006 di questo Ufficio e dalla sentenza n. 299/2012 della Corte d'Appello di Firenze sopra richiamate né la questione dell'eventuale recesso dalla comunione tacita familiare in agricoltura di in periodo successivo a tale pronuncia, Controparte_3
né la domanda attorea avente ad oggetto l'intestazione della proprietà degli immobili di causa.
Infatti, nella motivazione della prima delle sentenze sopra citate il Giudice, pur affermando chiaramente che “in virtù della prodotta scrittura ricognitiva del 12.11.1989 (in cui tra le parti si dava atto della “storia” della comunione e degli acquisti degli immobili effettuati con denaro comune o
comunque attingendo a forme di erogazione del credito a loro tempo tipicamente previste in favore di un'attività agricola comune […] può considerarsi soddisfatto quel minimo di forma scritta che fa
ritenere gli ivi menzionati beni, in primo luogo gli immobili – formalmente acquistati dal defunto
– come effettivamente acquistati in favore della comunione tacita” (pag. 17 docc. 2 Persona_1
del fascicolo di parte attrice e doc. 1 del fascicolo del convenuto , non si è Controparte_3
pronunciato sulla questione dell'intestazione degli immobili in questione.
Inoltre, la successiva sentenza n. 2373/2006, resa da questo a seguito della rimessione CP_12
sul ruolo della medesima causa, sul punto si è limitata a dichiarare inammissibili le domande proposte nei confronti del Ministero delle Finanze “e in particolare avverso il Conservatore dei registri
Immobiliare o l'Agenzia del Territorio […] non rilevandosi alcun interesse alla partecipazione di tali enti al giudizio in quanto non destinatari di alcun effetto della pronuncia” (pagg. 5 e 6 docc. 3 del fascicolo di parte attrice, doc. 3 del fascicolo della convenuta e doc. 2 del fascicolo del Controparte_1
convenuto e, quindi, con una pronuncia di mero rito, non oggetto del successivo Controparte_3
giudizio di impugnazione, che ha riguardato esclusivamente i criteri di determinazione e decorrenza degli accessori dovuti sulle somme liquidate nella sentenza appellata (doc. 6 del fascicolo di parte attrice, doc. 4 del fascicolo della convenuta e doc. 3 del fascicolo del convenuto Controparte_1
. Controparte_3
Tanto premesso, risulta necessario rimettere la causa in istruttoria per la trattazione delle restanti questioni, come da separato provvedimento.
2. Le spese di lite
37 Le spese processuali saranno regolate e liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA inammissibili le domande attoree di cui al punto 2) lett. a), b) e c) dell'atto di citazione limitatamente alla parte delle stesse volte all'accertamento, ed alle conseguenti statuizioni,
della proprietà esclusiva degli immobili oggetto di causa in capo ai soli odierni attori Parte_1
ed Parte_2 Parte_3
2) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese di lite alla sentenza definitiva di merito.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Firenze, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
38 1. DA COMPARE OO PAGES
1979 aveva iniziato a lavorare come autonomo contoterzista al di fuori della stessa pur continuando ad