Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7025 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e la seconda anche nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Montorsi e Laura Andrao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde e Annalisa Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di PO 2 Nord, non costituita in giudizio;
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato in relazione all’istanza di predisposizione del progetto individuale per persona con disabilità ex art. 14 L. n. 328/2000, presentata nell’interesse di -OMISSIS- -OMISSIS-;
per l’accertamento e la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato;
per la condanna dell’amministrazione intimata a provvedere entro un congruo termine, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. EN AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente propone domanda ai sensi dell’art. 117 c.p.a. perché sia accertato l’inadempimento del Comune di Pozzuoli sull’istanza, formulata in data 25.07.2024 (e sollecitata in data 04.11.2024 e 14.02.2025), con cui ha richiesto la predisposizione di un progetto individuale (ex art. 14 L. n. 328/2000) per -OMISSIS- -OMISSIS-, affetto da disabilità, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
Rilevato che – secondo l’allegazione di parte ricorrente – il Comune di Pozzuoli, in data 19.02.2025, riscontrando la richiesta, affermava di non poter procedere alla lavorazione dell'istanza in quanto il sig. -OMISSIS- non aveva presentato il " Modulo Di Domanda (allegato A Legge 22 giugno 2016 n. 112) relativo alla richiesta di cui in oggetto ", e precisava che l'obbligo di stilare il Progetto Individuale non era esclusivo dell'amministrazione, ma doveva essere adempiuto " in collaborazione con il caregiver e sempre a seguito di formale istanza ";
Rilevato che – secondo la parte ricorrente – il Comune avrebbe, illegittimamente ed arbitrariamente, ricondotto la sua istanza alla diversa e più specifica disciplina del " Dopo di Noi " di cui alla L. n. 112/2016, subordinando l'avvio del procedimento alla compilazione di una modulistica non pertinente e non richiesta dalla normativa di riferimento per il progetto ex art. 14;
Rilevato che, con memoria depositata il 24.01.2026, il Comune eccepiva la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 31, co. 2, c.p.a.;
Rilevato che, nella stessa memoria, il Comune evidenziava che l’istanza avanzata dalla parte ricorrente in data 25.07.2024 non era idonea a dare avvio all’iter procedimentale per la predisposizione del progetto individuale ex lege 328/2000, in quanto non corredata dalla documentazione necessaria, indicata in calce al modulo di domanda di cui all’allegato A della L. n. 112 del 22 giugno 2016;
Rilevato che nella suddetta nota in data 19.02.2025 (indirizzata all’avv. Laura Andrao, versata in atti) si legge: « In riscontro alla Sua richiesta pervenuta a questo Servizio Sociale in data 14/02 c.a. (…) si ritiene opportuno comunicarle quanto segue: (…)
In data 06/11/2024 (…) si è provveduto a contattare prontamente, tramite mezzo telefono, il sig. -OMISSIS- al fine di poter rappresentare l’iter procedurale della richiesta dallo stesso avanzato (…).
Si informa, altresì, che a tutt’oggi il sig. -OMISSIS- non ha provveduto a presentare presso il protocollo del Comune di Pozzuoli, il Modulo Di Domanda (allegato A – Legge 22 giugno 2016 n. 112) relativo alla richiesta di cui in oggetto, senza il quale, questo servizio sociale non potrà procedere alla lavorazione dell’istanza.
Si precisa altre sì che i sigg. -OMISSIS- già nell’anno 2024 sono stati ampiamente informati ed indirizzati relativamente a quanto sopra e inoltre, al fine di supportarli nella documentazione da presentare, sono stati messi in contatto con la Dott.ssa -OMISSIS- nostro riferimento nell’ambito dei Progetti del Dopo Di Noi. »;
Ritenuto che il rito speciale sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 c.p.a., abbia per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale doveva invece provvedere (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 21/11/2017, n. 11509);
Ritenuto che, nel caso di specie, la nota emessa dall’amministrazione resistente in data 19.02.2025 – sebbene tardiva rispetto all’istanza presentata il 25.07.2024 – abbia fatto cessare lo stato di inerzia dello stesso Comune, tramite un sostanziale invito a presentare la domanda avvalendosi del modulo predisposto, corredato della documentazione necessaria;
Ritenuto pertanto che non sussista il presupposto dell’inadempimento, richiesto dall’art. 31, co. 2, c.p.a. per l’accoglimento della domanda di accertare l’obbligo (peraltro non contestato) dell’amministrazione di provvedere;
Ritenuto di poter omettere l’esame della questione di tardività, in base al principio della “ragione più liquida” (applicazione del superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa-giustizia) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 13/06/2025, n. 5203);
Ritenuto comunque di poter compensare le spese di lite, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso tra il momento dell’istanza e quello del riscontro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO SS Di PO, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
EN AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AS | MO SS Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.