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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2024, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott. ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del
29.3.2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5486/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
Parte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Calcagnini Stefano per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Savoca Fabrizio per procura in calce alla comparsa di risposta appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.7942/2022 pubblicata in data 19/05/2022
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. - Con atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Roma, ritualmente notificato, Pt_1 proponeva opposizione al precetto notificatole il 9.9.2021 con cui
[...] Controparte_1 premettendo di essere creditore di della somma di € 37.045,45 in forza di decreto ingiuntivo Pt_1
n. 4762/2017 emesso in data 07.08.2017 dal Tribunale di Catania, munito di formula esecutiva in data
03.12.2019, già notificato in data 04.09.2017, aveva ingiunto alla medesima il pagamento dell'importo di € 38.984,25. Quali motivi di opposizione, deduceva: Pt_1
1) nullità dell'atto di precetto per omesso avvertimento di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c.;
2) nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del titolo.
3) nullità dell'atto di precetto per illegittimità del relativo compenso ivi auto liquidato dal creditore.
4) impignorabilità dei cespiti patrimoniali facenti capo a Parte_1
5) litispendenza e/o continenza rispetto al procedimento r.g. n. 4868/2020 pendente davanti al
Tribunale di Roma. 6) eccezione di compensazione. non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva decisa con sentenza ex art.281 sexies c.p.c. con cui il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione con la seguente motivazione:
“L'opposizione è inammissibile posto che non ha prodotto il titolo esecutivo in Parte_1 relazione al quale ha chiesto accertarsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in suo danno;
la società non ha chiesto in prima udienza la concessione dei termini Controparte_1 istruttori di cui all'art. 183 c.p.c. comma IV né ha depositato il Decreto Ingiuntivo n. 4762/2017, emesso in data 07.08.2017 dal Tribunale di Catania, con le note conclusionali. La contumacia di parte opposta giustifica l'integrale compensazione delle spese”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello basato su un unico motivo e Pt_1 volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 7942 pronunciata dal Tribunale Civile di
Roma, Dott.ssa Miriam Iappelli, in data 19.05.2022, depositata in data 19.05.2022, all'esito del giudizio civile ivi incardinato al R.G. n. 57318/2021, non notificata, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa:
- in via principale: accertare e dichiarare la cessata materia del contendere in ordine al giudizio civile incardinato innanzi al Tribunale Civile di Roma, Dott.ssa Miriam Iappelli, al R.G. n. 57318/2021 di opposizione al precetto notificato da in data 09.09.2021, determinatasi a seguito Controparte_1 di notifica, da parte dello stesso , di nuovo precetto in data 04.04.2022 e, per Controparte_1
l'effetto, condannare alla refusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
in ossequio alla regola della soccombenza virtuale.
[...] Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Resiste all'appello il , che chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Dichiarare inammissibile o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 7942/2022 del Tribunale Civile di Roma Parte_1 nella parte in cui chiede la condanna alle spese per soccombenza virtuale a carico del Sig. . CP_1
Dichiarare comunque cessata la materia del contendere, avendo il Sig. ID perso interesse nel far valere il titolo nel presente procedimento, titolo che ci si riserva di produrre in altra sede. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio”.
§ 3. – L'appellante premette di avere impugnato la sentenza in relazione alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di opposizione qualificabili ai sensi dell'art.615 c.p.c., ossia quelli con cui essa aveva contestato la legittimità del compenso autoliquidatosi dal legale del , aveva CP_1 eccepito l'impignorabilità dei propri cespiti e aveva opposto in compensazione un proprio credito nei confronti del . CP_1
Premette di avere interesse alla riforma della sentenza per la parte in cui il tribunale ha compensato le spese processuali che avrebbe invece dovuto porre a carico del ID in base al criterio della soccombenza virtuale, valutata la fondatezza dell'opposizione e considerato che essa aveva chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del ricevimento, nel corso del giudizio, di un secondo atto di precetto per lo stesso credito, implicante rinuncia al primo precetto oggetto dell'opposizione. Nel merito, contesta la decisione osservando che la produzione del titolo esecutivo non è prescritta da alcuna norma quale requisito di ammissibilità dell'opposizione e non era nemmeno necessaria a fini probatori, dato che i motivi dedotti erano tutti estranei al titolo.
Il motivo è fondato. L'art.615 c.p.c. non prescrive la produzione del titolo esecutivo a pena di inammissibilità dell'opposizione, né tale prescrizione è desumibile da altre norme processuali. La produzione del titolo esecutivo non era necessaria nemmeno a fini probatori, dato che la contestazione relativa alla spesa processuale per il precetto riguardava un elemento del contenuto proprio di quest'ultimo atto e l'eccezione di compensazione e quella di impignorabilità dei cespiti di erano parimenti apprezzabili indipendentemente dall'esame del contenuto del titolo Pt_1 esecutivo.
La notifica di un secondo precetto per lo stesso titolo esecutivo è avvenuta il 4.4.2022, in prossimità della decisione, quando il giudizio di primo grado aveva avuto ormai completo svolgimento, e l'opponente ne ha riferito nella memoria conclusionale autorizzata chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Il primo giudice, considerata l'ammissibilità dell'opposizione e la cessazione della materia del contendere consequenziale alla notifica del secondo precetto, che implicava rinuncia a quello opposto, avrebbe dovuto esaminare le ragioni dell'opposizione al fine di decidere sulle spese processuali in base al criterio della soccombenza virtuale. Pertanto, considerato che l'importo di € 800,00 addebitato a per spese processuali relative Pt_1 all'atto di precetto è superiore al valore massimo liquidabile ex D.M.n.55/14 e che, quantomeno per questo motivo, l'opposizione si palesava fondata, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e condannare il a rifondere a le spese processuali, liquidandole, in CP_1 Pt_1 considerazione delle ragioni della decisione, secondo i valori minimi di cui al D.M. citato, quindi in complessivi € 3809,00. Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso che precede. Le spese processuali di questo grado si liquidano in € 4996,00, secondo i valori minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in considerazione dell'esiguità delle questioni trattate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.7942/2022, pubblicata in data 19/05/2022, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da avverso il precetto notificatole il 9 settembre 2021 Parte_1
a istanza di e condanna il ID a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del giudizio di primo grado, liquidate in € 3809,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- condanna a rifondere all'appellante le spese di questo grado Controparte_1 Parte_1 di giudizio, liquidate in € 4996,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
Roma, 3.4.2024
Il presidente est.
Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott. ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del
29.3.2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5486/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
Parte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Calcagnini Stefano per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Savoca Fabrizio per procura in calce alla comparsa di risposta appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.7942/2022 pubblicata in data 19/05/2022
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. - Con atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Roma, ritualmente notificato, Pt_1 proponeva opposizione al precetto notificatole il 9.9.2021 con cui
[...] Controparte_1 premettendo di essere creditore di della somma di € 37.045,45 in forza di decreto ingiuntivo Pt_1
n. 4762/2017 emesso in data 07.08.2017 dal Tribunale di Catania, munito di formula esecutiva in data
03.12.2019, già notificato in data 04.09.2017, aveva ingiunto alla medesima il pagamento dell'importo di € 38.984,25. Quali motivi di opposizione, deduceva: Pt_1
1) nullità dell'atto di precetto per omesso avvertimento di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c.;
2) nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del titolo.
3) nullità dell'atto di precetto per illegittimità del relativo compenso ivi auto liquidato dal creditore.
4) impignorabilità dei cespiti patrimoniali facenti capo a Parte_1
5) litispendenza e/o continenza rispetto al procedimento r.g. n. 4868/2020 pendente davanti al
Tribunale di Roma. 6) eccezione di compensazione. non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva decisa con sentenza ex art.281 sexies c.p.c. con cui il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione con la seguente motivazione:
“L'opposizione è inammissibile posto che non ha prodotto il titolo esecutivo in Parte_1 relazione al quale ha chiesto accertarsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in suo danno;
la società non ha chiesto in prima udienza la concessione dei termini Controparte_1 istruttori di cui all'art. 183 c.p.c. comma IV né ha depositato il Decreto Ingiuntivo n. 4762/2017, emesso in data 07.08.2017 dal Tribunale di Catania, con le note conclusionali. La contumacia di parte opposta giustifica l'integrale compensazione delle spese”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello basato su un unico motivo e Pt_1 volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 7942 pronunciata dal Tribunale Civile di
Roma, Dott.ssa Miriam Iappelli, in data 19.05.2022, depositata in data 19.05.2022, all'esito del giudizio civile ivi incardinato al R.G. n. 57318/2021, non notificata, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa:
- in via principale: accertare e dichiarare la cessata materia del contendere in ordine al giudizio civile incardinato innanzi al Tribunale Civile di Roma, Dott.ssa Miriam Iappelli, al R.G. n. 57318/2021 di opposizione al precetto notificato da in data 09.09.2021, determinatasi a seguito Controparte_1 di notifica, da parte dello stesso , di nuovo precetto in data 04.04.2022 e, per Controparte_1
l'effetto, condannare alla refusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
in ossequio alla regola della soccombenza virtuale.
[...] Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Resiste all'appello il , che chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Dichiarare inammissibile o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 7942/2022 del Tribunale Civile di Roma Parte_1 nella parte in cui chiede la condanna alle spese per soccombenza virtuale a carico del Sig. . CP_1
Dichiarare comunque cessata la materia del contendere, avendo il Sig. ID perso interesse nel far valere il titolo nel presente procedimento, titolo che ci si riserva di produrre in altra sede. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio”.
§ 3. – L'appellante premette di avere impugnato la sentenza in relazione alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di opposizione qualificabili ai sensi dell'art.615 c.p.c., ossia quelli con cui essa aveva contestato la legittimità del compenso autoliquidatosi dal legale del , aveva CP_1 eccepito l'impignorabilità dei propri cespiti e aveva opposto in compensazione un proprio credito nei confronti del . CP_1
Premette di avere interesse alla riforma della sentenza per la parte in cui il tribunale ha compensato le spese processuali che avrebbe invece dovuto porre a carico del ID in base al criterio della soccombenza virtuale, valutata la fondatezza dell'opposizione e considerato che essa aveva chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del ricevimento, nel corso del giudizio, di un secondo atto di precetto per lo stesso credito, implicante rinuncia al primo precetto oggetto dell'opposizione. Nel merito, contesta la decisione osservando che la produzione del titolo esecutivo non è prescritta da alcuna norma quale requisito di ammissibilità dell'opposizione e non era nemmeno necessaria a fini probatori, dato che i motivi dedotti erano tutti estranei al titolo.
Il motivo è fondato. L'art.615 c.p.c. non prescrive la produzione del titolo esecutivo a pena di inammissibilità dell'opposizione, né tale prescrizione è desumibile da altre norme processuali. La produzione del titolo esecutivo non era necessaria nemmeno a fini probatori, dato che la contestazione relativa alla spesa processuale per il precetto riguardava un elemento del contenuto proprio di quest'ultimo atto e l'eccezione di compensazione e quella di impignorabilità dei cespiti di erano parimenti apprezzabili indipendentemente dall'esame del contenuto del titolo Pt_1 esecutivo.
La notifica di un secondo precetto per lo stesso titolo esecutivo è avvenuta il 4.4.2022, in prossimità della decisione, quando il giudizio di primo grado aveva avuto ormai completo svolgimento, e l'opponente ne ha riferito nella memoria conclusionale autorizzata chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Il primo giudice, considerata l'ammissibilità dell'opposizione e la cessazione della materia del contendere consequenziale alla notifica del secondo precetto, che implicava rinuncia a quello opposto, avrebbe dovuto esaminare le ragioni dell'opposizione al fine di decidere sulle spese processuali in base al criterio della soccombenza virtuale. Pertanto, considerato che l'importo di € 800,00 addebitato a per spese processuali relative Pt_1 all'atto di precetto è superiore al valore massimo liquidabile ex D.M.n.55/14 e che, quantomeno per questo motivo, l'opposizione si palesava fondata, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e condannare il a rifondere a le spese processuali, liquidandole, in CP_1 Pt_1 considerazione delle ragioni della decisione, secondo i valori minimi di cui al D.M. citato, quindi in complessivi € 3809,00. Conclusivamente, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso che precede. Le spese processuali di questo grado si liquidano in € 4996,00, secondo i valori minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in considerazione dell'esiguità delle questioni trattate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.7942/2022, pubblicata in data 19/05/2022, così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da avverso il precetto notificatole il 9 settembre 2021 Parte_1
a istanza di e condanna il ID a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del giudizio di primo grado, liquidate in € 3809,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- condanna a rifondere all'appellante le spese di questo grado Controparte_1 Parte_1 di giudizio, liquidate in € 4996,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
Roma, 3.4.2024
Il presidente est.
Antonella Izzo