Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 13/01/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11303/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11303 del 2024, proposto da
Società Aerea Protezione & Ambiente a r.l. – Air Sp&A s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pellegrino e Antonio Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Avincis Aviation Italia s.p.a., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo, Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale, Ufficio per la gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del soccorso aeroportuale – prot. n. m_it. DCEMER.REGISTRO UFFICIALE.U.0042884.24-10-2024 del 24 ottobre 2024, comunicato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “ Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta aerea antincendio “Canadair”. CIG B31485BA30. Istanza di accesso agli atti” , con il quale è stato espresso parziale diniego all’istanza di accesso in data 14 ottobre 2024;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, mediante presa visione ed estrazione di copia, all’integrale documentazione richiesta con l’istanza in data 14 ottobre 2024 relativa alla attività istruttoria svolta dal Ministero;
e per la condanna
dell’amministrazione alla esibizione e consegna della documentazione richiesta dall’odierna ricorrente con l’istanza in data 14 ottobre 2024, relativamente a tutti gli atti inerenti all’istruttoria posta in essere ed in particolare alla Relazione prot. DCEMER\797 del 13 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che con istanza del 14 ottobre 2024, la ricorrente chiesto al Ministero resistente « di poter accedere a tutti gli atti e documenti inerenti alla attività istruttoria … prodromica alla indizione della [procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta aerea antincendio “Canadair”. CIG B31485BA30] , anche con riferimento all’attività progettuale svolta ai sensi dell’art. 41 comma 12, e dell’All. I.7 al Dlgs n. 36/2023, ed in particolare, ma non in via esclusiva a: i. l’avviso di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento del servizio gestione operativa e logistica della flotta canadair CL415, prot. n. 14717 del 19 maggio 2022; ii. la nota prot. DCEMER/1035 del 7 novembre 2023, con la quale è stato costituito il Gruppo di lavoro per la progettazione del servizio e per la predisposizione degli atti necessari allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta aerea CL-415; iii. la relazione prot. DCEMER\797 del 13 settembre 2024, con la quale il citato Gruppo di lavoro, in esito alle attività svolte, ha formulato una serie di proposte volte a delineare il capitolato speciale, lo schema di contratto e la bozza di disciplinare di gara per l’affidamento del servizio »;
2. Premesso altresì che con nota del 24 ottobre 2024, l’amministrazione ha esitato l’istanza di accesso di parte ricorrente, trasmettendole « l’avviso di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento del servizio gestione operativa e logistica della flotta canadair CL415, prot. n. 14717 del 19 maggio 2022 » e la « nota prot. DCEMER/1035 del 7 novembre 2023, con la quale è stato costituito il Gruppo di lavoro per la progettazione del servizio e per la predisposizione degli atti necessari allo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta aerea CL-415» e osservando di non poter consentire l’accesso alla relazione prot. DCEMER\797 del 13 settembre 2024 del gruppo di lavoro incaricato dello studio e della preparazione degli atti propedeutici allo svolgimento della gara, in quanto la stessa rientrava « nella categoria degli atti sottratti all’accesso in base all’art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2022, recante la "disciplina degli atti sottratti al diritto di accesso agli atti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 16 della legge 11 febbrai0 2005, n. 15 »;
3. Rilevato che con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha impugnato la predetta nota, sostenendo l’illegittimità del diniego parziale opposto dall’amministrazione ed evidenziando che la sua richiesta di accesso era funzionale alla tutela giurisdizionale dei suoi diritti e interessi nel giudizio (avverso gli atti della procedura con CIG B31485BA30) iscritto innanzi a questo Tribunale al r.g. n. 10790/2024;
4. Rilevato inoltre che l’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio in data 13 novembre 2024, ha provveduto a depositare nel fascicolo del giudizio la relazione del 13 settembre 2024 (cfr. deposito documentale del 28 novembre 2024), insistendo tuttavia nell’affermare che la suindicata relazione – pur prodotta in atti – era stata legittimamente sottratta all’accesso « ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera “a)” del Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2022, recante la "Disciplina degli atti sottratti al diritto di accesso agli atti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15", che esclude l’ostensione di note, appunti, annotazioni, bozze preliminari, proposte degli uffici e ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o di provvedimenti amministrativi » (cfr. memoria del 26 dicembre 2024);
5. Rilevato infine che con memoria del 30 dicembre 2024, la società resistente ha evidenziato, in sintesi, che, se non esistevano ulteriori atti istruttori (sconosciuti alla ricorrente) non ostesi, la sua pretesa di accesso poteva ritenersi soddisfatta (insistendo, in tal caso, per la liquidazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale);
6. Ritenuto che la produzione in giudizio da parte dell’amministrazione della relazione del 13 settembre 2024 (ovvero dell’unico documento negato con la nota impugnata nel presente giudizio) sia idonea a determinare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio ex art. 116 c.p.a., avuto riguardo al fatto che gli altri atti espressamente indicati nell’istanza di accesso del 14 ottobre 2024 sono stati tempestivamente forniti dalla p.a. e che non risulta, da quanto dedotto e prodotto dalle parti, che vi siano ulteriori atti e documenti inerenti alla attività istruttoria prodromica alla indizione della procedura CIG B31485BA30 che la p.a. non abbia osteso alla ricorrente;
7. Ritenuto, infine, che le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – debbano essere poste a carico dell’amministrazione resistente, tenuto conto che per consolidata giurisprudenza disposizioni come quella invocata dal Ministero resistente non possono trovare applicazione per escludere l’accesso ad atti che vadano ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di veri e propri atti endoprocedimentali (cfr. Tar Lazio, I- quater , 30 giugno 2023, n. 10947); categoria, quest’ultima, alla quale si ascrive senza dubbio la relazione del 13 settembre 2024, atto endoprocedimentale espressamente richiamato dal decreto n. 533 del 17 settembre 2024 (impugnato dalla ricorrente nel giudizio r.g. n. 10790/2024);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere del presente giudizio ex art. 116 c.p.a.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente nella misura di € 700,00, oltre spese generali e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agatino Giuseppe Lanzafame, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame |
IL SEGRETARIO