CA
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 885/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellante
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. ), n.q. di eredi di Parte_2 C.F._2 [...]
, (C.F. rappresentati e difesi, Persona_1 C.F._3
giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Broggi
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il , con appello depositato il 23/10/2023, impugnava la Parte_1
sentenza n. 694/2023 del 18/09/2023 con la quale il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto il ricorso degli appellati volto ad ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del dovere in favore del padre con conseguente attribuzione dei benefici economici di Persona_1
legge.
Il Tribunale, previa disapplicazione del decreto del
[...]
Controparte_2
prot. n. 0015374 del 10.5.2021, con il quale era
[...]
stata rigettata l'istanza da essi inoltrata il 27.9.2018, riconosceva lo status di vittima del dovere in capo a e il diritto ai conseguenti Persona_1
benefici economici previsti dalla legge in favore dei superstiti, Controparte_1
e e in particolare condannava il : a) alla Parte_2 Parte_1
speciale elargizione di Euro 200.000,00 ex art. 5, comma 1, legge n. 206/2004, da suddividere in parti uguali tra i predetti;
b) all' assegno mensile vitalizio di Euro
500,00 mensili ex art. 2 legge n. 407/2008, oltre perequazione automatica, con arretrati a partire dall'01.10.2008, in favore di ciascuno dei ricorrenti;
c) allo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili ex art. 5, comma 3, legge n.
206/2004, oltre perequazione automatica, con arretrati a partire dall'01.10.2008, in favore di ciascuno dei ricorrenti. Riconosceva poi il diritto all'esenzione dalle spese sanitarie e farmaceutiche ex art. 9 legge n. 206/2004 e l'esenzione da IRPEF per le provvidenze economiche ex art. 4 DPR n. 243/2006 in favore di ciascuno dei ricorrenti. Condanna il alla refusione delle spese Parte_1
processuali liquidandole in complessivi Euro 15.043,00 - di cui Euro 43,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
L'appellante censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, gli appellati resistevano al gravame.
La causa era decisa all'esito dell'udienza 06/02/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, il impugna la Parte_1
sentenza limitatamente al punto a) del capo 1) del dispositivo, relativo al riconoscimento, in favore degli odierni appellati, della speciale elargizione di €
200.000 ex art. 5, comma 1, legge n. 206/2004. Ribadisce al riguardo l'eccezione di prescrizione decennale già formulata in primo grado, richiamando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto. Se quindi la decisione era corretta nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione dei ratei arretrati degli assegni mensili riconosciuti in favore dei superstiti per il periodo antecedente al decennio rispetto alla domanda, la stessa era invece errata laddove non aveva dichiarato prescritto il diritto alla speciale elargizione, pur essendo decorso, alla data della sua rivendicazione da parte dei superstiti, il termine di dieci anni tra la data di entrata in vigore della legge 266/2005 o comunque da quella di entrata in vigore del d.l.
1.10.2007 n. 159, convertito nella legge 29.11.2007 n. 222, che ha esteso il beneficio - previsto dall'art. 1 legge 302/1990 - alle vittime del dovere, trattandosi di prestazione da corrispondersi in un'unica soluzione.
2. Sotto altro profilo e in subordine, l'appellante eccepisce il divieto di cumulo della speciale elargizione con l'equo indennizzo eventualmente riconosciuto in ragione dei medesimi fatti, richiamando il parere n. 642/2021 emesso il 17.8.2021 dal Consiglio di Stato, secondo cui detto divieto opera, oltre che nei casi di concorso fra risarcimento del danno e indennizzo, anche nelle ipotesi di concorso tra elargizioni pubbliche spettanti a diverso titolo di indennizzo, se derivanti dal medesimo evento lesivo.
3. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe ogni altra questione. Partendo dai medesimi principi seguiti dal primo giudice, che ha condiviso a sua volta quelli affermati dalla Suprema Corte (Cass. 17440/2022 e altre successive), va ribadito che, una volta ricondotto il riconoscimento di "vittima del dovere" all'attribuzione di uno status - per la sua caratteristica di individuare e differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006
(Cass. cit.) - deve farsene conseguire l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento di tale status ma tale imprescrittibilità, come pure affermato nella richiamata pronuncia di legittimità, non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.
Il fatto che la Corte di Cassazione si sia limitata ad affermare la prescrittibilità dei singoli ratei anteriori al decennio relativi all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, l. n. 407/2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004
- in quanto diritti, corrispettivi di un'obbligazione pubblica di durata, che risorgono periodicamente, i quali “nella specie” costituivano oggetto di causa - non esclude, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellati, che lo stesso principio, secondo cui i benefici economici connessi allo status di vittima del dovere sono assoggettati al termine di prescrizione ordinaria, debba estendersi anche all'elargizione una tantum di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004, la quale, se non richiesta nel decennio, incorre nella prescrizione.
Quanto al dies a quo, ritiene questa Corte che non possa essere individuato nell'entrata in vigore della legge n. 266/2005 che ha istituito la categoria della vittima del dovere, ma nell'entrata in vigore del d.l.
1.10.2007 n. 159, convertito nella legge 29.11.2007 n. 222, che ha esteso alle vittime del dovere il beneficio già previsto in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice dall'art. 1 legge 302/1990 e dall'art. 5 legge 206/2004.
Alla data della domanda presentata dai superstiti il 27.9.2018, pertanto, il diritto alla speciale elargizione era già prescritto, essendo interamente decorso il decennio.
4. L'accoglimento dell'appello, non comporta la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali, essendo comunque essi vincitori in considerazione dell'esito complessivo della controversia.
Le spese processuali quindi - liquidate per entrambi i gradi come in dispositivo, in relazione al valore effettivo della causa e all'attività difensiva svolta - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma: dichiara prescritto il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per il primo grado e in € 6.000,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
06/02/2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese