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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/09/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804/2018 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Nunzio Cammaroto (pec: , Email_1
- attore opponente -
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Alfio Ardizzone (pec: , Email_2
- convenuto opposto -
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 30/3/2018, la
[...]
proponeva opposizione avverso i due atti di precetto Parte_2
(fondati sulle sentenze n. 452/2009 e n. 453/2009 della Corte di Appello di
Messina, ambedue notificati in data 22/3/2018) ad istanza di , CP_2
con i quali le veniva intimato di provvedere, entro dieci giorni, alla
“…riammissione nell'alloggio già occupato dal sig. ”. CP_3
Con l'atto introduttivo l'opponente ha contestato ex art. 615 c.p.c. il diritto
1 dell'intimante a procedere alla minacciata esecuzione forzata, in particolare eccependo il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del convenuto, in quanto, all'esito della sentenza del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana n. 973/2010, passata in cosa giudicata, il sig. aveva definitivamente perso la qualità di socio della CP_2
Cooperativa, dalla quale era stato escluso per morosità con delibera del
21/3/1998.
Secondo la prospettazione attorea, tale fatto, sopravvenuto alla formazione dei titoli esecutivi azionati (le sentenze della Corte d'Appello di Messina del
2009), avrebbe reso questi ultimi ineseguibili, estinguendo il presupposto fondamentale del diritto alla riammissione nell'alloggio sociale, ovvero lo status di socio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_2
contestava integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A sostegno delle proprie ragioni, il convenuto opposto sosteneva che le sentenze della Corte di Appello di Messina, pure passate in giudicato, avevano stabilito l'illegittimità dell'azione esecutiva precedentemente intrapresa dalla per il rilascio dell'immobile, in quanto fondata su un titolo (la Parte_1
decisione della Commissione Regionale di Vigilanza) emesso da un organo carente di giurisdizione.
Affermava, inoltre, che la successiva sentenza del C.G.A. non potesse incidere sul giudicato civile, che aveva riconosciuto il suo diritto alla riammissione nel possesso dell'alloggio.
Con ordinanza del 20/8/2018 (depositata il 5/9 successivo), ritenuta la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 615, primo comma, c.p.c., veniva sospesa l'efficacia esecutiva delle sentenze n. 452/2009 e n. 453/2009 della
Corte di Appello di Messina.
2 La causa, istruita documentalmente, veniva quindi chiamata, dopo alcuni differimenti disposti per la discussione orale, all'udienza a trattazione scritta del 2/10/2024 e trattenuta quindi in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare si rileva che l'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione volto a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata;
tale contestazione può fondarsi sull'inesistenza, originaria o sopravvenuta, del diritto di credito consacrato nel titolo esecutivo, ovvero sull'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla formazione del titolo stesso.
Il giudice dell'opposizione è tenuto quindi a verificare, anche d'ufficio,
l'esistenza e la validità del titolo esecutivo e delle condizioni dell'azione esecutiva al momento della decisione.
Nel caso di specie, la contesta il diritto di Parte_2 [...]
a procedere esecutivamente sulla base di un fatto impeditivo CP_2
sopravvenuto alla formazione dei titoli giudiziali azionati (ossia le sentenze della Corte d'Appello di Messina n. 452/2009 e n. 453/2009), e tale fatto consiste nella definitiva perdita dello status di socio in capo al sig. CP_2
accertata con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana n. 973/2010, passata in cosa giudicata.
La doglianza è fondata.
Il diritto del convenuto ad ottenere la "riammissione nell'alloggio" sociale, come statuito dalle sentenze della Corte di Appello di Messina, trova il suo indefettibile presupposto nella sua qualità di socio della cooperativa edilizia.
Il rapporto tra socio e cooperativa edilizia si articola, infatti, in un duplice
3 legame: uno di natura associativa, che deriva dal contratto sociale, e uno di scambio, finalizzato all'assegnazione dell'alloggio (cfr. Cass. Civ. Sez. I
11/6/2024 n. 16231).
Il diritto all'alloggio è una diretta emanazione del primo rapporto, quello associativo.
Le sentenze poste a base del precetto risalgono al 19/6/2009, ma successivamente, in data 2/7/2010, è intervenuta la sentenza n. 973/2010 del
C.G.A. per la Regione Siciliana che, confermando la pronuncia di primo grado del T.A.R. Catania, ha definitivamente respinto il ricorso di CP_2
avverso la delibera di esclusione dalla compagine sociale.
Tale pronuncia, passata in cosa giudicata, ha cristallizzato la perdita dello status di socio in capo al convenuto.
Questo evento, successivo alla formazione del giudicato civile risalente al
2009, costituisce un fatto giuridico sopravvenuto che incide direttamente sul diritto azionato, estinguendone il presupposto logico-giuridico, ed impedendone l'esecuzione: venuta meno la qualità di socio, è venuto meno anche il diritto dell a godere dei benefici connessi a tale status, primo CP_2
fra tutti il diritto all'assegnazione e al godimento dell'alloggio sociale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto opposto, il giudicato formatosi sulle sentenze della Corte di Appello di Messina non preclude l'esame di tale fatto sopravvenuto;
il giudicato copre il dedotto e il deducibile al momento della decisione, ma non può estendersi a fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto verificatisi in un momento successivo.
Né rileva la questione, sollevata dal convenuto, circa il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di esclusione del socio.
Sebbene le controversie relative al rapporto privatistico tra socio e
4 cooperativa, incluse quelle sull'esclusione, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di specie esiste una pronuncia del giudice amministrativo passata in giudicato che ha accertato, con efficacia erga omnes, la legittimità del provvedimento di esclusione e, di conseguenza, la perdita dello status di socio.
Tale accertamento, contenuto in una sentenza divenuta inoppugnabile, preclude un nuovo esame dello stesso punto, anche in un diverso giudizio.
In definitiva, la perdita definitiva della qualità di socio da parte di
[...]
, accertata con sentenza passata in giudicato successivamente alla CP_2
formazione dei titoli esecutivi azionati, ha determinato la caducazione sopravvenuta del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la riammissione nell'alloggio sociale.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta.
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa favorevole alla parte opponente, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico dell'opposto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.; esse vanno determinate, avuto riguardo al valore indeterminabile di bassa complessità della controversia - applicando i parametri prossimi al minimo (stante la non particolare complessità della causa) previsti dalla Tab. 2 allegata al D.M. 147/2022 - in € 5.000,00 per compensi (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.700,00 per la fase decisionale) ed in € 545,00 per spese vive (somma corrisposta per l'iscrizione a ruolo della causa), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
5 difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n.
1804/2018 R.G.A.C. promosso dalla Parte_2
nei confronti di , così provvede: CP_2
1. accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_2
avverso gli atti di precetto notificati da in data
[...] CP_2
22/3/2018;
2. dichiara di conseguenza l'inesistenza del diritto di di CP_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società cooperativa edilizia opponente in forza delle sentenze della Corte di Appello di Messina
n. 452/2009 e n. 453/2009;
3. condanna l'opposto al pagamento delle spese CP_2
processuali in favore della che Parte_2
liquida in complessivi € 5.545,00 (di cui € 5.000,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive), oltre rimborso spese generali in misura del 15% sui compensi,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Messina il 27/9/2025
Il Giudice avv. Carmela Barbaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804/2018 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Nunzio Cammaroto (pec: , Email_1
- attore opponente -
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Alfio Ardizzone (pec: , Email_2
- convenuto opposto -
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 30/3/2018, la
[...]
proponeva opposizione avverso i due atti di precetto Parte_2
(fondati sulle sentenze n. 452/2009 e n. 453/2009 della Corte di Appello di
Messina, ambedue notificati in data 22/3/2018) ad istanza di , CP_2
con i quali le veniva intimato di provvedere, entro dieci giorni, alla
“…riammissione nell'alloggio già occupato dal sig. ”. CP_3
Con l'atto introduttivo l'opponente ha contestato ex art. 615 c.p.c. il diritto
1 dell'intimante a procedere alla minacciata esecuzione forzata, in particolare eccependo il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del convenuto, in quanto, all'esito della sentenza del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana n. 973/2010, passata in cosa giudicata, il sig. aveva definitivamente perso la qualità di socio della CP_2
Cooperativa, dalla quale era stato escluso per morosità con delibera del
21/3/1998.
Secondo la prospettazione attorea, tale fatto, sopravvenuto alla formazione dei titoli esecutivi azionati (le sentenze della Corte d'Appello di Messina del
2009), avrebbe reso questi ultimi ineseguibili, estinguendo il presupposto fondamentale del diritto alla riammissione nell'alloggio sociale, ovvero lo status di socio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_2
contestava integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
A sostegno delle proprie ragioni, il convenuto opposto sosteneva che le sentenze della Corte di Appello di Messina, pure passate in giudicato, avevano stabilito l'illegittimità dell'azione esecutiva precedentemente intrapresa dalla per il rilascio dell'immobile, in quanto fondata su un titolo (la Parte_1
decisione della Commissione Regionale di Vigilanza) emesso da un organo carente di giurisdizione.
Affermava, inoltre, che la successiva sentenza del C.G.A. non potesse incidere sul giudicato civile, che aveva riconosciuto il suo diritto alla riammissione nel possesso dell'alloggio.
Con ordinanza del 20/8/2018 (depositata il 5/9 successivo), ritenuta la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 615, primo comma, c.p.c., veniva sospesa l'efficacia esecutiva delle sentenze n. 452/2009 e n. 453/2009 della
Corte di Appello di Messina.
2 La causa, istruita documentalmente, veniva quindi chiamata, dopo alcuni differimenti disposti per la discussione orale, all'udienza a trattazione scritta del 2/10/2024 e trattenuta quindi in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare si rileva che l'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione volto a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata;
tale contestazione può fondarsi sull'inesistenza, originaria o sopravvenuta, del diritto di credito consacrato nel titolo esecutivo, ovvero sull'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla formazione del titolo stesso.
Il giudice dell'opposizione è tenuto quindi a verificare, anche d'ufficio,
l'esistenza e la validità del titolo esecutivo e delle condizioni dell'azione esecutiva al momento della decisione.
Nel caso di specie, la contesta il diritto di Parte_2 [...]
a procedere esecutivamente sulla base di un fatto impeditivo CP_2
sopravvenuto alla formazione dei titoli giudiziali azionati (ossia le sentenze della Corte d'Appello di Messina n. 452/2009 e n. 453/2009), e tale fatto consiste nella definitiva perdita dello status di socio in capo al sig. CP_2
accertata con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana n. 973/2010, passata in cosa giudicata.
La doglianza è fondata.
Il diritto del convenuto ad ottenere la "riammissione nell'alloggio" sociale, come statuito dalle sentenze della Corte di Appello di Messina, trova il suo indefettibile presupposto nella sua qualità di socio della cooperativa edilizia.
Il rapporto tra socio e cooperativa edilizia si articola, infatti, in un duplice
3 legame: uno di natura associativa, che deriva dal contratto sociale, e uno di scambio, finalizzato all'assegnazione dell'alloggio (cfr. Cass. Civ. Sez. I
11/6/2024 n. 16231).
Il diritto all'alloggio è una diretta emanazione del primo rapporto, quello associativo.
Le sentenze poste a base del precetto risalgono al 19/6/2009, ma successivamente, in data 2/7/2010, è intervenuta la sentenza n. 973/2010 del
C.G.A. per la Regione Siciliana che, confermando la pronuncia di primo grado del T.A.R. Catania, ha definitivamente respinto il ricorso di CP_2
avverso la delibera di esclusione dalla compagine sociale.
Tale pronuncia, passata in cosa giudicata, ha cristallizzato la perdita dello status di socio in capo al convenuto.
Questo evento, successivo alla formazione del giudicato civile risalente al
2009, costituisce un fatto giuridico sopravvenuto che incide direttamente sul diritto azionato, estinguendone il presupposto logico-giuridico, ed impedendone l'esecuzione: venuta meno la qualità di socio, è venuto meno anche il diritto dell a godere dei benefici connessi a tale status, primo CP_2
fra tutti il diritto all'assegnazione e al godimento dell'alloggio sociale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto opposto, il giudicato formatosi sulle sentenze della Corte di Appello di Messina non preclude l'esame di tale fatto sopravvenuto;
il giudicato copre il dedotto e il deducibile al momento della decisione, ma non può estendersi a fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto verificatisi in un momento successivo.
Né rileva la questione, sollevata dal convenuto, circa il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di esclusione del socio.
Sebbene le controversie relative al rapporto privatistico tra socio e
4 cooperativa, incluse quelle sull'esclusione, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di specie esiste una pronuncia del giudice amministrativo passata in giudicato che ha accertato, con efficacia erga omnes, la legittimità del provvedimento di esclusione e, di conseguenza, la perdita dello status di socio.
Tale accertamento, contenuto in una sentenza divenuta inoppugnabile, preclude un nuovo esame dello stesso punto, anche in un diverso giudizio.
In definitiva, la perdita definitiva della qualità di socio da parte di
[...]
, accertata con sentenza passata in giudicato successivamente alla CP_2
formazione dei titoli esecutivi azionati, ha determinato la caducazione sopravvenuta del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la riammissione nell'alloggio sociale.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta.
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa favorevole alla parte opponente, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico dell'opposto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.; esse vanno determinate, avuto riguardo al valore indeterminabile di bassa complessità della controversia - applicando i parametri prossimi al minimo (stante la non particolare complessità della causa) previsti dalla Tab. 2 allegata al D.M. 147/2022 - in € 5.000,00 per compensi (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.700,00 per la fase decisionale) ed in € 545,00 per spese vive (somma corrisposta per l'iscrizione a ruolo della causa), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
5 difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n.
1804/2018 R.G.A.C. promosso dalla Parte_2
nei confronti di , così provvede: CP_2
1. accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_2
avverso gli atti di precetto notificati da in data
[...] CP_2
22/3/2018;
2. dichiara di conseguenza l'inesistenza del diritto di di CP_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società cooperativa edilizia opponente in forza delle sentenze della Corte di Appello di Messina
n. 452/2009 e n. 453/2009;
3. condanna l'opposto al pagamento delle spese CP_2
processuali in favore della che Parte_2
liquida in complessivi € 5.545,00 (di cui € 5.000,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive), oltre rimborso spese generali in misura del 15% sui compensi,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Messina il 27/9/2025
Il Giudice avv. Carmela Barbaro
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