Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1699/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Brisighella (RA), Vicolo Forni n. 20, con il patrocinio dell'Avv. ANNA CASTELLARI ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito a Castel Bolognese (RA), via Fornasari n. 16 e (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Brisighella (RA), piazza Don Minzoni n. 10, con il patrocinio dell'avv. MARCO GERI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Faenza (RA), corso Garibaldi n. 10
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del In data 17.05.2024 il BL Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.04.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla Parte_2 quale era nato a [...] in data [...] il figlio riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori, e che, successivamente, nella coppia erano sorti diversi contrasti ed incomprensioni tanto che si determinavano a vivere in due abitazioni separate a partire dal settembre 2021. Stante la volontà di regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore, le parti chiedevano al Tribunale di Ravenna di disciplinare il regime di affidamento del figlio minore, le modalità dei rapporti dello stesso con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base delle seguenti condizioni: “1. il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione, all'istruzione ed alla salute Per_1 del medesimo, adottando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
2. Il figlio minore continuerà ad abitare con la madre, (e con il di lei nuovo compagno), nella nuova casa presa in affitto dalla stessa, nel comune di Marradi, alla via Faenza n. 29, loc. Biforco – Marradi, (dove entro poche settimane prenderanno regolare residenza).
3. Tenuto conto che il sig. vive a Brisighella, il minore trascorrerà con il padre: Parte_1
- tre week end al mese, (nei weekend in cui lo stesso non ha la reperibilità, la cui identificazione è già stata fissata dall'azienda presso cui lavora e che verrà consegnata alla madre con almeno 2 mesi di anticipo), dalle ore 11:00 del sabato mattina, orario entro il quale il padre andrà a prendere dalla casa materna, fino alle ore 20,30 della domenica sera, orario entro il Per_1 quale il padre dovrà riportare il figlio a casa della madre,
- tutti i mercoledì, dalle ore 17:30 circa, orario entro il quale il padre andrà a prendere dalla casa materna, fino alle Per_1 ore 07:30 del giovedì mattina seguente, orario in cui il padre dovrà riportare il figlio a casa della madre. Salvo diversi accordi dei genitori derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni del figlio. Qualora nel corso dell'anno ci siano ponti e/o feste infrasettimanali, i genitori valuteranno e si organizzeranno affinché il padre possa trascorrerli con il figlio, (alternandosi con la madre, in accordo con la stessa), se ciò non pregiudica gli impegni scolastici e sportivi del minore e se ciò non pregiudica gli impegni e l'organizzazione, anche lavorativa, dei genitori.
4. Entrambi i genitori, nei giorni in cui il figlio pernotterà presso l'altro genitore, potranno fare videochiamate con il figlio, indicativamente tra le ore 19:00 e le ore 19:30.
5. Durante la stagione estiva il minore potrà trascorrere le vacanze anche per due settimane intere con ciascun genitore, non consecutive, (fatti salvi accordi tra i genitori); le vacanze estive andranno individuate di anno in anno in base ai reciproci impegni lavorativi dei ricorrenti e, in ogni caso, nel rispetto dei giorni di ferie di entrambi i genitori;
entrambi i genitori dovranno comunicare il periodo nel quale vorranno trascorrere le vacanze con il figlio, a mezzo email, entro il 30 aprile di ogni anno, sempre che per tale data sia già noto il calendario delle ferie. Pertanto, previo accordo tra i genitori, potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e della giornata di Ferragosto, con la precisazione che tutti i soggiorni fuori casa del minore superiori a due giorni dovranno essere concordati tra le parti, previo congruo preavviso e ciò si intende per ogni periodo dell'anno, ed in caso di accordo, verranno comunicati i recapiti telefonici. Nei periodi in cui è affidato ad uno dei due genitori per trascorrere con lo stesso le ferie estive, in considerazione della Per_1 sua tenera età, l'altro genitore avrà diritto di sentire il minore telefonicamente ogni giorno, anche con videochiamata, la mattina dalle 09:00 alle 09:30 e la sera dalle 19:00 alle 19:30.
pagina 2 di 6 6. Durante le festività natalizie il minore resterà con un genitore consecutivamente dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre all'Epifania, ad anni alterni, nel senso che se il primo periodo sarà trascorso dal figlio con il padre, il secondo sarà trascorso con la madre, e così per gli anni successivi. Salvo diversi accordi dei genitori derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni del figlio.
7. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con il padre 3 giorni delle vacanze pasquali che andranno un anno dalle ore 09:00 del cosiddetto “venerdì Santo” alle ore 20:00 della domenica di Pasqua, l'anno seguente dalle ore 09:00 del cosiddetto
“lunedì dell'Angelo” alle ore 20:00 del mercoledì successivo alla domenica di Pasqua. Salvo diversi accordi dei genitori derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni del figlio. Sarà sempre il padre che dovrà prelevare il figlio e riportarlo a casa della madre.
8. Il criterio dell'alternanza della permanenza del figlio con ciascun genitore sarà rispettato dagli istanti sia per quanto attiene le ulteriori principali festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre) sia per quanto concerne il giorno di Carnevale e quello del compleanno di Per_1
Salvo diversi accordi dei genitori derivanti dai turni di lavoro e compatibilmente con gli impegni del figlio.
9. I ricorrenti potranno, previo avviso telefonico, concordare orari differenti, per ciascun giorno indicato ai punti che precedono, a seconda delle necessità contingenti dell'uno o dell'altra, il tutto curando di non pregiudicare le superiori esigenze del minore.
10. Il figlio minore verrà iscritto alla scuola materna di Marradi, (FI). Per_1
11. Sotto il profilo economico patrimoniale la sig.ra è lavoratrice dipendente (commessa) con uno stipendio medio Parte_2 mensile di €. 1.300,00; il sig. è lavoratore dipendente (con reperibilità periodiche e lavoro straordinario) ed ha uno Pt_1 stipendio medio mensile di €. 1.900,00; nessuno di essi possiede immobili, titoli, quote sociali.
12. Il padre verserà, a titolo di mantenimento per il figlio la somma di Euro 300,00 mensili, mediante bonifico sul Per_1 conto corrente intestato alla madre sig.ra , IBAN IT 61 H 07601 13100 00105 0832912, da Parte_2 effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, e riferito al mese in corso. Per tutti gli arretrati non corrisposti, (18 mensilità), si impegna a corrispondere ad la Parte_1 Parte_2 somma di euro 3.600,00, (200,00 euro al mese), ai quali andranno aggiunti 350,00 euro relativi a 2 mensilità di assegni famigliari percepiti nel 2021 da e mai consegnati alla ricorrente (che non conviveva più con e che Pt_1 Parte_2 Pt_1 provvedeva da sola a mantenere il piccolo , per complessivi euro 3.950,00, in rate mensili da euro 200,00, a partire Per_1 dall'udienza di comparizione del presente procedimento, fino al saldo, corrispondendo l'importo alle coordinate IBAN indicate sopra, sempre entro il 15 di ogni mese. L'importo erogato a titolo di contributo al mantenimento del minore (arretrati esclusi) sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, previa richiesta della sig.ra con decorrenza dal primo anno Parte_2 successivo alla comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dal mese corrispondente. Le spese straordinarie riguardanti il figlio minore, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute;
non saranno considerate straordinarie le spese per la mensa scolastica di
Per_1
Per quanto non espressamente disciplinato le parti dovranno fare espresso riferimento alle Linee guida nazionali che di seguito si riportano ovvero, in subordine, al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna, stabilendo in particolare che le spese straordinarie superiori a € 200,00 dovranno essere sempre concordate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non disponibile un genitore o un familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se non disponibile un genitore o un familiare;
c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) g) baby sitter;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
- per quanto riguarda le spese per le funzioni religiose, i genitori decidono che le spese relative al figlio come ad esempio Per_1 vestito da cerimonia e le spese per l'Istituto religioso saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre per le spese relative al pranzo e alle bomboniere, ciascun genitore sosterrà la spesa relativa ai propri parenti e/o amici invitati alla cerimonia;
- le spese per i compleanni di fino a 18 anni, compleanni dei compagni, eventi conviviali facenti parte o collegati alla Per_1 scuola o alle attività ludico ricreative svolte da (ad es. vestito regali compleanno amici etc.), saranno sostenute al 50% Per_1 da entrambi i genitori;
- per quanto riguarda le spese degli animali (cani, gatti, tartaruga, canarini….) provvederà il genitore che ha preso l'animale, qualora non ci sia accordo tra i ricorrenti;
- per le spese di eventuale acquisto di motorino o giochi costosi, provvederà il genitore che lo ha acquistato, qualora non ci sia accordo tra i ricorrenti. 13. Il padre dichiara di non aver percepito alcun importo dall per assegni famigliari, assegno unico e/o Parte_1 CP_1 altro contributo relativo al figlio minore nell'arco di tutto l'anno 2022, e si impegna fin d'ora, nel caso in cui emergessero somme dallo stesso incassate nel corso dell'anno 2022 relative ad assegni famigliari, assegni unici o ad altri contributi relativi al figlio minore a corrisponderli direttamente alla madre, , con le modalità che verranno Per_1 Parte_2 eventualmente concordate.
pagina 4 di 6 14. La sig.ra quale genitore collocatario del minore- percepisce l'assegno unico dal 2023; resta inteso tra le parti Parte_2 che sarà la medesima a percepirlo anche in futuro fermi restando i tempi di permanenza del minore con ciascun Parte_2 genitore.
15. Entrambi i genitori si impegnano, in presenza di nuovi compagni, a tenere comportamenti idonei e censurati di fronte al minore, al fine di evitare ogni possibile trauma psicologico allo stesso e soprattutto anche rispetto alla presenza dello stesso minore all'interno dell'abitazione.
16. Ciascun genitore custodirà presso la propria abitazione l'abbigliamento e le calzature necessarie a vestire durante Per_1 tutto il tempo in cui il minore permarrà presso ciascuno di essi.
17. I ricorrenti prestano inoltre il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore.
18. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti”. Con decreto emesso in data 17.05.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 17.10.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al BL Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 17.05.2024 il BL Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Su istanza del difensore della sig.ra presentata in data 14.10.2024 e motivata dalla rinuncia al Parte_2 mandato da parte del predetto, l'udienza veniva differita alla data del 13.11.2024. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2024, la difesa del sig. insisteva per Pt_1
l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. In data 11.11.2024, la sig.ra si costituiva mediante un nuovo difensore e dichiarava di non Parte_2 confermare le condizioni di cui al ricorso congiunto, chiedendo al Tribunale, alla luce dei comportamenti assunti dal sig. di affidarle in via esclusiva il figlio minore, di stabilire che il padre esercitasse il Pt_1 diritto di visita nei confronti del figlio un giorno a settimana secondo le disponibilità dei servizi sociali del Comune di Marradi, di attivare per lo scambio del minore modalità protette che non consentano l'incontro tra le parti, di disporre un percorso di sostegno alla genitorialità a favore del sig. e di porre a suo Pt_1 caprico un contributo al mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie come per legge. Nelle note depositate in data 12.11.2024, la difesa del sig. contestava la ricostruzione fattuale di cui Pt_1 alle note avversarie e, preso atto della mancata conferma da parte della sig.ra delle condizioni di Parte_2 cui al ricorso congiunto, chiedeva al Tribunale di fissare l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. Con ordinanza emessa in data 18.11.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, il ricorso congiunto deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà dei ricorrenti di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni contenute nell'atto introduttivo del procedimento e non essendo disciplinato normativamente nella disciplina ex art. 473-bis ss. c.p.c. il mutamento di rito. Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del BL , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., sul ricorso congiunto proposto da Parte_3
e così decide: Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 6 - DICHIARA l'improcedibilità del ricorso congiunto;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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