Sentenza breve 5 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 05/01/2021, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2021
N. 00015/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2020, proposto da
Immobiliare Carmini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ferri, Carlo Alberto Tesserin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Alberto Tesserin in Stra, piazza Marconi n. 28;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Comune di Vicenza non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione n. 14723 prot. del 17 luglio 2020, rilasciata alla ricorrente ai sensi dell'art. 21, comma 4, e 22 d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui reca l'inciso «si precisa che la destinazione d'uso cortile è quella di spazio condiviso di pertinenza dell'intero fabbricato, non può avere destinazione d'uso a parcheggio e non può contenere posti d'auto fissi».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente è proprietaria dell’edificio sito nel Comune di Vicenza, corso Fogazzaro, 185, noto come “ex posta cavalli”, dichiarato di interesse culturale, ai sensi dell’articolo 12 D.Lgs. 42/2004.
Ha ottenuto, in data 23 luglio 2015, l’autorizzazione monumentale dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza alla realizzazione di lavori di ristrutturazione e restauro dell’edificio. Nelle tavole del progetto approvato sono evidenziati i due posti auto che la proponente prevedeva di ricavare nell’area cortilizia.
Seguiva all’autorizzazione monumentale il rilascio, da parte del Comune di Vicenza, del permesso di costruire n. 49080 del 10 aprile 2017.
La ricorrente ha presentato tre diverse S.C.I.A. in variante al permesso di costruire, chiedendo ed ottenendo, per ciascuna di esse, l’autorizzazione monumentale preventiva.
L’ultima S.C.I.A. è stata presentata in data 11 aprile 2020 ed è stata preceduta dall’autorizzazione soprintendentizia rilasciata senza prescrizioni o condizioni con provvedimento del 22 gennaio 2020.
Il Comune, ricevuta la segnalazione, non avvedendosi del già avvenuto rilascio dell’autorizzazione monumentale, ha inviato la pratica alla Soprintendenza perché si esprimesse sul progetto.
La Soprintendenza ha nuovamente rilasciato l’autorizzazione monumentale (con nota prot. n. 14723 del 17 luglio 2020), escludendo, tuttavia, che l’area cortilizia possa avere destinazione d’uso a parcheggio e contenere posti auto fissi;
La ricorrente impugna l’autorizzazione monumentale del 17 luglio 2020, limitatamente alla suddetta prescrizione.
La Soprintendenza si è costituita.
All’udienza camerale del 22 ottobre 2020, dato l’avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di ricorso, con il quale la previsione è stata censurata per violazione dell’articolo 21-nonies L.241/90 è fondato in quanto:
- risulta dagli atti che le opere di complessiva ristrutturazione e restauro dell’edificio - dal cui progetto risulta anche la destinazione a parcheggio per due posti auto di un’area del cortile - è stato autorizzato con provvedimento n. 15915 del 23 luglio 2015, senza alcuna prescrizione sull’utilizzo dello spazio scoperto;
- anche le successive varianti al permesso di costruire del 2017 - le cui tavole progettuali riportano i posti auto nell’area cortilizia - sono state autorizzate senza alcuna prescrizione;
- la terza variante (S.C.I.A. del 11 aprile 2020, avente ad oggetto esclusivamente opere interne) è stata autorizzata dalla Soprintendenza, con provvedimento prot. 1220 del 22 gennaio 2020 senza alcuna prescrizione;
- l’ulteriore autorizzazione, rilasciata per le medesime opere, su richiesta del Comune, in data 17 luglio 2020, prot. 14723, nella parte in cui incide in senso maggiormente restrittivo sull’autorizzazione già rilasciata nel 2015 per la ristrutturazione complessiva dell’edificio, si configura quale provvedimento di secondo grado, adottato in assenza dei presupposti previsti dall’articolo 21-nonies L. 241/90, dovendo ritenersi l’autorizzazione del 2015 ancora efficace non essendo decorso, alla data di adozione del provvedimento, il termine quinquennale previsto dall’articolo 22, comma 5, D.Lgs. 42/2004, secondo periodo.
Il ricorso è, dunque, fondato e la prescrizione contenuta nell’autorizzazione del 17 luglio 2020, prot. 14723 deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed il Comune di Vicenza, in solido, al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO