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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale dott. Romano Gibboni ha pronunziato all'udienza del 25.2.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4824 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giorgio Zeoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via G. Mogavero n. 3;
Ricorrente
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del Dirigente p.t.,
[...]
1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dai funzionari e domiciliati in , alla via Soderini n. Controparte_4 Controparte_5 CP_3
24, presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro;
Resistenti
OGGETTO: Esclusione dal ruolo del personale ATA e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.9.2024 , premesso di essere stato Parte_1
regolarmente immesso nel ruolo di collaboratore scolastico, alla posizione n.
356 con punti 16,60, nella graduatoria definitiva di concorso pubblicata in data
21.7.2021 e di aver sottoscritto un contratto a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2021/2022, presso il Liceo di Statale “Virgilio” di e per quello CP_3
2022/2023 presso l'Istituto “Picentia” di Pontecagnano Faiano, esponeva:
- che, precedentemente, aveva ottenuto l'inserimento nella graduatoria di
Istituto di terza fascia afferente al personale A.T.A., per il quadriennio 2017-
2020, nel profilo di collaboratore scolastico, con attribuzione di 13,40 punti;
- che in data 22.4.2024 aveva ricevuto dall'Amministrazione una contestazione di addebito, con la quale gli era stato comunicato che, per aver reso dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie A.T.A. – consistite, in particolare, nell'aver falsamente dichiarato di aver svolto il servizio presso l'Istituto Comprensivo “La
2 Fenice di LO GI di Nocera Inferiore” per il periodo dall'1.11.2016 al
31.10.2017 – era stato escluso, “ora per allora”, dalla graduatoria, depennato dall'immissione in ruolo ed era decaduto dall'impiego;
- che detta nota aveva tratto origine dall'ordinanza emessa dall'Ufficio G.I.P.
del Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito del proc. iscritto al n. 4756/2018
R.G.N.R., nella quale figurava, ex aliis, anche il suo nominativo;
- che dalla citata ordinanza sarebbe emersa l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione in alcune scuole paritarie, tra cui quella denominata “La Fenice di LO GI”, presso cui egli aveva dichiarato di aver prestato servizio dall'1.11.2016 al 31.8.2017;
- che, secondo quanto asserito dall'amministrazione scolastica, il servizio de
quo era stato valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio ed era stato determinante per la sua assunzione alle dipendenze dell'Istituto Comprensivo
“A. Frank” di Sesto San Giovanni di , dal 27.11.2018 al 30.6.2019; CP_3
- che il provvedimento di esclusione dalla graduatoria era palesemente illegittimo, dal momento che egli non era imputato e/o indagato nel prefato procedimento penale, né era stato destinatario di misure restrittive, bensì
risultava inserito in un elenco di persone che avevano prestato servizio presso la scuola paritaria coinvolta nell'indagine;
- che, peraltro, in data 4.1.2023 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale era stata riconosciuta la sussistenza del suo
3 rapporto di lavoro a tempo determinato con la predetta scuola per il periodo dall'1.11.2016 al 31.8.2017;
- che, inoltre, l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 – regolante i casi di falsità
dichiarativa – non prevede un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, ma stabilisce che la decadenza può colpire soltanto i vantaggi derivanti dalla dichiarazione non veritiera;
- che, quindi, ai fini dell'adozione del provvedimento di depennamento e, per l'effetto, della risoluzione del suo rapporto di lavoro, sarebbe stato necessario che il Ministero avesse accertato l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione asseritamente mendace e il conseguimento dell'impiego, ossia che in assenza della falsa dichiarazione quest'ultimo non sarebbe stato da lui ottenuto;
- che, pur volendo ritenere falso il menzionato titolo di servizio, il CP_1
avrebbe potuto al più rettificare il punteggio a lui attribuito al momento dell'inserimento nelle graduatorie A.T.A.;
- che, infatti, pur con un punteggio decurtato (da 13,40 a 10,30), egli avrebbe comunque ottenuto le nomine scolastiche nella provincia di , così come CP_3
avevano fatto diversi altri iscritti nella medesima graduatoria A.T.A. per lo stesso quadriennio, titolari di un punteggio inferiore al suo;
4 - che, anche con l'attribuzione di punti 10,30, avrebbe comunque svolto le supplenze per un periodo di 24 mesi, arco temporale utile a fargli conseguire l'inserimento in prima fascia;
- che l'amministrazione, a fronte dell'asserita dichiarazione mendace, aveva errato anche nell'adottare il provvedimento espulsivo, in luogo di una misura conservativa del suo posto di lavoro.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento di esclusione dalla prima fascia delle graduatorie permanenti degli aspiranti a ruolo della provincia di per il CP_3
quadriennio 2017 – 2020, nonché quello di decadenza dall'impiego, emesso dall' Controparte_3
di , e, da ultimo, quello risolutivo del suo contratto a tempo
[...] CP_3
indeterminato (prot. 3567 del 5.6.2024), emesso dall' Parte_2
[...]
Chiedeva, altresì, che fosse ordinato al convenuto di riconoscere, CP_1
anche ai fini giuridici, il servizio da lui precedentemente prestato presso l'amministrazione scolastica negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21, con conseguente condanna della stessa al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni medio tempore maturate, sino alla reintegrazione nel posto di lavoro.
5 Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 26.9.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
si costituiva in giudizio, unitamente all
[...] [...]
, evidenziando l'assoluta Controparte_3
infondatezza delle pretese ex adverso azionate, delle quali invocava il rigetto,
con rivalsa delle spese di causa.
In particolare, l'amministrazione scolastica poneva in risalto che il ricorrente aveva reso una dichiarazione mendace all'atto della presentazione della domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria afferente al personale A.T.A.,
in data 31.10.2017, asserendo di possedere una determinata anzianità di servizio, per aver lavorato presso una scuola paritaria, circostanza, questa,
risultata non veritiera all'esito delle verifiche disposte dall'ispettorato di vigilanza e delle conseguenti indagini espletate dagli organi inquirenti. CP_6
Il Ministero deduceva, altresì, che tale falsità documentale aveva necessariamente comportato, dapprima, il depennamento del nominativo del ricorrente dalle graduatorie A.T.A. in cui lo stesso era inserito e, di poi, la risoluzione del suo rapporto di lavoro, in applicazione dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3/1957, nonché dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia, dando comunicazione, per via
6 telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
è infondato e va, pertanto, rigettato.
[...]
Prima di procedere alla compiuta esposizione dei motivi posti dal giudicante a base del proprio decisum, è opportuno dar corso ad un breve excursus dei fatti di causa, al fine di chiarire, da un lato, le ragioni fondanti il depennamento del ricorrente dalle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale
A.T.A. della provincia di , afferenti all'arco temporale 2017/2020, nelle CP_3
quali egli era inserito in virtù di domanda presentata in data 31,10,2017, e,
dall'altro, le cause che hanno dato origine alla cessazione dal ruolo di collaboratore scolastico e alla risoluzione del rapporto di lavoro dell' , Pt_1
disposta con provvedimento del 5,6,2024 dal Dirigente Scolastico dell
[...]
di Pontecagnano Faiano. Parte_2
A tal fine, è opportuno prendere l'abbrivio dalla considerazione che l' Pt_1
figura tra i soggetti che hanno falsamente attestato la titolarità di un'anzianità
pregressa all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A. per il triennio 2017-2019, prorogate, poi, sino all'anno 2020.
La falsità documentale posta in essere dal ricorrente è emersa in virtù
dell'accertamento condotto, in primo luogo, dall'Ispettorato di Vigilanza
7 dell' , attraverso i fitti controlli effettuati dall'ente in molteplici Istituti CP_6
scolastici paritari rientranti nel Circondario di Nocera Inferiore e,
successivamente, grazie all'indagine condotta dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nocera Inferiore, la quale ha fatto propri gli esiti investigativi, derivanti dalle verifiche espletate dall'ente previdenziale, al fine di individuare le (eventuali) responsabilità penali frutto delle condotte censurate.
Questa articolata indagine, in particolare, ha consentito di accertare l'esistenza di una vera e propria organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione presso alcune scuole paritarie di ben 1.503 persone.
In tale contesto, gli organi accertatori hanno riscontrato che gli aspiranti lavoratori si erano rivolti a “faccendieri” orbitanti nell'ambito delle predette scuole, costruendosi un profilo professionale fittizio allo scopo di essere assunti, in seguito, alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale.
Nello specifico, i carabinieri territorialmente competenti, sulla scorta delle risultanze ispettive dell' e degli altri dati raccolti, hanno verificato che tali CP_6
condotte delittuose erano state realizzate in concomitanza con la pubblicazione del bando di concorso, indetto dal con Controparte_1
Decreto n. 640/2017, relativo all'aggiornamento degli elenchi del personale
A.T.A. per il periodo 2017/2020, riguardante, tra gli altri profili, anche quello di collaboratore scolastico.
Tutti i soggetti coinvolti nelle vicende de quibus, tra cui rientra il ricorrente,
avevano, infatti, compilato la domanda nel periodo ricompreso tra il 30
8 settembre e il 30 ottobre del 2017, indicando titoli e periodi lavorativi non veritieri, per poter acquisire un maggior punteggio in graduatoria, così da scavalcare gli altri partecipanti.
L' , in particolare, aveva dichiarato di aver già espletato attività lavorativa Pt_1
alle dipendenze della scuola per l'infanzia denominata “La Fenice di LO
GI”, con sede a Nocera Inferiore”, nel periodo compreso tra l'1.11.2016 e il
31.10.2017, ottenendo in tal modo 13,40 punti, in luogo di quelli (10,30) che avrebbe conseguito in assenza della dichiarazione non veritiera (v., in proposito, l'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa il 28.10.2022 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore - pag.
283, per quanto attiene, nello specifico, al profilo del ricorrente - documento allegato al fascicolo telematico dell'amministrazione scolastica convenuta).
Per quel che concerne la falsità documentale commessa da , è Parte_1
opportuno focalizzare l'attenzione sulle verifiche effettuate, come anticipato,
dall'Ufficio Ispettivo dell' di Nocera Inferiore e acquisite dal Gip CP_6
nell'adozione della sua ordinanza cautelare.
Invero, in data 13 giugno 2018, gli ispettori e hanno Per_1 CP_7 CP_8
eseguito un accesso ispettivo presso la sede legale e operativa della ditta individuale "La Fenice di LO GI", sita in Nocera Inferiore, alla via Papa
Giovanni XXIII n. 2, ove l' avrebbe, a suo dire, prestato attività lavorativa Pt_1
in forza di un contratto di lavoro, nel periodo compreso tra l'1.11.2016 e il
31.10.2017.
9 Gli ispettori, sulla scorta delle risultanze di carattere documentale, nonché dei controlli incrociati effettuati sulle denunce Unilav e Uniemens e tenuto conto,
altresì, delle dichiarazioni trasmesse dall'Istituto scolastico al , CP_1
relativamente al personale da esso impiegato, in data 24.1.2020 hanno disconosciuto la quasi totalità dei rapporti di lavoro denunciati alle dipendenze della predetta ditta individuale – tra cui quello del ricorrente (v., al riguardo,
pag. 276 dell'ordinanza emessa dal Gip).
È stato possibile, incrociando i dati richiamati, avere un quadro completo in ordine alle attività svolte dalla scuola in relazione alla forza lavoro dichiarata.
È emersa, infatti, una consistenza anomala e crescente della forza lavoro dichiarata come occupata e, allo stesso tempo, sono affiorate, per talune posizioni, discrasie rappresentate, talvolta, dalla presenza della sola comunicazione Unilav e non del corrispondente flusso UniEmens e, in altri casi,
viceversa, dalla presenza del solo flusso UniEmens e non della preventiva comunicazione Unilav.
Inoltre, per alcuni lavoratori sono state inviate comunicazioni Unilav con codice fiscale della titolare della ditta LO GI, ma riferibili ad assunzioni presso l'<>, per le quali non erano presenti flussi
UniEmens sulla matricola aziendale di LO GI, riportanti un periodo di lavoro antecedente alla costituzione della ditta stessa.
Nel corso degli accertamenti è stata, inoltre, acquisita presso gli
[...]
(oggi la documentazione Controparte_9 CP_10 CP_11
10 presentata dalla scuola in oggetto, rappresentata anzitutto dagli elenchi nominativi del personale docente e non docente (cd. schede di funzionamento), la quale ha mostrato un primo dato di riferimento, utile a percepire la reale dimensione occupazionale dell'azienda.
I significativi scostamenti tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'Istituzione scolastica, mediante le previste comunicazioni Unilav,
e il più esiguo numero di lavoratori rilevato dalle schede di funzionamento prodotte all'Ufficio provinciale del e da quest'ultimo Controparte_1
consegnate agli ispettori, hanno fornito riscontri e conferme alle informazioni già raccolte nel corso degli accertamenti preliminari, sulla scorta delle quali risultava irragionevole e spropositato il numero smisurato di rapporti di lavoro denunciati per personale docente e soprattutto non docente.
Inoltre, le dichiarazioni, raccolte in sede ispettiva, provenienti dal consulente del lavoro aziendale, tale – occupatosi di effettuare gli Testimone_1
adempimenti, nel periodo dal 2011 al 2015, per conto del rappresentante legale della associazione denominata “San Remigio”, della quale l'Istituto
Paritario “La Fenice” faceva parte – hanno completato il quadro probatorio in ordine all'esiguo numero di dipendenti assunti, in particolare, in qualità di collaboratori scolastici dall'Istituto La Fenice, nel corso degli anni.
L'ordinanza emessa dal Gip riporta testualmente la dichiarazione resa agli
Ispettori dal sig. : “ho avuto sempre rapporti professionali con la CP_6 Tes_1
LO GI. Quest'ultima provvedeva anche al pagamento del mio
11 compenso per l'attività di consulenza svolta in favore dell' Parte_3
. Ricordo con chiarezza che nel mese di ottobre 2015 si presentò
[...]
presso il mio studio la LO GI, la quale mi rappresentò che, a motivo del
cattivo andamento delle attività della scuola parificata san Remigio e della
scarsezza di iscrizioni di bambini, dovevo provvedere alla sospensione
dell'attività, in quanto la LO GI manifestava la volontà di chiudere
l'attività perché antieconomica a causa dei pochi bambini iscritti.
Preciso, inoltre, che dai sopralluoghi effettuati presso la scuola paritaria San
Remigio per le esigenze di acquisire i dati dei dipendenti, potevo constatare
che la forza lavoro a me nota appariva congrua con le effettive esigenze di
gestione degli uffici amministrativi e della parte scolastica dell'attività,
mediamente costituita da un numero compreso tra tre e cinque unità.
Voglio precisare che nell'anno scolastico 2014/15 l' Parte_3
ha avuto una forza lavoro ridotta in quanto condizionata dalla scarsità di
iscrizioni ai corsi per cui risultavo in forza in quanto sufficienti alle esigenze
esclusivamente una sola insegnante ( , maestra) e un Persona_2
collaboratore scolastico ( , ). Persona_3 Per_4
Successivamente all'ultimo adempimento avvenuto il 31 ottobre 2015
(sospensione attività presso dell ) non ho più CP_6 Parte_3
rivisto la LO GI. L'Associazione San Remigio svolgeva l'attività di scuola
paritaria per l'infanzia e aveva unica sede legale ed operativa in Nocera
12 Superiore alla Via Gratti Campo n. 4 e per quanto a mia conoscenza l 'unica
attività gestita era appunto quella di scuola paritaria”.
Il quadro indiziario relativamente al numero minimo di impiegati alle dipendenze dell'Istituto paritario “La Fenice”, nell'arco temporale di interesse,
è corroborato, infine, da quanto emerso in sede di indagine in relazione alle attività (illecite) compiute, nel periodo successivo alla sospensione dell'attività
dell' , da altro consulente aziendale assunto Parte_3
dall'ente, tale . Persona_5
Infatti, come sottolineato dal Gip nella sua ordinanza cautelare, sulla scorta delle indagini , “in data 11.6.2019, il sig. ha prodotto agli ispettori CP_6 Per_5
delega a decorrere dal 29.9.2011 a nome della Signora LO GI alla CP_6
gestione relativa alla regolarizzazione retroattiva della posizione contributiva dell , da trasmettersi alla Sede di Nocera Parte_3 CP_6
Inferiore, non recante né luogo, né data, né firma, ma riportante due timbri, il primo "Istituti Paritari La Fenice Via Gratti Campo 8 - 84015 Nocera
Superiore… in concomitanza dell'incarico avuto in data 1.9.2017, l' ha Per_5
trasmesso retroattivamente Comunicazioni per ben 419 soggetti CP_12
dichiarati alle dipendenze dell Le Comunicazioni Parte_4
di assunzione retroattive inviate dal Dott. , effettuate CP_12 Persona_5
prevalentemente tra ottobre e novembre 2017 - quindi molto tempo dopo la dichiarata avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro - sono afferenti ad asseriti rapporti di lavoro di durata sovente pluriennale, in un arco temporale compreso
13 dal 2011 al 2015… , contro ogni regola di deontologia Persona_5
professionale e ignorando qualsiasi normativa in materia lavoristica, ha effettuato dal 25.10.2017 al 21.10.2019 le assunzioni di 419 lavoratori comprendenti periodi di lavoro, diversi per ogni singolo lavoratore, che vanno dal 2.1.2011 al 31.8.2017” (cfr. pag. 20 e segg. dell'ordinanza cautelare).
Inoltre, è emersa una strettissima correlazione tra tali assunzioni - avvenute con effetto retroattivo - e la presentazione delle domande volte all'iscrizione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia, afferenti al personale A.T.A.
per il periodo 2017 – 2020.
Si è pertanto acclarato che i 419 lavoratori menzionati – tra i quali rientra anche l' – hanno compilato la domanda, nel periodo che va dal 30 settembre al Pt_1
30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi, al sol fine di acquisire un maggiore punteggio nella prefata graduatoria e quindi allo scopo di scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il loro reale stato di servizio (si veda, in particolare, pag. 29 della predetta ordinanza cautelare del Gip).
La natura fittizia dei rapporti di lavoro in esame si trae, in definitiva, dalla marcata discontinuità tra quanto trasmesso dal consulente del lavoro
[...]
con le comunicazioni afferenti ai periodi di occupazione, con Tes_1
trasmissioni delle denunce periodiche Uniemens per 15 lavoratori nel periodo
2011 - 2015 e quanto, anni dopo, ma per lo stesso periodo, retroattivamente regolarizzato dal consulente , con trasmissioni da questi Persona_5
14 inviate solo a partire da ottobre 2017 (si veda, in tal senso, pag. 33
dell'ordinanza del Gip di Nocera Inferiore).
Orbene, per tutto quanto sin qui evidenziato, deve affermarsi, senza ombra di dubbio, che il possesso del titolo, inerente al servizio espletato presso l'Istituto
paritario “La Fenice”, è stato falsamente attestato nella domanda di inserimento nella graduatoria A.T.A., presentata da il Parte_1
31.10.2017.
A tal proposito, è doveroso sottolineare che non può condurre a una diversa conclusione – e, anzi, rafforza quella appena illustrata – il fatto che, in data
4.1.2023, il legale rappresentante della predetta scuola e il ricorrente hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale per dirimere i contrasti insorti in merito alla sussistenza e alla durata del rapporto di lavoro.
Invero, l'accordo siglato in sede conciliativa, con il quale “La Fenice di LO
GI” si è obbligata a corrispondere all' la somma di € 12.940,00 a titolo Pt_1
di bonus transattivo e di danno emergente derivante dall'eventuale successiva esclusione e/o depennamento dello stesso dalle graduatorie relative al personale A.T.A., altro non è che una modalità, concordata tra le parti,
attraverso reciproche rinunce e concessioni, di componimento dei contrasti originati proprio dal disconoscimento, operato dall' , dell'attività lavorativa CP_6
dell . Pt_1
15 Dunque, certamente esso non può spiegare effetti inter alios e, in specie, nei confronti dell'amministrazione scolastica resistente, né tantomeno è idoneo a dimostrare, ex se, l'esistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, infatti, che un atto di conciliazione ha efficacia solo tra le parti stipulanti e non anche nei riguardi di soggetti estranei all'accordo, che sono terzi rispetto al negozio concluso tra il datore di lavoro ed i propri dipendenti (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 23 luglio 2012,
n. 12781; 11 marzo 2004, n. 5009).
Allo stesso modo non può essere elemento utile a comprovare l'intercorso rapporto lavorativo del ricorrente con l'Istituto Paritario “La Fenice”, nel periodo da lui indicato, la sussistenza, agli atti, di buste paga emesse dal legale rappresentante della ditta.
Al contrario, alla luce del quadro probatorio emerso, deve ritenersi che tali documenti, di natura strettamente privatistica, siano stati predisposti proprio al fine di celare l'operato dell'organizzazione criminosa, che, come evidenziato,
tra i vari scopi ha avuto anche quello di conseguire false attestazioni di servizio per conto dei suoi “utenti”.
Tanto chiarito, occorre ora soffermarsi sulla portata della dichiarazione mendace resa dal ricorrente all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria del personale A.T.A. e sul riverbero di tale falsità
sulla posizione lavorativa dello stesso.
16 Osserva al riguardo il giudicante che l'accertamento in esame attiene al rapporto di lavoro privatizzato di alle dipendenze della p.a. Parte_1
resistente, la quale, nella relazione contrattuale intercorsa con il primo, esercita i poteri propri del datore di lavoro privato.
Tale rapporto si basa, in particolare, sulla correttezza contrattuale e, perciò,
all'atto della sua instaurazione, è doveroso che il lavoratore non rilasci dichiarazioni non veritiere – com'è avvenuto nel caso di specie – relativamente alla sua situazione curriculare.
Pertanto, anche se, come posto in risalto dall' , egli non risulta Pt_1
attualmente indagato o imputato di alcun reato in relazione alla falsità
documentale commessa, ciò non osta, in ambito civilistico, all'assunzione dei provvedimenti sanzionatori ad opera della parte datoriale, con specifico riguardo alle condotte antigiuridiche rilevanti nell'ambito del rapporto d'impiego.
In tal senso, l'onere della prova circa il disvalore della condotta – nella specie,
la dichiarazione mendace resa ai fini dell'assunzione – grava sul datore di lavoro, che vi adempie dimostrando l'esistenza del fatto materialmente ascritto al lavoratore e la sua riferibilità psicologica allo stesso.
Questo tipo di indagine si attua mediante la verifica, da parte della p.a., ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, della veridicità dell'autocertificazione in ragione di elementi fondanti la falsità materiale del documento, non contrastata dal ricorrente con la prova della sussistenza del titolo avente valore legale - nel
17 caso in esame, l'anzianità pregressa - (si veda, sul riparto degli oneri probatori,
Cass. Civ., Sez. Lav., 23 novembre 2023 n. 32571, con la quale i giudici di legittimità hanno scrutinato un caso di falsità autodichiarata concernente il possesso del titolo di studio).
Orbene, nella vicenda in esame, il resistente ha adottato i CP_1
provvedimenti di depennamento del ricorrente dalle graduatorie A.T.A., di decadenza dall'immissione in ruolo da lui ingiustamente ottenuta e, da ultimo,
di risoluzione del contratto di lavoro, sulla base dell'accertamento ispettivo e delle indagini di p.g., che hanno portato al disconoscimento del rapporto di lavoro dell'Alfano alle dipendenze della scuola paritaria “La Fenice di LO
GI”.
La falsità documentale, nella sua oggettiva materialità, è da ritenersi pienamente provata, per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza.
L'elemento psicologico dell'agente, da intendersi quale consapevolezza e volontà della non veritiera attestazione, è del pari sussistente, avendo l' Pt_1
intenzionalmente dichiarato di essere in possesso di un titolo giammai conseguito (id est: l'anzianità pregressa maturata in forza dello svolgimento –
per nulla avvenuto – di attività lavorativa presso il suddetto istituto scolastico).
Acclarata, quindi, la non veridicità dell'attestazione resa da ai Parte_1
fini dell'inserimento, con un punteggio più elevato, nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A per il periodo 2017/2020, non
18 resta che occuparsi, ora, delle conseguenze giuridiche derivanti da tale falsità
sul rapporto d'impiego a tempo indeterminato così ottenuto dal ricorrente.
A tal fine, occorre innanzitutto richiamare la normativa generale di cui all'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, regolante i casi di decadenza dai benefici in presenza di dichiarazioni mendaci, e, con riguardo alle ipotesi concernenti i rapporti di lavoro in essere, l'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957.
Un ulteriore e doveroso cenno deve poi farsi alla disciplina di settore, prevista,
in particolare, dagli artt. 7 e 8 del Decreto n. 640/2017, emanato dal
[...]
(all'epoca , nell'ambito dell'aggiornamento Controparte_1 CP_10
della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A.
2017-2020, allo scopo di regolamentare le conseguenze delle falsità
dichiarative proprie dei partecipanti alla procedura.
Da ultimo, è opportuno illustrare l'orientamento delineatosi, in subiecta materia,
in seno alla giurisprudenza di legittimità.
L'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 stabilisce che: “fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”.
Tale disposizione costituisce, in termini generali e non solo nella specifica materia delle assunzioni nel pubblico impiego, diretta applicazione del principio di autoresponsabilità, ritenuto dalla giurisprudenza come il cardine
19 fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In
forza di tale principio, è precluso al privato di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione
è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2017, n. 1172; 3 febbraio 2016,
n. 404).
La “decadenza dai benefici” prevista dall'art. 75, come puntualmente rimarcato dalla Corte Regolatrice, si risolve sul piano contrattuale in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e tanto in linea con l'orientamento secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35
e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle pubbliche amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento all'uopo previste, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché
individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, dev'essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
20 (cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 aprile 2022, n. 11011; 19 ottobre
2020, n. 22673, che richiama, in motivazione, Cass. Civ. n. 17002 del 2019).
Inoltre, per ciò che rileva nel caso in esame, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dall'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del d.p.r. n. 3 del 1957, secondo cui: “l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego … quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.
Nell'ipotesi in cui la falsità, come nel caso di specie, attenga alla dichiarazione resa all'atto della presentazione della domanda utile al collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., viene espletata una procedura volta al controllo della posizione, disciplinata, come anticipato, dal
Decreto del n. 640/2017, il quale, all'art. 7, prescrive Controparte_1
che: “…i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente
scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta
sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa
istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni
dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato
incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate, il
controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. In
caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione
scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le
conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di
21 cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al
successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della
corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente
tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e
di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e
contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle
scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente,
l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio
richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di
dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente
scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di
fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere
attribuito alcun punteggio”.
Il medesimo D.M., all'art. 8, comma 2, lett. d), stabilisce che: “l'Amministrazione
scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti … che abbiano effettuato
autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni
false”.
In tal modo, si attribuisce rilievo fondamentale all'esattezza e alla veridicità dei dati comunicati all'amministrazione ai fini di una adeguata selezione del
22 personale da collocare alle sue dipendenze, in omaggio ai principi di leale collaborazione e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost.
In particolare, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2,
lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Sul punto, è opportuno illustrare come questi princìpi sono stati declinati dalla giurisprudenza di legittimità nei casi portati alla sua attenzione.
La Corte Regolatrice, pronunciandosi sull'ipotesi di falsità documentale commessa in occasione di lavoro e finalizzata all'assunzione, ha delineato due differenti regole, che operano a seconda che la falsità documentale o la dichiarazione mendace resa siano state determinanti o meno ai fini dell'instaurazione del rapporto.
Il Supremo Collegio ha chiarito, cioè, che, quando la falsità riguarda proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l'impiego ed essa viene scoperta, si verifica un'ipotesi di decadenza automatica dall'attività
lavorativa.
Quando, invece, la falsità verte su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell'illecito accertato, ma è applicabile a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti, da verificarsi in base alle regole proprie di cui all'art. 55 quater, comma 1), lett. d), del d. lgs n. 165/2001 (cfr., sul punto, tra
23 le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav., 23 novembre 2023, n. 32571; v., altresì,
in termini, Sez. Lav., 19 aprile 2022, n. 12460; 8 giugno 2020, n. 10854; 11
luglio 2019 n. 18699).
Nella prima ipotesi, dunque, opera la decadenza dall'attività lavorativa, senza possibilità di diversa valutazione da parte del datore.
Nel secondo caso, invece, occorre avviare il procedimento disciplinare, all'esito del quale può essere irrogato il licenziamento, qualora la violazione commessa dall'aspirante lavoratore rientri tra le ipotesi gravi che prevedono la cessazione del rapporto.
Nella fattispecie in esame, è indubbio che la falsità documentale commessa dall sia stata determinante ai fini del conseguimento dell'impiego. Pt_1
Se è vero, infatti, che la sussistenza di un'anzianità di servizio pregressa non
è requisito di ammissione alla procedura volta all'inserimento nella graduatoria
Ata per il periodo 2017-2020, la sua accertata insussistenza - effetto della falsità dichiarativa – ne è invece motivo di esclusione.
Di conseguenza, l'estromissione dalla graduatoria A.T.A. comporta, di per sé,
la caducazione di tutti gli atti ad essa conseguenziali, ossia dell'immissione in ruolo e dei rapporti di lavoro instaurati sulla scorta della stessa.
Tale considerazione si trae direttamente dal dato normativo e, in particolare,
dal citato art. 8, comma 2, lett. d), del D.M. n. 640/2017, il quale espressamente prevede che le autodichiarazioni mendaci rese all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di
24 istituto per il quadriennio 2017/2020 comportano “l'esclusione degli aspiranti”
dalla relativa procedura e la caducazione di tutti i conseguenti atti assunti dall'amministrazione.
È perciò destituita di qualsivoglia fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente,
secondo cui la dichiarazione non veritiera resa all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A. sarebbe stata del tutto irrilevante, dal momento che egli, anche avvalendosi di 10,30 punti,
anziché dei 14,40 ingiustamente riconosciuti in suo favore, avrebbe in ogni caso maturato il diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ed avrebbe avuto accesso alle nomine scolastiche, anche in considerazione del fatto che moltissimi altri concorrenti, iscritti in graduatoria,
pur avendo ottenuto un punteggio inferiore al suo, avevano del pari conseguito l'impiego in diversi istituti scolastici.
Se infatti la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, questo determina di per sé la fuoriuscita dal sistema e la perdita dei benefici conseguiti (iscrizione nella graduatoria e ottenimento dell'impiego),
senza alcuna necessità di vagliare il punteggio realizzato tanto dal dichiarante,
quanto dagli altri partecipanti alla procedura.
Le considerazioni sin qui svolte depongono, all'evidenza, per il riconoscimento della piena legittimità dell'operato del resistente, il quale ha fatto CP_1
corretta applicazione delle disposizioni operanti in subiecta materia, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, depennando il ricorrente dalla
25 graduatoria di prima fascia e risolvendo il rapporto di lavoro in essere con lo stesso.
Logico e ineludibile corollario delle argomentazioni sin qui esposte diviene,
quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma,
cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4824 del ruolo generale Lavoro dell'anno
2024 promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna l' al pagamento, in favore del resistente, delle Pt_1 CP_1
spese del giudizio, che liquida in € 3.643,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 25.2.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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