Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1915/2023, avente adoggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8240/2022 emesso per il mancato pagamenti dei corrispettivi per consumi di energia elettrica e vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
Caiazzo
Attrice Opponente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Longo Controparte_1
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1. Revocare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarando non fondate e quindi non dovute le pretese economiche avanzate dal ricorrente;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
3. Nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni di fatto e di diritto elencate nell'atto introduttivo del giudizio, che nulla è dovuto dall'opponente per le forniture effettuate dalla ricorrente;
4. vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione;
Per l'opposta:
1. Rigettare tutte le eccezioni e le domande dell'opponente,
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
8240/2022;
2. Nel merito, in via subordinata, condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas naturale in regime di default distribuzione come disciplinato da ARERA al PDR
(punto di riconsegna) n. 10400000544398, sito in80020
Crispano (NA) alla Strada Provinciale Cardito, n. 27, univocamente associato dalla società di distribuzione
[...] all'opponente, nel periodo di titolarità Controparte_2 della convenuta opposta, ossia dal 01 aprile 2016 al 30 settembre 2018 e poi dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre
2021, così come cristallizzato nei documenti contabili offerti in produzione, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art.2041 codice civile;
3. In ogni caso condannare l'attore opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad
I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio del 21.10.2022 ha Controparte_1 chiesto al Tribunale di Napoli di ingiungere a Parte_1 di pagare la somma di euro 23561,26 in ragione del mancato versamento del corrispettivo della somministrazione di gas per i periodi 01/04/2016-30/09/2018 e 01/10/2019-30/09/2021.
L'istanza monitoria è stata accolta con il decreto ingiuntivo n.
8240/2022. si è opposto all'ingiunzione ed ha chiesto, in Parte_1 via preliminare, di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio penale sorto dopo la denuncia che aveva presentato per truffa ed uso illecito dei propri dati personali.
Quanto al credito azionato dall'opposta, l' ne ha eccepito Pt_1 la prescrizione ex art. 2948 c.c. e comunque l'inesistenza tenuto conto che non aveva mai sottoscritto un contratto di fornitura per l'utenza domestica sita in Crispano, alla STP Cardito n. 27 con
PDR 10400000544398, luogo ove mai aveva abitato né deteneva immobili.
ha resistito all'opposizione ponendo in Controparte_1 rilievo: che stante l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale, fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 75, 29,
654 c.p.c., 211 disp. att. e quelle previste ex lege, non sussistevano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio;
che il credito azionato era basato sulle fatture emesse per i consumi di gas rilevati dal distributore;
che la somministrazione del gas era avvenuta ope legis in regime di
DEFAULT DISTRIBUZIONE, ovvero nei confronti di un utente il cui punto di riconsegna è connesso alla rete di distribuzione ed è privo di un fornitore somministrante;
che nei casi come quello in esame il titolo costitutivo del rapporto obbligatorio ha natura legale, in quanto “l'attivazione nel Mercato di Default è determinata dall'inadempienza del cliente agli obblighi di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale, non riuscendo a disalimentare la fornitura, chiede al Distributore competente la "Cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell'alimentazione della fornitura"; che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla richiesta di pagamento del 9.3.2022.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata e va accolta. ha negato di avere mai sottoscritto un contratto Parte_1 per la somministrazione di gas per l'immobile sito in Crispano alla STP Cardito n. 27.
Ha aggiunto: che la sua residenza anagrafica è stata dapprima in
Casoria (NA), alla Via Sannitica n. 54, e successivamente in
Napoli, alla Via Eurialo 29; che non era detentore di abitazioni nel comune di Crispano;
che aveva appresso dell'esistenza di un'utenza a suo nome a Crispano quando si era recato il 05.02.2018 presso il punto di Piazzale Tecchio a Napoli per stipulare un CP_1 contratto di fornitura di gas per la propria abitazione.
Quanto alla difesa di che ha sostenuto che il suo CP_1 credito aveva fondamento legale giacchè era maturato a seguito della somministrazione di gas in regime di default, va osservato che il subentro del fornitore di gas in regime di default presuppone l'esistenza di un precedente contratto di fornitura e l'inadempimento dell'utente rispetto all'obbligo di pagamento dei consumi registrati.
Nel caso in esame l'opponente ha negato di avere mai concluso un contratto per la somministrazione di gas all'immobile sito in
Crispano alla via STP Cardito n. 27 ed a fronte di tale contestazione nessun valido elemento di segno contrario è stato offerto dall'opposta.
Insufficiente deve ritenersi “la certificazione” del 7.2.2023 con la quale collega il PDR in relazione al quale CP_2
l'opposta lamenta il mancato pagamento dei consumi di gas a
. Parte_1
Si tratta di una certificazione priva di ogni riferimento relativo alla fonte delle informazioni certificate.
In definitiva difetta ogni elemento dal quale desumere l'esistenza del titolo negoziale presupposto per l'operatività della fornitura in regime di default, né è stato provato che l'opponente abbia beneficiato in alcun modo delle prestazioni erogate. Il deficit probatorio evidenziato non può essere superato dalle fatture commerciali prodotte dall'opposto tenuto conto che ha basato la sua opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo negando la conclusione di un contratto per la somministrazione del gas riferito all'immobile sito in Crispano ed ha contestando l'esistenza di ogni collegamento con l'immobile.
In presenza della contestazione radicale in merito al rapporto contrattuale, il valore probatorio delle fatture si annulla e le stesse tornano ad essere meri atti di parti inidonei fondare la pretesa creditoria.
Consegue che l'opposizione deve essere accolta e che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26.000,00 – valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valori minimi per la fase di decisione.
Posto che è stato ammesso al patrocinio a spese Parte_1 dello con delibera n. 3363/2023 del Consiglio dell'Ordine CP_3 degli Avvocati di Napoli e tenuto conto di quanto prevede l'art. 133 del D.P.R. 115/2002, il pagamento dele spese del giudizio imposto all'opposta va effettuato in favore dello Stato.
La richiesta di distrazione del Difensore dell'opponente non può essere accolta in ragione di quanto prevede l'art. 133 del D.P.R..
La sentenza 8561/2021 delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte ha escluso che dall'istanza di distrazione avanzata dal difensore possa desumersi la rinuncia al patrocinio a spese dello
Stato o comunque che dalla stessa possa farsi derivare la decadenza dal beneficio.
Consegue, tenuto conto delle precisazioni della Corte e della previsione dell'art. 133, che la richiesta di distrazione deve essere respinta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8240/2022 proposta da nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 8240/2022.
2) Rigetta la pretesa azionata in monitoria da CP_1
[...]
3) Condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro
4227,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva e ne dispone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del
D.P.R. 115/2002.
Napoli, 12.2.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Sabina Grossi, Magistrato ordinario in tirocinio.