Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 376/24 R.A.C.C., vertente
TRA
ad ON (FR) il 19/09/1960 8CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], CF ,
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
nata a [...] [...] ( , rispettivamente moglie e figlie di C.F._3
nato a [...] il 17 novembre CF 1958 e morto a Persona_1 C.F._4
Roma il 1 aprile 2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Abramo Ranalli CodiceFiscale_5
(del Foro di Avezzano), Tel / Fax 0863/415502 ed
[...] Email_1
elettivamente domiciliato, assieme a lui, in L'Aquila via Campo di Pile snc, nello studio dell'Avv. Tania Pietropaoli, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATO INCIDENTALE pagina 1 di 23
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Gianluca Presutti, con studio ad C.F._6
Avezzano, Via Carso n. 8, cod. fisc. , indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_7
certificata fax n° 086321847, elettivamente domiciliato, ai Email_2
fini del presente procedimento, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale in atti;
APPELLATO /APPELLANTE INCIDENTALE
E
, nato ad [...], l'[...] e residente in [...]
Avezzano in Via L.Sturzo n.1, cf , rappresentato e difeso C.F._8 dall'Avv.MARIO PETRELLA, con studio in IT VE (AQ) ,via Umberto I 24 , cf
, pec in virtù di procura di procura C.F._9 Email_3
speciale in atti;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]
66 cf , nato il 31,7,1986 ad Avezzano, ivi C.F._10 CP_4
residente in [...] quale erede della madre nonché Persona_2
del padre , CF , Persona_3 C.F._11 Parte_4
, nata a [...] l'[...], residente a [...]
[...]
Vallombrosa 9 cf nq. erede C.F._12 Persona_4
APPELLATI CONTUMACI
oggetto: appello avverso sentenza Tribunale Civile di Avvezzano n. 243/2019 , in materia di usucapione e altro;
pagina 2 di 23 3
conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
22.1.2025 , da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Insta la parte appellante, già convenuta in primo grado, e nella qualità in atti, per la riforma delle sentenza Tribunale Civile di Avvezzano n. 243/2019 per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui, ha: rigettato la domanda da esso attore in riconvenzionale proposta, anche erroneamente riformulata dal giudice di prime cure pure come domanda riconvenzionale di usucapione e accolto la reconventio reconventionis formulata dalla parte attrice per l'effetto dichiarato l'intervenuta usucapione relativamente al piano secondo, cantina e garage dell'immobile sito in Castellafiume via Pianesante n. 17, terreno censito al catasto al foglio 7, particella 28.
Conclude pertanto l'appellante principale perché, in riforma della gravata decisione, vengano accolte le originarie conclusioni di cui all'udienza del luglio 2017 con la condanna dell'originario attore al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione nonché alla demolizione di opere abusive realizzate dal medesimo. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
2
Giudizio di primo grado.
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Assumeva nell'originario atto introduttivo l'attore di essere fratello del sig. Controparte_1
nato il [...] a [...] e residente sin dal 13 marzo 1984 in Persona_1
Roma, in via Giulio Rocco n. 65 int. 3 e di essere coerede unitamente al fratello e Per_1
all'altro fratello nato ad [...] il 1° dicembre 1950, Controparte_2
dell'eredità del sig. padre dei soggetti indicati, nato a [...] il 24 Persona_5
luglio 1921 e deceduto ad Avezzano il 10 ottobre 1992.
L'attore precisava che all'eredità del sig. erano stati chiamati anche gli altri Persona_5
figli nata a [...] il [...] e nato ad [...]_4
Anversa degli Abruzzi il 19 settembre 1953 e deceduto in Avezzano il 17 luglio 2010 e
[...]
Controparte_3
L'attore precisava ulteriormente che era deceduta in Avezzano il 21 Persona_6
gennaio 1996 lasciando come eredi legittimi il marito nato a [...]_3
Manfredi (BN) il 18 settembre 1948 ed il figlio nato ad [...] il 31 luglio CP_4
1986 e che era deceduto ad Avezzano in data 17 luglio 2001 lasciando Persona_4
come unica erede legittima la moglie separata nata a [...]_4 Persona_7
Nicolau (Capoverde) l'11 giugno 1959.
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Assumeva altresì che il sig. era detentore di una delle chiavi di uno degli Persona_1
appartamenti compresi nell'eredità del defunto padre sig. e precisamente Persona_5
dell'appartamento sito al piano primo del fabbricato di complessivi piani tre sito in
Castellafiume alla via Pianesante 17, appartamento di vani tre e accessori e mq 60 circa con l'esposizione ad angolo nord ovest. Tale appartamento, assumeva l'attore, era stato finito di costruire dal sig. nei primi anni 80 in forza della concessione edilizia n. 2262 Persona_5
del 18 febbraio 1970 su una porzione della più ampia particella di terreno censita al Catasto
Terreni del Comune di Castellafiume al foglio 7 particella 28 di are 7 e centiare 64 (già foglio
7 particella 28 di mq 600 e foglio 7 particella 880 di are 1, 45), che lo stesso Persona_5
aveva acquistato per Notar del 31 ottobre 1972 Rep. 124364 trascritto presso la Per_8
Conservatoria dei registri Immobiliari dell'Aquila il 25 novembre 1972 Reg. part. 17328.
Nell'appartamento, secondo l'attore, attualmente non ancora passato al Catasto Fabbricati aveva risieduto, fino alla sua morte avvenuta il 10 ottobre 1992, il sig. Persona_5
Aggiungeva altresì che il sig. non corrispondeva alcunché ai fratelli ed in Persona_1
particolare all'attore " per il fatto di detenere le chiavi dell'immobile." Secondo l'attore l'appartamento, a partire dal 10 ottobre 1992 essendo completo di ogni finitura, potrebbe essere produttivo di un reddito che stimava in 400/00 euro mensili.
L'attore chiedeva quindi la restituzione dell'immobile in oggetto, il rimborso e dei frutti percepiti e percipiendi in suo favore, per la sua quota che stimava nella misura di un terzo e di interrompere altresì qualsiasi termine di decadenza e/o di prescrizione e per una eventuale usucapione dell'immobile oggetto di causa da parte del sig. Persona_1
L'attore aggiungeva infine, dichiarandosi creditore di Controparte_5
e della somma di € 11.000/00 ciascuno oltre agli interessi a far
[...] Persona_4
data dal mese di gennaio 2002, come da sentenza della Corte di appello di L'Aquila n.
785/2004 del 18 maggio 2004, di agire surrogandosi ai fratelli debitori ovvero dei loro eredi e aventi causa nel caso risultassero eredi di L'azione surrogatoria, ad avviso Persona_5
dell'attore, sarebbe ammissibile stante l'inerzia dei suddetti debitori dell'attore, considerando altresì la loro insolvenza attestata dal mancato pagamento del debito. E non risultano esser proprietari di beni in grado di garantire il credito dell'attore.
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Si costituiva in giudizio nei confronti del quale, così come nei confronti Persona_1
dell'altro fratello , non veniva esperita alcuna azione surrogatoria. Il Controparte_2
in particolare, impugnava e contestava la domanda proposta nei suoi confronti, perché Per_1
infondata in fatto ed in diritto, ed in particolare eccepiva in riconvenzionale (ma senza effettivamente formulare domanda riconvenzionale) che era divenuto proprietario per ultraventennale pacifico, pubblico ed indisturbato possesso dell'appartamento sito in
Castellafiume via Pianesante n.17, posto al primo piano (secondo fuori terra) composto di vani 3 ed accessori di metri quadrati 60 circa, al quale peraltro aveva apportato importanti e costose modifiche a far tempo dal 1990; appartamento oggetto della domanda restitutoria da parte dell' . CP
Il spiegava invece formale domanda riconvenzionale sul presupposto che l' Per_1 CP
occupasse abusivamente altro piano, il secondo, dell'immobile sito in via Pianesante in
Castellafiume e chiedeva accertarsi anche con riguardo alla cantina ed al garage di essere riconosciuto comproprietario ex art. 533 cc unitamente agli altri fratelli;
instava ancora sempre in via riconvenzionale per la condanna dell'occupante al pagamento delle CP
relative indennità di occupazione illegittima (per il piano secondo, la cantina ed il garage) nonché alla rimozione delle opere realizzate abusivamente ed al ripristino di quelle demolite arbitrariamente.
Non formulava il F. alcuna domanda di reimmissione in possesso.
La comparsa di costituzione per il risulta depositata in data 31.12.2012. Per_1
Si costituiva anche il quale in merito all'appartamento, ricompreso Controparte_2
nell'eredità del defunto padre , posto al primo piano dell'immobile, oggetto della domanda di e della eccezione riconvenzionale di , asseriva che, per quanto risultava a lui, CP Per_1
era divenuto di proprietà di per usucapione. Persona_1
Anche il proponeva domanda riconvenzionale nei confronti del fratello PE CP
(per il piano secondo) e ne chiedeva la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto per l'indebita occupazione degli immobili occupati dall' . CP
Si costituiva in giudizio che precisava di aver rinunciato Controparte_6
all'eredità del marito Persona_4
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si costituiva in giudizio soltanto per contestare la domanda Controparte_3
riservandosi di agire in separata sede.
Va subito evidenziato con riferimento alla conclusioni formulate in citazione dall'attore in primo grado come le stesse, per come inizialmente ritrascritte, non corrispondano CP
a quelle poi trascritte dalla stessa difesa nella comparsa di costituzione in questa sede, posto che nell'atto di costituzione per il presente appello la difesa dell'appellato così riporta le proprie iniziali conclusioni “accertare la sua qualità di coerede nella quota di 1/3 (visto che fino al momento della notifica dell'atto di citazione soltanto lo stesso attore ed i fratelli e PE
avevano tenuto condotte integranti accettazione tacita dell'eredità), ovvero nella diversa Per_1 quota che sarebbe stata accertata (ove fosse emersa l'accettazione dell'eredità da parte di altri chiamati), dell'edificio di tre piani (piano terra, piano primo e sottotetto) realizzato dal de cuius sulla particella di terreno censita al N.C.T. del Comune di Castellafiume, fg. 7 part. 28, di are 7 e centiare 64 (già foglio 7 part. 28 di mq. 600 e foglio n. 7 part. 880 di are 1,45), acquistata per atto Notar del 31.10.1972, Rep. n. 124364 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Per_8
Immobiliari di L'Aquila il 25 novembre 1972, Reg. part. 17328;
2) in subordine, quantomeno accertare la sua qualità di coerede dell'appartamento sito nel predetto edificio di Castellafiume, Via Pianesante 17, di vani 3 ed accessori e metri quadri 60 circa, con esposizione ad angolo a Nord Ovest (appartamento evidenziato in verde nella copia della denuncia catastale di cambiamento n. 202510, presentata al Catasto dell'Aquila il
21.2.1994. All. 5 del fascicolo di primo grado), proprietà questa detenuta dal fratello
[...]
nonchè, condannare a rimborsargli, secondo la sua quota ereditaria, Per_1 Persona_1
i frutti percepiti e percipiendi dall'apertura della successione del padre, ovvero, quantomeno dalla notifica dell'atto di citazione – omissis”.
A differenza di quanto riportato nell'atto di costituzione in questa sede (edificio di tre piani
(piano terra, piano primo e sottotetto), l'atto di citazione originario faceva invece esclusivo riferimento al solo appartamento al primo piano (occupato dal ) e non all'intero edificio Per_1
di tre piani.
pagina 7 di 23 8
3 l'appello incidentale di CP_7
Costituendosi in questa sede, l' propone a sua volta appello incidentale avverso la CP predetta decisione. Precisa nell'atto di avere proposto nella memoria ex art. 183 co. 5 del
21.1.2013 reconventio reconventionis volta all'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione dell'appartamento sito al piano secondo dell'immobile sito a Castellafiume, Via
Pianesante 17, nonché della cantina, del garage – già oggetto solo questi della eccezione riconvenzionale spiegata da - e dell'appartamento di circa mq 60, posto al piano terra Per_1
dello stesso stabile.
Si prende atto che in questa sede quella difesa fa confusamente riferimento, quale atto contenente la reconventio, sia ad una memoria del 21.1.2013 sia poi alla memoria 22.11.2014 come erroneamente indicata come seconda memoria.
Nel verbale di udienza del 23.9.2014 si fa invece riferimento ad una breve memoria contestualmente depositata dalla stessa difesa, che risulta effettivamente acquisita al fascicolo custodito presso il Tribunale di primo grado.
Ancora nella comparsa di costituzione contenente appello incidentale, la difesa dell' CP assume che relativamente alle domande di usucapione, “la sentenza evidentemente ancora una volta per mero errore materiale, parla dell'appartamento posto al secondo piano dello stabile di
Via Pianesante citando a sostegno dell'accoglimento della domanda stessa le dichiarazioni del teste , ascoltato all'udienza del 15.9.2015, che hanno invece avuto ad oggetto Testimone_1
le domande di cui alla memoria istruttoria di questa difesa del 22.11.2014, che riguardano esclusivamente l'appartamento posto al piano terra, di mq. 60, il garage e la cantina, essendo stata sostanzialmente abbandonata la domanda di usucapione del secondo piano sulla quale nemmeno
è stata articolata prova testimoniale.” (pg. 7 della comparsa)
A pg 9 della stessa comparsa quella difesa ulteriormente insiste affermando che” la domanda avente ad oggetto tale appartamento (secondo piano) non è mai stata coltivata da questa difesa che infatti ha articolato la prova testimoniale (si veda la memoria istruttoria ex art. 183, co. VI,
n. 2 del 22.11.2014) esclusivamente in relazione al paino terra, garage e cantina dello stabile di
Via Pianesante”
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E ancora a pg 13 “Come detto tale seconda domanda (usucapione del secondo piano) è stata sostanzialmente abbandonata nel corso di causa.
Conclude l'appellato per il rigetto dell'appello principale, nessun pregio avendo quindi sul punto quella impugnazione che fa riferimento all'incompatibilità tra l'acquisto per usucapione del secondo piano dello stabile di Via Pianesante e le sentenze della Corte d'Appello di L'Aquila n.
180/2099 e n. 785/2004 che si riferiscono appunto, esclusivamente al secondo piano dello stabile in questione.”
La domanda di usucapione del piano secondo deve aversi pertanto per rinunciata da parte della difesa di . CP
Vertendosi in ipotesi di rinuncia alla domanda, e non agli atti o alla azione, la stessa può anche provenire dal difensore della parte, non necessita di accettazione ad opera della controparte e determina la cessazione della materia del contendere sul punto, salva l'applicazione del principio della cd soccombenza virtuale nella regolamentazione delle spese.
Formula poi la difesa dell' in via incidentale le seguenti conclusioni: “propone appello CP
incidentale chiedendo precisamente che il capo della sentenza che ha condannato
[...]
a restituire al fratello l'appartamento posto al primo piano Per_1 Controparte_1 dell'edificio di Via Pianesante nonché a rimborsare all'attore i frutti percepiti Controparte_1
e percipiendi a far data dalla data di apertura della successione, ovverosia il 10 ottobre 1992
(pag. 3 della sentenza ove si dice “rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da
[...] poiché infondata e per l'effetto reimmette l'attore nella disponibilità Per_1 dell'appartamento unitamente agli altri coeredi e condanna al rimborso in Persona_1
favore dei coeredi dei frutti percepiti e percipiendi dalla data del 10 ottobre 1992, nella misura di un quinto ciascuno”) sia sostituito dal seguente:
pagina 9 di 23 10
“3. rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da poiché infondata e per Persona_1
l'effetto reimmette l'attore nella disponibilità dell'appartamento unitamente agli altri coeredi e condanna al rimborso in favore dell'attore dei frutti percepiti e Persona_1 Persona_1
percipiendi dalla data del 10 ottobre 1992, fino alla reimmissione nella disponibilità del predetto appartamento, nella misura di un quinto dell'importo accertato dal C.T.U. Arch. Per_9 nell'elaborato peritale depositato in atti, datato 12.1.2018, ovverosia € 50,00 al mese, con interessi e rivalutazione dalla data della domanda”.
Propone ulteriore appello incidentale se non accolta la domanda di correzione pure avanzata nel senso che “si ritiene necessario che questa Ecc.ma Corte d'Appello utilizzi lo strumento della correzione dell'errore materiale per correggere il capo 4 della sentenza impugnata (pag. 3, righi
37 – 39, ove il Tribunale dice:
“accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'intervenuto usucapione relativamente al piano secondo, cantina e garage dell'immobile sito in Castellafiume, via Pianesante, n. 17, terreno censito al foglio 7, part.lla 28”)
e correggerlo come segue:
“accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'intervenuto usucapione relativamente al piano terra, cantina e garage dell'immobile sito in Castellafiume, via Pianesante, n. 17, terreno censito al foglio 7, part.lla 28”.
Propone infine ultimo capo di domanda incidentale sul capo n. 2 della sentenza appellata e chiede di “sostituire tale capo della sentenza (nel quale si dice: 2) rigetta la domanda attorea nei confronti di poiché la stessa concorre in qualità di erede non essendo Controparte_3 intervenuta nessuna rinuncia all'eredità) con la seguente statuizione (pag. 3, righi 33 e 34):
2. accoglie la domanda surrogatoria proposta dall'attore e per l'effetto Controparte_1
condanna il Sig. a corrispondere direttamente al predetto la Persona_1 Controparte_1 quota di 2/5 dei frutti percepiti e percipiendi dall'appartamento sito al piano primo dell'edificio sito a Castellafiume, Via Pianesante 17. “
Si chiede altresì la “sostituzione della motivazione sul punto (pag. 3, righi 15-18) nella parte in cui il Tribunale afferma: pagina 10 di 23 11
“L'attore chiede altresì di surrogarsi ai fratelli per l'intero reddito riconosciuto nelle sentenze della Corte di Appello di L'Aquila ed è creditore nella misura della metà. Orbene, non si può non tenere conto degli altri eredi, mogli e fratelli, motivo per cui è palese che all'attore spetta un quinto e non l'intero credito”,
con la seguente motivazione.
“Considerato che dagli atti di causa e segnatamente dalla sentenza della Corte d'Appello di
L'Aquila n. 785/2004 risulta che le Sigg.re e sono Controparte_3 Persona_6 debitrici nei confronti del Sig. della somma di € 5.250,00 oltre interessi a far Controparte_1
data dal gennaio 2002, che le stesse non sono in grado di corrispondere la somma dovuta in quanto fino ad oggi non hanno mai dato seguito alle numerose intimazioni di pagamento che sono state loro rivolte e che, per contro, non hanno garanzia patrimoniale, come dimostrato dalle visure prodotte agli atti e che sono creditrici del fratello tenuto a restituire Persona_1 loro, in base a questa sentenza i frutti percepiti e percipiendi dall'illegittimo utilizzo del bene ereditario costituito dall'appartamento sito al piano primo dell'edificio di Via Pianesante in
Castellafiume la somma di € 50,00 ciascuna a partire dall'ottobre 1992 fino al soddisfo, , la domanda proposta dall'attore è certamente fondata.”
Impugna da ultimo il capo decisorio relativo alle spese.
3.1
Con riferimento all'appello incidentale formulato dall' , si rileva allora quanto segue CP
La possibilità di proposizione di una reconventio reconventionis deve essere assicurata nella misura in cui quel capo dipenda dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass. Sent. n. 5415 del
2019).
pagina 11 di 23 12
La proponibilità infatti di una reconventio reconventionis costituisce una deroga rispetto alla regola secondo cui l'attore non può proporre domande diverse da quelle originarie. Tanto perchè la c.d. reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto (attore in senso sostanziale) e deve essere consequenziale rispetto ad esse.
Non occorre allora scendere a verificare anche la tempestività della proposizione della reconventio, alla luce di quella confusa indicazione dell'atto che la contiene, in quanto: in relazione all'immobile di cui al secondo piano la parte appellata e appellante incidentale ha qui ripetutamente affermato di avere di fatto abbandonato per difetto di interesse CP
la richiesta di relativa statuizione;
in relazione alla cantina ed al garage, come si vedrà a breve nel merito, la domanda è infondata;
con riferimento infine al piano terra difetta in modo manifesto il presupposto per l'ammissibilità della reconventio stessa.
Come visto infatti, l'eccezione riconvenzionale formulata dal riguardava Per_1
esclusivamente il piano primo mentre la domanda riconvenzionale il piano secondo, il garage la cantina e solo in relazione a tale titolo dedotto, l'originario attore avrebbe potuto legittimamente proporre reconventio reconventionis (poi invece, come detto, abbandonata per il secondo piano)
Le domande di accertamento della usucapione anche del piano terra (capo ovviamente neanche adottato dal giudice di prime cure), contenute nella reconventio vanno invece ritenute inammissibili, in quanto la loro proposizione non era legittimata dalla introduzione della eccezione e domanda riconvenzionale del , che aveva riguardato invece il solo Per_1
secondo e primo piano, la cantina ed il garage.
Come noto peraltro, l'inammissibilità d'una domanda nuova è sempre rilevabile d'ufficio, e non è sanata dall'acquiescenza delle parti (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 24040 del
26/09/2019, Rv. 655306-01; Sez. 2 -, Sentenza n. 13769 del 31/05/2017, Rv. 644330 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877-01 e da ultimo Cassazione Civile, Sez. 3, 29 settembre 2023, n. 27606).
In relazione al capo relativo all'asserito acquisto per usucapione di cantina e garage, si evidenzia in punto di mero diritto quanto segue. pagina 12 di 23 13
Con riferimento in particolare al periodo antecedente il decesso del dante causa e proprietario, viene in rilievo la -in più occasioni- affermata impossibilità di configurare un possesso idoneo all'acquisto a titolo originario in capo al parente di primo grado (nello specifico il figlio ) che occupa l'immobile (nr. 16371/2015 Corte di Cassazione). CP
Per il periodo successivo al decesso, il presupposto acquisitivo della proprietà di un bene in comunione ereditaria è costituito non solo da un mero atto di interversione del possesso ma occorre dimostrare una relazione tra il coerede ed il bene, tale da escludere un'analoga possibilità di godimento da parte di altri eredi. Ai fini quindi dell'usucapione di beni ereditari non serve neanche dar prova di un atto di interversione del possesso ma occorre piuttosto dimostrare un vero e proprio possesso ad excludendum ( Cassazione Civile, Sez. II, con la sentenza 21 febbraio - 9 settembre 2019, n. 22444). Ciò in pratica significa che l'erede, intenzionato a usucapire l'intero bene ereditario, deve provare di aver agito con la chiara volontà di possedere l'immobile quale pieno ed esclusivo proprietario e non più come semplice comproprietario ( Corte di Cassazione (Cass. n. 35067/2022).
Sotto tale profilo quella domanda non pare adeguatamente supportata da allegazioni fattuali prima e probatorie poi.
Diversamente da quanto assunto dal giudice di prime cure, dalle sole dichiarazioni della teste
, dal contenuto “neutro” sull'esercizio di un possesso in capo all' , Testimone_1 CP
non si evince mai la prova del fatto dirimente ai fini de quibus, oltretutto neanche previamente allegato dalla parte, vale a dire l'attuazione di una condotta volta esplicitamente ad escludere gli altri eredi dal godimento dell'immobile e pertanto di mutare il proprio possesso da quello del comproprietario (che ne usa) a quello del proprietario esclusivo.
Tale capo di pronuncia deve essere pertanto riformato.
4
L'appello incidentale del B.V.
pagina 13 di 23 14
Si costituisce in questa sede anche il , sostanzialmente riproponendo le difese del PE
. Per_1
Nella parte in cui tuttavia propone anch'esso appello incidentale, non può che rilevarsi effettivamente la tardività della relativa costituzione, avvenuta oltre il termine di 20 gg antecedenti l'udienza fissata in citazione.
Peraltro solo il formula pure domanda di reimmissione nel bene di cui alla PE
riconvenzionale del . Per_1
5
Con riferimento all'appello principale proposto dal poi occorre rilevare quanto segue. Per_1
Come visto, con la rinuncia alla domanda da parte della difesa dell' , viene meno ogni CP
interesse ad agire in capo allo stesso relativamente alla impugnazione del capo Per_1
decisorio che ha riconosciuto fondata la domanda di usucapione formulata in reconventio in relazione al piano secondo;
con riferimento al piano terra quella reconventio dell' era CP
inammissibile; in relazione a garage e cantina l'appello principale va ritenuto, come visto, fondato.
Riguardo invece alla eccezione di usucapione del piano primo, erroneamente riqualificata dal giudice di prime cure come domanda di usucapione, in questa sede la difesa del ne Per_1
ripropone il contenuto al fine di ottenere appunto la riforma del capo decisorio, che disattendendola, ha così disposto “reimmette l'attore nella disponibilità dell'appartamento unitamente agli altri coeredi e condanna al rimborso in favore dei coeredi dei Persona_1
frutti percepiti e percipiendi dalla data del 10 ottobre1992 nella misura di un quinto”.
Sul punto, la difesa di eredi assume che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, Per_1
aveva incominciato a possedere l'appartamento in modo esclusivo da prima Persona_1
della morte del padre avvenuta il 10 ottobre 1992. Assume quella difesa che Persona_5
l'appartamento come è stato accertato dal Comune di Castellafiume è stato occupato in modo esclusivo da a far tempo dal 1990 e ciò sarebbe stato riferito il geometra Persona_1
sentito come teste all'udienza del 4 novembre 2015. Tes_2
pagina 14 di 23 15
In relazione a tale capo il giudice di prime cure ha sostanzialmente così motivato la propria decisione “Sul punto granitica giurisprudenza si è pronunciata in tema di usucapione di beni ereditari. Sulla scorta di tali pronunce rilevano le modalità in cui i beni siano stati posseduti, tali da rendere il possesso esclusivo incompatibile con la comunione dei beni. E' emerso che le chiavi dell'appartamento fossero in uso anche agli altri coeredi. Motivo incontestabile valido a precludere un possesso esclusivo, presupposto fondamentale per una dichiarazione di intervenuto usucapione, non essendo sufficiente un possesso tollerato per rapporti di parentela.”.
Nell'atto di appello, come visto la difesa del si limita a riproporre le allegazioni già Per_1 esposte in comparsa, senza neanche tentare di confutare l'affermazione resa dal giudice di prime cure e secondo cui “E' emerso che le chiavi dell'appartamento fossero in uso anche agli altri coeredi”.
Anche in relazione a tale eccezione, si ripropongono i principi di diritto già esposti.
Con riferimento in particolare al periodo antecedente il decesso del dante causa e proprietario, viene in rilievo la -in più occasioni- affermata impossibilità di configurare un possesso idoneo all'acquisto a titolo originario in capo al parente di primo grado (nello specifico il figlio felice) che occupa l'immobile (nr. 16371/2015 Corte di Cassazione).
In relazione al periodo successivo, è noto come il presupposto acquisitivo della proprietà sia costituito non solo da un mero atto di interversione del possesso ma occorra dimostrare una relazione tra il coerede ed il bene, tale da escludere un'analoga possibilità di godimento da parte di altri eredi. Ai fini quindi dell'usucapione di beni ereditari non serve neanche dar prova di un atto di interversione del possesso ma occorre piuttosto dimostrare un vero e proprio possesso ad excludendum ( Cassazione Civile, Sez. II, con la sentenza 21 febbraio - 9 settembre 2019, n. 22444). Ciò in pratica significa che l'erede, intenzionato a usucapire l'intero bene ereditario, deve provare di aver agito con la chiara volontà di possedere l'immobile quale pieno ed esclusivo proprietario e non più come semplice comproprietario ( Corte di Cassazione (Cass. n. 35067/2022).
Quell'accertamento di fatto già compiuto dal giudice di prime cure (possesso delle chiavi in capo a tutti gli eredi) e non contestato né dall'appellante principale né dal , esclude PE
ex se che il possesso ad excludendum sia mai stato praticato dal . Per_1 pagina 15 di 23 16
Sotto tale profilo, rigettata pertanto l'eccezione riconvenzionale spiegata dal , può Per_1
essere confermato il capo decisorio della sentenza di primo grado, nella parte in cui, in relazione al piano primo ha così disposto “reimmette l'attore ( ) nella disponibilità CP dell'appartamento unitamente agli altri coeredi”.
6
In sostanza vanno escluse tutte le domande che presuppongono un acquisto a titolo originario in capo agli eredi parti del presente procedimento di beni appartenenti ancora all'asse ereditario e ciò in particolare: per il primo piano da parte del (non provata la relativa Per_1
eccezione), per il piano secondo da parte di (domanda rinunciata) per il piano terra CP
da parte di (domanda inammissibile) per cantina e garage da parte ancora di CP
(domanda non provata). CP
7
Come sostanzialmente sin qui esposto, risulta acquisita la prova agli atti, in relazione a tutti i beni del compendio ereditario, che il relativo possesso dei beni ereditari, mai escludente di fatto il compossesso in capo agli altri comproprietari e pertanto per tale ragione ritenuto inidoneo a costituire presupposto per l'acquisto della proprietà, fosse stato proprio altrettanto rispettivamente tollerato dagli altri eredi.
In relazione a tale profilo allora, il capo di domanda indennitario era stato così formulato dalla parte attrice : “condannare il suddetto al rimborso in favore dei CP Persona_1
coeredi e del sig. per la relativa quota di un terzo, dei frutti percepiti e Controparte_1
percipienti dall'immobile oggetto di causa, dall'apertura della successione del sig.
[...]
o almeno dalla data della notifica del presente atto di citazione, fino alla restituzione Per_5
dell'immobile.”
Il capo era stato accolto dal giudice di prime cure con la seguente statuizione:
“condanna al rimborso in favore dei coeredi dei frutti percepiti e percipiendi Persona_1
dalla data del 10 ottobre1992 nella misura di un quinto”.
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Anche il , nella spiegata – questa sì – domanda riconvenzionale aveva instato per la Per_1 condanna dell'occupante al pagamento delle relative indennità di occupazione CP
illegittima (per il piano secondo, la cantina ed il garage).
A tale domanda aveva aderito il . PE
Co Non era invece stata formulata dal richiesta di rilascio dei beni oggetto della riconvenzionale.
La domanda di reimmissione formalizzata almeno nell'appello incidentale dal V., resta tuttavia sanzionata dalla pronuncia di inammissibilità della relativa iniziativa.
Tali capi di domande patrimoniali non possono allora trovare alcun accoglimento in applicazione del principio di diritto in forza del quale il godimento dell'immobile da parte di un coerede, pieno proprietario del compendio pro-quota, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva. In particolare Cass. 9-2-2015 n° 2423 ha inequivocabilmente affermato che “L' uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”.
Fino a quando allora non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale
(Cassazione civile sez. II, 03/12/2010, n.24647 e Cassazione civile sez. II, 30/03/2012, n.5156).
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Nella fattispecie allora al vaglio ora del Collegio, quella tolleranza reciprocamente manifestata dagli eredi al possesso in forma esclusiva di alcuni beni da parte di alcuni di loro, se da un lato è ex se ostativa all'insorgenza del diritto ad usucapire è allo stesso tempo, in assenza di relative puntuali allegazioni fattuali e probatorie su eventuali richieste di godimento in turnazione ovvero di acquisizioni di specifici vantaggi patrimoniali in capo all'occupante diversi dalla semplice occupazione, altrettanto impeditiva della configurabilità di un diritto ad ottenere il pagamento pro quota di frutti civili in astratto maturati.
Le vicende relative al giudizio deciso con sentenza di questa stessa Corte nr. 758/2004 non sembrano peraltro intaccare le considerazioni appena esposte.
8
Sulla domanda riconvenzionale proposta dal per il ripristino, e poi riproposta in Per_1
questa sede, si osserva quanto segue.
Il ha chiesto il ripristino delle opere demolite (scala e pollaio) e la rimozione della Per_1
sopraelevazione del terrazzo del secondo piano e del porticato.
Su tale capo di domanda, non risulta che la sentenza gravata abbia in effetti statuito.
8.1
Con riferimento alla richiesta di ripristino delle opere demolite (scala e pollaio) nulla risulta specificamente dedotto ancora in questa sede ed all'esito dell'iniziativa impugnatoria in punto di eventualmente acquisita prova della realizzazione degli interventi senza il consenso degli altri coeredi, asseritamente non valutata dal giudice di prime cure.
8.2
In relazione all'ulteriore capo si evidenzia invece quanto segue.
In sede di comparsa si faceva appunto riferimento solo alla sopraelevazione ed al porticato abusivamente realizzati.
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Il capo di domanda deve essere circoscritto pertanto a tali iniziali motivi di denuncia, costituendo ulteriori eventuali profili domande del tutto diverse, come tali inammissibili (si veda sopra sulla rilevabilità d'ufficio della modifica della domanda).
Il capo di domanda peraltro tendeva ad ottenere solo la condanna dell' alla CP demolizione di quegli interventi e non ad ottenerne il controvalore dell'intervento e ciò trova conferma anche nella circostanza che nella stessa comparsa contenente domanda riconvenzionale, la difesa del nulla aveva allegato sul punto. Per_1
Non si pone pertanto solo un problema di modificabilità o meno dell'iniziale domanda di ripristino in domanda di corresponsione degli importi necessari al fine di conseguirlo, in quanto la carenza dell'iniziale atto introduttivo (comparsa difesa ) aveva proprio Per_1
impedito una corretta instaurazione del contraddittorio in relazione ai pratesi costi di ripristino.
Sotto tale profilo la richiesta di condanna pertanto dell' al pagamento dei costi CP asseritamente necessari per il ripristino dell'area, poi in corso di causa ed all'esito della CTU formulata dal , non può trovare accoglimento. Per_1
8.2.1
All'esito comunque della espletata CTU, è risulta confermata l'abusività del porticato.
Risulta in particolare abusivo anche il porticato di circa 11.00 mq di ingresso all'abitazione, inoltre la legnaia sulla destra del porticato risulta esser un unico ambiente, inglobando la zona destinata a cavadio.
Con riferimento alle opere di sopraelevazione realizzate sul terrazzo posto a copertura dei locali contenenti i serbatoi Il CTU ha stimato invece non conveniente ripristinare la copertura a terrazza che era prevista dalla Licenza Edilizia, né di realizzare il solaio intermedio per non compromettere la stabilità della struttura.
Di tale statuizione tecnica il Collegio non può che prendere atto in questa sede.
9
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Sul capo di appello incidentale proposto da nei confronti delle sorelle CP CP_5
e sue debitrici coeredi della somma di € 11.000,00 in forza
[...] Controparte_3 della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 785/2004, non resta che rilevare come, essendosi esclusa la configurabilità di un diritto alla corresponsione dei frutti pro-quota dal
, secondo quanto sopra già motivato, viene meno il presupposto per l'invocata surroga. Per_1
10
Resta infine da evidenziare che, stante la accertata rinuncia all'eredità della avente causa da e la mancata acquisizione di prova della accettazione della eredità da Persona_4
parte di eredi , risultano eredi di , , Persona_10 Persona_5 CP Per_1
e , che, costituitasi in primo grado risulta dalla sentenza avere PE CP_3
contestato la domanda attorea riservandosi di agire in separata sede.
11
In relazione alle regolamentazione delle spese di lite, si evidenzia quanto segue.
A prescindere dal fatto che tutte le impugnazioni hanno avuto ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi applicazione comunque del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per pagina 20 di 23 21
reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e
Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
Tenuto conto allora della necessità della adozione di un criterio unitario e che le tutte le parti sono risultate sostanzialmente in parte soccombenti ed in parte vittoriose in primo grado e nel presente, si ritiene adeguato confermale l' integrale compensazione delle spese di lite sia per il primo grado, come già disposto dal giudice di prime cure, sia per il presente grado.
Analogamente le spese di CTU restano a carico di tutte le parti in solido, in parti uguali nei rapporti interni, come statuto dal giudice di prime cure.
A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U.
15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
Tale condizione involge l'appello incidentale proposto dal e dal Controparte_1 CP_2
.
[...]
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello principale formulato da eredi come in Persona_1
epigrafe e rigettato o dichiarato inammissibile ogni ulteriore motivo di impugnazione, in pagina 21 di 23 22
riforma parziale della sentenza Tribunale Civile di Avvezzano n. 243/2019, così provvede, anche riproponendo i capi confermati in primo grado: in parziale accoglimento della iniziale domanda e rigettata l'eccezione riconvenzionale di usucapione opposta da con l'adesione di , accerta e Persona_1 Controparte_2
dichiara che è coerede, per successione legittima, assieme agli eredi indicati Controparte_1
nella parte motiva dell'eredità del sig. deceduto in Avezzano in data 10 Persona_5
ottobre 1992, e che lo stesso è dunque comproprietario, per la relativa quota tenuto conto del numero degli eredi, dell'appartamento sito in Castellafiume, via Pianesante n. 17, al piano primo (secondo fuori terra) di vani 3 ed accessori e metri quadri 60 circa, e per l'effetto condanna eredi a rimettere l'odierno attore, nella piena Persona_1 Controparte_1
disponibilità dell'appartamento in questione;
rigetta la domanda di rimborso in favore dei coeredi e di per la relativa Controparte_1
quota dei frutti percepiti e percipiendi dall'immobile di cui sopra, dall'apertura della successione del sig. Persona_5
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da eredi Persona_1
condanna alla demolizione del porticato di cui alla relativa parte motiva ed Controparte_1
alla CTU in atti;
rigetta le domande formulate da eredi sia di ripristino della terrazza che del Persona_1
pollaio e della scala;
rigetta le domande di corresponsione indennità di occupazione formulate da eredi Per_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere in relazione al capo di reconventio formulato da afferente la pretesa usucapione del piano secondo, dell'immobile sito in Controparte_1
Castellafiume, via Pianesante, n. 17, terreno censito al foglio 7, part.lla 28; accerta la comproprietà in capo agli eredi anche relativamente a tale piano Persona_5 secondo, dell'immobile sito in Castellafiume, via Pianesante, n. 17, terreno censito al foglio 7, part.lla 28; dichiara l'inammissibilità del capo di reconventio formulato relativo al Controparte_1
piano terra;
rigetta il capo di reconventio formulato da afferente il garage e la cantina Controparte_1
ed accerta la comproprietà degli eredi anche in relazione a tali immobili, Persona_5
così riformando il capo di decisione sul punto impugnato da eredi;
Persona_1
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rigetta, per assorbimento, il capo di domanda inziale formulato da di Controparte_1
surroga nei pretesi diritti delle coeredi;
dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da;
Controparte_2 dispone l'integrale compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e conferma la statuizione del giudice di cure in riferimento alla regolamentazione del recupero delle spese di CTU;
si conferma l'adozione dell' ordine al conservatore RR.II., tenuto conto dei capi confermati e di quelli qui riformati, ove tecnicamente attuabile;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 comma 1-quater., inserito dall'articolo
1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento all'appello incidentale proposto da e;
Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 29.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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