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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2911/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17686/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119646611000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2898/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'1/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la prescrizione del tributo e l'infondatezza della pretesa in quanto, nella qualità di rivenditore di auto, ha ottenuto dalla
Regione la sospensione dell'imposizione.
La Regione Campania controdeduce di aver ritualmente notificato gli avvisi di pagamento, per cui non sono ammissibili questioni attinenti al merito della pretesa;
infine, chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione. L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica degli avvisi di pagamento e deduce che l'eventuale prescrizione non
è imputabile alla fase della riscossione. Il ricorso è infondato.
Priva di pregio è la doglianza relativa all'omessa notifica degli avvisi di pagamento. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha documentato che gli avvisi di pagamento prodromici sono stati notificati in data 11/9/23.
L'intervenuta prova della regolare notifica degli avvisi preclude ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria. Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti al merito della pretesa non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento, dato che l'omessa impugnazione degli avvisi l'ha resa ormai inoppugnabile (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004)
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica degli avvisi di accertamento ha interrotto il relativo termine triennale che, quindi, alla data di notifica della cartella di pagamento (18/9/25) non era ancora decorso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura di 15%
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IL PR
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17686/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119646611000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2898/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'1/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi, la prescrizione del tributo e l'infondatezza della pretesa in quanto, nella qualità di rivenditore di auto, ha ottenuto dalla
Regione la sospensione dell'imposizione.
La Regione Campania controdeduce di aver ritualmente notificato gli avvisi di pagamento, per cui non sono ammissibili questioni attinenti al merito della pretesa;
infine, chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione. L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica degli avvisi di pagamento e deduce che l'eventuale prescrizione non
è imputabile alla fase della riscossione. Il ricorso è infondato.
Priva di pregio è la doglianza relativa all'omessa notifica degli avvisi di pagamento. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha documentato che gli avvisi di pagamento prodromici sono stati notificati in data 11/9/23.
L'intervenuta prova della regolare notifica degli avvisi preclude ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria. Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti al merito della pretesa non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento, dato che l'omessa impugnazione degli avvisi l'ha resa ormai inoppugnabile (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004)
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica degli avvisi di accertamento ha interrotto il relativo termine triennale che, quindi, alla data di notifica della cartella di pagamento (18/9/25) non era ancora decorso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura di 15%
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IL PR