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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9916/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) tutti con C.F._2 Parte_3 C.F._3 il patrocinio dell'avv. Domenico Fragapane ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 190
ATTORI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
Roberto Manfrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso
Vinzaglio n. 14
CONVENUTA
Oggetto: successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere, occorrendo, i mezzi di prova dedotti da parte attrice e, in particolare, le prove per interrogatorio e testi sulle circostanze di fatto indicate nella memoria integrativa attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 20 novembre 2024, nonché le prove in materia contraria indicate nella memoria integrativa attorea ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del
29 novembre 2024;
pagina 1 di 11 NEL MERITO
Respingere le domande tutte di parte convenuta;
Accertare e dichiarare che gli attori sono, ciascuno per la quota di ¼, eredi legittimi del proprio padre , nato a [...] il [...] e _1
deceduto a Torino il 29 novembre 2022;
Accertare e dichiarare che, dall'asse ereditario morendo dismesso da _1
, sono illecitamente fuoriusciti € 120.000, o somma veriore, di cui si è
[...]
appropriata la convenuta;
dichiarare tenuta e condannare la convenuta a versare a ciascuno degli attori la quota di ¼ dei beni dell'asse ereditario morendo dismesso da , e _1 comunque la quota di ¼ della somma di € 120.000, o somma veriore, oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al saldo.
Col favore delle spese, anche stragiudiziali e di mediazione.
Per parte convenuta: In via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie formulate dagli attori e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere la convenuta alla prova contraria sui capi di prova ammessi con
i testi indicati con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 19/11/24; ammettere, senza inversione dell'onere della prova, i capi di prova per interpello e testi dedotti con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 19/11/24, premesso “vero che”, con i testi ivi indicati;
- disporsi ex art. 216 c.p.c. la verificazione della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura del 30/3/2003 prodotta sub doc. 37, al fine di accertare se appartenga al sig.
, chiedendo espressamente l'autorizzazione a depositare il _1
relativo originale presso apposita cassaforte presso il Tribunale di Torino o tramite analogo servizio di sicurezza;
si indicano quali scritture per la comparazione i seguenti documenti sottoscritti dal sig. : copia della carta di identità _1
rilasciata in data 29.5.2003; copia della carta di identità rilasciata in data 4.4.2013
(l'originale è in possesso della sig.ra e si chiede sin d'ora che sia Parte_2
ordinato alla stessa l'esibizione affinchè possa essere utilizzato quale documento di comparazione); passaporto rilasciato il 5.5.1995; n. 3 cambiali del 18.1.2007, 16.4.2007
e 16.4.2007, chiedendo espressamente l'autorizzazione a depositare i relativi originali
pagina 2 di 11 presso apposita cassaforte presso il Tribunale di Torino o tramite analogo servizio di sicurezza;
- acquisire gli atti ed i documenti, comprese le relazioni del curatore ed il decreto di chiusura, della procedura fallimentare n. 19/2003 del Tribunale di Torino relativa alla società al fine di verificare la Controparte_2
solvibilità della stessa.
Nel merito:
- rigettare integralmente le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese di lite, oltre IVA , CPA e spese generali ex lege.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, , e , sono tre dei cinque figli di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, deceduto in Torino il 29.11.2022 senza lasciare testamento;
gli altri _1 figli sono e , quest'ultimo tragicamente Persona_2 Persona_3
scomparso in data 14.5.2019 a soli 19 anni per un incidente stradale;
la convenuta
è stata la convivente more uxorio del defunto padre degli attori. Controparte_1
, e hanno citato in giudizio e, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 affermandosi eredi legittimi di assieme all'altra figlia _1 [...]
, hanno chiesto la condanna della convenuta a versare la somma Persona_2 complessiva di € 120.000,00 (a ciascuno degli attori pro quota ereditaria) uscita illecitamente dal patrimonio del de cuius prima della sua morte.
A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto che nel luglio 2019 avevano presentato ricorso per l'amministrazione di sostegno del padre, che si trovava in condizioni di fragilità psico – fisica, aggravatasi dopo la morte del figlio;
Per_3 [...]
aveva ricevuto a titolo di risarcimento per la morte del figlio la somma _1 di € 150.000,00, versati sul conto corrente postale n. 1048234528 cointestato con la convenuta ma alimentato solo con sostanze del de cuius e chiuso il 25.8.2021; il
Tribunale di Torino, con decreto del 15.1.2021, aveva disposto l'apertura dell'amministrazione di sostegno, nominando come amministratore di sostegno la convivente, odierna convenuta, ; in alcune conversazioni con Controparte_1 quest'ultima, gli attori avevano appreso che prima della formale apertura dell'amministrazione di sostegno le somme ottenute a titolo di risarcimento dal de cuius
pagina 3 di 11 erano state “smobilizzate” in favore della stessa;
nello specifico, risultava CP dall'estratto conto che, in data 15.1.2020, € 100.000,00 erano stati utilizzati per la sottoscrizione di una non meglio precisata polizza, mentre € 25.000,00 erano stati utilizzati per l'acquisto di buoni dematerializzati;
gli attori hanno dunque sostenuto che la ricostruzione dell'asse ereditario dovesse ricomprendere anche ciò che era illecitamente uscito dal patrimonio del de cuius, persona anziana e da tempo incapace di valutare criticamente quanto stava accadendo attorno a lui;
da qui le domande spiegate.
si è costituita in giudizio, evidenziando che Controparte_1 _1
era stato socio accomandante ed amministratore di fatto della Controparte_2
dichiarata fallita nel 2003; sin dal 1999 la convenuta aveva
[...]
prestato numerose fideiussioni in favore della società e successivamente aveva subito le iniziative di recupero coattivo del credito da parte delle banche, motivo per cui era stata costretta a pagare la complessiva somma di almeno € 117.352,25; _1
, con scrittura del 30.3.2003, consapevole delle somme versate alle banche
[...] dalla convenuta, si era impegnato a restituirle la somma di € 162.000,00; lo stesso aveva quindi onorato parte del suo debito versando la somma di € 100.000,00 quale premio di una polizza che vedeva come beneficiaria la sua convivente CP
; la polizza assicurativa de quo non doveva, dunque, essere considerata un atto
[...]
di liberalità, ma la restituzione di somme che il de cuius doveva alla sua convivente;
quanto residuava dal risarcimento percepito per la morte del figlio , era stato Per_3
gestito direttamente dal de cuius; la , come amministratrice di sostegno, aveva CP
ottemperato a tutti i suoi doveri ed i rendiconti erano stati tutti approvati dal giudice tutelare;
la stessa aveva altresì sostenuto per intero le spese funerarie. Tutto ciò premesso, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 13.12.2024 il Giudice, respinte le richieste di prove orali avanzate dalle parti, ha invece accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte attrice, ordinando a parte convenuta l'esibizione in giudizio della polizza sottoscritta dal de cuius con premio di € 100.000,00, fissando al contempo l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dei novellati articoli 281 quinquies – 189 c.p.c.
All'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
§§§
pagina 4 di 11 Una breve premessa va fatta con riguardo alla qualificazione dell'azione; gli attori hanno dichiarato di agire in petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c. ed in proposito hanno richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 20024/2020 (negli stessi termini anche Cass. n. 24034/2004) che afferma che tale azione può tendere anche all'adempimento di crediti appartenenti al de cuius derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti allo stesso.
Si segnala, tuttavia, il diverso orientamento espresso da Cass. n. 8942/2024 (negli stessi termini anche Cass. n. 3181/2011) secondo cui: “Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso)”.
Ad ogni modo, a prescindere dal rilevato contrasto di giurisprudenza e dalla possibilità, quindi, di ricondurre l'azione dei fratelli all'art. 533 c.c., rileva la giudicante che Per_1 non vi è dubbio che gli eredi possano agire per recuperare all'asse ereditario somme che si assume siano illecitamente uscite dal patrimonio del de cuius prima della morte per appropriazione indebita da parte di terzi. In tal caso, infatti, gli eredi, in quanto successori universali del de cuius, azionano un credito restitutorio proprio del de cuius nella cui titolarità sono subentrati per effetto, appunto, della successione mortis causa.
Ciò posto, con riguardo al caso di specie deve innanzitutto rilevarsi che la qualità di eredi degli attori, contestata solo assai tardivamente dalla convenuta nella memoria di replica, deve ritenersi accertata poiché con l'atto di citazione gli attori si sono esplicitamente affermati eredi legittimi del padre (ciò che rileva come accettazione espressa ai sensi dell'art. 475 c.c.), hanno dichiarato di aver accertato l'eredità con beneficio di inventario e di aver conseguito la liquidazione pro quota di un buono postale fruttifero di € 30.000,00 facente parte dell'asse ereditario. Le suddette circostanze non sono state contestate dalla convenuta nella comparsa di costituzione né, invero, nell'ulteriore corso del giudizio, pertanto possono considerarsi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sia con riferimento all'avvenuta accettazione con beneficio di inventario, sia con riferimento alla liquidazione e riscossione del buono postale fruttifero,
pagina 5 di 11 che costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. La stessa iniziativa giudiziaria assunta dagli attori integra un atto di accettazione tacita.
Fatte tali premesse, entrando nel vivo della trattazione, devono in primo luogo evidenziarsi una serie di circostanze da reputarsi pacifiche poiché non specificamente contestate dalla convenuta, ed in particolare:
- che il de cuius avesse ricevuto a titolo di risarcimento per la morte del figlio la Per_3 somma di € 150.000,00;
- che tale somma venne versata sul conto corrente postale n. 1048234528 cointestato al de cuius ed alla convenuta (l'accredito risulta anche documentalmente dall'estratto conto sub doc. 11 attori);
- che il suddetto conto, benché cointestato, venisse alimentato solo con risorse del de cuius;
- che il conto sia stato estinto in data 27.8.2021 con saldo pressoché nullo (la circostanza risulta anche dall'estratto conto).
Sempre l'estratto conto, mostra che, in data 15.1.2020, € 100.00,00 vennero utilizzati per la sottoscrizione di una non meglio precisata polizza ed € 25.000,00 per la sottoscrizione di buoni dematerializzati.
La prospettazione attorea è che le suddette somme siano uscite illecitamente dal patrimonio del de cuius, per effetto di appropriazione indebita da parte della convenuta, agevolata dalla condizione di fragilità psichica e cognitiva del padre, sottoposto ad amministrazione di sostegno con decreto del 15.1.2021 (doc. 6 attori), il cui procedimento era pendente all'epoca delle citate disposizioni patrimoniali.
Concentrando l'attenzione, per il momento, sulla somma di € 100.000,00, le difese svolte dalla convenuta sono, in sintesi, che tale importo venne utilizzato come premio per l'accensione di una polizza che vedeva come beneficiaria la stessa convenuta e che tale operazione non sarebbe stata compiuta dal de cuius a titolo di liberalità, ma per onorare il suo debito verso la convivente che, in qualità di fideiussore della
[...]
aveva pagato corrispondenti somme alle banche Controparte_2
creditrici della società. Il debito del de cuius verso la convenuta sarebbe confermato dalla scrittura del 30.3.2003 sottoscritta da (doc. 37 convenuta), _1
disconosciuta dagli attori e per cui la convenuta ha avanzato istanza di verificazione.
La polizza è stata prodotta dalla convenuta in data 30.1.2025 in seguito ad ordine di esibizione, assieme ai documenti relativi alla liquidazione del capitale.
pagina 6 di 11 Il documento di polizza depositato da parte convenuta mostra che si tratta di una assicurazione sulla vita denominata “Poste Multi Scelta” in cui come contraente figura
, come assicurato , come beneficiario per il Controparte_1 _1
caso di morte . La polizza prevede il versamento di un premio Controparte_1 unico di € 100.000,00 che viene variamente investito. Il documento (datato 15.1.2020, dunque vivente ) risulta sottoscritto sia dal contraente che _1 dall'assicurato. Gli attori hanno tempestivamente disconosciuto la firma del de cuius e parte convenuta, nella prima difesa successiva (comparsa conclusionale) non ha avanzato istanza di verificazione.
Dalle condizioni generali di assicurazione allegate dagli attori alla memoria di precisazione delle conclusioni, risulta la possibilità di riscattare il capitale, trascorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso;
e difatti, dai documenti prodotti da parte convenuta in esito all'ordine di esibizione risulta che la stessa abbia riscattato l'intero capitale investito mediante due operazioni a febbraio 2022 e a novembre 2022.
Non essendo stata avanzata dalla convenuta istanza di verificazione della sottoscrizione di , la polizza non può essergli in alcun modo _1
attribuita, dunque si tratta di operazione contrattuale unicamente riconducibile a
[...]
, la quale non nega che per il pagamento del premio siano state utilizzate CP
le somme percepite dal de cuius a titolo risarcitorio per la morte del figlio (come peraltro risulta documentalmente), somme a cui la stessa aveva accesso in quanto cointestataria del conto corrente postale n. 1048234528.
L'esclusiva paternità dell'operazione di investimento in capo alla sola , con CP
esclusione di qualsiasi partecipazione del convivente , si conferma altresì in Per_1 base alle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel procedimento di amministrazione di sostegno, in particolare quelle davanti al c.t.u. dott. durante il colloquio Persona_4
del 28.7.2020; in tale ambito, ha riferito, rispetto alla destinazione _1 del risarcimento percepito, che € 100.000,00 li aveva investiti con un rendimento del
3%, altri 25.000,00 li aveva investiti nelle poste ed altri 25.000,00 li aveva lasciati sul conto corrente postale (cfr. perizia sub doc. 5 attori pag. 4).
L'espressione “investimento con un rendimento del 3%” usata dal _1
nel colloquio con il c.t.u. richiama una forma di impiego del capitale diretta a
[...]
farlo fruttare nel proprio interesse, ciò che pare certamente altro rispetto ad una polizza vita da cui risulta avvantaggiata la sola , sia per il caso di vita che Persona_5
pagina 7 di 11 per il caso di morte dell'assicurato, in quanto è la stessa a figurare come CP
contraente avente titolo al riscatto del capitale, oltre che come beneficiaria per il caso di morte. Non pare, dunque, che avesse realmente inteso la _1 destinazione della somma di € 100.000,00 facente parte del risarcimento percepito.
D'altra parte, il dott. ha concluso la propria relazione affermando che l'infermità Per_4
da cui era affetto il periziando fosse in grado di condizionare almeno parzialmente la sua volontà ed indurlo a commettere atti di disposizione patrimoniale a sé pregiudizievoli, ma solo con riguardo alla gestione di cospicue somme di denaro, come ad es. la somma ottenuta come risarcimento per il decesso del figlio.
Con questo non si vuole dire che l'accensione della polizza sia un atto del de cuius viziato per incapacità, non essendo stata svolta, del resto domanda di annullamento;
alla luce del disconoscimento e della mancata istanza di verificazione, l'accensione della polizza che vede come contraente non può affatto Controparte_1
considerarsi un atto del de cuius e le dichiarazioni rese dallo stesso al c.t.u., assieme alle conclusioni di quest'ultimo, sono state riportate per avvalorare che l'atto di accensione della polizza non può essere ricondotto alla paternità di _1
in base ad una sua libera e consapevole volontà.
[...]
Ne risulta confermata l'appropriazione indebita affermata dagli attori, non essendo contestata l'appartenenza al de cuius della somma di € 100.000,00 pagata come premio, così come di tutte le somme giacenti sul conto corrente postale n. 1048234528.
A nulla rileva, sotto questo profilo, che il de cuius fosse eventualmente debitore della convenuta, poiché tale circostanza non farebbe venir meno il carattere indebito dell'appropriazione, in assenza di atto volontario del legittimo proprietario del denaro.
D'altro canto, la convenuta non ha formulato domanda di accertamento del suo credito verso il defunto e quindi verso l'eredità, né eccepito la compensazione con la pretesa restitutoria vantata dagli attori (avendo piuttosto individuato nell'asserito credito la causa dell'acquisto della polizza, da qualificarsi solutoria, atto che la stessa attribuisce al de cuius), quindi anche sotto questo profilo le difese di parte convenuta non sono in grado di paralizzare l'accoglimento della domanda attorea.
Pur essendo assorbenti le superiori considerazioni, rispetto alle difese della può CP
comunque ulteriormente osservarsi quanto segue:
- la promessa di pagamento sub doc. 37 convenuta è datata 30.3.2003, dunque il credito sarebbe in ogni caso prescritto, come eccepito dagli attori nella prima memoria;
pagina 8 di 11 l'art. 2941 n. 1 c.c. non è applicabile in quanto e _1 CP
non erano sposati, mentre la sentenza della Cassazione n. 11303/2020 citata
[...]
da parte convenuta a pag. 2 della memoria di replica non è in termini, riguardando tutt'altra fattispecie;
- la firma posta sul doc. 37, disconosciuta dagli attori, è ictu oculi difforme da quella che compare sulla carta di identità sub doc. 45 convenuta, coeva alla scrittura disconosciuta
(la carta di identità reca la data del 29.5.2003);
- la situazione debitoria enunciata nella scrittura 30.3.2003 è contraddetta dalle dichiarazioni rese dal de cuius all'udienza del 28.11.2019 nel procedimento di amministrazione di sostegno (doc. 4 attori), in cui riferì di non _1
avere debiti;
- le fideiussioni vennero rilasciate dalla in favore della società in accomandita CP
semplice , soggetto giuridico distinto, in cui il de cuius rivestiva la Controparte_2
qualità di socio accomandante, il quale risponde delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita, pertanto deve escludersi un rapporto di debito – credito diretto tra il fideiussore e l'accomandante.
Per tutti questi motivi la domanda di restituzione proposta dagli attori deve reputarsi fondata con riferimento alla somma di € 100.000,00.
A differenti conclusioni deve pervenirsi con riferimento agli ulteriori € 20.000,00 di cui alle conclusioni dei fratelli . Per_1
Gli attori richiedono ulteriori € 20.000,00 (rispetto ai 100.000,00 utilizzati per la polizza) facendo la seguente operazione matematica: € 150.000,00 (risarcimento percepito dal de cuius) meno 100.000,00 utilizzati per la polizza, meno 30.000,00 che sono rimasti nel patrimonio del de cuius e utilizzati per acquistare un buono postale fruttifero, poi liquidato agli eredi.
Non contestano, tuttavia, operazioni specifiche, tranne prelievi per € 1.150,00 e ricariche postepay per altri € 1.000,00 nel mese di gennaio 2020.
Ad avviso della giudicante, non vi è prova che rispetto agli altri € 20.000,00 sia stata compiuta un'appropriazione indebita da parte della convenuta. Non vi è prova di chi abbia compiuto le operazioni registrate sul conto corrente, anche con riferimento ai prelievi e ricariche di cui si è detto sopra, che hanno comunque ad oggetto importi singolarmente contenuti. Va rammentato che il c.t.u. ha concluso nel senso che il periziando conservava una residua capacità di agire tale da consentire il compimento pagina 9 di 11 autonomo degli atti necessari a soddisfare le esigenze di base della propria vita quotidiana e, a livello patrimoniale, era in grado di gestire la propria pensione e un conto corrente con somme non consistenti, anche con bancomat, oltre ad essere in grado di evidenziare in modo autonomo il proprio assenso al compimento di atti dispositivi;
all'udienza del 28.11.2019 ha dichiarato di andare _1
anche da solo a prelevare. Non può escludersi, pertanto, che sia stato il de cuius a compiere le ulteriori operazioni in uscita con cui è stato movimentato il conto corrente o che, in alternativa, la cointestataria abbia agito con l'autorizzazione del titolare delle somme o dietro sua delega.
D'altra parte, se si dividono € 20.000,00 per i 36 mesi circa che decorrono dall'accredito del risarcimento (24.12.2019, cfr. doc. 11) alla morte di _1
(29.11.2022) si ottengono circa € 500,00 mensili, una somma non incongrua rispetto alle esigenze di mantenimento di un nucleo familiare di due persone, pur considerando la modesta pensione, tenuto conto che gli stessi attori sostengono che la CP
“lasciasse gravare ogni spesa comune sulle tasche dell'anziano compagno” (cfr. ad es. pag. 6 primo cpv. atto di citazione e pag. 9 atto di citazione secondo e terzo rigo) e naturalmente, se anche ciò fosse vero, si tratterebbe di un menage deciso a livello familiare non sindacabile dagli eredi.
Va poi considerato che il 17.2.2021, in seguito all'apertura dell'amministrazione di sostegno, venne aperto un nuovo conto corrente (doc. 12) con accredito iniziale di €
31.743,86 e su cui venivano versati mensilmente i ratei di pensione;
tale conto era sottoposto al controllo del giudice tutelare.
In definitiva, non vi è prova che ulteriori € 20.000,00 del de cuius siano stati oggetto di appropriazione indebita da parte di . Controparte_1
In conclusione, la domanda può trovare accoglimento per l'importo di € 100.000,00 che la convenuta dovrà restituire agli attori nella misura di ¼ ciascuno, considerando che la sorella , anch'ella erede, non ha agito in giudizio. Sono dovuti gli interessi Persona_2
legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2024 secondo lo scaglione di valore, applicando i parametri medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria per cui si reputa congruo il minimo, considerando la limitata attività svolta.
pagina 10 di 11 Per la fase di mediazione vengono riconosciuti gli esposti indicati nella nota spese ma non i compensi, essendosi la mediazione chiusa al primo incontro senza alcuna negoziazione, sicché non è identificabile un'attività difensiva stragiudiziale dotata di autonomia rispetto a quella prestata in giudizio.
Non vengono riconosciute le spese per la mediazione, pure indicate nella nota spese, in applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 16990/2017 per cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (…)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) accerta che , e sono eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 _1
per le quote di ¼ ciascuno;
[...]
2) accerta che si è indebitamente appropriata di € 100.000,00 Controparte_1
appartenenti a;
_1
3) condanna a versare agli attori, quali eredi di Persona_5 _1
, la somma di € 100.000,00 nella misura di ¼ ciascuno;
[...]
4) condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 986,20 per esposti.
Così deciso in Torino, in data 10 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 11 di 11