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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2555/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2555/2022 vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Costa, presso il cui studio sito in Castrovillari (Cs), al viale delle Querce, Palazzo degli Uffici, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Francesco Chiaradia, presso il cui studio sito in Villapiana (Cs), alla via Degli Oleandri
(Residence Due Palme), snc, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 08.11.2022, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Villapiana (Cs), con , in data 12.12.1992 (atto n. CP_1
6, serie A, parte II, anno 1992); che dalla loro unione nascevano due figli: Persona_1
(il 09.03.1995), a cui veniva diagnosticato un disturbo di dislessia, e (il Persona_2
21.08.2001), portatore di handicap non in situazione di gravità; evidenziava che la convivenza si era rivelata intollerabile, tanto che il marito viveva ormai nell'appartamento posto al piano terra dell'unitario compendio destinato a casa coniugale, dotato di un ingresso separato;
che la scarsa presenza del alla vita familiare aveva determinato conflitti CP_1 caratteriali sempre più profondi ed inconciliabili, tali da far scemare l'unione materiale e spirituale tra i coniugi;
che, in particolare, il marito, negli ultimi anni non aveva mostrato alcun interesse per le vicende familiari, facendo venire meno ogni apporto morale, economico e di collaborazione, nonché disinteressandosi delle problematiche attinenti alla crescita dei figli.
Quanto alla situazione economica, la ricorrente evidenziava come il avesse un CP_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito annuo tra i 35.000,00 e 40.000,00 euro, oltre ad essere proprietario di un immobile, censito catastalmente come capannone in
Villapiana, ma che di fatto era destinato ad unità abitativa. In merito alla propria situazione economica, invece, la riferiva di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale, ma Pt_1 di non produrre alcun reddito, essendosi sempre dedicata – per espresso volere del marito - alla crescita dei figli ed all'intera famiglia.
Con riferimento alle posizioni economiche dei figli, evidenziava come gli stessi non avessero una occupazione stabile, ma svolgessero lavori saltuari e precari, penalizzati anche dai disturbi di cui risultavano affetti.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, a questo Tribunale l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ognuno di fissare ove ritiene opportuno la propria residenza;
2. I figli, entrambi maggiorenni, saranno liberi di decidere ove fissare la propria residenza;
3. La casa coniugale, sita in
Villapiana alla c.da Fonte Grande n. 26- di esclusiva proprietà della signora – resterà Pt_1
assegnata alla stessa, la quale la abiterà insieme ai figli;
4. Il sig. rimarrà CP_1
esclusivo proprietario di un terreno e capannone sito in Villapiana, di fatto, adibito a unità abitativa;
5. Stabilire a carico del sig. un assegno per il mantenimento della CP_1 moglie di € 400,00, per la IA € 600,00, per il figlio la somma di euro 600,00 Per_1 PE
mensili, da corrispondere rispettivamente alla moglie e ai figli;
6. Stabilire che le spese di
pagina 2 di 9 carattere straordinario in favore dei figli, specificatamente quelle mediche verranno suddivise tra i coniugi al 50%.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva , contestando i fatti CP_1
narrati dalla ricorrente, seppur non opponendosi alla domanda di separazione.
In particolare, il resistente sosteneva che la crisi coniugale era stata determinata dall'incompatibilità caratteriale dei coniugi, ma che il logoramento dei rapporti non si era tradotto nel paventato disinteresse da parte dello stesso ai bisogni della propria famiglia. Il
evidenziava, infatti, di corrispondere già spontaneamente ogni mese la somma di CP_1
euro 400,00 alla moglie per i suoi bisogni e le necessità familiari;
di pagare ogni mese la somma di euro 283,07 per i lavori di ristrutturazione della casa adibita a residenza familiare
(concordando tuttavia per l'assegnazione della stessa alla moglie); di versare, altresì, la somma di euro 150,00 mensili per la Polizza n. 023705779 Assicurazioni Spa ed euro 38,69
a favore di per un prestito effettuato a favore dei figli per l'acquisto di beni a loro Pt_2
necessari.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a CP_1 vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) assegnare l'abitazione coniugale alla sig.ra
; 3) porre a carico dell'odierno resistente la somma di € Parte_1 CP_1
400,00 per il mantenimento della moglie;
4) il sig. rimarrà esclusivo proprietario di CP_1
un terreno e capannone sito in Villapiana, 5) Rigettare le richieste di mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
All'udienza presidenziale del 28.02.2023, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) dispone, avuto riguardo all'importo dei redditi percepiti dal resistente quali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che corrisponda un assegno mensile di € 650,00 quale contributo CP_1 per il mantenimento della moglie (325) e del figlio maggiorenne ma non autosufficiente (€
325), da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat”, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al G.I.
All'udienza del 08.01.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito
pagina 3 di 9
2.1 La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti – manifestata nel corso del giudizio - di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
2.2 Statuizioni accessorie
Nel caso di specie, il thema decidendum – oltre alla domanda di separazione - si incentra sulle seguenti questioni accessorie: domanda di mantenimento nei confronti della
[...]
; domanda di mantenimento a favore dei figli maggiorenni e non autosufficienti;
Parte_1
domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
2.3 Il mantenimento tra i coniugi
L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi
pagina 4 di 9 propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso di immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, confrontando la situazione economica e patrimoniale dei coniugi, emerge uno squilibrio che non garantisce alla redditi propri adeguati a Parte_1
consentirle di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello vissuto prima della separazione.
Invero, per come emerge dalla documentazione fiscale versata in atti dalle parti, mentre il percepisce un reddito annuo di circa 40.000,00 euro (v. modelli 730 allegati), la CP_1
è titolare solo di un assegno per l'invalidità civile (essendole stata riconosciuta Pt_1 un'invalidità pari al 75%), per un reddito esente annuo pari a circa 4.000,00 euro (v. cud 2023
e 2024).
pagina 5 di 9 Quanto alla situazione patrimoniale, seppure la ricorrente sia proprietaria di quella che era la casa coniugale, il resistente non ha contestato la circostanza secondo la quale lo stesso sarebbe proprietario di un immobile - censito catastalmente come capannone sito in
Villapiana, ma che di fatto è stato destinato ad unità abitativa – ed ha acquistato da poco un altro immobile nel Comune di Trebisacce.
Orbene, considerando che la pensione di invalidità non puo' influire in maniera rilevante sul calcolo dell'assegno di mantenimento, poiché è destinata a garantire il sostentamento del pensionato per motivi di salute (principio sancito da Cass. 10423/23 seppur in tema di indennità di accompagnamento) e che, a differenza di quanto sostenuto dal , la CP_1
sua situazione economica non risulta mutata, non vi sono i presupposti per revocare l'assegno di mantenimento accordato nella precedente fase presidenziale alla . Pt_1
Tuttavia, considerando le spese mensili documentate dal , si ritiene equo ridurre la CP_1
somma da versare ad euro 250,00 mensili.
2.4 La domanda di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
In punto di diritto si osserva come l'art. 337 septies c.c. preveda espressamente: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, che questo Collegio condivide, per come recentemente ribadito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 38366 del 2021, “l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018), il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. anche Cass. civ. n. 17183 cit.; Cass. civ.
13.10.2021, n. 27904).
Ed ancora, nella citata sentenza, la Corte evidenza “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore
pagina 6 di 9 che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”.
Tali considerazioni sono sostanzialmente riprodotte nelle ordinanze della Suprema Corte n.
2259 e n. 24391 del 2024, in cui vengono stabiliti i seguenti principi: a) la necessità di verificare la non autosufficienza economica del figlio, con opportuno bilanciamento rispetto ai suoi doveri di autoresponsabilità, effettuando un accertamento non in astratto ed in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto;
b) valorizzare l'età quale parametro cui far riferimento, sicché quanto più ci si allontana dal raggiungimento della maggiore età, tanto più gravoso sarà lo sforzo probatorio in capo al richiedente di dimostrare di non aver raggiunto l'indipendenza economica nonostante l'impegno profuso in questa direzione.
Nel caso di specie, per quanto attiene alla IA , il Tribunale – sulla base Persona_1 dei principi ermeneutici richiamati – ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento. La primogenita della coppia, infatti, ha raggiunto la maggiore età ormai da diverso tempo (è nata il [...] per cui attualmente ha trent'anni compiuti), è incontestato che abbia svolto qualche lavoro saltuario, ma non ha in alcun modo provato di essersi adoperata effettivamente per rendersi autonoma economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione stabile in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro. A tal fine non può certamente ritenersi di ostacolo – come vorrebbe la ricorrente – il fatto che alla stessa sia stato diagnosticato un disturbo di dislessia nel lontano 2012 (come da certificato Asp del 23.11.2012), ossia nel periodo di frequenza della scuola.
La situazione, invece, si palesa differente in riferimento all'altro figlio della coppia, PE
. In questo caso, sebbene anche non sia neomaggiorenne, poiché essendo nato
[...] PE
il 21.08.2001 a breve compirà ventiquattro anni, lo stesso risulta affetto da una patologia oculare con distacco retina all'occhio sinistro per cui ha subito anche un intervento chirurgico, circostanza che emerge dalla documentazione medica in atti e che risulta incontestata tra le parti.
pagina 7 di 9 Orbene, seppure per come affermato dalla stessa ricorrente si tratti di un disturbo non grave, il Collegio ritiene che tale condizione – a differenza di quanto esposto per la sorella - possa avere influito sulla ricerca e sul conseguente conseguimento di un'occupazione stabile da parte di . PE
Pertanto, si ritiene di confermare l'obbligo di di contribuire al mantenimento CP_1
del figlio , già riconosciuto in sede presidenziale, seppure in misura ridotta, vale a dire PE
per la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate (anziché per euro 325,00 come previsto dal provvedimento presidenziale), in ragione dell'età del ragazzo e del fatto che residua in capo allo stesso una capacità lavorativa che dovrà sfruttare per raggiungere l'indipendenza economica.
2.5 La domanda di assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, già di proprietà di , deve essere assegnata alla Parte_1
stessa, in ragione della convivenza con il figlio non autosufficiente.
Ciò non solo perché vi concorda lo stesso resistente, il quale anziché opporsi ha chiesto anch'egli l'assegnazione dell'immobile alla moglie, ma soprattutto in ragione del fatto che, con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 12.10.2018, n. 25604).
3. Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
pagina 8 di 9 - DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Villapiana (Cs) in data 12.12.1992 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1992);
- ACCOGLIE la domanda di mantenimento formulata da;
Parte_1
- CONDANNA al versamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
- RIGETTA la domanda di mantenimento nei confronti della IA;
Persona_1
- ACCOGLIE la domanda di mantenimento nei confronti del figlio;
Persona_2
- CONDANNA al versamento di euro 250,00 per il mantenimento del figlio CP_1
, maggiorenne non autosufficiente economicamente, da rivalutarsi Persona_2
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- ASSEGNA la casa coniugale, sita in Villapiana, alla c/da Fonte Grande, n. 26 a
[...]
; Parte_1
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari il 11.04.25
Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò
La presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott.ssa Italia Gabriele.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2555/2022 vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Costa, presso il cui studio sito in Castrovillari (Cs), al viale delle Querce, Palazzo degli Uffici, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Francesco Chiaradia, presso il cui studio sito in Villapiana (Cs), alla via Degli Oleandri
(Residence Due Palme), snc, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 08.11.2022, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Villapiana (Cs), con , in data 12.12.1992 (atto n. CP_1
6, serie A, parte II, anno 1992); che dalla loro unione nascevano due figli: Persona_1
(il 09.03.1995), a cui veniva diagnosticato un disturbo di dislessia, e (il Persona_2
21.08.2001), portatore di handicap non in situazione di gravità; evidenziava che la convivenza si era rivelata intollerabile, tanto che il marito viveva ormai nell'appartamento posto al piano terra dell'unitario compendio destinato a casa coniugale, dotato di un ingresso separato;
che la scarsa presenza del alla vita familiare aveva determinato conflitti CP_1 caratteriali sempre più profondi ed inconciliabili, tali da far scemare l'unione materiale e spirituale tra i coniugi;
che, in particolare, il marito, negli ultimi anni non aveva mostrato alcun interesse per le vicende familiari, facendo venire meno ogni apporto morale, economico e di collaborazione, nonché disinteressandosi delle problematiche attinenti alla crescita dei figli.
Quanto alla situazione economica, la ricorrente evidenziava come il avesse un CP_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito annuo tra i 35.000,00 e 40.000,00 euro, oltre ad essere proprietario di un immobile, censito catastalmente come capannone in
Villapiana, ma che di fatto era destinato ad unità abitativa. In merito alla propria situazione economica, invece, la riferiva di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale, ma Pt_1 di non produrre alcun reddito, essendosi sempre dedicata – per espresso volere del marito - alla crescita dei figli ed all'intera famiglia.
Con riferimento alle posizioni economiche dei figli, evidenziava come gli stessi non avessero una occupazione stabile, ma svolgessero lavori saltuari e precari, penalizzati anche dai disturbi di cui risultavano affetti.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, a questo Tribunale l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ognuno di fissare ove ritiene opportuno la propria residenza;
2. I figli, entrambi maggiorenni, saranno liberi di decidere ove fissare la propria residenza;
3. La casa coniugale, sita in
Villapiana alla c.da Fonte Grande n. 26- di esclusiva proprietà della signora – resterà Pt_1
assegnata alla stessa, la quale la abiterà insieme ai figli;
4. Il sig. rimarrà CP_1
esclusivo proprietario di un terreno e capannone sito in Villapiana, di fatto, adibito a unità abitativa;
5. Stabilire a carico del sig. un assegno per il mantenimento della CP_1 moglie di € 400,00, per la IA € 600,00, per il figlio la somma di euro 600,00 Per_1 PE
mensili, da corrispondere rispettivamente alla moglie e ai figli;
6. Stabilire che le spese di
pagina 2 di 9 carattere straordinario in favore dei figli, specificatamente quelle mediche verranno suddivise tra i coniugi al 50%.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva , contestando i fatti CP_1
narrati dalla ricorrente, seppur non opponendosi alla domanda di separazione.
In particolare, il resistente sosteneva che la crisi coniugale era stata determinata dall'incompatibilità caratteriale dei coniugi, ma che il logoramento dei rapporti non si era tradotto nel paventato disinteresse da parte dello stesso ai bisogni della propria famiglia. Il
evidenziava, infatti, di corrispondere già spontaneamente ogni mese la somma di CP_1
euro 400,00 alla moglie per i suoi bisogni e le necessità familiari;
di pagare ogni mese la somma di euro 283,07 per i lavori di ristrutturazione della casa adibita a residenza familiare
(concordando tuttavia per l'assegnazione della stessa alla moglie); di versare, altresì, la somma di euro 150,00 mensili per la Polizza n. 023705779 Assicurazioni Spa ed euro 38,69
a favore di per un prestito effettuato a favore dei figli per l'acquisto di beni a loro Pt_2
necessari.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a CP_1 vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) assegnare l'abitazione coniugale alla sig.ra
; 3) porre a carico dell'odierno resistente la somma di € Parte_1 CP_1
400,00 per il mantenimento della moglie;
4) il sig. rimarrà esclusivo proprietario di CP_1
un terreno e capannone sito in Villapiana, 5) Rigettare le richieste di mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
All'udienza presidenziale del 28.02.2023, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) dispone, avuto riguardo all'importo dei redditi percepiti dal resistente quali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che corrisponda un assegno mensile di € 650,00 quale contributo CP_1 per il mantenimento della moglie (325) e del figlio maggiorenne ma non autosufficiente (€
325), da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat”, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al G.I.
All'udienza del 08.01.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito
pagina 3 di 9
2.1 La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass. civ. 30 gennaio 1998 n. 961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. civ. n.
16698/20).
Nel caso di specie, deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti – manifestata nel corso del giudizio - di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
2.2 Statuizioni accessorie
Nel caso di specie, il thema decidendum – oltre alla domanda di separazione - si incentra sulle seguenti questioni accessorie: domanda di mantenimento nei confronti della
[...]
; domanda di mantenimento a favore dei figli maggiorenni e non autosufficienti;
Parte_1
domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
2.3 Il mantenimento tra i coniugi
L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi
pagina 4 di 9 propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso di immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, confrontando la situazione economica e patrimoniale dei coniugi, emerge uno squilibrio che non garantisce alla redditi propri adeguati a Parte_1
consentirle di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello vissuto prima della separazione.
Invero, per come emerge dalla documentazione fiscale versata in atti dalle parti, mentre il percepisce un reddito annuo di circa 40.000,00 euro (v. modelli 730 allegati), la CP_1
è titolare solo di un assegno per l'invalidità civile (essendole stata riconosciuta Pt_1 un'invalidità pari al 75%), per un reddito esente annuo pari a circa 4.000,00 euro (v. cud 2023
e 2024).
pagina 5 di 9 Quanto alla situazione patrimoniale, seppure la ricorrente sia proprietaria di quella che era la casa coniugale, il resistente non ha contestato la circostanza secondo la quale lo stesso sarebbe proprietario di un immobile - censito catastalmente come capannone sito in
Villapiana, ma che di fatto è stato destinato ad unità abitativa – ed ha acquistato da poco un altro immobile nel Comune di Trebisacce.
Orbene, considerando che la pensione di invalidità non puo' influire in maniera rilevante sul calcolo dell'assegno di mantenimento, poiché è destinata a garantire il sostentamento del pensionato per motivi di salute (principio sancito da Cass. 10423/23 seppur in tema di indennità di accompagnamento) e che, a differenza di quanto sostenuto dal , la CP_1
sua situazione economica non risulta mutata, non vi sono i presupposti per revocare l'assegno di mantenimento accordato nella precedente fase presidenziale alla . Pt_1
Tuttavia, considerando le spese mensili documentate dal , si ritiene equo ridurre la CP_1
somma da versare ad euro 250,00 mensili.
2.4 La domanda di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti
In punto di diritto si osserva come l'art. 337 septies c.c. preveda espressamente: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, che questo Collegio condivide, per come recentemente ribadito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 38366 del 2021, “l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018), il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (cfr. anche Cass. civ. n. 17183 cit.; Cass. civ.
13.10.2021, n. 27904).
Ed ancora, nella citata sentenza, la Corte evidenza “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore
pagina 6 di 9 che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”.
Tali considerazioni sono sostanzialmente riprodotte nelle ordinanze della Suprema Corte n.
2259 e n. 24391 del 2024, in cui vengono stabiliti i seguenti principi: a) la necessità di verificare la non autosufficienza economica del figlio, con opportuno bilanciamento rispetto ai suoi doveri di autoresponsabilità, effettuando un accertamento non in astratto ed in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto;
b) valorizzare l'età quale parametro cui far riferimento, sicché quanto più ci si allontana dal raggiungimento della maggiore età, tanto più gravoso sarà lo sforzo probatorio in capo al richiedente di dimostrare di non aver raggiunto l'indipendenza economica nonostante l'impegno profuso in questa direzione.
Nel caso di specie, per quanto attiene alla IA , il Tribunale – sulla base Persona_1 dei principi ermeneutici richiamati – ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento. La primogenita della coppia, infatti, ha raggiunto la maggiore età ormai da diverso tempo (è nata il [...] per cui attualmente ha trent'anni compiuti), è incontestato che abbia svolto qualche lavoro saltuario, ma non ha in alcun modo provato di essersi adoperata effettivamente per rendersi autonoma economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione stabile in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro. A tal fine non può certamente ritenersi di ostacolo – come vorrebbe la ricorrente – il fatto che alla stessa sia stato diagnosticato un disturbo di dislessia nel lontano 2012 (come da certificato Asp del 23.11.2012), ossia nel periodo di frequenza della scuola.
La situazione, invece, si palesa differente in riferimento all'altro figlio della coppia, PE
. In questo caso, sebbene anche non sia neomaggiorenne, poiché essendo nato
[...] PE
il 21.08.2001 a breve compirà ventiquattro anni, lo stesso risulta affetto da una patologia oculare con distacco retina all'occhio sinistro per cui ha subito anche un intervento chirurgico, circostanza che emerge dalla documentazione medica in atti e che risulta incontestata tra le parti.
pagina 7 di 9 Orbene, seppure per come affermato dalla stessa ricorrente si tratti di un disturbo non grave, il Collegio ritiene che tale condizione – a differenza di quanto esposto per la sorella - possa avere influito sulla ricerca e sul conseguente conseguimento di un'occupazione stabile da parte di . PE
Pertanto, si ritiene di confermare l'obbligo di di contribuire al mantenimento CP_1
del figlio , già riconosciuto in sede presidenziale, seppure in misura ridotta, vale a dire PE
per la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate (anziché per euro 325,00 come previsto dal provvedimento presidenziale), in ragione dell'età del ragazzo e del fatto che residua in capo allo stesso una capacità lavorativa che dovrà sfruttare per raggiungere l'indipendenza economica.
2.5 La domanda di assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, già di proprietà di , deve essere assegnata alla Parte_1
stessa, in ragione della convivenza con il figlio non autosufficiente.
Ciò non solo perché vi concorda lo stesso resistente, il quale anziché opporsi ha chiesto anch'egli l'assegnazione dell'immobile alla moglie, ma soprattutto in ragione del fatto che, con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 12.10.2018, n. 25604).
3. Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
pagina 8 di 9 - DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Villapiana (Cs) in data 12.12.1992 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1992);
- ACCOGLIE la domanda di mantenimento formulata da;
Parte_1
- CONDANNA al versamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
- RIGETTA la domanda di mantenimento nei confronti della IA;
Persona_1
- ACCOGLIE la domanda di mantenimento nei confronti del figlio;
Persona_2
- CONDANNA al versamento di euro 250,00 per il mantenimento del figlio CP_1
, maggiorenne non autosufficiente economicamente, da rivalutarsi Persona_2
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- ASSEGNA la casa coniugale, sita in Villapiana, alla c/da Fonte Grande, n. 26 a
[...]
; Parte_1
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari il 11.04.25
Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò
La presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott.ssa Italia Gabriele.
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