TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 796
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 reg. CE 178/2002; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di presupposto

    L'attestazione dell'ASP e il sequestro operato dalla Guardia Costiera sono atti riconducibili al procedimento sanzionatorio amministrativo per violazione degli obblighi di rintracciabilità, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Pertanto, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 796
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 796
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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