Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00796/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01741/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-S.a.s. di -OMISSIS- e dalla-OMISSIS-S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- l’Azienda Sanitaria -OMISSIS-, in persona del Dirigente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - AN di TO -OMISSIS-, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la condanna, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.:
dell’Azienda Sanitaria Provinciale -OMISSIS- e del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e della AN di TO - Guardia Costiera -OMISSIS- al risarcimento dei danni subiti dalle società ricorrenti per effetto dall’illegittimità dell’attestazione prot. 694 dell’8/10/2024 con cui l’Asp -OMISSIS-, Dipartimento di prevenzione veterinario U.O., Veterinaria -OMISSIS- urbana, ha ritenuto “non adatti al consumo alimentare (art. 14 del reg. CE 178/2002)” 550 kg di alimenti vari e prodotti ittici (atto di cui si chiede l’annullamento);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.P. -OMISSIS- e delle Amministrazioni ministeriali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo parte ricorrente chiede il risarcimento del danno asseritamente subito per effetto del provvedimento dell’ASP -OMISSIS- con il quale, a seguito del sequestro operato su prodotto ittico di sua proprietà destinato alla somministrazione al pubblico (v. verbale n. 371/2024), il predetto prodotto è stato giudicato dal personale medico veterinario dell’Asp 6 -OMISSIS- “ non adatto al consumo alimentare ” (e quindi distrutto), stante la violazione dell’art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002 .
Espone di aver presentato opposizione ex art. 19 l. n. 689/1981, avverso il processo verbale di contestazione dell’illecito amministrativo, che sostiene essere stata accolta per silenzio e deduce che il sequestro (poi annullato), l’annotazione (di cui si chiede l’annullamento) e l’illegittima distruzione del prodotto ittico (senza i necessari preventivi controlli) hanno causato un danno che quantifica in Euro 30.000.
2. L’impugnazione è affidata al seguente motivo di diritto: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 14 reg. CE 178/2002; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di presupposto ”, atteso che il prodotto ittico oggetto di controllo è stato sottoposto a sequestro in assenza di qualsiasi accertamento organolettico che ne potesse determinare l’inaccettabilità per il consumo umano o la contaminazione o il deterioramento e senza che sia stato fatto un campionamento o prelievo in sede di sopralluogo. D’altra parte, la documentazione contabile sull’acquisto dei prodotti sequestrati ne prova la tracciabilità e la sicurezza.
Sussistono i presupposti dell’art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno.
3. L’A.S.P. -OMISSIS- intimata si è costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. Le Amministrazioni ministeriali intimate si sono costituite in giudizio per mezzo della difesa erariale la quale, con successiva memoria, ha sollevato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e di difetto di legittimazione passiva della AN di TO (la cui competenza è riferibile all’Assessorato regionale alle attività produttive). Nel merito la difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha replicato insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, e ad assorbimento di ogni altra questione anche di rito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario .
L’attestazione dell’A.S.L. e, ancora prima, il sequestro operato dalla AN di TO sono atti da ricondursi al procedimento che porta all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 190/2006 per la “ Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità ” del prodotto ittico (cfr. indicazione in tal senso nel verbale di contestazione n. 371 dell’8.10.2024). L’esercizio di tale potere sanzionatorio viene ricondotto dalla giurisprudenza costante nell’alveo delle sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981, in particolare alla confisca amministrativa (cfr. T.a.r. Piemonte-Torino, sez. I, n. 589 del 21.6.2022). Infatti, il sopralluogo effettuato presso i locali dove stavano operando le ricorrenti e il sequestro dei prodotti ittici sono atti da ricondurre a quelli di accertamento, di cui all’art. 13, e a quello di sequestro di cui all’art. 19 della L. n. 689/1981, riferimenti normativi, peraltro, esplicitamente indicati come presupposti del potere esercitato nel verbale di sequestro.
Pertanto la posizione giuridica dei destinatari degli atti impugnati, e il conseguente petitum sostanziale del giudizio (anche per quanto attiene alla domanda risarcitoria), “ assume la consistenza di diritto soggettivo e resta, nella sistematica generale delle sanzioni amministrative afflittive di carattere patrimoniale che governa il nostro ordinamento, devoluta alla cognizione del giudice ordinario ” (così Tar Torino n. 589/2022, cit.).
7. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo . Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al Giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
8. Le spese di giudizio possono trovare compensazione in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AB, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
NA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | CA AB |
IL SEGRETARIO