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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 68/2021 alla udienza del 14/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dagli Avv.ti G. e S. Vallesi;
Parte_1
Ricorrente
E
, rapp. e dif. dall' Avv.C. Cameli;
CP_1
rapp. e dif. dall'Avv. D. Silvestri;
CP_2
Resistenti
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.2.2021, la ricorrente chiedeva di accertare dichiarare il proprio diritto all'inquadramento professionale e retributivo, sin dalla iniziale costituzione del rapporto di lavoro del 6.6.2005, o da altra decorrenza, nella categoria B di quelle previste dall'applicato C.C.N.L; chiedeva, quindi, di condannare, e in CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 22.245,31, maturata dal 6.6.2005 al 7.1.2016, di cui € 16.046,87, a titolo di lavoro supplementare prestato, oltre all'importo di € 10.862,07, a titolo di risarcimento danni per la reperibilità dovuta garantire ed ex art. 10. D. L.vo n. 81/ 2015, oltre interessi e rivalutazioni Istat dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo;
nonché di condannare la come sopra meglio identificata, CP_2 al pagamento in proprio favore della ulteriore somma di € 10.444,75, maturata dal 07.01.2016 fino alla cessazione del rapporto, di cui di cui €
5.974,19, a titolo di lavoro supplementare prestato, oltre all'importo di €
4.127,93 a titolo di risarcimento danni per la reperibilità dovuta garantire ed ex art. 10. D. Lvo n. 81/ 2015, oltre interessi e rivalutazioni Istat dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 12.100,43, a titolo di trattamento di fine rapporto o, in via subordinata, al pagamento dell'importo di € 2.031,03, pari alla differenza tra il TFR calcolato alla luce dell'art. 2120 Cod. Civ. e l'importo di € 10.069,45, sempre e comunque oltre interessi e rivalutazione
Istat dal 14.01.2020 fino al saldo.
La ricorrente osservava:
2 di essere stata assunta in data 6.6.2005 alle dipendenze del sig. CO
, titolare della ditta già corrente in Acquaviva Pi-cena – CP_1
c.da San Vincenzo, in qualità di impiegata part time (50%) e con attribuzione della categoria D di quelle previste dal C.C.N.L. le-gno e arredamento artigiani e successivamente, dal Settembre 2011, inquadrata nella superiore categoria C;
di aver avuto assegnate, quale unica addetta all'amministrazione, oltre a tutti i compiti di segreteria (pratiche varie, smistamento telefonate e corrispondenza), tutte le mansioni proprie del suo ufficio, quali, in via esemplificativa: imputazione fatture acquisto fornitori, fatture liberi professionisti, gestione: 770, intra cee, assunzione dipendenti a chiamata, archivi documenti cartacei, lettere di intento e rilevazione su registro;
gestione e registrazione enasarco per agenti, emissione fatture vendita, rilevazione presenze, registrazione: contabile paghe e contributi, movimenti di cassa e banca, per predisposizione bilancio annuale da depositare presso cciaa;
liquidazione: mensile IVA acquisti e vendite, IVA trimestrale per ufficio entrate;
pagamento contributi enasarco trimestrale, invio: mensile f24 versamento contributi / professionisti, trimestrale spesometro;
tenuta: registro iva acquisti, vendite e beni ammortizzabili, formulario rifiuti, libro giornale e inventari;
contatti telefonici con: clienti, fornitori, consulente fiscale, paghe e consulente informatico;
rapporti con le banche, registrazione e controllo C/C bancari, riscossioni clienti, analisi disponibilità finanziaria mensile e predisposizione pagamenti ai fornitori;
di essersi occupata, inoltre, anche di mansioni di logistica, tra l'altro: occuparsi dei contatti con le e-service di tutte le fiere organizzate in azienda (per gli adempimenti di tutte le pratiche) e con i montatori degli stand per le fiere e per la predisposizione dei contratti, effettuare assunzioni
3 a tempo online per i montatori, prenotazioni negli Hotel per i dipendenti, richiedere permessi per scarico anticipato in fiera e per l'utilizzo di carrelli elevatori e pass persona e mezzi per l'entrata in fiera;
di aver sempre osservato un orario lavorativo mai inferiore a 23 ore settimanali, lavorando dalle ore 8.15 alle ore 12.45 dal lunedì al venerdì;
di aver osservato, invece, nei mesi di Gennaio, Aprile, Maggio,
Giugno e Novembre di ogni anno, per due settimane al mese, l'orario 07:30
- 12:30, sempre dal lunedì al venerdì, lavorando, quindi, per 25 ore settimanali e nei mesi di nei mesi di Febbraio, Marzo, Settembre e Ottobre di ogni anno, oltre all'orario mattutino già descritto, anche l'orario 15:00 -
17:00, sempre dal lunedì al venerdì, lavorando, quindi, per 33 ore settimanali;
che tale contratto, in data 8.1.2016 veniva ceduto a presso CP_2 cui proseguiva fino al 14.1.2020 con le medesime modalità, attribuzioni e compiti e con l'osservanza degli stessi orari;
di aver dunque diritto alle differenze retributive in ragione dell'esatto inquadramento professionale e del superiore orario settimanale osservato
(23/33 ore settimanali a fronte di 20 ore settimanali) nonché al trattamento di fine rapporto;
di aver, inoltre, diritto al risarcimento del danno, ferma restando l'immodificabilità dell'orario di lavoro da parte del datore, attesi i continui mutamenti della collocazione oraria della propria prestazione lavorativa, in ragione delle mutevoli esigenze aziendali.
4 si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, CP_1 di dichiarare la domanda inammissibile e/o infondata per i superiori motivi ed anche giusta l'applicazione dell'articolo 1408 C.c. la decadenza ex art
32 della L. 183/2010 ed il difetto di legittimazione passiva del Giudici;
CP_1 in subordine, chiedeva di dichiarare la prescrizione estintiva di ogni asserita pretesa nei confronti della parte convenuta CP_1 nel merito, in ogni caso, chiedeva di respingere ogni domanda avanzata nei propri confronti ovvero in va solidale in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto sopra motivato.
Si costituiva altresì domandando di respingere ogni CP_2 domanda avanzata nei confronti di anche in via solidale in quanto CP_2 infondata in fatto ed in diritto.
Il ricorso è infondato e pertanto non può che essere rigettato per quanto di seguito.
Secondo la prospettazione effettuata dalla ricorrente, quest'ultima era stata inadeguatamente inquadrata, “previo il doveroso raffronto tra le mansioni assegnate e svolte”, lamentando il diritto all'inquadramento,
“con decorrenza dalla iniziale costituzione del rapporto, o da altra data ritenuta più giusta, nella categoria B”.
È documentato, nella fattispecie, che la ricorrente era stata assunta in data 6.6.2005 da , con inquadramento al livello D, per CP_1
l'espletamento delle mansioni di impiegata (allegato n. 1 costituzione).
Ebbene, l'inquadramento superiore è subordinato all'esame delle mansioni specificate nel CCNL di riferimento.
5 Tale esame prevede, come noto, un accertamento trifasico.
Si ricorda che la giurisprudenza, sul punto, ha affermato che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Ord. Cassazione n. 30580 del 2019).
A questo punto, in riferimento all'accertamento in fatto delle attività lavorative, nel corso del processo venivano sentiti i testimoni.
Precisamente, all'udienza del 5.7.2022, il teste Testimone_1 dichiarava di non essere in grado di riferire, con precisione, cosa facesse la ricorrente. Confermava comunque che la stessa era l'unica addetta amministrativa e si rivolgeva a lei per eventuali permessi per le fiere, per ricaricare la carta di credito che veniva utilizzata per gli allestimenti.
Il teste dichiarava che a far data dal Giugno 2005 Testimone_2 la era quotidianamente in contatto telefonico e/o via mail e/o via Pt_1 fax con lo studio di commercialisti e Ribeca di San Benedetto del Tes_2
Tronto a cui inoltrava tutta la documentazione amministrativa e contabile.
Precisava, inoltre, che la gestione delle assunzioni, licenziamenti, ed in generale le attività relative ai dipendenti, erano svolte, su indicazione del titolare dallo Studio Associato Collini e Ribeca di San CP_1
Benedetto del Tronto con i propri Consulenti del Lavoro. Tutto ciò, almeno fino a quando lo studio di commercialisti in oggetto ha gestito l'azienda.
6 Affermava, poi, che ogni decisione relativa a clienti, fornitori, consulenti fiscale, paghe e consulente informatico, rapporti con le banche, analisi disponibilità finanziaria mensile e predisposizione pagamenti ai fornitori, veniva presa direttamente dal titolare e la CP_1 Pt_1
eseguiva le direttive dello stesso.
[...]
In risposta agli ulteriori capitoli articolati nella memoria il CP_2 medesimo teste dichiarava che le attività amministrative e di contabilità della erano gestite dal Gennaio 2016 fino al Dicembre 2016 dallo CP_2
Studio Associato Collini e Ribeca di San Benedetto del Tronto, mentre a far data dal Gennaio 2017 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro
(14.01.2020) dalla Euroservice Soc. Coop. di San Benedetto del Tronto.
Tali circostanze venivano confermate, altresì, da , Tes_3 ascoltata all'udienza del 28.2.2023.
Alla medesima udienza, la teste , della dal Testimone_4 CP_2 novembre 2016 dichiarava che la in quanto unica addetta Pt_1 all'amministrazione, svolgeva, sin dall'iniziale costituzione del rapporto, oltre a tutti i compiti di segreteria (pratiche varie, smistamento telefonate e corrispondenza), tutte le mansioni proprie del suo ufficio, quali, in via esemplificativa: imputazione fatture acquisto fornitori, fatture liberi professionisti, gestione: 770, intra cee, assunzione dipendenti a chiamata, archivi documenti cartacei, lettere di intento e rilevazione su registro;
gestione e registrazione enasarco per agenti, emissione fatture vendita, rilevazione presenze, registrazione: contabile paghe e contributi, movimenti di cassa e banca, per predisposizione bilancio annuale da depositare presso cciaa;
liquidazione: mensile IVA acquisti e vendite, IVA trimestrale per ufficio entrate;
pagamento contributi enasarco trimestrale, invio: mensile f24 versamento contributi / professionisti, trimestrale
7 spesometro;
tenuta: registro iva acquisti, vendite e beni ammortizzabili, formulario rifiuti, libro giornale e inventari;
contatti telefonici con: clienti, fornitori, consulente fiscale, paghe e consulente informatico;
rapporti con le banche, registrazione e controllo C/C bancari, riscossioni clienti, analisi disponibilità finanziaria mensile e predisposizione pagamenti ai fornitori.
Precisava, altresì, che la ricorrente era l'unico soggetto a cui faceva riferimento per qualsiasi questione amministrativa e contabile in relazione al mio settore. Tutto ciò per quanto riguarda il periodo in cui ha svolto attività lavorativa per la CP_2
A questo punto, per individuare correttamente la qualifica è opportuno qui richiamare l'art. 24 del CCNL, debitamente versato in atti dal ricorrente (allegato n. 7 ricorso).
In base a tale articolo, appartengono alla categoria B (categoria nella quale veniva inquadrata la ricorrente a partire dal settembre 2012) del CCNL in oggetto anche “gli impiegati che, avendo svolto un percorso di apprendistato e avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o provenendo da categoria inferiore, svolgono mansioni di concetto che comportano iniziative ed autonomia operative nell'ambito delle direttive ricevute, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica ed esperienza nel campo tecnico/progettuale del design o amministrativo o commerciale e di vendita, comunque acquisite e che coordinano se richiesto l'attività di impiegati di livello inferiore”.
8 Appartengono, invece, alla categoria D (livello al quale era inquadrata la ricorrente fino al settembre 2012), “gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono specifiche conoscenze acquisite presso scuole professionali o mediante istruzioni equivalenti o con percorsi di apprendistato e che sulla base di conoscenze del processo organizzativo e gestionale della propria mansione, operano nel settore amministrativo e/o commerciale e/o tecnico, anche in affiancamento ad altri lavoratori”.
Sulla base di quanto sopra affermato, il raffronto tra le indagini non consente di inquadrare la ricorrente, fin dal momento dell'assunzione, nella categoria B.
Appare corretto, difatti, l'inquadramento iniziale al livello D e il successivo inquadramento al livello B.
Caratteristica fondamentale dell'inquadramento al livello B è data dall'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute.
Ebbene, due dei testi ascoltati (ossia e riferivano di Tes_1 Tes_2 mere mansioni amministrative espletate dalla ricorrente.
La teste così come il teste (ascoltato il 27.10.2023) Tes_4 Tes_5 riferiscono in ordine al periodo successivo al novembre 2016 e pertanto successivo al periodo oggetto di petitum.
Né tale inquadramento superiore può desumersi sulla base della documentazione versata in atti, atteso che nessuno dei documenti prodotti dalla ricorrente mostra un quid pluris per quanto riguarda l'attività lavorativa espletata dalla medesima, dapprima per conto di CP_1
e successivamente per la CP_2
9 In considerazione delle risultanze istruttorie, nonché in considerazione, altresì, della documentazione versata in atti dalla ricorrente non può dirsi dunque concretamente raggiunta la prova in ordine allo svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni rientranti nella categoria B fin dall'inizio del rapporto di lavoro.
Parimenti non può trovare accoglimento la parte della domanda, relativa alle differenze retributive per le ore in più svolte, alcune delle quali in reperibilità.
La circostanza dello svolgimento delle ore in più come enunciate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio non è stata confermata in termini convincenti e specifici nel corso dell'istruttoria orale, avendo alcuni testi confermato lo svolgimento delle ore in più, altri confermato in parte ed altri decisamente smentito tale circostante, di talché non può che rilevarsi sul punto una prova incompleta e contraddittoria.
Va inoltre rilevato che comunque risulta, dalle buste paga, una retribuzione corrisposta per ben circa 87 ore mensili e dunque delle venti ore settimanali citate dalla ricorrente..
Questo per quanto riguarda la debenza di differenze retributive circa le ore in più effettuate.
Né, d'altra parte, è possibile quantificare e determinare la reperibilità della ricorrente, la quale veniva contattata, al di fuori dell'orario lavorativo, sul proprio numero personale.
I testi riferiscono che ciò avveniva in maniera molto generica, non precisando sul punto quante volte e per quante ore la stessa dovesse essere reperibile.
10 In ordine al chiesto TFR, la ricorrente ricordava in sede di ricorso che
“sulla scorta di un principio ampiamente condiviso sia in dottrina e sia in giurisprudenza, non è possibile trasferire il trattamento di fine rapporto nella retribuzione mensile”.
Nelle buste paga prodotte in atti, invero, ogni mese era rinvenibile la dicitura “anticipazione TFR”.
Come segnalato dalla giurisprudenza, in verità, “La disciplina delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto si distingue da quella più generale del trattamento di fine rapporto e delle modalità di calcolo e, di conseguenza, l'inderogabilità di quest'ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni, la quale, invece, è derogabile per accordo, collettivo o individuale, tra le parti. (cfr. per tutte Cass. n.4133 del 2007)” (Ordinanza cassazione n. 31260 del 2019).
Ebbene, nella fattispecie in questione, parte ricorrente versava in atti documentazione comprovante la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (allegato n. 6 ricorso).
Inoltre, TFR è già stato corrisposto in favore della ricorrente. Priva di pregio è la doglianza di parte ricorrente sulla perdita per la della Pt_1 rivalutazione delle somme a tal titolo annualmente accantonate, a causa di tale modalità di erogazione del TFR.
Anche tale parte del ricorso deve, pertanto, ritenersi infondata.
11 Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, questa è fondata, per quanto riguarda il contratto di lavoro part time, sulla “puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 5 Decreto Legislativo n. 81/ 2015)”, rispondente
“all'incomprimibile esigenza, in favore del lavoratore part time, di una ampia programmabilità del tempo libero, anche in funzione dell'eventuale svolgimento da parte di quest'ultimo di un ulteriore attività lavorativa”.
Da ciò, come affermato sempre dalla ricorrente, “la tendenziale immodificabilità dell'orario di lavoro da parte datoriale, soprattutto in assenza, come nel caso di specie, della previsione contrattuale di clausole elastiche e/o flessibili”.
Secondo la prospettazione operata dalla ricorrente, la stessa avrebbe diritto, ex art.10 decreto Legislativo n. 81/2015, a vedersi risarcire l'ulteriore danno, in conseguenza del lavoro supplementare prestato nonché per la reperibilità a cui era stata obbligata.
Tali elementi, tuttavia, non possono dirsi dimostrati, atteso che le deposizioni dei testi risultavano alquanto generiche in ordine alla reperibilità (affermando, semplicemente, che la ricorrente riceveva delle chiamate al di fuori dell'orario di lavoro).
Mentre per quanto riguarda le ore in più di lavoro effettuate, la giurisprudenza ammette che “Nel contratto di lavoro part-time - che con il contratto di lavoro a tempo pieno ha in comune la causa giuridica tipica
(cioè lo scambio lavoro-retribuzione), differenziandosene soltanto per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione) - il carattere necessariamente bilaterale della volontà in
12 ordine a tale riduzione nonché della collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell' attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti” (Cassazione n.
13728 del 1991).
Ancora, “Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere "a comando" la prestazione lavorativa dedotta in un contratto "part - time", sono illegittime, atteso che l'esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta - stante la "ratio" dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984 - che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell'arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l'attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita.
Dall'accertata illegittimità di tali clausole non consegue l'invalidità del contratto "part - time", nè la trasformazione in contratto a tempo pieno, ma solo l'integrazione del trattamento economico (ex artt. 36 Cost. e 2099, comma secondo, cod. civ.), atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto della maggiore penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato, a tal fine rilevando la difficoltà di programmazione di altre attività, l'esistenza e la durata di un termine di preavviso, la percentuale delle prestazioni a comando rispetto all'intera prestazione. Al
13 lavoratore incombe l'onere di dimostrare la maggiore penosità ed onerosità delle prestazioni effettuate in ragione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla disponibilità richiesta” (Cassazione n. 1721 del 2009).
La prova circa la maggiore penosità ed onerosità delle prestazioni effettuate, in ragione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla disponibilità richiesta, che grava sulla ricorrente nella fattispecie, manca.
Anche tale parte della domanda, quindi, non può che essere rigettata, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.800,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali in favore di ciascun resistente.
Ascoli Piceno il 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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