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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2024, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PAPALE PIETRO NATO A TORRE DEL GRECO IL 28/06/1982 OR AGOSTINO NATO A ERCOLANO IL 16/04/1970 MAISTO ARMANDO NATO TORRE DEL GRECO IL 12/09/1965 CO AR NATO A TORRE DEL GRECO IL 30/03/1973 CIARAVOLO MICHELE NATO TORRE DEL GRECO IL 06/02/1980 PERONE MARCO NATO A TORRE DEL GRECO IL 13/05/1991 FARESE ZO NATO A TORRE DEL GRECO IL 31/12/1971 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per AP ET e l'inammissibilità nel resto;
uditi i difensori Avv.ti ZO COZZOLINO per GI GO e Avv. GIOVANNI SINISCALCHI per VO MI, che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accogli mento;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4915 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 01/12/2023 lette le conclusioni dei difensori dei restanti ricorrenti, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione;
udite le conclusioni della parte civile costituita con l'Avv. FRANCESCO MANGAZZO in sostituzione dell'Avv. ALBERTO SAGGIOMO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 26 aprile 2018 n. 38528, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello della stessa città del 05/07/2017, ha per quanto qui di interesse: - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminato la pena per BU NN nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1800,00 di multa;
- esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti rideterminato la pena per VO HE nella misura di anni otto di reclusione;
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ha rideterminato la pena per GI GO nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione;
- ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento (capi a,b,c,d) e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/10/2012, irrevocabile il 02/03/2012, ha rideterminato la pena per IE AN in anni undici, mesi dieci di reclusione ed euro 3000,00 di multa;
- ritenuta la continuazione tra i reati di cui al capo a) e quelli della sentenza della Corte di appello di Napoli del 08/04/2014, irrevocabile il 27/12/2014, con la quale ES CE veniva condannato alla pena finale di anni otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa, da ritenersi più grave, ha rideterminato la pena per il reato sub a), quale aumento in continuazione, in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il rito, e così complessivamente rideterminato la pena nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione ed euro 2200,00 di multa;
- ritenuta la continuazione tra i reati di cui al capo a) e quelli della sentenza della Corte di appello di Napoli del 08/04/2014, irrevocabile il 27/12/2014, con la quale AI MA veniva condannato alla pena finale di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1600,00 di multa, da ritenersi più grave, ha rideterminato la pena per il reato sub a), quale aumento in continuazione in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il rito, e così complessivamente rideterminato la pena nella misura di anni otto di reclusione ed euro 1600,00 di multa;
- previo riconoscimento delle circostanze attenuanti 2 generiche da ritenere equivalenti alla aggravante contestata, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio ai capi a),f), g), con quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2012, irrevocabile il 23/02/2013, ritenuto più grave il reato sub a), rideterminava la pena finale in anni sette, mesi due e giorni venti di reclusione nei confronti del ER CO, partendo dalla pena base di anni nove per il reato sub a), aumentata per il reato sub g) e d) mesi due per il reato di cui al capo f), ulteriormente aumentata di mesi dieci e così complessivamente alla pena di anni dieci, mesi dieci di reclusione, ridotta per il rito nella misura indicata;
- revocava nei confronti di AP ET la confisca dell'immobile sito in Torre del Greco, via Cavour n. 3, piano 2, intestato ad UN RE, nato a [...] il [...]; - revocava le pene accessorie nei confronti di ES, AI e NE con conferma nel resto. 2. La decisione della Corte di appello di Napoli è intervenuta a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione che specificamente evidenziava, nell'ambito della motivazione, nel delineare l'oggetto del giudizio di rinvio, che: - era fondato il motivo proposto dal AP ET, avendo egli rinunciato ai motivi inerenti l'assoluzione nel merito, ma non a quelli di cui al n. 20 dell'appello con il quale erano state dedotte un complesso di ragioni a sostegno della richiesta di revoca del provvedimento di confisca dei beni, erroneamente riconnpresa dalla Corte di appello tra i motivi oggetto di rinuncia, con annullamento con rinvio proprio in relazione al profilo della confisca per colmare la lacuna motivazionale riscontrata (pag.13); - era fondato il ricorso di GI GO, avendo la sentenza impugnata omesso di motivare in ordine alla richiesta di riduzione della pena per effetto dell'invocato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonostante della doglianza si fosse stato atto nella parte narrativa unitamente all'ulteriore motivo di gravemente relativo all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
la Sesta sezione ha osservato come la Corte distrettuale avesse affrontato solo tale ultimo punto, riducendo la pena per effetto delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, senza procedere all'esame dell'ulteriore questione relativa all'invocata attenuazione della pena previa rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli art. 110, 416-bis cod. pen., precisando che la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può trovare applicazione con riferimento al reato associativo (pag. 13); - era fondato il ricorso di BU NN, risultando omessa la valutazione dei motivi relativi all'entità del trattamento sanzionatorio quanto all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'incidenza della riconosciuta forma tentata del reato di cui al capo i) sulla dosimetria della pena concretamente irrogata, e ai presupposti di configurabilità della pur contestata e dai 3 giudici di merito non formalmente esclusa, aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., nonché quanto all'eventuale ricorrenza dei presupposti dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e della contestata aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. (pag. 14);- era parzialmente fondato il ricorso proposto da VO MI quanto all'omessa valutazione dei profili relativi alla invocata esclusione della recidiva, la cui incidenza sì riverbera sui profili non espressamente rinunciati in sede di gravame attinenti alla determinazione della pena (pag. 17); - era fondato il ricorso di ES CE, AI MA, ER CO ,vpT -- -~Gildepp_egquanto alla richiesta applicazione del regime della continuazione dagli stessi puntualmente formulata e non esaminata dalla Corte di appello, nonostante la rinuncia ai motivi fosse relativa esclusivamente ai profili assolutori nel merito (pag. 15). 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AP ET e che venga invece dichiarata l'inammissibilità dei restanti ricorsi con le statuizioni consequenziali. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, BU NN, VO MI, ES ES, GI GO, AI MA, AP ET e ER, ciascuno deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 5. Ricorso AP ET. 5.1. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché omessa, avendo la Corte di appello affrontato solo parzialmente il tema devoluto con il giudizio di rinvio;
non è stato affrontato il tema relativo al provvedimento di confisca del fabbricato sito in Torre del Greco Largo Benigno n. 2, intestato al ricorrente. 6. Ricorso GI GO. 6.1. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione (non meglio specificato) in considerazione del contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione che confermava la sanzione già inflitta allo stesso dal precedente giudice di appello. L'oggetto del giudizio di rinvio era relativo alla omessa considerazione della possibile ricorrenza della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; nonostante la motivazione della sentenza, doveva essere ritenuto ricorrente un errore nella determinazione del quantum della pena, atteso che le circostanze attenuanti erano già state concesse in regime di equivalenza;
la Corte di appello avrebbe allora dovuto utilizzare la formula conferma e non quella ridetermina, né avrebbe in alcun caso 4 potuto concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza di fatto già concesse dal precedente giudice di appello. 7. Ricorso AI MA. 7.1. Vizio della motivazione perché totalmente omessa in ordine al tema devoluto in sede di rinvio quanto al trattamento sanzionatorio;
la Corte di appello infliggeva all'imputato una pena illegale e non congrua rispetto al caso di specie, disattendendo completamente i fatti accaduti e soprattutto omettendo qualsivoglia motivazione ed analisi in merito alle fonti probatorie emerse, atteso che le censure difensive mosse nell'atto di appello riguardavano non solo la continuazione ex art. 81 cod. pen., concessa a seguito del rinvio della Corte di cassazione, ma anche l'assoluzione dal capo a) in quanto ricorre una prova del tutto contraddittoria quanto alla commissione dello stesso da parte del AI. Quindi anche se la difesa aveva rinunciato ai motivi assolutori nulla veniva effettivamente argomentato sul punto;
inoltre, la pena inflitta in continuazione non viene in alcun modo argomentata e specificata nella sua portata, I non essendo possibile comprendere come viene calcolato il quantum in continuazione. 8. Ricorso BU. 8.1. Violazione di legge in relazione alla intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti;
la difesa aveva rilevato già nell'atto di appello lo stato di incensuretezza del BU e tale profilo, specificamente dedotto, è rimasto inesplorato anche in sede di rinvio, risulta omesso il richiamo all'art. 133 cod. pen. per una compiuta disamina del profilo dedotto al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 8.2. Violazione di legge e violazione di norme processuali quanto al riconoscimento e computo quoad ad poenam dell'art. 56 cod. pen.; nella prima sentenza di appello tale profilo di gravame non era stato in alcun modo affrontato e la sentenza di rinvio non colma le lacune evidenziate con l'atto di appello, essendosi la Corte di appello limitata a ritenere congrua la riduzione di pena operata per il tentativo. 8.3. Vizio della motivazione in relazione all'art. 416- bis.1 cod. pen.; la motivazione sul punto risulta del tutto omessa, la Corte di appello ha preso una posizione "salomonica" ritenendola non operativa, ma non escludendola del tutto. 8.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, cod. pen.; manca qualsiasi dato storico che possa mettersi in contrasto con le motivazioni del gravame sul punto, che restano non considerate in sentenza attesa la ricostruzione dei fatti e l'evidente collegamento del BU con il solo Avvoltoio;
il contributo del BU era da ritenere del tutto marginale. 5 9. Ricorso VO MI. 9.1. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, manifestamente illogica e contraddittoria in considerazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e quanto all'errata riduzione e rideterminazione della pena finale;
il giudice del rinvio incorre in alcun contraddizioni, basando il suo giudizio su alcuni assiomi del tutto indimostrati, manca qualsiasi articolato passaggio motivazionale in ordine alle richieste avanzate dalla difesa in sede di discussione;
il giudice, inoltre, non ha tenuto conto del buon comportamento processuale del ricorrente, omettendo di concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 10. Ricorso ES. 10.1. Violazione di legge per violazione del principio del ne bis in idem;
vizio della motivazione perché omessa quanto all'individuazione della pena base ed all'aumento di pena a titolo di continuazione;
doveva essere specificamente motivato ogni singolo aumento. 11. Ricorso ER CO. 11.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in ordine alla determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione. Ricorre una mera enunciazione degli aumenti irrogati a titolo di continuazione, mentre è stata determinata apoditticamente la pena base, con determinazione incongrua degli aumenti di pena a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso AP. Il motivo di ricorso è fondato, attesa l'indicazione della Corte di cassazione in sede di rinvio e tenuto conto dello specifico motivo di appello proposto sul punto (pag. 56 in fondo dell'atto di appello, motivo di ricorso n. 20). Sul punto deve conseguentemente essere disposto annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli. In sede di rinvio veniva, difatti, affrontata la posizione relativa alla titolarità effettiva del bene da parte di UN RE, mentre la seconda doglianza in tema di confisca, proposta all'interno del medesimo motivo, non risulta compiutamente considerata, né può essere desunta implicitamente dalle argomentazioni della Corte di appello. 6 2. Ricorso GI. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha compiutamente affrontato il tema relativo alla ricorrenza o meno della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., escludendola, in considerazione delle caratteristiche dell'azione e della condotta accertata in giudizio, anche realizzando la valutazione di ordine sostanziale di fatto accennata nella sentenza di annullamento con rinvio. La motivazione della sentenza è del tutto chiara nel giungere alla conclusione, logicamente conseguente alla esclusione della circostanza attenuante in questione, richiamando la conferma della pena già inflitta al GI. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto ed incorre nel vizio di aspecificità e genericità non avendo allegato alcun concreto pregiudizio derivante dalla diversa dizione utilizzata nel dispositivo della decisione impugnata. Difatti la Corte di appello ha, semplicemente, richiamato la pena per come precedentemente determinata a fini meramente esplicativi. Ricorre, dunque, un mero errore materiale nel dispositivo, ricorrendo piena comprensibilità del percorso logico argomentativo svolto dalla Corte di appello, senza alcuna incertezza sul punto, con evidente e conseguente mancanza di interesse del ricorrente sul punto, non avendo tra l'altro lo stesso effettivamente evidenziato un reale pregiudizio. 3. Ricorso AI. Il motivo proposto è manifestamente infondato, oltre che generico ed aspecifico nella sua formulazione in mancanza di effettivo confronto non solo con la motivazione della Corte di appello di Napoli, ma anche con la motivazione della Sesta sezione penale di questa Corte che definiva compiutamente il perimetro decisorio devoluto e limitato esplicitamente alla necessaria valutazione del solo profilo relativo alla ricorrenza o meno della continuazione. La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto, richiamando compiutamente caratteristiche, gravità e consistenza dei fatti posti in continuazione tra loro, mentre non emerge alcun profilo di illegalità della pena, tra l'altro del tutto genericamente evocato dalla difesa. Inoltre, occorre considerare l'aspecificità della argomentazione proposta, attesa la contraddittorietà esplicita ricorrente tra la affermazione secondo la quale la motivazione risulterebbe omessa ed invece la contestazione della pena per come inflitta, con riferimento, dunque, ad una motivazione evidentemente presente, ma non condivisa perché ritenuta erronea. Ancora, occorre sottolineare la aspecificità e genericità del motivo proposto quanto alla determinazione della pena in continuazione, che non risulterebbe adeguatamente motivata e chiarita nella sua portata secondo i parametri normativi di riferimento. La Corte di appello ha specificamente motivato, richiamando la particolare gravità delle condotte accertate ed una serie di elementi significativi, al fine di connotare compiutamente la pena irrogata. In tal senso si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato 7 una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione di trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01). 4. Ricorso BU. I motivi proposti sono manifestamente infondati, non consentiti e generici nella loro articolazione. Tutti e quattro i motivi di ricorso si risolvono in sostanza in una critica con la quale non si condivide il percorso argomentativo della Corte di appello quanto alle circostanze attenuanti generiche, alla riduzione per il tentativo, alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. ed ex art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, cod. pen., in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto, risolvendosi l'allegazione difensiva nella mera proposizione di una lettura alternativa degli elementi evidenziati con motivazione congrua, articolata e priva di aporie del giudice in sede di rinvio. La Corte di appello, quanto alle circostanze attenuanti generiche, ha specificamente caratterizzato la gravità della condotta posta in essere dal BU, escludendo la possibilità di ritenere tale contributo di minima importanza, attesa la piena consapevolezza del ruolo degli altri soggetti coinvolti e la portata gravemente intimidatoria della azione posta in essere e provata in giudizio, rispetto alla quale il suo contributo informativo è stato ritenuto determinante, con piena ricorrenza delle aggravanti previste. In tal senso è stato compiutamente ritenuto il giudizio di equivalenza e condivisa la pena e la sua riduzione per il tentativo, richiamando la precedente determinazione della Corte di appello, con metodo pienamente riscontrabile, anche matematicamente, in relazione alla pena così come determinata. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta, ricadendo all'evidenza nella aspecificità e genericità nel proporre i suoi motivi di ricorso. 5. Ricorso VO. L'articolato motivo proposto è non solo manifestamente infondato, ma anche del tutto generico nella sua formulazione. In tal senso occorre ricordare che sulla base della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione l'unico tema devoluto era quello relativo alla doglianza finalizzata ad escludere la ricorrenza della recidiva. Il tema è stato compiutamente affrontato dal giudice di rinvio, che ha chiarito, con motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede, che la recidiva era stata esclusa - seppure con ragionamento implicito chiaramente desumibile dalla determinazione della pena - già dal giudice di primo 8 grado, ed erroneamente computata in assenza dei requisiti legittimanti dalla prima decisione della Corte di appello. Con motivazione logica ed argomentata si è dunque dato conto della circostanza e, in ottemperanza al dictum del giudice di rinvio, richiamata l'evidente esclusione della recidiva da parte del giudice di primo grado, la Corte di appello ha, nell'ambito dei suoi poteri, corretto la motivazione sul punto e rideterminato la pena, tenendo conto della concessione delle circostanze attenuanti in regime di equivalenza con le contestate aggravanti. L'argomentazione della difesa sul punto appare generica e meramente reiterativa dei precedenti motivi di appello, senza tener conto che il tema devoluto era solo ed esclusivamente quello relativo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno della recidiva. Tema questo compiutamente affrontato dalla Corte di appello, mentre appaiono eccentriche le considerazioni in tema di ampiezza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di puntuale critica alla valutazione della Corte di appello sul punto, attesa la considerazione in termini di equivalenza, così come il generico richiamo, in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, al tema della aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., che non costituiva oggetto di rinvio. Il motivo in tal senso si appalesa in tutta la sua aspecificità e si manifesta anche confuso nella sua argomentazione. 6. Ricorso ES. Il motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato. In via preliminare, occorre considerare come il giudizio di rinvio era limitato esclusivamente all'eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione. E', dunque, del tutto estranea al giudizio devoluto e quindi non consentita la doglianza relativa alla violazione del ne bis in idem, in concreto del tutto aspecifica e generica e neanche articolata e argomentata nel corpo del ricorso. Quanto al tema della riconosciuta continuazione è evidente come la difesa non si confronti con l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto - nella compiuta ricostruzione delle condotte imputate e poste in continuazione tra loro - della gravità delle condotte stesse, anche quanto alle aggravanti contestate (pag. 14 e 15), con conseguente determinazione dell'aumento in continuazione. La censura sul punto si appalesa del tutto generica ed anche manifestamente infondata. La Corte di appello ha specificamente motivato, richiamando la particolare gravità delle condotte accertate ed una serie di elementi significativi, al fine di connotare compiutamente la pena irrogata. In tal senso, si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 9 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01). 7. Ricorso ER. Il motivo di ricorso, oltre che aspecifico e generico nella sua formulazione, è inoltre manifestamente infondato. Anche in questo caso il ricorrente non ha effettivamente evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279- 01). La Corte di appello ha difatti ampiamente richiamato le caratteristiche delle condotte contestate al ricorrente, evidenziandone la gravità, così come la pregnanza dei gesti intimidatori ed ha conseguentemente modulato, in modo che non appare in alcun modo irragionevole la pena, e gli aumenti in continuazione (con riferimento ai capi a) f) g) ed alla contestazione di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2012). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. In tal senso è opportuno ricordare che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, principio applicabile anche nell'ambito del giudizio di rinvio). 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di AP ET, limitatamente alla confisca in relazione all'immobile sito in Torre del Greco, Largo Benigno n.
2. Gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata, equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile F.A.I., Federazione delle associazioni Antiracket e Antiusura italiane, che liquida in complessivi 3.686,00, oltre accessori di legge. 10
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AP ET limitatamente alla confisca in relazione all'immobile sito in Torre del Greco, Largo Benigno n.2, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di BU NN, VO MI, ES CE, GI GO, AI MA, ER CO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, F.A.I., Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 1 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per AP ET e l'inammissibilità nel resto;
uditi i difensori Avv.ti ZO COZZOLINO per GI GO e Avv. GIOVANNI SINISCALCHI per VO MI, che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accogli mento;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4915 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 01/12/2023 lette le conclusioni dei difensori dei restanti ricorrenti, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione;
udite le conclusioni della parte civile costituita con l'Avv. FRANCESCO MANGAZZO in sostituzione dell'Avv. ALBERTO SAGGIOMO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 26 aprile 2018 n. 38528, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello della stessa città del 05/07/2017, ha per quanto qui di interesse: - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminato la pena per BU NN nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1800,00 di multa;
- esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti rideterminato la pena per VO HE nella misura di anni otto di reclusione;
- riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ha rideterminato la pena per GI GO nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione;
- ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento (capi a,b,c,d) e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/10/2012, irrevocabile il 02/03/2012, ha rideterminato la pena per IE AN in anni undici, mesi dieci di reclusione ed euro 3000,00 di multa;
- ritenuta la continuazione tra i reati di cui al capo a) e quelli della sentenza della Corte di appello di Napoli del 08/04/2014, irrevocabile il 27/12/2014, con la quale ES CE veniva condannato alla pena finale di anni otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa, da ritenersi più grave, ha rideterminato la pena per il reato sub a), quale aumento in continuazione, in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il rito, e così complessivamente rideterminato la pena nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione ed euro 2200,00 di multa;
- ritenuta la continuazione tra i reati di cui al capo a) e quelli della sentenza della Corte di appello di Napoli del 08/04/2014, irrevocabile il 27/12/2014, con la quale AI MA veniva condannato alla pena finale di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1600,00 di multa, da ritenersi più grave, ha rideterminato la pena per il reato sub a), quale aumento in continuazione in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il rito, e così complessivamente rideterminato la pena nella misura di anni otto di reclusione ed euro 1600,00 di multa;
- previo riconoscimento delle circostanze attenuanti 2 generiche da ritenere equivalenti alla aggravante contestata, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio ai capi a),f), g), con quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2012, irrevocabile il 23/02/2013, ritenuto più grave il reato sub a), rideterminava la pena finale in anni sette, mesi due e giorni venti di reclusione nei confronti del ER CO, partendo dalla pena base di anni nove per il reato sub a), aumentata per il reato sub g) e d) mesi due per il reato di cui al capo f), ulteriormente aumentata di mesi dieci e così complessivamente alla pena di anni dieci, mesi dieci di reclusione, ridotta per il rito nella misura indicata;
- revocava nei confronti di AP ET la confisca dell'immobile sito in Torre del Greco, via Cavour n. 3, piano 2, intestato ad UN RE, nato a [...] il [...]; - revocava le pene accessorie nei confronti di ES, AI e NE con conferma nel resto. 2. La decisione della Corte di appello di Napoli è intervenuta a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione che specificamente evidenziava, nell'ambito della motivazione, nel delineare l'oggetto del giudizio di rinvio, che: - era fondato il motivo proposto dal AP ET, avendo egli rinunciato ai motivi inerenti l'assoluzione nel merito, ma non a quelli di cui al n. 20 dell'appello con il quale erano state dedotte un complesso di ragioni a sostegno della richiesta di revoca del provvedimento di confisca dei beni, erroneamente riconnpresa dalla Corte di appello tra i motivi oggetto di rinuncia, con annullamento con rinvio proprio in relazione al profilo della confisca per colmare la lacuna motivazionale riscontrata (pag.13); - era fondato il ricorso di GI GO, avendo la sentenza impugnata omesso di motivare in ordine alla richiesta di riduzione della pena per effetto dell'invocato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonostante della doglianza si fosse stato atto nella parte narrativa unitamente all'ulteriore motivo di gravemente relativo all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
la Sesta sezione ha osservato come la Corte distrettuale avesse affrontato solo tale ultimo punto, riducendo la pena per effetto delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, senza procedere all'esame dell'ulteriore questione relativa all'invocata attenuazione della pena previa rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli art. 110, 416-bis cod. pen., precisando che la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può trovare applicazione con riferimento al reato associativo (pag. 13); - era fondato il ricorso di BU NN, risultando omessa la valutazione dei motivi relativi all'entità del trattamento sanzionatorio quanto all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'incidenza della riconosciuta forma tentata del reato di cui al capo i) sulla dosimetria della pena concretamente irrogata, e ai presupposti di configurabilità della pur contestata e dai 3 giudici di merito non formalmente esclusa, aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., nonché quanto all'eventuale ricorrenza dei presupposti dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e della contestata aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. (pag. 14);- era parzialmente fondato il ricorso proposto da VO MI quanto all'omessa valutazione dei profili relativi alla invocata esclusione della recidiva, la cui incidenza sì riverbera sui profili non espressamente rinunciati in sede di gravame attinenti alla determinazione della pena (pag. 17); - era fondato il ricorso di ES CE, AI MA, ER CO ,vpT -- -~Gildepp_egquanto alla richiesta applicazione del regime della continuazione dagli stessi puntualmente formulata e non esaminata dalla Corte di appello, nonostante la rinuncia ai motivi fosse relativa esclusivamente ai profili assolutori nel merito (pag. 15). 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AP ET e che venga invece dichiarata l'inammissibilità dei restanti ricorsi con le statuizioni consequenziali. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, BU NN, VO MI, ES ES, GI GO, AI MA, AP ET e ER, ciascuno deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 5. Ricorso AP ET. 5.1. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché omessa, avendo la Corte di appello affrontato solo parzialmente il tema devoluto con il giudizio di rinvio;
non è stato affrontato il tema relativo al provvedimento di confisca del fabbricato sito in Torre del Greco Largo Benigno n. 2, intestato al ricorrente. 6. Ricorso GI GO. 6.1. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione (non meglio specificato) in considerazione del contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione che confermava la sanzione già inflitta allo stesso dal precedente giudice di appello. L'oggetto del giudizio di rinvio era relativo alla omessa considerazione della possibile ricorrenza della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; nonostante la motivazione della sentenza, doveva essere ritenuto ricorrente un errore nella determinazione del quantum della pena, atteso che le circostanze attenuanti erano già state concesse in regime di equivalenza;
la Corte di appello avrebbe allora dovuto utilizzare la formula conferma e non quella ridetermina, né avrebbe in alcun caso 4 potuto concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza di fatto già concesse dal precedente giudice di appello. 7. Ricorso AI MA. 7.1. Vizio della motivazione perché totalmente omessa in ordine al tema devoluto in sede di rinvio quanto al trattamento sanzionatorio;
la Corte di appello infliggeva all'imputato una pena illegale e non congrua rispetto al caso di specie, disattendendo completamente i fatti accaduti e soprattutto omettendo qualsivoglia motivazione ed analisi in merito alle fonti probatorie emerse, atteso che le censure difensive mosse nell'atto di appello riguardavano non solo la continuazione ex art. 81 cod. pen., concessa a seguito del rinvio della Corte di cassazione, ma anche l'assoluzione dal capo a) in quanto ricorre una prova del tutto contraddittoria quanto alla commissione dello stesso da parte del AI. Quindi anche se la difesa aveva rinunciato ai motivi assolutori nulla veniva effettivamente argomentato sul punto;
inoltre, la pena inflitta in continuazione non viene in alcun modo argomentata e specificata nella sua portata, I non essendo possibile comprendere come viene calcolato il quantum in continuazione. 8. Ricorso BU. 8.1. Violazione di legge in relazione alla intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti;
la difesa aveva rilevato già nell'atto di appello lo stato di incensuretezza del BU e tale profilo, specificamente dedotto, è rimasto inesplorato anche in sede di rinvio, risulta omesso il richiamo all'art. 133 cod. pen. per una compiuta disamina del profilo dedotto al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 8.2. Violazione di legge e violazione di norme processuali quanto al riconoscimento e computo quoad ad poenam dell'art. 56 cod. pen.; nella prima sentenza di appello tale profilo di gravame non era stato in alcun modo affrontato e la sentenza di rinvio non colma le lacune evidenziate con l'atto di appello, essendosi la Corte di appello limitata a ritenere congrua la riduzione di pena operata per il tentativo. 8.3. Vizio della motivazione in relazione all'art. 416- bis.1 cod. pen.; la motivazione sul punto risulta del tutto omessa, la Corte di appello ha preso una posizione "salomonica" ritenendola non operativa, ma non escludendola del tutto. 8.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, cod. pen.; manca qualsiasi dato storico che possa mettersi in contrasto con le motivazioni del gravame sul punto, che restano non considerate in sentenza attesa la ricostruzione dei fatti e l'evidente collegamento del BU con il solo Avvoltoio;
il contributo del BU era da ritenere del tutto marginale. 5 9. Ricorso VO MI. 9.1. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, manifestamente illogica e contraddittoria in considerazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e quanto all'errata riduzione e rideterminazione della pena finale;
il giudice del rinvio incorre in alcun contraddizioni, basando il suo giudizio su alcuni assiomi del tutto indimostrati, manca qualsiasi articolato passaggio motivazionale in ordine alle richieste avanzate dalla difesa in sede di discussione;
il giudice, inoltre, non ha tenuto conto del buon comportamento processuale del ricorrente, omettendo di concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 10. Ricorso ES. 10.1. Violazione di legge per violazione del principio del ne bis in idem;
vizio della motivazione perché omessa quanto all'individuazione della pena base ed all'aumento di pena a titolo di continuazione;
doveva essere specificamente motivato ogni singolo aumento. 11. Ricorso ER CO. 11.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in ordine alla determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione. Ricorre una mera enunciazione degli aumenti irrogati a titolo di continuazione, mentre è stata determinata apoditticamente la pena base, con determinazione incongrua degli aumenti di pena a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso AP. Il motivo di ricorso è fondato, attesa l'indicazione della Corte di cassazione in sede di rinvio e tenuto conto dello specifico motivo di appello proposto sul punto (pag. 56 in fondo dell'atto di appello, motivo di ricorso n. 20). Sul punto deve conseguentemente essere disposto annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli. In sede di rinvio veniva, difatti, affrontata la posizione relativa alla titolarità effettiva del bene da parte di UN RE, mentre la seconda doglianza in tema di confisca, proposta all'interno del medesimo motivo, non risulta compiutamente considerata, né può essere desunta implicitamente dalle argomentazioni della Corte di appello. 6 2. Ricorso GI. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha compiutamente affrontato il tema relativo alla ricorrenza o meno della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., escludendola, in considerazione delle caratteristiche dell'azione e della condotta accertata in giudizio, anche realizzando la valutazione di ordine sostanziale di fatto accennata nella sentenza di annullamento con rinvio. La motivazione della sentenza è del tutto chiara nel giungere alla conclusione, logicamente conseguente alla esclusione della circostanza attenuante in questione, richiamando la conferma della pena già inflitta al GI. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto ed incorre nel vizio di aspecificità e genericità non avendo allegato alcun concreto pregiudizio derivante dalla diversa dizione utilizzata nel dispositivo della decisione impugnata. Difatti la Corte di appello ha, semplicemente, richiamato la pena per come precedentemente determinata a fini meramente esplicativi. Ricorre, dunque, un mero errore materiale nel dispositivo, ricorrendo piena comprensibilità del percorso logico argomentativo svolto dalla Corte di appello, senza alcuna incertezza sul punto, con evidente e conseguente mancanza di interesse del ricorrente sul punto, non avendo tra l'altro lo stesso effettivamente evidenziato un reale pregiudizio. 3. Ricorso AI. Il motivo proposto è manifestamente infondato, oltre che generico ed aspecifico nella sua formulazione in mancanza di effettivo confronto non solo con la motivazione della Corte di appello di Napoli, ma anche con la motivazione della Sesta sezione penale di questa Corte che definiva compiutamente il perimetro decisorio devoluto e limitato esplicitamente alla necessaria valutazione del solo profilo relativo alla ricorrenza o meno della continuazione. La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto, richiamando compiutamente caratteristiche, gravità e consistenza dei fatti posti in continuazione tra loro, mentre non emerge alcun profilo di illegalità della pena, tra l'altro del tutto genericamente evocato dalla difesa. Inoltre, occorre considerare l'aspecificità della argomentazione proposta, attesa la contraddittorietà esplicita ricorrente tra la affermazione secondo la quale la motivazione risulterebbe omessa ed invece la contestazione della pena per come inflitta, con riferimento, dunque, ad una motivazione evidentemente presente, ma non condivisa perché ritenuta erronea. Ancora, occorre sottolineare la aspecificità e genericità del motivo proposto quanto alla determinazione della pena in continuazione, che non risulterebbe adeguatamente motivata e chiarita nella sua portata secondo i parametri normativi di riferimento. La Corte di appello ha specificamente motivato, richiamando la particolare gravità delle condotte accertate ed una serie di elementi significativi, al fine di connotare compiutamente la pena irrogata. In tal senso si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato 7 una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione di trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01). 4. Ricorso BU. I motivi proposti sono manifestamente infondati, non consentiti e generici nella loro articolazione. Tutti e quattro i motivi di ricorso si risolvono in sostanza in una critica con la quale non si condivide il percorso argomentativo della Corte di appello quanto alle circostanze attenuanti generiche, alla riduzione per il tentativo, alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. ed ex art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, cod. pen., in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto, risolvendosi l'allegazione difensiva nella mera proposizione di una lettura alternativa degli elementi evidenziati con motivazione congrua, articolata e priva di aporie del giudice in sede di rinvio. La Corte di appello, quanto alle circostanze attenuanti generiche, ha specificamente caratterizzato la gravità della condotta posta in essere dal BU, escludendo la possibilità di ritenere tale contributo di minima importanza, attesa la piena consapevolezza del ruolo degli altri soggetti coinvolti e la portata gravemente intimidatoria della azione posta in essere e provata in giudizio, rispetto alla quale il suo contributo informativo è stato ritenuto determinante, con piena ricorrenza delle aggravanti previste. In tal senso è stato compiutamente ritenuto il giudizio di equivalenza e condivisa la pena e la sua riduzione per il tentativo, richiamando la precedente determinazione della Corte di appello, con metodo pienamente riscontrabile, anche matematicamente, in relazione alla pena così come determinata. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta, ricadendo all'evidenza nella aspecificità e genericità nel proporre i suoi motivi di ricorso. 5. Ricorso VO. L'articolato motivo proposto è non solo manifestamente infondato, ma anche del tutto generico nella sua formulazione. In tal senso occorre ricordare che sulla base della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione l'unico tema devoluto era quello relativo alla doglianza finalizzata ad escludere la ricorrenza della recidiva. Il tema è stato compiutamente affrontato dal giudice di rinvio, che ha chiarito, con motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede, che la recidiva era stata esclusa - seppure con ragionamento implicito chiaramente desumibile dalla determinazione della pena - già dal giudice di primo 8 grado, ed erroneamente computata in assenza dei requisiti legittimanti dalla prima decisione della Corte di appello. Con motivazione logica ed argomentata si è dunque dato conto della circostanza e, in ottemperanza al dictum del giudice di rinvio, richiamata l'evidente esclusione della recidiva da parte del giudice di primo grado, la Corte di appello ha, nell'ambito dei suoi poteri, corretto la motivazione sul punto e rideterminato la pena, tenendo conto della concessione delle circostanze attenuanti in regime di equivalenza con le contestate aggravanti. L'argomentazione della difesa sul punto appare generica e meramente reiterativa dei precedenti motivi di appello, senza tener conto che il tema devoluto era solo ed esclusivamente quello relativo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno della recidiva. Tema questo compiutamente affrontato dalla Corte di appello, mentre appaiono eccentriche le considerazioni in tema di ampiezza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di puntuale critica alla valutazione della Corte di appello sul punto, attesa la considerazione in termini di equivalenza, così come il generico richiamo, in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, al tema della aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., che non costituiva oggetto di rinvio. Il motivo in tal senso si appalesa in tutta la sua aspecificità e si manifesta anche confuso nella sua argomentazione. 6. Ricorso ES. Il motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato. In via preliminare, occorre considerare come il giudizio di rinvio era limitato esclusivamente all'eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione. E', dunque, del tutto estranea al giudizio devoluto e quindi non consentita la doglianza relativa alla violazione del ne bis in idem, in concreto del tutto aspecifica e generica e neanche articolata e argomentata nel corpo del ricorso. Quanto al tema della riconosciuta continuazione è evidente come la difesa non si confronti con l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto - nella compiuta ricostruzione delle condotte imputate e poste in continuazione tra loro - della gravità delle condotte stesse, anche quanto alle aggravanti contestate (pag. 14 e 15), con conseguente determinazione dell'aumento in continuazione. La censura sul punto si appalesa del tutto generica ed anche manifestamente infondata. La Corte di appello ha specificamente motivato, richiamando la particolare gravità delle condotte accertate ed una serie di elementi significativi, al fine di connotare compiutamente la pena irrogata. In tal senso, si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 9 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01). 7. Ricorso ER. Il motivo di ricorso, oltre che aspecifico e generico nella sua formulazione, è inoltre manifestamente infondato. Anche in questo caso il ricorrente non ha effettivamente evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279- 01). La Corte di appello ha difatti ampiamente richiamato le caratteristiche delle condotte contestate al ricorrente, evidenziandone la gravità, così come la pregnanza dei gesti intimidatori ed ha conseguentemente modulato, in modo che non appare in alcun modo irragionevole la pena, e gli aumenti in continuazione (con riferimento ai capi a) f) g) ed alla contestazione di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2012). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. In tal senso è opportuno ricordare che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, principio applicabile anche nell'ambito del giudizio di rinvio). 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di AP ET, limitatamente alla confisca in relazione all'immobile sito in Torre del Greco, Largo Benigno n.
2. Gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata, equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile F.A.I., Federazione delle associazioni Antiracket e Antiusura italiane, che liquida in complessivi 3.686,00, oltre accessori di legge. 10
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AP ET limitatamente alla confisca in relazione all'immobile sito in Torre del Greco, Largo Benigno n.2, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di BU NN, VO MI, ES CE, GI GO, AI MA, ER CO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, F.A.I., Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 1 dicembre 2023.